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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/06/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. VA D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5265 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Parte_1
COMMUNARA FILOMENA;
e
RICORRENTE
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to LUCATO Controparte_1
ANGELICA;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 13.05.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.09.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile in Jesolo (VE) il 29.10.2022 con parte resistente, dalla cui unione è nato, il 7.07.2012, il figlio VA;
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva in data 12.11.2024 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione avanza dalla resistente ma chiedeva pronunciarsi sentenza alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza di prima comparizione del 13.12.2024 il giudice, sentite le parti comparse personalmente si riservava e, con successiva ordinanza, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti rinviando per il prosieguo del giudizio.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 13.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale e chiedevano di sostituire l'udienza in presenza, già fissata per il 13.05.2025, con altra in modalità cartolare.
All'udienza cd. Cartolare del 13.05.2025 il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civile del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata in [...] l'[...], e Parte_2 CP_1
, nato in [...] l'[...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Jesolo (VE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
50, Parte I, Serie, anno 2022);
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. VA D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. VA D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5265 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Parte_1
COMMUNARA FILOMENA;
e
RICORRENTE
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to LUCATO Controparte_1
ANGELICA;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 13.05.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.09.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile in Jesolo (VE) il 29.10.2022 con parte resistente, dalla cui unione è nato, il 7.07.2012, il figlio VA;
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva in data 12.11.2024 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione avanza dalla resistente ma chiedeva pronunciarsi sentenza alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza di prima comparizione del 13.12.2024 il giudice, sentite le parti comparse personalmente si riservava e, con successiva ordinanza, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti rinviando per il prosieguo del giudizio.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 13.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale e chiedevano di sostituire l'udienza in presenza, già fissata per il 13.05.2025, con altra in modalità cartolare.
All'udienza cd. Cartolare del 13.05.2025 il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civile del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata in [...] l'[...], e Parte_2 CP_1
, nato in [...] l'[...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Jesolo (VE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
50, Parte I, Serie, anno 2022);
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. VA D'Onofrio