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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37607 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Giovannelli Cristiano Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con gli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Tonzar Barbara e Calabrese Enrico
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa, e consequenzialmente dichiarare non dovute le somme ingiunte con il procedimento monitorio.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
*
Per Controparte_1
In via preliminare/pregiudiziale:
- disporre congrua anticipazione, ex artt. 163 bis, comma 2, e 645, comma 2, dell'udienza indicata nell'atto di citazione in opposizione per il giorno 10 giugno 2025;
- concedere la provvisoria esecutorietà, totale o quanto meno parziale per Euro 12.419,03, del decreto ingiuntivo opposto stante la sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto e non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione;
1 ovvero, in via di subordine, laddove non venisse concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
- emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. relativamente alla somma non contestata di Euro 12.419,03;
In via istruttoria:
- previa ammissione della prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di fatto che specificamente verranno dedotte in seno alle memorie ex art. 171 ter c.p.c., premessa la locuzione “vero che”, con i testi che verranno ivi indicati, da sentirsi anche in materia contraria;
Nel merito:
- respingere integralmente l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 11667/2024 del Tribunale di Milano;
- in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare (c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a (p. iva: ), con sede in Milano, Via Clemente Controparte_1 P.IVA_2
Prudenzio n. 13, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 12.419,03 per le causali di cui in narrativa, già dedotti gli importi di cui alle note di credito emesse in favore di
[...]
oltre agli interessi di mora dalla scadenza al saldo effettivo, oltre alle spese della procedura Parte_1 monitoria già liquidate in Euro 850,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali,
IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende;
- In ogni caso: con il favore delle spese e dei compensi per il presente giudizio, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in via monitoria per il pagamento di € 12.597,17 per la vendita di prodotti farmaceutici CP_1
a Pt_1
Avverso il decreto ingiuntivo n. 11667/2024, ha proposto opposizione, così testualmente Pt_1
deducendo: “Tale merce però, già al momento della consegna era stata contestata per difformità sia nel quantitativo, sia nella qualità del prodotto consegnato dal corriere. Tali difformità furono subito denunciate dal responsabile del Magazzino di Talea Group Spa sig. In un primo Persona_1
momento era stato richiesto al corriere di ricaricare sui propri mezzi di trasporto tali merci, ma di ciò non vi fu consenso da parte del corriere stesso. La merce è rimasta depositata presso i magazzini della società opponente in attesa di un chiarimento da parte del fornitore in ordine alle caratteristiche della merce stessa. Seppure sollecitato il fornitore non ha fornito i chiarimenti richiesti. La merce è rimasta custodita presso la sede della società opponente a disposizione del fornitore”. si è costituita, eccependo la genericità e l'infondatezza della opposizione, oltre alla sua natura CP_1
pretestuosa.
2 L'opposta ha altresì precisato che l'ammontare del proprio credito ammonta ad € 12.419,03, riquantificato in virtù di nota di credito emessa solo successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo.
Di talché, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. ed emesso il decreto ex art. 171 bis, terzo comma, c.p.c., solo parte opposta ha depositato la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c..
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il
Tribunale ha invitato l'unica parte presente ( a precisare le conclusioni, introducendo poi la CP_1 discussione orale ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
L'opposizione è infondata.
E' appena il caso di osservare che alcuna delle circostanze e doglianze dedotte da parte opponente è stata dimostrata.
Ne consegue che il credito per la merce venduta è dovuto, nei limiti della somma precisata dalla stessa parte opposta.
Posto che la fondatezza del credito azionato da è per la minor somma di € 12.419,03 anziché di CP_1
€ 12.597,17, il decreto ingiuntivo va revocato.
Talea va condannata a corrispondere in favore di la somma di € 12.419,03, oltre interessi ex D. CP_1
Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture azionate in via monitoria al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia.
La semplicità della controversia comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
Tenuto conto dell'esito del giudizio di opposizione, in cui sostanzialmente l'intero credito ingiunto è stato confermato, le spese della fase monitoria devono essere poste a carico di in virtù del seguente Pt_1 principio giurisprudenziale: “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (cfr. Cass. sentenza n. 24482/2022).
La proposizione della odierna opposizione merita la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., avendo agito pretestuosamente, sicuramente con colpa grave. Pt_1
3 Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del
13.09.2018).
Ebbene, : Pt_1
- ha contestato genericamente le fatture azionate, senza dimostrare alcunché;
- ha fissato la data di prima udienza ben oltre il termine minimo a comparire, con fini evidentemente dilatori;
- si è disinteressata del processo, non avendo depositato alcuna memoria ex art. 171 ter cpc e non avendo partecipato nemmeno alla prima udienza.
Per tutte le ragioni poc'anzi elencate -complessivamente considerate- ha dunque proposto una Pt_1 iniziativa giudiziaria manifestamente pretestuosa, “determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
Ebbene, l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018 (per come confermate dalle Tabelle del 4 giugno 2024), secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari
4 al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”1.
La condotta processuale di parte opponente -avallata dalla censurabile difesa2 di che ha contribuito Pt_1
al predetto sviamento del sistema giurisdizionale consentendo la proposizione dell'opposizione- merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo, strumento volto alla tutela dei diritti e non all'elusione dei propri obblighi contrattuali, con evidenti ricadute sul buon andamento della giurisdizione.
La condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. comporta l'applicazione dell'art. 96 quarto comma c.p.c. e dunque la condanna di parte opponente in favore della cassa delle ammende per la medesima somma di denaro riconosciuta per la lite temeraria a parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 11667/2024;
3) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 12.419,03, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture azionate al saldo effettivo;
4) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 145,00 per spese esenti di cui alla fase monitoria, € 850,00 per compensi professionali di cui alla fase monitoria ed € 1.700,00 per compensi professionali di cui alla fase di merito, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 1.700,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
6) condanna parte opponente a corrispondere in favore della cassa delle ammende la somma di €
1.700,00.
Così deciso in Milano il 8 maggio 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di di commisurare la condanna a quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi)” (cfr. Cass. ordinanza n. 26435/2020). 2 Le difese di “devono ritenersi gravemente erronee e non compatibili con un quadro ordinamentale che, da una parte, Pt_1 deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo -rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere- è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti” (cfr. Cass. ordinanza n. 15209/2018, pag. 6 parte motiva). Ebbene, è appena il caso di osservare che la scelta di non proporre l'odierna opposizione avrebbe giovato non solo al sistema giurisdizionale, bensì sarebbe stata financo più favorevole alla stessa , evitandole le spese di lite e la condanna ex art. 96 Pt_1 c.p.c..
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Giovannelli Cristiano Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con gli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Tonzar Barbara e Calabrese Enrico
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa, e consequenzialmente dichiarare non dovute le somme ingiunte con il procedimento monitorio.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
*
Per Controparte_1
In via preliminare/pregiudiziale:
- disporre congrua anticipazione, ex artt. 163 bis, comma 2, e 645, comma 2, dell'udienza indicata nell'atto di citazione in opposizione per il giorno 10 giugno 2025;
- concedere la provvisoria esecutorietà, totale o quanto meno parziale per Euro 12.419,03, del decreto ingiuntivo opposto stante la sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto e non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione;
1 ovvero, in via di subordine, laddove non venisse concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
- emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. relativamente alla somma non contestata di Euro 12.419,03;
In via istruttoria:
- previa ammissione della prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di fatto che specificamente verranno dedotte in seno alle memorie ex art. 171 ter c.p.c., premessa la locuzione “vero che”, con i testi che verranno ivi indicati, da sentirsi anche in materia contraria;
Nel merito:
- respingere integralmente l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 11667/2024 del Tribunale di Milano;
- in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare (c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a (p. iva: ), con sede in Milano, Via Clemente Controparte_1 P.IVA_2
Prudenzio n. 13, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 12.419,03 per le causali di cui in narrativa, già dedotti gli importi di cui alle note di credito emesse in favore di
[...]
oltre agli interessi di mora dalla scadenza al saldo effettivo, oltre alle spese della procedura Parte_1 monitoria già liquidate in Euro 850,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali,
IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende;
- In ogni caso: con il favore delle spese e dei compensi per il presente giudizio, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in via monitoria per il pagamento di € 12.597,17 per la vendita di prodotti farmaceutici CP_1
a Pt_1
Avverso il decreto ingiuntivo n. 11667/2024, ha proposto opposizione, così testualmente Pt_1
deducendo: “Tale merce però, già al momento della consegna era stata contestata per difformità sia nel quantitativo, sia nella qualità del prodotto consegnato dal corriere. Tali difformità furono subito denunciate dal responsabile del Magazzino di Talea Group Spa sig. In un primo Persona_1
momento era stato richiesto al corriere di ricaricare sui propri mezzi di trasporto tali merci, ma di ciò non vi fu consenso da parte del corriere stesso. La merce è rimasta depositata presso i magazzini della società opponente in attesa di un chiarimento da parte del fornitore in ordine alle caratteristiche della merce stessa. Seppure sollecitato il fornitore non ha fornito i chiarimenti richiesti. La merce è rimasta custodita presso la sede della società opponente a disposizione del fornitore”. si è costituita, eccependo la genericità e l'infondatezza della opposizione, oltre alla sua natura CP_1
pretestuosa.
2 L'opposta ha altresì precisato che l'ammontare del proprio credito ammonta ad € 12.419,03, riquantificato in virtù di nota di credito emessa solo successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo.
Di talché, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. ed emesso il decreto ex art. 171 bis, terzo comma, c.p.c., solo parte opposta ha depositato la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c..
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il
Tribunale ha invitato l'unica parte presente ( a precisare le conclusioni, introducendo poi la CP_1 discussione orale ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
L'opposizione è infondata.
E' appena il caso di osservare che alcuna delle circostanze e doglianze dedotte da parte opponente è stata dimostrata.
Ne consegue che il credito per la merce venduta è dovuto, nei limiti della somma precisata dalla stessa parte opposta.
Posto che la fondatezza del credito azionato da è per la minor somma di € 12.419,03 anziché di CP_1
€ 12.597,17, il decreto ingiuntivo va revocato.
Talea va condannata a corrispondere in favore di la somma di € 12.419,03, oltre interessi ex D. CP_1
Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture azionate in via monitoria al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia.
La semplicità della controversia comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
Tenuto conto dell'esito del giudizio di opposizione, in cui sostanzialmente l'intero credito ingiunto è stato confermato, le spese della fase monitoria devono essere poste a carico di in virtù del seguente Pt_1 principio giurisprudenziale: “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (cfr. Cass. sentenza n. 24482/2022).
La proposizione della odierna opposizione merita la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., avendo agito pretestuosamente, sicuramente con colpa grave. Pt_1
3 Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del
13.09.2018).
Ebbene, : Pt_1
- ha contestato genericamente le fatture azionate, senza dimostrare alcunché;
- ha fissato la data di prima udienza ben oltre il termine minimo a comparire, con fini evidentemente dilatori;
- si è disinteressata del processo, non avendo depositato alcuna memoria ex art. 171 ter cpc e non avendo partecipato nemmeno alla prima udienza.
Per tutte le ragioni poc'anzi elencate -complessivamente considerate- ha dunque proposto una Pt_1 iniziativa giudiziaria manifestamente pretestuosa, “determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
Ebbene, l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018 (per come confermate dalle Tabelle del 4 giugno 2024), secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari
4 al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”1.
La condotta processuale di parte opponente -avallata dalla censurabile difesa2 di che ha contribuito Pt_1
al predetto sviamento del sistema giurisdizionale consentendo la proposizione dell'opposizione- merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo, strumento volto alla tutela dei diritti e non all'elusione dei propri obblighi contrattuali, con evidenti ricadute sul buon andamento della giurisdizione.
La condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. comporta l'applicazione dell'art. 96 quarto comma c.p.c. e dunque la condanna di parte opponente in favore della cassa delle ammende per la medesima somma di denaro riconosciuta per la lite temeraria a parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 11667/2024;
3) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 12.419,03, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture azionate al saldo effettivo;
4) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 145,00 per spese esenti di cui alla fase monitoria, € 850,00 per compensi professionali di cui alla fase monitoria ed € 1.700,00 per compensi professionali di cui alla fase di merito, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 1.700,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
6) condanna parte opponente a corrispondere in favore della cassa delle ammende la somma di €
1.700,00.
Così deciso in Milano il 8 maggio 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di di commisurare la condanna a quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi)” (cfr. Cass. ordinanza n. 26435/2020). 2 Le difese di “devono ritenersi gravemente erronee e non compatibili con un quadro ordinamentale che, da una parte, Pt_1 deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo -rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere- è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti” (cfr. Cass. ordinanza n. 15209/2018, pag. 6 parte motiva). Ebbene, è appena il caso di osservare che la scelta di non proporre l'odierna opposizione avrebbe giovato non solo al sistema giurisdizionale, bensì sarebbe stata financo più favorevole alla stessa , evitandole le spese di lite e la condanna ex art. 96 Pt_1 c.p.c..
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