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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/10/2025, n. 4359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4359 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5539/2023, promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IZ ER ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino in Via
Gropello n. 28, come procura in calce all'atto di citazione (fax n. 011.9107860, ovvero indirizzo di posta elettronica certificata:
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-attore-
Contro
(C.F. – P.IVA ) in persona del CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratore legale rappresentante pro tempore Dott. corr. in CP_2
Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Maria Detomatis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Cibrario n. 6 come da delega apposta in calce alla comparsa di costituzione (fax 011/487489 oppure all'indirizzo di PEC
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-convenuta-
*****
Oggetto: Assicurazione contro danni pagina 1 di 15 Udienza figurata di precisazione delle conclusioni: 05.06.2025
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da note scritte del 04.06.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare che la procedura di negoziazione assistita, promossa dall'odierno esponente, debba essere considerata conclusa, dal momento che l'invito
a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, inoltrato dall'odierno attore in data 31.5.2022, è stato disatteso dalla società convenuta il giorno successivo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ove ritenuta non raggiunta la prova documentale del diritto dell'odierno attore, previa revoca dell'ordinanza in data 15.3.2024, ammettere i seguenti capi di prova per interpello e testi premesso “vero che”, senza inversione dell'onere della prova e con i testi sotto indicati in materia diretta e contraria su tutti i capi di prova, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testi ove ritenuto opportuno dall'organo giudicante.
Si deducono le seguenti circostanze per interpello e testi: [… ]
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare che l'attore risultava beneficiario della polizza n. 530093879 sottoscritta il 22.6.2021 dallo stesso attore con la società in caso di CP_1
furto del proprio veicolo.
Accertare e dichiarare l'operatività della suddetta polizza in riferimento al furto avvenuto a Torino, in Via Servais n. 92, in data 22.11.2021 del camper modello Roller
Team Zefiro 294 TL targato FP662FJ, acquistato dall'attore il 22/05/2018 e immatricolato il 25/05/2018.
Accertare e dichiarare l'applicabilità alla predetta polizza, per le ragioni versate in atti, delle garanzie di cui alla polizza n. 444656954 promesse dall'assicuratore, con
pagina 2 di 15 conseguente diritto dell'attore di ottenere il pagamento di un indennizzo corrispondente al valore di mercato del predetto camper al momento del furto in esame.
Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 41.500,00, pari al valore del veicolo al momento del furto, dedotto l'importo di euro 19.800,00 già percepito a titolo di acconto. E così per complessivi euro 21.700,00 ovvero somma veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società convenuta ai propri doveri informativi ai sensi dell'art. 1882 c.c., nonché degli artt. 1175, 1176,
1337 e 1375 c.c. e 54 del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'attore del risarcimento del danno subito a causa del predetto inadempimento contrattuale. E così per complessivi euro 21.700,00 come da motivazioni versate in atti, ovvero somma veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali, CPA
e IVA e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per parte convenuta (come da note scritte del 04.06.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di parte attrice e,
pagina 3 di 15 conseguentemente, respingerne le richieste, accertando e dichiarando la congruità della somma indennizzata.
In ogni caso, con vittoria di spese e di compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario,
CPA e IVA”.
*****
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 09.02.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
per chiederne la condanna al pagamento di € 41.500,00 pari al valore CP_1
del veicolo Roller Team Zefiro 294 TL targato FP662FJ al momento del furto, dedotto l'importo di € 19.800,00 già percepito a titolo di acconto e, pertanto, di complessivi € 21.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In particolare, parte attrice ha esposto che:
• in data 25.11.2021 sporgeva denuncia per il furto avvenuto il giorno 22.11.2021 avente ad oggetto il camper modello Roller Team Zefiro 294 TL targato FP662FJ immatricolato in data 25.05.2018 di sua proprietà;
• il predetto mezzo veniva assicurato per i periodi compresi tra il 25.05.2018 e il
25.05.2019 nonché tra il 25.05.2019 e il 25.05.2020 presso l'Agenzia Principale di Genova per un premio pari ad € 680,00 Controparte_3
ed un valore assicurato in caso di furto di € 54.500,00 nel primo caso (doc.4) e per un premio di € 614,50 e un valore assicurato in caso di furto pari ad e
44.500,00 nel secondo caso (doc.5);
• successivamente per i periodi di tempo compresi tra il 23.06.2020 e il
23.06.2021 nonché tra il 23.06.2021 e il 23.06.2022 parte attrice assicurava il proprio mezzo con l'Agenzia Principale di Strambino (TO), chiedendo a quest'ultima di mantenere le garanzie previste nella precedente polizza assicurativa (doc. 8) e, quindi, la copertura assicurativa vigente tra il 25.05.2019
e il 25.05.2020;
pagina 4 di 15 • solo a seguito del furto avvenuto in data 22.11.2021 parte attrice entrava in possesso delle polizze n. 528960592 e 530093879 e veniva, quindi, a conoscenza della notevole riduzione apportata al valore del veicolo assicurato;
• in data 01.03.2022 veniva liquidato dalla società con l'importo di CP_1
€19.800,00 che veniva trattenuto da parte attrice a titolo di acconto sul maggior importo dovuto;
• in data 31.05.2022 parte attrice notificava invito a parte convenuta alla procedura di negoziazione assistita che veniva disatteso.
Si costituiva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della CP_1
domanda ed eccependo che l' presso cui venivano stipulate le Parte_2
polizze n. 528960592 e 530093879 metteva a conoscenza parte attrice rispetto al valore del bene assicurato, evidenziando, da un lato, che l'aggiornamento di tale valore poteva avvenire solamente su richiesta del cliente e, dall'altro, che il premio pagato dal cliente era rapportato al valore contenuto dalla polizza;
Il Giudice, con ordinanza datata 15.03.2024, ritenuta superflua l'istruttoria orale
(sul presupposto che la causa avesse natura documentale), ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte assegnando, quindi, alle parti il termine perentorio del 05.06.2025.
Con ordinanza del 06.06.2025 il Giudice ha poi assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e ha trattenuto, quindi, la causa in decisione.
****
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In diritto, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, è necessario richiamare la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 1905, 1907, 1908 e
1909 c.c., ossia il quadro normativo che definisce il “principio indennitario” delimitando la misura dell'indennizzo cui ha diritto l'assicurato al verificarsi del rischio assicurato.
pagina 5 di 15 In particolare, l'istituto di cui all'art.1908 c.c. esclude la possibilità di attribuire un valore superiore a quello che la cosa perita o danneggiata aveva al tempo del sinistro, salva diversa attribuzione di valore in sede di conclusione del contratto e, dunque, a seguito di stima accettata per iscritto dalle parti.
La norma chiarisce, poi, che la predetta stima non può essere equiparata alla mera dichiarazione di valore contenuta nella polizza o in altri documenti.
Va evidenziato che secondo parte della dottrina la natura imperativa delle norme escluderebbe la previsione di eccezioni da parte dei contraenti.
Infatti, la giurisprudenza più recente ha conferito un'interpretazione più rigida alla norma e, quindi, al principio indennitario affermando che “L'articolo 1908 c.c., rubricato "valore della cosa assicurata", prevede che, nell'accertare il danno, non si può attribuire alle cose perite o danneggiate, o rubate in caso di assicurazione contro il furto, un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il fatto che, il comma 2 della predetta norma, preveda che il valore possa essere stabilito al momento della conclusione del contratto con stima accettata dalle parti, non vuol dire che si possa derogare alla norma imperativa innanzi descritta di cui all'art.
1908, comma 1, c.c., ma vuol dire solo che l'accertamento non del danno, ma del valore del bene assicurato nel momento della stipula della polizza, può esser fatto
d'accordo dalle parti, fermo restando che, quando si tratterà di accertare non astrattamente il valore, ma il danno, ovvero la somma occorrente per risarcirlo, si dovrà di nuovo verificare, nell'ipotesi di perdita totale come nel caso del furto, quel valore medesimo così come attribuibile al momento della perdita. Tale verifica, funzionale al rispetto della norma imperativa in discorso, sarà necessaria tutte le volte che si tratti di un bene che, col passare del tempo o con l'uso, sia soggetto a deprezzamento. Ne deriva che la condotta contrattuale che la norma imperativa impone, affinché si eviti di porre in essere clausole nulle, è quella, in presenza di una res assicurata che col tempo e con l'uso si deprezzi, di rideterminare periodicamente il valore assicurato e di rideterminare proporzionalmente il premio stesso. Se ciò non
pagina 6 di 15 avviene, la sanzione di tipo sostitutivo potrà essere la rideterminazione ex post, giammai la sopravvalutazione del bene” (Tribunale Roma sez. XIII, 12/09/2013,
n.18110).
Ancora “Nel caso di assicurazione contro il furto, anche se il veicolo sia rinvenuto dopo il fatto (e dunque non ci sia stata perdita totale), il danno va comunque parametrato all'intero valore commerciale dell'auto: infatti in caso di danno totale, tendo conto di quanto previsto nelle condizioni della polizza, al danneggiato spetta il rimborso del valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia” (Tribunale sez. IV - Bergamo,
19/10/2022, n. 2253).
Tale tesi viene, tuttavia, messa in discussione da un diverso indirizzo dottrinale secondo cui il valore assicurabile potrebbe essere oggetto di trattativa volta alla sua individuazione ex ante e mediante una stima accettata, in forza della quale l'assicurato avrebbe diritto ad un indennizzo pari al valore assicurato anche nell'ipotesi in cui questo non corrisponda al danno effettivo e cioè al valore della cosa al momento del sinistro.
Pertanto, anche a voler ammettere la possibilità per le parti di conferire un valore al bene assicurato diverso rispetto a quello accertato al momento della sua perdita, si mostra necessaria la determinazione di tale valore in sede di conclusione del contratto di assicurazione ovvero attraverso una stima accetta per iscritto dalle parti.
La giurisprudenza si è pronunciata, quindi, con riguardo al significato e alle modalità della stima del valore del bene oggetto di assicurazione, statuendo nello specifico che “ L'art. 1908, comma 2, c.c., che consente alle parti di stabilire il valore delle cose assicurate al tempo della conclusione del contratto in via preventiva
"mediante stima accettata per iscritto", non prescrive che questa rappresenti necessariamente il frutto di una valutazione ad opera di esperti, la quale ben
pagina 7 di 15 potrebbe rivelarsi superflua nel caso in cui l'assicuratore non nutrisse dubbi sulla corrispondenza al valore effettivo dei valori indicati dall'altro contraente. Deve dunque ritenersi che ai fini dell'operatività della stima preventiva sia sufficiente che il relativo accordo venga dalle parti trasfuso in un apposito atto scritto, dotato di una propria autonomia rispetto alla "dichiarazione di valore delle cose assicurate contenute nella polizza o in altri documenti" cui fa riferimento il terzo comma della medesima disposizione normativa per sancirne la non equiparabilità a stima…”
(Corte appello sez. IV - Milano, 13/09/2005, n. 2092).
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato è possibile affermare che il valore del bene assicurato stabilito dalle parti deve necessariamente essere frutto di un accordo scritto tra queste ultime e, in particolare, che abbia una propria autonomia rispetto alla dichiarazione di valore contenuta nella polizza a fronte del divieto di cui al comma 3 dell'art. 1908 c.c.
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In merito all'an
Ora, nel caso in esame l' ha eccepito di aver versato a favore di CP_1 [...]
l'intero indennizzo corrispondente al valore assicurato di € 22.000,00 Pt_1
dichiarato nella polizza n. 530093879 detratto lo scoperto contrattuale del 10% e, quindi, per l'importo totale di € 19.800,00.
Si evidenzia, tuttavia, che parte attrice ha allegato che il mezzo oggetto di furto ovvero il Roller Team Zefiro 294 TL targato FP662FJ al momento del sinistro aveva un valore di mercato pari ad € 41.500,00 (doc. 20 atto di citazione), valore peraltro non contestato dalla convenuta.
Di conseguenza, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali e dottrinali sopra riportati, l' avrebbe dovuto fornire la prova circa la stima accettata per CP_1
iscritto dalle parti in sede di accordo, volta a stabilire il valore del bene assicurato.
pagina 8 di 15 In particolare, a voler ripercorrere la storia assicurativa del camper modello Roller
Team Zefiro 294 TL tg FP662FJ e immatricolato in data 25.05.2018 si riporta quanto segue:
a) Polizza n. 443609563 stipulata il 25.5.2018 con l
[...]
con un premio di Euro 680,00 e un valore Parte_3
assicurato in caso di furto pari a Euro 54.500,00 (di cui Euro 50.000,00 per il valore del veicolo ed Euro 4. 500,00 per i valori accessori supplementari) (doc.4);
b) Polizza n. 444656954 stipulata il 23 5 2019 con l
[...]
con un premio di Euro 614,50 e un valore Parte_3
assicurato in caso di furto pari a Euro 44.500,00 (di cui Eu ro 40.000,00 per il valore del veicolo ed Euro 4. 500,00 per i valori accessori supplementari) (doc. 5);
c) Polizza n. 528960592 stipulata il 23 6 2020 con l'Agenzia Principale di Strambino
(TO), con un premio di Euro 539,50 e un valore assicurato in caso di furto pari a Euro
28.000,00 (con adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente, 10% di scoperto sul danno e con un minimo di Euro 500,00) (doc. 6);
d) Polizza n. 530093879 stipulata il 2 2. 6. 2021 con l'Agenzia Principale di Strambino
(TO) TO), con un premio di E uro 460,50 e un valore assicurato in caso di furto par i a
Euro 22.000,00 (con adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente,
10% di scoperto sul danno e con un minimo di Euro 500,00) (doc. 7).
In relazione a ciascuna polizza preme evidenziare che le parti non hanno mai fornito alcuna prova circa una pattuizione effettuata in sede di stipula contrattuale che ne determinasse un diverso valore di mercato a seguito di stima pattuita per iscritto;
infatti, è possibile osservare che di anno in anno nei contratti di assicurazione allegati dalle parti veniva a mutare solamente il valore assicurato del bene che passava, quindi, da € 54.500,00 (di cui alla prima Polizza n. 443609563) a
€ 22.000,00 (di cui all'ultima Polizza n. 530093879).
Come precedentemente sottolineato alla stregua del disposto di cui all'art. 1908 c.c. co. 3, si esclude che la dichiarazione di valore possa essere ritenuta al pari della pagina 9 di 15 stima, in quanto la determinazione convenzionale di detto valoro in riferimento al bene assicurato deve necessariamente essere oggetto di trattativa scritta, autonoma e indipendente rispetto alla dichiarazione di valore contenuta nella polizza.
Di conseguenza, il valore assicurato riportato nelle summenzionate polizze non può che essere rilevato quale mera dichiarazione di scienza effettuata dall'assicurato, priva di valore al momento della determinazione del danno.
A ben vedere non solo parte convenuta non ha fornito alcuna prova circa una determinazione di valore del bene assicurato diversa dal valore assicurabile oggetto di pattuizione autonoma e indipendente rispetto alla dichiarazione di valore riportata in polizza, ma al contrario parte attrice ha allegato la comunicazione trasmessa alla assicurazione convenuta da cui emerge la richiesta dell'assicurato di una nuova polizza avente ad oggetto le medesime garanzie godute con la precedente stipulata con la filiale di di Genova (Polizza n. CP_1
444656954).
Da tale comunicazione si evince, inoltre, che l'agente di di Strambino CP_1
allegava un preventivo afferente alla nuova polizza specificando di mantenere le medesime garanzie della precedente ossia la polizza n. 444656954. In relazione a quest'ultima acquisisce particolare rilievo l'art. 6 alla rubrica “Norme Comuni alle
Garanzie Incendio, Furto e Kasko” nella parte in cui prevede in caso di perdita totale del bene assicurato che “L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo. Nei primi 6 mesi dalla data di immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti"(doc.5 atto citazione).
pagina 10 di 15 Se ne desume, quindi, che al tempo della polizza n. 444656954 le parti non avevano pattuito alcun valore differente del bene oggetto dell'assicurazione frutto di stima autonoma rispetto alla dichiarazione del valore assicurato. Si osserva, quindi, che diversamente rispetto a quanto sostenuta dalla Assicurazione convenuta, a nulla rileva la conoscenza di parte attrice circa la nuova dichiarazione del valore assicurato, in quanto la stessa non può essere considerata alla stregua della stima prevista ai sensi dell'art. 1908 c.c.
Allo stesso modo una determinazione differente del premio non può assurgere da indice rivelatore di una stima avvenuta tra le parti, in quanto la riduzione graduale del premio annuale è data dal naturale deprezzamento della res assicurata per effetto dell'uso che viene fatto della stessa. In altre parole, la riduzione del premio annuale non è data da una riduzione del valore assicurato quanto da una riduzione proporzionale del valore del bene secondo la stima di mercato.
Infine, va evidenziata l'eccessiva sproporzione del valore assicurato registrato di anno in anno dalle polizze in oggetto rispetto al valore di mercato della medesima res; si passa, infatti, da un valore di euro 54.500,00 (anno 2018-2019) ad un valore di € 22.000,00 (anno 2021-2022) contro un valore di mercato del bene riscontrato nell'anno 2022 di € 40.500,00 (doc. 20 atto di citazione). Tale forte svalutazione avrebbe assunto rilevanza in termini di stima del bene nel computo del danno patito dall'assicurato per il verificarsi dell'evento assicurato, solamente se provata per iscritto con pattuizione autonoma rispetto alla mera voce della polizza del
“Valore Assicurato”.
In merito al quantum
Alla luce di quanto sino ora evidenziato deve passarsi, quindi, a calcolare l'indennizzo dovuto a parte attrice, considerato:
• il valore di mercato del bene di € 40.500,00 (doc. 20 atto di citazione);
• lo scoperto del 10 %;
• l'acconto già versato a favore di pari ad € 19.800, 00. Parte_1
pagina 11 di 15 Va, anzitutto, precisato che secondo la Suprema Corte “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento
o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. civile sez. III, 08/06/2023, n.16229).
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, occorre rilevare che per i pregiudizi patiti in conseguenza del sinistro parte attrice ha già ricevuto l'importo di complessivo di € 19.800,00 (doc. 12 parte attrice). Ciò posto per il corretto calcolo della rivalutazione monetaria e per evitarne la duplicazione sulle somme già versate in acconto dalla compagnia assicurativa, secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, gli acconti devono essere detratti in modo tale che i termini del calcolo siano omogenei e, dunque, non dal totale già attualizzato, ma sottraendoli dal valore del danno comprensivo di rivalutazione alla data del versamento di ciascun acconto e ricalcolando da tale data la rivalutazione solo sulla somma residua al netto degli acconti stessi, pertanto, occorrerà:
• devalutare l'intero credito risarcitorio di € 36.450,00 (40.500,00 al netto della franchigia del 10%) alla data del sinistro per un importo di € 31.640,63;
• calcolare la rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat sul detto importo devalutato dalla data del sinistro fino al versamento del primo acconto
(liquidazione avvenuta in data 01.03.2022 doc. 12), per un importo di €
32.906,26;
• detrarre dall'importo così ottenuto il primo acconto versato di € 19.800, 00 con il risultato di € 13.106,26;
• calcolare sulla differenza la rivalutazione monetaria dalla data di versamento dell'acconto alla presente pronuncia per l'importo finale di € 14.521,74 a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
pagina 12 di 15 Sugli interessi c.d. compensativi
Sul punto, tenuto conto dell'elaborazione della giurisprudenza della Cassazione, si ritiene di adeguare il proprio convincimento aderendo ai principi di recente più compiutamente esposti e chiariti dalla giurisprudenza di legittimità.
Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche pagina 13 di 15 presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
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Spese di giudizio
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, nella misura indicata in dispositivo
(riferita ai valori medi dello scaglione di riferimento - da € 5.201,00 a € 26.000,00), tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, oltre che delle spese documentate in
€ 5.077,00 per compenso ed € 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del
15% e agli oneri fiscali e previdenziali su entrambi gli importi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda svolta da parte attrice, condanna al CP_1
pagamento in favore di della somma di € 14.521,74, oltre interessi Parte_1
legali dalla pronuncia al saldo;
pagina 14 di 15 condanna al rimborso in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
della presente fase di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 10.10.2025
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 15 di 15