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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/07/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1991 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1991 / 2024 avente ad oggetto modifica condizioni di affidamento TRA
( ) nata il [...] a [...], con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DE SILVESTRI Antonino, PANICO Antonio e BECCARO Enrico e come da procura in atti RICORRENTE E
( nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. MANCINI LUIGI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.6.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto di modificare la condizioni di affidamento del Parte_1 figlio affidamento disposto con sentenza emessa nella causa VG n. 917/2022c che in Per_1 data 12/10/2023, disponeva l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso il padre. Tanto alla luce di una serie di ragioni che ne giustificavano la modifica. Costituendosi in giudizio parte resistente ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto dello stesso. Nel corso del giudizio, con atto datato 11.6.2025 trasmesso per l'udienza del 12.6.2025, le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta:
“in ossequio al provvedimento dell'Ill.mo Sig. Magistrato con il quale ha fissato l'udienza per il giorno 12.06.2025, la quale è stata sostituita da trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., col deposito di note scritte entro le ore 07:00 del giorno 12.06.2025, al fine di depositare documento congiunto riguardante i termini dell'accordo raggiunto tra le parti che, pertanto, vengono di seguito specificati: premesso che
è affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente Controparte_2 presso il padre. In ordine alle modalità di visita della madre, costei potrà portarlo con sé, presso la propria abitazione, nel periodo compreso tra il 2 ed il 21 luglio di questo anno, impegnandosi a venirlo a prendere e ricondurlo presso l'abitazione del padre, nei giorni indicati.
La madre potrà, altresì, portare con sé il figlio per sette giorni consecutivi in occasione delle vacanze natalizie alternando un anno Natale ed uno Capodanno e l'Epifania.
Quanto agli anni successivi, la sig.ra terrà con sé il figlio per 20 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente, nel rispetto delle esigenze dei genitori e, soprattutto, del minore.
La ricorrente terrà con sé il figlio, altresì, nel periodo Pasquale per sette giorni consecutivi ad anni alterni con il padre.
Resta inteso che, per le delicate condizioni del minore la madre dovrà prendersi Per_1 cura personalmente del figlio senza lasciarlo con persone sconosciute.
Tutte le volte che la madre si recherà a trovare il figlio a Viterbo al fine di esercitare il proprio diritto di visita bisettimanale, potrà tenere con sé dal venerdì pomeriggio, Per_1 terminato l'orario scolastico, fino alla domenica sera. Al fine di assicurare che il figlio possa arrivare a scuola, preparato ed in orario, dovrà riaccompagnarlo dal padre entro le ore 20.00 della domenica stessa. Potrà tenere con sé il figlio nella notte tra sabato e domenica, a condizioni che alloggi in un hotel decente.
In considerazione che sta crescendo e che le spese per le esigenze quotidiane sono Per_1 aumentate, la sig.ra contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con impegno reciproco a collaborare proficuamente alla crescita di nell'interesse Per_1 esclusivo di quest'ultimo, e di segnalare tempestivamente all'altra parte eventuali condizioni che dovessero rivelarsi inadeguate alle esigenze del minore al fine di poterle risolvere congiuntamente per favorire lo sviluppo del figlio.
Infine, le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
- Spese compensate”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge;
rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Omologa l'accordo intervenuto tra le parti e Parte_1 Controparte_1 in relazione all'affidamento del figlio minore disponendo come da accordi indicati Per_1 nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 02/07/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1991 / 2024 avente ad oggetto modifica condizioni di affidamento TRA
( ) nata il [...] a [...], con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DE SILVESTRI Antonino, PANICO Antonio e BECCARO Enrico e come da procura in atti RICORRENTE E
( nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. MANCINI LUIGI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.6.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto di modificare la condizioni di affidamento del Parte_1 figlio affidamento disposto con sentenza emessa nella causa VG n. 917/2022c che in Per_1 data 12/10/2023, disponeva l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso il padre. Tanto alla luce di una serie di ragioni che ne giustificavano la modifica. Costituendosi in giudizio parte resistente ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto dello stesso. Nel corso del giudizio, con atto datato 11.6.2025 trasmesso per l'udienza del 12.6.2025, le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta:
“in ossequio al provvedimento dell'Ill.mo Sig. Magistrato con il quale ha fissato l'udienza per il giorno 12.06.2025, la quale è stata sostituita da trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., col deposito di note scritte entro le ore 07:00 del giorno 12.06.2025, al fine di depositare documento congiunto riguardante i termini dell'accordo raggiunto tra le parti che, pertanto, vengono di seguito specificati: premesso che
è affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente Controparte_2 presso il padre. In ordine alle modalità di visita della madre, costei potrà portarlo con sé, presso la propria abitazione, nel periodo compreso tra il 2 ed il 21 luglio di questo anno, impegnandosi a venirlo a prendere e ricondurlo presso l'abitazione del padre, nei giorni indicati.
La madre potrà, altresì, portare con sé il figlio per sette giorni consecutivi in occasione delle vacanze natalizie alternando un anno Natale ed uno Capodanno e l'Epifania.
Quanto agli anni successivi, la sig.ra terrà con sé il figlio per 20 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente, nel rispetto delle esigenze dei genitori e, soprattutto, del minore.
La ricorrente terrà con sé il figlio, altresì, nel periodo Pasquale per sette giorni consecutivi ad anni alterni con il padre.
Resta inteso che, per le delicate condizioni del minore la madre dovrà prendersi Per_1 cura personalmente del figlio senza lasciarlo con persone sconosciute.
Tutte le volte che la madre si recherà a trovare il figlio a Viterbo al fine di esercitare il proprio diritto di visita bisettimanale, potrà tenere con sé dal venerdì pomeriggio, Per_1 terminato l'orario scolastico, fino alla domenica sera. Al fine di assicurare che il figlio possa arrivare a scuola, preparato ed in orario, dovrà riaccompagnarlo dal padre entro le ore 20.00 della domenica stessa. Potrà tenere con sé il figlio nella notte tra sabato e domenica, a condizioni che alloggi in un hotel decente.
In considerazione che sta crescendo e che le spese per le esigenze quotidiane sono Per_1 aumentate, la sig.ra contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con impegno reciproco a collaborare proficuamente alla crescita di nell'interesse Per_1 esclusivo di quest'ultimo, e di segnalare tempestivamente all'altra parte eventuali condizioni che dovessero rivelarsi inadeguate alle esigenze del minore al fine di poterle risolvere congiuntamente per favorire lo sviluppo del figlio.
Infine, le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
- Spese compensate”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge;
rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Omologa l'accordo intervenuto tra le parti e Parte_1 Controparte_1 in relazione all'affidamento del figlio minore disponendo come da accordi indicati Per_1 nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 02/07/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco