Articolo 29 del Codice di giustizia contabile
Articolo 28Articolo 30
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 29

(Procura alle liti)


1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile .


((1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86.))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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