Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 303 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, C.F.: , e , C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1 C.F._2
, genitori esercenti la potestà sul figlio minore , C.F.:
[...] Persona_1 [...]
, elettivamente domiciliati in Niscemi, Via Mazzini, n. 110, presso lo studio C.F._3
dell'Avv. Giancarlo Galesi, che li rappresenta e difende per mandato in calce all' atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. , rappresentato Controparte_2 P.IVA_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), presso P.IVA_2
i cui uffici, siti a Caltanissetta in via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Angelo Pariani (C.F.
), presso il cui studio in Milano, Via C. Hajech 10, è elettivamente C.F._4
domiciliata, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e nella qualità di Parte_1 CP_1
genitori esercenti la potestà sul figlio , convenivano in giudizio il Persona_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal minore a causa dalla caduta Controparte_2
occorsogli in data 20.05.2019 durante lo svolgimento dell'attività motoria nel campetto di erba della scuola elementare “Mario Gori” di Niscemi. A tal fine chiedevano accogliersi le seguenti domande:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda e respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa: 1) ritenere e dichiarare che, in data 20.05.2019, il minore Persona_1
, durante l'orario scolastico, nel corso della lezione di scienze motorie, era vittima di un
[...]
infortunio scolastico mentre giocava a calcio nel campetto in erba sintetica posto nel cortile della
scuola; 2) ritenere e dichiarare che il fondo del campetto si presentava sconnesso ed irregolare e che non ne doveva essere consentito l'utilizzo durante l'orario scolastico, nel corso della lezione di
scienze motorie;
3) ritenere e dichiarare che la responsabilità dell'infortunio occorso al piccolo
va addebitata ad esclusiva colpa della Scuola Elementare – 2° Circolo Persona_1
Didattico di Niscemi e per essa al per culpa in vigilando nonché per danni Controparte_2
cagionati da cosa in custodia;
4) ritenere dichiarare che a seguito dell'infortunio il minore
[...]
riportava, “Frattura sovra condiloidea, scomposta, esposta dell'omero sinistro”. Persona_1
Per l'effetto, condannare la Scuola Elementare – 2° Circolo Didattico di Niscemi, e per essa il
, in persona del Suo Ministro pro tempore al risarcimento dei danni fisici Controparte_2
subiti dal minore , quantificabili in €. 19.489,88 o in quell'altra maggiore Persona_1
o minor somma che sarà determinata in corso di causa a seguito di CTU medica. ”
Il si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto il contenuto Controparte_2
dell'atto di citazione. Rilevava, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma
IV c.p.c., nonché il difetto dei presupposti affinchè potesse ravvisarsi alcuna sorta di responsabilità in capo alla scuola. Inoltre, chiedeva ed otteneva di essere autorizzato alla chiamata in causa della in forza del contratto di assicurazione Controparte_3
che produceva agli atti. Quindi, formulava le seguenti domande: “Piaccia all'adito Giudice, respinta
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: - in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della presente domanda ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c., per omessa e/o assoluta incertezza delle ragioni di diritto poste a base della stessa nonché per mancanza dell'oggetto, in relazione al
cd. petitum immediato;
- in via ancora preliminare, ma subordinata rispetto alla superiore eccezione, disporre lo spostamento dell'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa
della , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., con sede legale in Via Cristoforo Colombo 112 – 928003 – Roma (PEC:
per essere da essa garantita e tenuta indenne in ipotesi di eventuale Email_1
condanna, disponendo, per l'effetto, il differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti;
- in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare infondata l'azione proposta da parte attrice
in punto di fatto per i motivi sopra descritti, o, comunque, in subordine, procedere ad una diversa e
più corretta individuazione della somma da corrispondere a titolo di risarcimento;
- nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a tenere Controparte_3
indenne e manlevare l'Amministrazione convenuta, nei limiti dei massimali contrattuali, da qualunque somma questo fosse condannato a pagare in ragione dell'incidente per cui è causa .”
Autorizzata la chiamata, la , si Controparte_3
costituiva in giudizio per contestare integralmente la domanda attrice e formulare, a sua volta, le seguenti richieste: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
disattesa, così giudicare: Nel merito in via principale: Per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa,
respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto. In via
subordinata: Nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la domanda posta in via
principale, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno che verrà eventualmente accertato al termine dell'espletanda istruttoria nella misura percentuale in cui avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell'Istituto Scolastico assicurato con Controparte_4
decurtata la somma di € 3.117,69 già percepita quale indennizzo
[...] infortunio e previa decurtazione altresì dell'importo eventualmente corrisposto agli attori dall'INAIL. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, (oltre oneri fiscali come per legge)”
Ultimata la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
La presente sentenza viene resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come noverato dall'art. 45 della legge
18 giugno 2009, n. 69, conseguentemente viene omesso lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione poiché nessuna censura può essere mossa all'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi degli artt. 164 e 163 c.p.c.,
essendo chiari tanto il petitum quanto la causa petendi.
In ogni caso si osserva che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "ai fini di una corretta
interpretazione della domanda, il Giudice di primo grado è tenuto a interpretare le conclusioni
contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di precisazione delle
conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione
letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le
contiene, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto
introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e
specificazioni intervenute in corso di causa" (Cass. Civ. 22371/2017).
Ciò posto, la fattispecie dedotta in giudizio va ricondotta nell'ambito di operatività della norma di cui all'art. 1218 c.c. essendo la domanda avanzata diretta a far valere la responsabilità della scuola per la violazione degli obblighi di controllo sull'alunno all'epoca dei fatti Persona_1
undicenne ed affidato al personale dell'istituto. E' pacifico e consolidato il principio secondo cui nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso,
la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì
contrattuale, atteso che, quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale,
dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (Cass. Sez. U, n. 9346/2002).
L'inquadratura della responsabilità dell'istituto scolastico nell'ambito della responsabilità
contrattuale riverbera i propri effetti sul piano probatorio ed in particolare sulla distribuzione dell'onere della prova, atteso che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile ne' alla scuola ne' all'insegnante (Cass. n.
3695/2016; Cass. n. 3612/2014) o a chiunque in quel momento abbia assunto il compito di vigilanza.
Altresì, in materia di autolesione non è necessario che l'inadempimento sia dedotto da parte attrice in relazione ad eventi specifici, gravando sulla scuola l'onere di “provare che le lesioni sono state
conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile. Nulla impedisce che la prova possa essere data
anche a mezzo di presunzioni. Anzi, il procedimento di inferenza induttiva deve essere adeguato al
contesto. Ma se la prova manchi e la causa della caduta resti dunque ignota, il sistema impone che
le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la
posizione di inadempiente e non dal creditore della prestazione” (Cass. 2559/2011).
Riguardo al caso oggetto di scrutinio, è fuor di dubbio che l'attrice abbia assolto adeguatamente all'onere deduttivo e probatorio, avendo compiutamente dimostrato la sussistenza dell'evento dannoso, costituito dalla caduta del minore sul campetto in erba sintetica del cortile della scuola, in occasione nel corso di una lezione di scienze motorie e dunque in un momento in cui era soggetto alla vigilanza e alla custodia del personale docente, nonché allegato, mediante deposito di n. 3 rilievi fotografici, le condizioni dei luoghi ove ebbe a verificarsi l'evento (campo di calcetto con copertura non omogenea di erba sintetica e disconnessioni del piano di calpestio), tali da aver integrato l'antecedente causale prossimo dell'infortunio. Si precisa, altresì, che il contenuto delle fotografie depositate da parte attrice non è stato oggetto di alcuna contestazione, pertanto, deve ritenersi provata la pericolosità del campetto.
Per converso, parte convenuta non può dirsi aver adempiuto adeguatamente al proprio onere probatorio di prova contraria, essendosi limitata a qualificare l'evento come “caduta accidentale”
utilizzando a fondamento di tale affermazione la relazione informativa sottoscritta dall' insegnante
(documento in atti), presente al momento del verificarsi dell'infortunio. Persona_2
Deve, altresì, ritenersi la non ammissibilità ex art. 246 c.p.c. e, comunque, la non attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dall'insegnante e dalla tutor dell'attività sportiva Persona_2
in ordine alla assenza di responsabilità della scuola nella causazione Controparte_5
dell'infortunio de quo, poiché dichiarazioni provenienti da soggetti sui cui incombeva il dovere di sorveglianza sul minore al momento dell' infortunio e, come tali, portatori di un interesse all'esito del giudizio.
Per tali motivi la domanda attorea deve essere accolta.
In relazione al danno non patrimoniale, la CTU redatta dalla dott.ssa le cui Persona_3
risultanze si ritiene di condividere integralmente, ha evidenziato la sussistenza delle lesioni lamentate e del nesso causale, testualmente: “1) Il giovane nell'infortunio scolastico Persona_1
verificatosi in data 20.05.2019 ha riportato un traumatismo con attuali menomazioni funzionali
osteo-articolari di braccio sinistro, non suscettibili di miglioramento o aggravamento. 2) Le
alterazioni accertate sono eziologicamente riconducibili al sinistro verificatosi nel corso di attività
pratica di scienze motorie in data 20.05.2019. 3) In conseguenza delle lesioni accertate si è verificato
un danno alla salute, ossia una compromissione della validità psico-fisica del soggetto, che ha
cagionato una inabilità temporanea, parziale al 75% di giorni 25, parziale al 50% di giorni 20, parziale al 25% di giorni 15 ed una inabilità permanente parziale del 4-5% con riferimento alle
tabelle di legge.”
Ciò premesso, per addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1126 e 2056
c.c., il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo in modo particolare all'età del danneggiato ed alla entità della lesione subita, secondo le Tabelle di Milano.
Orbene, il consulente ha accertato in capo all'attore un danno biologico da invalidità permanente con punto percentuale del 4-5%, quantificabile in € 7.280,00 per invalidità permanente, in € 2.156,25 per invalidità parziale al 75%, in € 1.150,00 per invalidità parziale al 50% ed in €. 431,25 per invalidità
parziale al 25%, pertanto, dovrà riconoscersi complessivamente la somma di € 11.071,50.
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce un automatismo, ma richiede la dimostrazione da parte del danneggiato di specifiche circostanze peculiari al caso concreto,
che valgono a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con le medesime invalidità patirebbe, non giustifica alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n.
14364/19). Il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato nel caso in cui il giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie. (Cass. Ord. 20795/18), che nel caso di specie non si ravvisano.
Sulla somma come sopra determinata, non può essere operata nessuna decurtazione differenziale posto che dagli atti di causa non risulta alcun pagamento di infortunio da parte dell'INAIL.
Allo stesso modo, l'importo del risarcimento non potrà essere ridotto della somma di € 3.117,69,
quale indennizzo in virtù della garanzia INFORTUNI, asseritamente offerta dalla
[...]
, poiché non ne risulta provata l'effettiva corresponsione Controparte_3
né risulta che l'atto di liquidazione del 20.04.20 prodotto (doc. 5 fasc. Ass.ne) sia stato sottoscritto dagli attori. Vanno poi riconosciute, a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche documentate, e riconosciute congrue e necessarie dal CTU nella misura di € 646,69.
In conclusione, a parte attrice deve riconoscersi a titolo di risarcimento dei danni riportati dal figlio minore a causa del sinistro de quo la complessiva somma di € 11.718,19.
Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, debiti di valore, sono riconosciuti,
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'incidente, ossia il 20/05/2019, alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Passando ad esaminare la domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della P_
, nulla osta all'accoglimento della Controparte_3
domanda, non avendo la compagnia sollevato eccezioni inerenti il rapporto assicurativo ed essendosi limitata ad associarsi alle difese dell'assicurato; pertanto, per l'effetto, va condannata a manlevare il convenuto delle somme dovute in ragione delle statuizioni di condanna adottate con la P_
presente sentenza, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le spese legali e di CTU.
Le spese di lite tra l'attrice ed il seguono il principio della soccombenza, e Controparte_2
vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM n.55/2014 in complessivi € 2.804,00, di cui €
264,00 per spese, ed € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta- seguono il criterio della soccombenza.
Stante l'esito del giudizio, si ritiene di compensare interamente le pese di giudizio tra il P_
convenuto e la terza chiamata . Controparte_3
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
ritenuta la responsabilità della scuola “Mario Gori” di Niscemi in ordine al sinistro per cui è causa,
così provvede:
- accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione;
- per l'effetto, condanna il , in persona del , legale rappresentante Controparte_2 CP_6
pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di e nella qualità Parte_1 CP_1
di genitori esercenti la potestà sul figlio , che si liquidano in complessivi € Persona_1
11.718,19, oltre interessi e rivalutazione come riconosciuti in parte motiva;
- condanna il , in persona del , legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 CP_6
al pagamento delle spese di lite in favore di e nella qualità di Parte_1 CP_1
genitori esercenti la potestà sul figlio che si liquidano in complessivi € Persona_1
2.804,00, di cui € 264,00 per spese, ed € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta;
- pone definitivamente a carico del convenuto , in persona del , Controparte_2 CP_6
legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento;
- accoglie la domanda di manleva promossa dal nei confronti di Controparte_2 [...]
, e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare il convenuto dalle somme P_
dovute a parte attrice in ragione delle statuizioni di condanna adottate con la presente sentenza;
- compensa integralmente le spese tra il e la Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
Così deciso in Caltanissetta, lì 21 Maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì