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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2687/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO ROBERTO, Presidente
BARONE VITO, Relatore
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9934/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Passamano Società_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100202500265223000000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n.100202500265223000000, notificata a mezzo PEC in data 18/04/2025, per l'importo di euro 13.914,90 per il mancato pagamento delle Tasse automobilistiche per l'anno 2020 contenente i seguenti avvisi di accertamento:
a) avviso di accertamento n. 064223669280 del 29.06.2023 per € 98,11,
b) avviso di accertamento n. 064192174996 del 29.06.2023 per € 1.197,31,
c) avviso di accertamento n. 064264391395 del 5.10.2023 per € 1.167,15,
d) avviso di accertamento n. 064264358356 del 5.10.2023 per € 396,77,
e) avviso di accertamento n. 064191876926 del 29.06.2023 per € 400,23,
f) avviso di accertamento n. 064150604234 del 13.09.2023 per € 1.197,31,
g) avviso di accertamento n. 064266304521 del 5.10.2023 per € 290,17,
h) avviso di accertamento n. 064255998572 del 5.10.2023 per € 1.19
i) avviso di accertamento n. 064197532531 del 29.06.2023 per € 502,34,
l) avviso di accertamento n. 064199126765 dell'8.07.2023 per € 1.197,31,
m) avviso di accertamento n. 064191587138 del 29.06.2023 per € 1.197,31,
n) avviso di accertamento n. 064199519415 dell'8.07.2023 per € 1.197,31,
o) avviso di accertamento n. 064208808173 del 13.06.2023 per € 1.188,61,
p) avviso di accertamento n. 064231070784 del 7.06.2023 per € 1.188,61;
si deducono la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita la Regione Campania per argomentare circa la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto della proposta opposizione poiché palesemente infondata in fatto e in diritto. Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate- ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, per quanto esposto agli atti del giudizio, il ricorso si appalesa infondato sotto l'assorbente rilievo che la cartella di pagamento impugnata ha fatto seguito ad avvisi di accertamento regolarmente notificati, mai impugnati dalla parte e dunque divenuto definitivi, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'Ente ed inammissibilità delle relative censure di merito. Nello specifico risulta in atti che gli avviso di accertamento elencati:
Targa numero Targa_1 Avviso di accertamento n.064231070784 anno d' imposta 2020 data ricezione 07/06/2023,
DP602FJ 064208808173 2020 13/06/2023,
EV991FA 064197532531 2020 26/06/2023
EV560RN 064199126765 2020 05/07/2023
EJ592GE 064191876926 2020 26/06/2023
EV393XK 064199519415 2020 05/07/2023
EC595ET 064223669280 2020 26/06/2023
EH843ZL 064192174996 2020 26/06/2023
EJ423GE 064191587138 2020 26/06/2023
FH916JV 064266304521 2020 Avviso di giacenza 24/07/2023Nominativo_1 giacenza
05/10/2023
FG388YF 064150604234 2020Avviso di giacenza24/07/2023Compiuta giacenza
05/10/2023
CA195MN 064259539173 2020Avviso di giacenza17/07/2023Compiuta giacenza
11/10/2023
GA342TR 064264358356 2020
Avviso di giacenza 24/07/2023 Compiuta giacenza 05/10/2023
FB237KN 064264391395 2020 Avviso di giacenza24/07/2023Compiuta giacenza 05/10/2023
GC009SN 064255998572 2020 Avviso di giacenza24/07/2023Compiuta giacenza
05/10/2023
FP022ZY 064221355933 2020 05/07/20
Non venivano impugnati e sono divenuti definitivi.
D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 546/92, il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (cartella di pagamento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (avvisi di accertamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti presupposti, mentre l'atto consequenziale può essere in questa sede impugnato solo per vizi propri e lo stesso risulta immune da vizi ed irregolarità.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 14 Gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
(Dott. Vito Barone) (Dott. Roberto Peluso)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO ROBERTO, Presidente
BARONE VITO, Relatore
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9934/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Passamano Società_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100202500265223000000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n.100202500265223000000, notificata a mezzo PEC in data 18/04/2025, per l'importo di euro 13.914,90 per il mancato pagamento delle Tasse automobilistiche per l'anno 2020 contenente i seguenti avvisi di accertamento:
a) avviso di accertamento n. 064223669280 del 29.06.2023 per € 98,11,
b) avviso di accertamento n. 064192174996 del 29.06.2023 per € 1.197,31,
c) avviso di accertamento n. 064264391395 del 5.10.2023 per € 1.167,15,
d) avviso di accertamento n. 064264358356 del 5.10.2023 per € 396,77,
e) avviso di accertamento n. 064191876926 del 29.06.2023 per € 400,23,
f) avviso di accertamento n. 064150604234 del 13.09.2023 per € 1.197,31,
g) avviso di accertamento n. 064266304521 del 5.10.2023 per € 290,17,
h) avviso di accertamento n. 064255998572 del 5.10.2023 per € 1.19
i) avviso di accertamento n. 064197532531 del 29.06.2023 per € 502,34,
l) avviso di accertamento n. 064199126765 dell'8.07.2023 per € 1.197,31,
m) avviso di accertamento n. 064191587138 del 29.06.2023 per € 1.197,31,
n) avviso di accertamento n. 064199519415 dell'8.07.2023 per € 1.197,31,
o) avviso di accertamento n. 064208808173 del 13.06.2023 per € 1.188,61,
p) avviso di accertamento n. 064231070784 del 7.06.2023 per € 1.188,61;
si deducono la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita la Regione Campania per argomentare circa la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto della proposta opposizione poiché palesemente infondata in fatto e in diritto. Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate- ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, per quanto esposto agli atti del giudizio, il ricorso si appalesa infondato sotto l'assorbente rilievo che la cartella di pagamento impugnata ha fatto seguito ad avvisi di accertamento regolarmente notificati, mai impugnati dalla parte e dunque divenuto definitivi, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'Ente ed inammissibilità delle relative censure di merito. Nello specifico risulta in atti che gli avviso di accertamento elencati:
Targa numero Targa_1 Avviso di accertamento n.064231070784 anno d' imposta 2020 data ricezione 07/06/2023,
DP602FJ 064208808173 2020 13/06/2023,
EV991FA 064197532531 2020 26/06/2023
EV560RN 064199126765 2020 05/07/2023
EJ592GE 064191876926 2020 26/06/2023
EV393XK 064199519415 2020 05/07/2023
EC595ET 064223669280 2020 26/06/2023
EH843ZL 064192174996 2020 26/06/2023
EJ423GE 064191587138 2020 26/06/2023
FH916JV 064266304521 2020 Avviso di giacenza 24/07/2023Nominativo_1 giacenza
05/10/2023
FG388YF 064150604234 2020Avviso di giacenza24/07/2023Compiuta giacenza
05/10/2023
CA195MN 064259539173 2020Avviso di giacenza17/07/2023Compiuta giacenza
11/10/2023
GA342TR 064264358356 2020
Avviso di giacenza 24/07/2023 Compiuta giacenza 05/10/2023
FB237KN 064264391395 2020 Avviso di giacenza24/07/2023Compiuta giacenza 05/10/2023
GC009SN 064255998572 2020 Avviso di giacenza24/07/2023Compiuta giacenza
05/10/2023
FP022ZY 064221355933 2020 05/07/20
Non venivano impugnati e sono divenuti definitivi.
D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 546/92, il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (cartella di pagamento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (avvisi di accertamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti presupposti, mentre l'atto consequenziale può essere in questa sede impugnato solo per vizi propri e lo stesso risulta immune da vizi ed irregolarità.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 14 Gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
(Dott. Vito Barone) (Dott. Roberto Peluso)