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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12139 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: Opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. , Parte_2 Parte_3 rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ma da considerarsi parte integrante dell'atto di citazione, dall'Avv. Anna Elisa Carofano (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via Alessandro Scarlatti, n.
67; opponente
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Controparte_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giorgio Gritti (C.F. , ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via G. Verdi n. 18 opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec, il Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per introdurre la fase di merito Controparte_1 del giudizio di opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. avverso l'esecuzione forzata di cui all'art. 612 c.p.c. con la quale l'opposto chiedeva di dare esecuzione al comando contenuto nella sentenza n. 9827/2019 emessa dal Tribunale di Napoli il 03.11.2019 nel giudizio recante RG 23574/2015 e segnatamente “lesecuzione dei lavori al sistema fognario indicati nella relazione del CTU e nel computo metrico ad essa CP_2 allegato” (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione dell'opponente).
A sostegno della proposta opposizione, l'istante reiterava le medesime argomentazioni e doglianze sollevate nella fase cautelare, assumendo che la predetta sentenza non costituisse titolo idoneo a supportare l'azione esecutiva, poiché emessa in violazione del principio di integrazione del contraddittorio nei confronti del confinante “chiamato a partecipare necessariamente alla realizzazione della Parte_1 Parte_4 nuova rete fognaria con la creazione di nuovi pozzetti fognari di confluenza e diramazione verso la nuova fognatura posta su strada privata di proprietà” dello stesso. (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione dell'opponente). Al riguardo, richiamava la pendenza del giudizio di opposizione di terzo ex art. 404, I comma, c.p.c., (RG 11259/2021), promossa dal Condominio limitrofo avverso il provvedimento giudiziale in parola, dal quale questo riteneva potesse averne pregiudizio. Di talchè, parte opponente, assumendo che la sentenza n. 9827/2019 dovesse considerarsi “inutiliter data” sia nei propri confronti quanto di quelli del litisconsorte pretermesso dal giudizio in cui si era formata, ( , concludeva per la declaratoria Controparte_3 di inammissibilità dell'azione intrapresa dal ai sensi dell'art. 612 c.p.c. e l'inesistenza del diritto CP_1 di procedere in executivis con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 28.06.2021 si costituiva l'odierno opposto, il quale eccepiva l'inammissibilità e comunque l'infondatezza degli assunti avversi, deducendo che i motivi di opposizione svolti riguardassero profili relativi alla formazione del titolo esecutivo, dunque, invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al predetto titolo e non in sede esecutiva. Precisava come l'esecuzione dell'obbligo di fare, imposto all'opponente secondo le modalità e i termini previsti nella relazione del CTU
a cui la sentenza in parola rimandava, non potesse in alcun modo incidere sulla proprietà del confinante sul rilievo che alcuna modifica veniva apportata ai beni a questo Controparte_3 appartenenti, né veniva imposta la costituzione di una nuova servitù di scarico fognario in danno del medesimo. Contestava, pertanto, la fondatezza della eccepita inutilizzabilità del titolo esecutivo e insisteva per il rigetto della domanda, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio, oltre accessori come per legge.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la causa, all'udienza del 09.07.2024 questa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decorrenza del primo termine dal 17.09.2024.
Occorre rilevare che, in sede di comparsa conclusionale, parte opponente depositava l'ordinanza resa dal
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nel procedimento recante RG 11259/2021, promosso dal terzo ai sensi dell'art. 404, I comma, c.p.c., con la quale veniva sospesa Parte_5
“l'esecuzione della sentenza n. 9827/19 emessa nel procedimento civile N.R.G. 23574/15 dal Tribunale di Napoli - II
Sez. Civile - G.I. dott. Tedesco in data 03.11.2019, depositata e pubblicata in Cancelleria il 05.11.2019 nella parte in cui ha condannato il all'esecuzione dei “lavori al Controparte_4 Parte_6 sistema fognario”, come indicati nella relazione del C.T.U. ing. e nel computo metrico ad essa allegato” (cfr. Persona_1 all. n. 1 alla comparsa conclusionale depositata il 18.11.2024), attesa la “mancata partecipazione ad un giudizio che non avrebbe potuto svolgersi senza il suo intervento conclusosi con una sentenza che, per la natura del rapporto che ne ha formato oggetto, pregiudica la sua posizione di diritto sostanziale” (cfr. all. n. 1 alla comparsa conclusionale depositata il 18.11.2024).
Orbene, così fissato il thema decidendum, questo giudice prende atto dell'intervenuta sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo di natura giudiziale che ci occupa.
Al riguardo mette conto evidenziare il principio di diritto reiteratamente espresso in giurisprudenza, in forza del quale: “In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività [...] - a opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione [...] del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo” (cfr. Cass., nn. 11378/2002; 8217/2004, Cass.
709/2006, 18539/2007, 20925/2008, 15965/2011, 689/2012).
Ed ancora, è stato sancito che la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non determina l'improcedibilità dell'azione esecutiva perché non si ha caducazione del titolo, ma semplice sospensione della sua efficacia esecutiva (cfr. Cass., sent. n. 15909/2008, n. 4345/2012, n. 6072/2012, n.
2955/2013, n. 3280/2013).
In particolare, la Cassazione, con sentenza 03.04.2013, n. 14048, ha ritenuto che “a differenza della caducazione del titolo esecutivo in sé considerato … e della c.d. trasformazione del titolo (ipotesi in cui ad un titolo esecutivo si sostituisce un altro, per contenuto o quantità diversi, nello sviluppo del processo: sulla quale v., per tutte, Cass. 18 aprile 2012 n.
6072), la semplice sospensione della esecutività di quello, soprattutto quando è fisiologica estrinsecazione dei poteri dei giudici negli sviluppi dello stesso grado di giudizio o di quello di impugnazione, non determina il venir meno del titolo nella sua intrinseca natura e funzione di accertamento della sussistenza di un credito (certo, liquido ed esigibile, secondo la classica definizione dell'art. 474 cod. proc. civ.), ma incide esclusivamente sulla sua efficacia esecutiva, cioè sulla sua intrinseca idoneità
a fondare ‒ nel concorso di requisiti praticamente formali ‒ un processo esecutivo.
Tanto giustifica la persistenza ontologica dell'accertamento del credito, la quale, a sua volta, sorregge, finché sussiste, ogni atto esecutivo già compiuto;
ma al contempo esige che il venir meno, anch'esso temporaneo e provvisorio e quale si ricollega alla sospensione appunto di essa, della sola efficacia esecutiva dell'accertamento stesso non possa avere gli effetti definitivi ed irreversibili di travolgimento ex tunc del processo esecutivo legittimamente iniziato e proseguito fino alla sospensione.
Tali effetti sarebbero legittimamente collegati solo alla caducazione del titolo in sé considerato, quale effetto dello sviluppo del processo (come nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concluda con l'integrale accoglimento dell'opposizione) o dei gradi di impugnazione (come nel caso di riforma totale o di cassazione della sentenza costituente titolo esecutivo)”. Per l'effetto, “il giudice dell'opposizione dovrebbe definire il giudizio accogliendo l'opposizione e dichiarando che il diritto di procedere all'esecuzione non esiste allo stato in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, fermi restando gli atti esecutivi compiuti prima della sentenza cassata”. (cfr. Cass. sent. n. 3280/13).
Restando, altresì, fermo che la sospensione ex art. 295 c.p.c. non è praticabile, “poichè l'art. 623 c.p.c. distingue il potere cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e quello di sospensione dell'esecuzione e costruisce il giudizio di opposizione all'esecuzione come giudizio che, salvo i casi di titoli esecutivi negoziali, non è diretto a controllare l'esistenza del titolo siccome dipendente dalla cognizione in cui esso si è formato ed è sub iudice, si deve ritenere che in esso le vicende del titolo in sede cognitiva possano essere dedotte via via, a misura che si verificano, come fatti giustificativi della decisione sul diritto di procedere all'esecuzione per come si atteggino nel processo di cognizione in cui il titolo è sub iudice, ma senza che il giudizio di opposizione possa essere sospeso in attesa della definizione del giudizio cognitivo. Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è, infatti, chiamato a decidere sul se il diritto di procedere all'esecuzione esista in base al titolo esecutivo e, dunque, considerando il suo modo di essere, se sub iudice, nel momento in cui tale diritto è contestato e sulla base delle sopravvenienze che si verificano finchè egli decide. Egli è chiamato a dire se l'esecuzione in quel momento può o non può aver corso. Sicchè, il legislatore suppone che la sua decisione, quando il titolo esecutivo è ancora sub iudice e provvisorio, perchè oggetto di contesa nel giudizio di cognizione in cui si è formato, debba essere resa tenendo conto dell'effetto che al titolo è riconosciuto in quel giudizio nel momento in cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione rende la sua decisione. Non è sostenibile che quel giudice debba attendere l'esito del giudizio di cognizione relativo alla formazione del titolo sulla base di un rapporto di pregiudizialità, perchè tale rapporto di pregiudizialità non sussiste, nel senso che la decisione che il giudice dell'opposizione è chiamato a rendere non suppone che il giudizio cognitivo sulla formazione del titolo si esaurisca, ma concerne l'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione, oltre che fin da quando essa è stata minacciata o iniziata, nel momento in cui rende la decisione. E ciò proprio perchè tale decisione concerne l'esistenza di un titolo esecutivo azionabile e non di un titolo esecutivo azionabile sulla cui formazione il relativo procedimento di cognizione non sia più sub iudice. (cfr. Cass. sent. n. 3280/13).
L'applicazione dei principi testè enunciati ai fatti di causa impone l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente declaratoria che il diritto di procedere all'esecuzione forzata ai danni del
[...] non esiste, allo stato, in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1 del titolo, sulla scorta del quale è stata azionata.
Quanto al governo delle spese di lite, la peculiarità delle questioni trattate e la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 9827/2019 intervenuta nel corso del presente giudizio giustificano l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c. proposta dal
[...]
Parte_1 b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 6 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12139 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: Opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. , Parte_2 Parte_3 rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ma da considerarsi parte integrante dell'atto di citazione, dall'Avv. Anna Elisa Carofano (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via Alessandro Scarlatti, n.
67; opponente
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Controparte_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giorgio Gritti (C.F. , ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via G. Verdi n. 18 opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec, il Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per introdurre la fase di merito Controparte_1 del giudizio di opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. avverso l'esecuzione forzata di cui all'art. 612 c.p.c. con la quale l'opposto chiedeva di dare esecuzione al comando contenuto nella sentenza n. 9827/2019 emessa dal Tribunale di Napoli il 03.11.2019 nel giudizio recante RG 23574/2015 e segnatamente “lesecuzione dei lavori al sistema fognario indicati nella relazione del CTU e nel computo metrico ad essa CP_2 allegato” (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione dell'opponente).
A sostegno della proposta opposizione, l'istante reiterava le medesime argomentazioni e doglianze sollevate nella fase cautelare, assumendo che la predetta sentenza non costituisse titolo idoneo a supportare l'azione esecutiva, poiché emessa in violazione del principio di integrazione del contraddittorio nei confronti del confinante “chiamato a partecipare necessariamente alla realizzazione della Parte_1 Parte_4 nuova rete fognaria con la creazione di nuovi pozzetti fognari di confluenza e diramazione verso la nuova fognatura posta su strada privata di proprietà” dello stesso. (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione dell'opponente). Al riguardo, richiamava la pendenza del giudizio di opposizione di terzo ex art. 404, I comma, c.p.c., (RG 11259/2021), promossa dal Condominio limitrofo avverso il provvedimento giudiziale in parola, dal quale questo riteneva potesse averne pregiudizio. Di talchè, parte opponente, assumendo che la sentenza n. 9827/2019 dovesse considerarsi “inutiliter data” sia nei propri confronti quanto di quelli del litisconsorte pretermesso dal giudizio in cui si era formata, ( , concludeva per la declaratoria Controparte_3 di inammissibilità dell'azione intrapresa dal ai sensi dell'art. 612 c.p.c. e l'inesistenza del diritto CP_1 di procedere in executivis con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 28.06.2021 si costituiva l'odierno opposto, il quale eccepiva l'inammissibilità e comunque l'infondatezza degli assunti avversi, deducendo che i motivi di opposizione svolti riguardassero profili relativi alla formazione del titolo esecutivo, dunque, invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al predetto titolo e non in sede esecutiva. Precisava come l'esecuzione dell'obbligo di fare, imposto all'opponente secondo le modalità e i termini previsti nella relazione del CTU
a cui la sentenza in parola rimandava, non potesse in alcun modo incidere sulla proprietà del confinante sul rilievo che alcuna modifica veniva apportata ai beni a questo Controparte_3 appartenenti, né veniva imposta la costituzione di una nuova servitù di scarico fognario in danno del medesimo. Contestava, pertanto, la fondatezza della eccepita inutilizzabilità del titolo esecutivo e insisteva per il rigetto della domanda, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio, oltre accessori come per legge.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la causa, all'udienza del 09.07.2024 questa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decorrenza del primo termine dal 17.09.2024.
Occorre rilevare che, in sede di comparsa conclusionale, parte opponente depositava l'ordinanza resa dal
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nel procedimento recante RG 11259/2021, promosso dal terzo ai sensi dell'art. 404, I comma, c.p.c., con la quale veniva sospesa Parte_5
“l'esecuzione della sentenza n. 9827/19 emessa nel procedimento civile N.R.G. 23574/15 dal Tribunale di Napoli - II
Sez. Civile - G.I. dott. Tedesco in data 03.11.2019, depositata e pubblicata in Cancelleria il 05.11.2019 nella parte in cui ha condannato il all'esecuzione dei “lavori al Controparte_4 Parte_6 sistema fognario”, come indicati nella relazione del C.T.U. ing. e nel computo metrico ad essa allegato” (cfr. Persona_1 all. n. 1 alla comparsa conclusionale depositata il 18.11.2024), attesa la “mancata partecipazione ad un giudizio che non avrebbe potuto svolgersi senza il suo intervento conclusosi con una sentenza che, per la natura del rapporto che ne ha formato oggetto, pregiudica la sua posizione di diritto sostanziale” (cfr. all. n. 1 alla comparsa conclusionale depositata il 18.11.2024).
Orbene, così fissato il thema decidendum, questo giudice prende atto dell'intervenuta sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo di natura giudiziale che ci occupa.
Al riguardo mette conto evidenziare il principio di diritto reiteratamente espresso in giurisprudenza, in forza del quale: “In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività [...] - a opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione [...] del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo” (cfr. Cass., nn. 11378/2002; 8217/2004, Cass.
709/2006, 18539/2007, 20925/2008, 15965/2011, 689/2012).
Ed ancora, è stato sancito che la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non determina l'improcedibilità dell'azione esecutiva perché non si ha caducazione del titolo, ma semplice sospensione della sua efficacia esecutiva (cfr. Cass., sent. n. 15909/2008, n. 4345/2012, n. 6072/2012, n.
2955/2013, n. 3280/2013).
In particolare, la Cassazione, con sentenza 03.04.2013, n. 14048, ha ritenuto che “a differenza della caducazione del titolo esecutivo in sé considerato … e della c.d. trasformazione del titolo (ipotesi in cui ad un titolo esecutivo si sostituisce un altro, per contenuto o quantità diversi, nello sviluppo del processo: sulla quale v., per tutte, Cass. 18 aprile 2012 n.
6072), la semplice sospensione della esecutività di quello, soprattutto quando è fisiologica estrinsecazione dei poteri dei giudici negli sviluppi dello stesso grado di giudizio o di quello di impugnazione, non determina il venir meno del titolo nella sua intrinseca natura e funzione di accertamento della sussistenza di un credito (certo, liquido ed esigibile, secondo la classica definizione dell'art. 474 cod. proc. civ.), ma incide esclusivamente sulla sua efficacia esecutiva, cioè sulla sua intrinseca idoneità
a fondare ‒ nel concorso di requisiti praticamente formali ‒ un processo esecutivo.
Tanto giustifica la persistenza ontologica dell'accertamento del credito, la quale, a sua volta, sorregge, finché sussiste, ogni atto esecutivo già compiuto;
ma al contempo esige che il venir meno, anch'esso temporaneo e provvisorio e quale si ricollega alla sospensione appunto di essa, della sola efficacia esecutiva dell'accertamento stesso non possa avere gli effetti definitivi ed irreversibili di travolgimento ex tunc del processo esecutivo legittimamente iniziato e proseguito fino alla sospensione.
Tali effetti sarebbero legittimamente collegati solo alla caducazione del titolo in sé considerato, quale effetto dello sviluppo del processo (come nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concluda con l'integrale accoglimento dell'opposizione) o dei gradi di impugnazione (come nel caso di riforma totale o di cassazione della sentenza costituente titolo esecutivo)”. Per l'effetto, “il giudice dell'opposizione dovrebbe definire il giudizio accogliendo l'opposizione e dichiarando che il diritto di procedere all'esecuzione non esiste allo stato in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, fermi restando gli atti esecutivi compiuti prima della sentenza cassata”. (cfr. Cass. sent. n. 3280/13).
Restando, altresì, fermo che la sospensione ex art. 295 c.p.c. non è praticabile, “poichè l'art. 623 c.p.c. distingue il potere cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e quello di sospensione dell'esecuzione e costruisce il giudizio di opposizione all'esecuzione come giudizio che, salvo i casi di titoli esecutivi negoziali, non è diretto a controllare l'esistenza del titolo siccome dipendente dalla cognizione in cui esso si è formato ed è sub iudice, si deve ritenere che in esso le vicende del titolo in sede cognitiva possano essere dedotte via via, a misura che si verificano, come fatti giustificativi della decisione sul diritto di procedere all'esecuzione per come si atteggino nel processo di cognizione in cui il titolo è sub iudice, ma senza che il giudizio di opposizione possa essere sospeso in attesa della definizione del giudizio cognitivo. Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è, infatti, chiamato a decidere sul se il diritto di procedere all'esecuzione esista in base al titolo esecutivo e, dunque, considerando il suo modo di essere, se sub iudice, nel momento in cui tale diritto è contestato e sulla base delle sopravvenienze che si verificano finchè egli decide. Egli è chiamato a dire se l'esecuzione in quel momento può o non può aver corso. Sicchè, il legislatore suppone che la sua decisione, quando il titolo esecutivo è ancora sub iudice e provvisorio, perchè oggetto di contesa nel giudizio di cognizione in cui si è formato, debba essere resa tenendo conto dell'effetto che al titolo è riconosciuto in quel giudizio nel momento in cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione rende la sua decisione. Non è sostenibile che quel giudice debba attendere l'esito del giudizio di cognizione relativo alla formazione del titolo sulla base di un rapporto di pregiudizialità, perchè tale rapporto di pregiudizialità non sussiste, nel senso che la decisione che il giudice dell'opposizione è chiamato a rendere non suppone che il giudizio cognitivo sulla formazione del titolo si esaurisca, ma concerne l'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione, oltre che fin da quando essa è stata minacciata o iniziata, nel momento in cui rende la decisione. E ciò proprio perchè tale decisione concerne l'esistenza di un titolo esecutivo azionabile e non di un titolo esecutivo azionabile sulla cui formazione il relativo procedimento di cognizione non sia più sub iudice. (cfr. Cass. sent. n. 3280/13).
L'applicazione dei principi testè enunciati ai fatti di causa impone l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente declaratoria che il diritto di procedere all'esecuzione forzata ai danni del
[...] non esiste, allo stato, in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1 del titolo, sulla scorta del quale è stata azionata.
Quanto al governo delle spese di lite, la peculiarità delle questioni trattate e la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 9827/2019 intervenuta nel corso del presente giudizio giustificano l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c. proposta dal
[...]
Parte_1 b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 6 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale