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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8469/2023 R.G.L. vertente tra p.i. ), parte rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Gibilisco Lorenzo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio CP_1 C.F._1
Di Modica;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro (opposizione a decreto ingiuntivo).
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 28 maggio
2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 luglio 2023 ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 535/2023, emesso il 23 maggio 2023 e notificato il 25 maggio 2023, con cui questo Tribunale le ingiungeva il pagamento in favore di di € CP_1
18.631,00, oltre accessori e spese, a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre, dicembre e tredicesima 2020, gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto che il CP_1 avrebbe lavorato un numero di giornate inferiore a quelle indicate nelle buste paga in ossequio ad un accordo informale con il medesimo;
in subordine, ha evidenziato come l'importo risultante
1 dalle buste paga sarebbe comunque pari ad € 14.317,00, inferiore, dunque, a quello richiesto con il provvedimento monitorio (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 16 febbraio 2024 , da un lato, ha CP_1 contrastato la tesi avversaria, argomentando circa la spettanza del credito risultante dalle buste paga e, dall'altro lato, ha riconosciuto di aver erroneamente richiesto ed ottenuto una somma superiore a quella effettivamente spettante siccome risultante dalle buste paga (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
All'esito della rinuncia della ricorrente alle sue prove testimoniali (cfr. verbale del 9 aprile 2025), il credito del DO va ritenuto senz'altro sussistente nella misura risultante dalle buste paga
(documento unilaterale formato dalla datrice di lavoro).
Pertanto, l'opposizione merita di trovare parziale accoglimento e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato e la materia del contendere va dichiarata cessata (visto che l'importo di €
14.317,00 spettante al lavoratore risulta già corrisposto con rinuncia della società alla sua ripetizione: cfr. verbale del 9 aprile 2025).
Per quanto riguarda la regolamentazione complessiva delle spese giudiziali, all'esito di una valutazione globale la vicenda processuale appare equo condannare la società opponente al pagamento delle spese giudiziali dell'avversario, visto che il principale motivo d'opposizione è risultato infondato e l'errore di calcolo nell'ingiunzione è stato immediatamente riconosciuto dal e riguardava una piccola parte del credito totale;
allo stesso tempo dette spese vanno CP_1 liquidate in un importo ben inferiore ai valori tariffari minimi, proprio in considerazione della parziale fondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, revoca il decreto ingiuntivo n. 535/2023 emesso dal Tribunale di Palermo il 23 maggio 2023; dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento in favore di delle Parte_2 CP_1 spese giudiziali, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8469/2023 R.G.L. vertente tra p.i. ), parte rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Gibilisco Lorenzo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio CP_1 C.F._1
Di Modica;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro (opposizione a decreto ingiuntivo).
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 28 maggio
2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 luglio 2023 ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 535/2023, emesso il 23 maggio 2023 e notificato il 25 maggio 2023, con cui questo Tribunale le ingiungeva il pagamento in favore di di € CP_1
18.631,00, oltre accessori e spese, a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre, dicembre e tredicesima 2020, gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto che il CP_1 avrebbe lavorato un numero di giornate inferiore a quelle indicate nelle buste paga in ossequio ad un accordo informale con il medesimo;
in subordine, ha evidenziato come l'importo risultante
1 dalle buste paga sarebbe comunque pari ad € 14.317,00, inferiore, dunque, a quello richiesto con il provvedimento monitorio (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 16 febbraio 2024 , da un lato, ha CP_1 contrastato la tesi avversaria, argomentando circa la spettanza del credito risultante dalle buste paga e, dall'altro lato, ha riconosciuto di aver erroneamente richiesto ed ottenuto una somma superiore a quella effettivamente spettante siccome risultante dalle buste paga (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
All'esito della rinuncia della ricorrente alle sue prove testimoniali (cfr. verbale del 9 aprile 2025), il credito del DO va ritenuto senz'altro sussistente nella misura risultante dalle buste paga
(documento unilaterale formato dalla datrice di lavoro).
Pertanto, l'opposizione merita di trovare parziale accoglimento e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato e la materia del contendere va dichiarata cessata (visto che l'importo di €
14.317,00 spettante al lavoratore risulta già corrisposto con rinuncia della società alla sua ripetizione: cfr. verbale del 9 aprile 2025).
Per quanto riguarda la regolamentazione complessiva delle spese giudiziali, all'esito di una valutazione globale la vicenda processuale appare equo condannare la società opponente al pagamento delle spese giudiziali dell'avversario, visto che il principale motivo d'opposizione è risultato infondato e l'errore di calcolo nell'ingiunzione è stato immediatamente riconosciuto dal e riguardava una piccola parte del credito totale;
allo stesso tempo dette spese vanno CP_1 liquidate in un importo ben inferiore ai valori tariffari minimi, proprio in considerazione della parziale fondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, revoca il decreto ingiuntivo n. 535/2023 emesso dal Tribunale di Palermo il 23 maggio 2023; dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento in favore di delle Parte_2 CP_1 spese giudiziali, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2