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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato, all'esito della sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5443/2024 R.G., cui sono riunite le cause iscritte ai nn.
5598/2024 e 5599/2024 R.G., vertenti
TRA
, nata a [...] il [...], , nato a Parte_1 Pt_2 Parte_3
San Tammaro (CE) il 03/10/1961, e , nata a [...] il Parte_4
03/08/1978, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Paolo Galluccio, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Lumaca e Marina Ragozzino, elettivamente domiciliata come in atti
- resistente -
OGGETTO: indennità art. 29, comma 6, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e art. 106, comma 5, CCNL Comparto Sanità 2019 - 2021
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi depositati in data 26 e 30 aprile 2024, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe – premesso di essere dipendenti dell' con le Parte_5
1 qualifiche e gli inquadramenti contrattuali specificamente indicate in ricorso – hanno dedotto:
- Di lavorare come turnisti;
- Di aver prestato la propria attività durante le giornate festive infrasettimanali analiticamente indicate nei rispettivi ricorsi e risultanti dalle stampe delle rilevazioni dei Cartellini marcatempo allegati agli stessi;
- Di non aver goduto di riposo compensativo e di non aver neppure percepito l'indennità prevista per tali giornate dall'art. 29, comma 6, CCNL Comparto Sanità
2016 – 2018 e, successivamente dall'art. 106, comma 5, CCNL Comparto Sanità
Parte 2019 - 2021, in quanto ritenuta dall' non cumulabile con l'indennità di turno festivo di cui all'art. 86, comma 13, CCNL, 2018, che ha sostituito l'art. 44, comma
12, del CCNL dell'1 settembre 1995, normalmente corrisposta a entrambi;
Parte
- Di aver chiesto all' resistente l'emolumento in parola, senza alcun esito.
Tanto premesso, hanno dedotto il proprio diritto alla percezione della predetta indennità, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n. 1505 del
2021 e n. 6716.
Hanno, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento del diritto al compenso con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per il periodo lavorativo dedotto in ricorso, e la conseguente condanna dell' al pagamento degli importi quantificati nei singoli Parte_6
ricorsi introduttivi, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Parte Si è costituita l' eccependo l'infondatezza della domanda per non avere i lavoratori inoltrato apposita istanza nel termine di trenta giorni come contemplato dalla normativa contrattuale ed eccependo altresì, la prescrizione quinquennale del credito.
Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, disposta la riunione dei procedimenti, il Giudice vi provvede con sentenza.
2 Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte, già espresse da altri magistrati del Tribunale adito, la cui motivazione in questa sede si richiama ai sensi degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c.
Il thema decidendum dell'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione del compenso per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali, come previsto dall'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, e poi dall'art. 106, comma 5, dello stesso CCNL per il triennio 2019 – 2021, in via aggiuntiva rispetto all'indennità di cui all'art. 86, comma 3, già percepita.
Tutti i ricorrenti fanno parte del personale cd. “turnista”, come allegato nei rispettivi ricorsi e non contestato dalle parti, nonché risultante dalla documentazione in atti (cfr. buste paga e stampa delle rilevazioni dei cartellini marcatempo, in atti).
La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL Comparto
Sanità relativo al triennio 2016 – 2018, il quale dispone che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La norma è stata poi trasfusa nell'art. 106, comma 5, del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019 – 2021, il quale dispone che “[…] L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art.
47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)”.
La questione è stata affrontata recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha espresso il principio in base al quale, nel comparto Sanità, l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12, CCNL del 1 settembre 1995, ora riversato nell'art. 86, comma 13,
CCNL 2016 - 2018, è cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, ora fedelmente riprodotto nell'art. 29 CCNL 2016 - 2018 (cfr. Cass., 25 gennaio 2021 n. 1505 e Cass., 10 marzo
2021 n. 6716).
3 Secondo la Corte, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 (ora art. 86, comma 3) non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 (ora art. 29, comma 6) del CCNL di riferimento - sostenuta Parte invero dall' anche nel caso di specie - non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., e ciò in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità stessa non appare ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione, ma anzi risulta smentito dal rilievo che le parti collettive, laddove hanno ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti,
l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
A ciò deve aggiungersi, poi, che la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero – e non orario - aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
Come osserva la Corte, allora, la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9 – ora art. 29 - che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
L'art. 106, comma 5 del CCNL applicato ha, poi, cristallizzato la cumulabilità tra le indennità in esame.
4 Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza, in ragione dell'attività cui sono assegnati i ricorrenti e della documentazione in atti, da cui risulta lo svolgimento della prestazione nelle giornate infrasettimanali festive indicate negli atti introduttivi.
Nella specie, l'attività lavorativa e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nella Stampa delle rilevazioni del
Parte cartellino marcatempo in atti, in alcun modo contestata dall'
Non può essere, poi, condiviso il rilievo secondo cui il compenso rivendicato non spetterebbe in quanto non richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza.
Parte ricorrente, pertanto, con la richiesta di pagamento nel presente giudizio, in qualità di creditore, ha esercitato la facoltà di scelta ex art 1285 c.c. e segg., non soggetta a termini decadenziali, chiedendo la retribuzione prevista per le ore di straordinario.
La tardiva proposizione della richiesta rileva, però, ai fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire al primo atto di messa in mora, identificabile con le
Parte missive allegate ai ricorsi introduttivi, rispetto alla cui ricezione l non ha formulato alcuna eccezione (cfr. in tal senso sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G.
Cardellicchio).
Parte Nello specifico, le missive risultano ricevute dall' il 03.08.2023 per la il Parte_1
22.11.2023 per il e il 16.12.2022 per la . Pt_3 Pt_4
In ragione dell'invio delle predette missive, deve rigettarsi altresì l'eccezione di Parte prescrizione formulata dall' avendo i ricorrenti limitato la domanda ai periodi non prescritti, ossia ai cinque anni precedenti l'inoltro degli atti interruttivi.
Circa il quntum, i conteggi elaborati nei ricorsi devono essere corretti tenuto conto dell'inquadramento contrattuale dei ricorrenti al tempo della maturazione del diritto all'indennità in parola e della corrispondente paga maggiorata per lo straordinario festivo e notturno, come risultanti entrambi dai prospetti paga allegati.
Parte In conclusione, l' resistente va condannata al pagamento delle seguenti somme:
- in favore di , della somma di € 4.338,48, oltre interessi legali a Parte_7
decorrere dal 03.08.2023;
5 - in favore di , della somma di € 4.314,96, oltre interessi a decorrere dal Parte_3
22.11.2023;
- in favore di , della somma di €802,08, oltre interessi a decorrere Parte_4
dal 16.12.2022.
Parte Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' resistente come da dispositivo nei limiti del parziale accoglimento, tenuto conto della natura e del valore delle cause riunite, dell'assenza di attività istruttoria, della serialità delle questioni trattate e del numero di parti rappresentate e difese dal medesimo procuratore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti in epigrafe alla corresponsione del compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 e dell'art. 106 CCNL Comparto Sanità 2019 -
2021, e per l'effetto condanna l' in persona del legale Parte_5
rappresentante p.t., al pagamento: in favore di , della somma Parte_7 di € 4.338,48, oltre interessi legali a decorrere dal 03.08.2023; in favore di
, della somma di € 4.314,96, oltre interessi a decorrere dal Parte_3
22.11.2023; in favore di , della somma di €802,08, oltre Parte_4
interessi a decorrere dal 16.12.2022.
b) Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_5 pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in €
2.100,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 04.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato, all'esito della sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5443/2024 R.G., cui sono riunite le cause iscritte ai nn.
5598/2024 e 5599/2024 R.G., vertenti
TRA
, nata a [...] il [...], , nato a Parte_1 Pt_2 Parte_3
San Tammaro (CE) il 03/10/1961, e , nata a [...] il Parte_4
03/08/1978, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Paolo Galluccio, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Lumaca e Marina Ragozzino, elettivamente domiciliata come in atti
- resistente -
OGGETTO: indennità art. 29, comma 6, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e art. 106, comma 5, CCNL Comparto Sanità 2019 - 2021
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi depositati in data 26 e 30 aprile 2024, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe – premesso di essere dipendenti dell' con le Parte_5
1 qualifiche e gli inquadramenti contrattuali specificamente indicate in ricorso – hanno dedotto:
- Di lavorare come turnisti;
- Di aver prestato la propria attività durante le giornate festive infrasettimanali analiticamente indicate nei rispettivi ricorsi e risultanti dalle stampe delle rilevazioni dei Cartellini marcatempo allegati agli stessi;
- Di non aver goduto di riposo compensativo e di non aver neppure percepito l'indennità prevista per tali giornate dall'art. 29, comma 6, CCNL Comparto Sanità
2016 – 2018 e, successivamente dall'art. 106, comma 5, CCNL Comparto Sanità
Parte 2019 - 2021, in quanto ritenuta dall' non cumulabile con l'indennità di turno festivo di cui all'art. 86, comma 13, CCNL, 2018, che ha sostituito l'art. 44, comma
12, del CCNL dell'1 settembre 1995, normalmente corrisposta a entrambi;
Parte
- Di aver chiesto all' resistente l'emolumento in parola, senza alcun esito.
Tanto premesso, hanno dedotto il proprio diritto alla percezione della predetta indennità, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n. 1505 del
2021 e n. 6716.
Hanno, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento del diritto al compenso con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per il periodo lavorativo dedotto in ricorso, e la conseguente condanna dell' al pagamento degli importi quantificati nei singoli Parte_6
ricorsi introduttivi, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Parte Si è costituita l' eccependo l'infondatezza della domanda per non avere i lavoratori inoltrato apposita istanza nel termine di trenta giorni come contemplato dalla normativa contrattuale ed eccependo altresì, la prescrizione quinquennale del credito.
Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, disposta la riunione dei procedimenti, il Giudice vi provvede con sentenza.
2 Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte, già espresse da altri magistrati del Tribunale adito, la cui motivazione in questa sede si richiama ai sensi degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c.
Il thema decidendum dell'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione del compenso per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali, come previsto dall'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, e poi dall'art. 106, comma 5, dello stesso CCNL per il triennio 2019 – 2021, in via aggiuntiva rispetto all'indennità di cui all'art. 86, comma 3, già percepita.
Tutti i ricorrenti fanno parte del personale cd. “turnista”, come allegato nei rispettivi ricorsi e non contestato dalle parti, nonché risultante dalla documentazione in atti (cfr. buste paga e stampa delle rilevazioni dei cartellini marcatempo, in atti).
La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL Comparto
Sanità relativo al triennio 2016 – 2018, il quale dispone che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La norma è stata poi trasfusa nell'art. 106, comma 5, del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019 – 2021, il quale dispone che “[…] L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art.
47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)”.
La questione è stata affrontata recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha espresso il principio in base al quale, nel comparto Sanità, l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12, CCNL del 1 settembre 1995, ora riversato nell'art. 86, comma 13,
CCNL 2016 - 2018, è cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, ora fedelmente riprodotto nell'art. 29 CCNL 2016 - 2018 (cfr. Cass., 25 gennaio 2021 n. 1505 e Cass., 10 marzo
2021 n. 6716).
3 Secondo la Corte, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 (ora art. 86, comma 3) non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 (ora art. 29, comma 6) del CCNL di riferimento - sostenuta Parte invero dall' anche nel caso di specie - non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., e ciò in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità stessa non appare ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione, ma anzi risulta smentito dal rilievo che le parti collettive, laddove hanno ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti,
l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
A ciò deve aggiungersi, poi, che la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero – e non orario - aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
Come osserva la Corte, allora, la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9 – ora art. 29 - che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
L'art. 106, comma 5 del CCNL applicato ha, poi, cristallizzato la cumulabilità tra le indennità in esame.
4 Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza, in ragione dell'attività cui sono assegnati i ricorrenti e della documentazione in atti, da cui risulta lo svolgimento della prestazione nelle giornate infrasettimanali festive indicate negli atti introduttivi.
Nella specie, l'attività lavorativa e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nella Stampa delle rilevazioni del
Parte cartellino marcatempo in atti, in alcun modo contestata dall'
Non può essere, poi, condiviso il rilievo secondo cui il compenso rivendicato non spetterebbe in quanto non richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza.
Parte ricorrente, pertanto, con la richiesta di pagamento nel presente giudizio, in qualità di creditore, ha esercitato la facoltà di scelta ex art 1285 c.c. e segg., non soggetta a termini decadenziali, chiedendo la retribuzione prevista per le ore di straordinario.
La tardiva proposizione della richiesta rileva, però, ai fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire al primo atto di messa in mora, identificabile con le
Parte missive allegate ai ricorsi introduttivi, rispetto alla cui ricezione l non ha formulato alcuna eccezione (cfr. in tal senso sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G.
Cardellicchio).
Parte Nello specifico, le missive risultano ricevute dall' il 03.08.2023 per la il Parte_1
22.11.2023 per il e il 16.12.2022 per la . Pt_3 Pt_4
In ragione dell'invio delle predette missive, deve rigettarsi altresì l'eccezione di Parte prescrizione formulata dall' avendo i ricorrenti limitato la domanda ai periodi non prescritti, ossia ai cinque anni precedenti l'inoltro degli atti interruttivi.
Circa il quntum, i conteggi elaborati nei ricorsi devono essere corretti tenuto conto dell'inquadramento contrattuale dei ricorrenti al tempo della maturazione del diritto all'indennità in parola e della corrispondente paga maggiorata per lo straordinario festivo e notturno, come risultanti entrambi dai prospetti paga allegati.
Parte In conclusione, l' resistente va condannata al pagamento delle seguenti somme:
- in favore di , della somma di € 4.338,48, oltre interessi legali a Parte_7
decorrere dal 03.08.2023;
5 - in favore di , della somma di € 4.314,96, oltre interessi a decorrere dal Parte_3
22.11.2023;
- in favore di , della somma di €802,08, oltre interessi a decorrere Parte_4
dal 16.12.2022.
Parte Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' resistente come da dispositivo nei limiti del parziale accoglimento, tenuto conto della natura e del valore delle cause riunite, dell'assenza di attività istruttoria, della serialità delle questioni trattate e del numero di parti rappresentate e difese dal medesimo procuratore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti in epigrafe alla corresponsione del compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 e dell'art. 106 CCNL Comparto Sanità 2019 -
2021, e per l'effetto condanna l' in persona del legale Parte_5
rappresentante p.t., al pagamento: in favore di , della somma Parte_7 di € 4.338,48, oltre interessi legali a decorrere dal 03.08.2023; in favore di
, della somma di € 4.314,96, oltre interessi a decorrere dal Parte_3
22.11.2023; in favore di , della somma di €802,08, oltre Parte_4
interessi a decorrere dal 16.12.2022.
b) Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_5 pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in €
2.100,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 04.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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