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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1403/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1403/2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. TORRE ALESSANDRA e presso il Parte_1 suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
rappresentata e difesa dall'avv. LAMBERTI PIETRO e presso il suo studio CP_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2023 presso la Cancelleria, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in Salerno, Sa, il 25/04/2013 CP_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno
2013, parte II, serie A, Uff. 1, n. 20), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni economiche concernenti l'abitazione familiare, sita nel Comune di Baronissi (Sa) alla
Via Raffaello Sanzio n. 8 e l'autovettura Volkswagen, targata CW 649 HH;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza del 21.05.2025, tenutasi davanti al Giudice istruttore in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa del
Giudice relatore, emessa il 17.04.2025 ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo raggiunto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata consensualmente e poi omologata, dal
Tribunale di Salerno, con decreto del 03.10.2017), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato pagina 2 di 4 ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore – il quale ha, al riguardo, formulato una proposta conciliativa –, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni delle quali il Tribunale prenderà atto, giacché non suscettibili di statuizioni dispositive, trattandosi, invero, di accordi privati (anche in relazione alla casa coniugale) per i quali opera il regime proprio del diritto di proprietà.
In particolare, la proposta conciliativa formulata è stata la seguente:
“rilevato come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, con l'avvertimento che
l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto dei contenuti del provvedimento del 30.11.2023 e, per l'effetto, del rilievo di inammissibilità delle domande processuali proposte, nei termini di seguito indicati:
1. rinuncia alle domande incompatibili con la presente proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi il 30.10.2023;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
I provvedimenti provvisori, peraltro, hanno riguardo unicamente l'autorizzazione a vivere separati e sono stati i seguenti:
“a. Autorizza i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. Nulla sulla casa coniugale, giacché non vi è prole minorenne o maggiorenne, ma non autonoma, né, peraltro, anche in ordine alla domande residue ex adverso formulate, giacché prive di connessione con i petita di cui al presente giudizio e, peraltro, frutto – nella separazione – di concordi pattuizioni di natura privatistica”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 25.07.2023.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra nato il [...] in [...] Parte_1
e ata il 30/06/1977 in SALERNO (SA) CP_1 in Salerno, Sa, il 25/04/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, Uff. 1, n. 20;
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 22.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1403/2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. TORRE ALESSANDRA e presso il Parte_1 suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
rappresentata e difesa dall'avv. LAMBERTI PIETRO e presso il suo studio CP_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2023 presso la Cancelleria, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in Salerno, Sa, il 25/04/2013 CP_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno
2013, parte II, serie A, Uff. 1, n. 20), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni economiche concernenti l'abitazione familiare, sita nel Comune di Baronissi (Sa) alla
Via Raffaello Sanzio n. 8 e l'autovettura Volkswagen, targata CW 649 HH;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza del 21.05.2025, tenutasi davanti al Giudice istruttore in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa del
Giudice relatore, emessa il 17.04.2025 ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo raggiunto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata consensualmente e poi omologata, dal
Tribunale di Salerno, con decreto del 03.10.2017), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato pagina 2 di 4 ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore – il quale ha, al riguardo, formulato una proposta conciliativa –, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni delle quali il Tribunale prenderà atto, giacché non suscettibili di statuizioni dispositive, trattandosi, invero, di accordi privati (anche in relazione alla casa coniugale) per i quali opera il regime proprio del diritto di proprietà.
In particolare, la proposta conciliativa formulata è stata la seguente:
“rilevato come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, con l'avvertimento che
l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto dei contenuti del provvedimento del 30.11.2023 e, per l'effetto, del rilievo di inammissibilità delle domande processuali proposte, nei termini di seguito indicati:
1. rinuncia alle domande incompatibili con la presente proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi il 30.10.2023;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
I provvedimenti provvisori, peraltro, hanno riguardo unicamente l'autorizzazione a vivere separati e sono stati i seguenti:
“a. Autorizza i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. Nulla sulla casa coniugale, giacché non vi è prole minorenne o maggiorenne, ma non autonoma, né, peraltro, anche in ordine alla domande residue ex adverso formulate, giacché prive di connessione con i petita di cui al presente giudizio e, peraltro, frutto – nella separazione – di concordi pattuizioni di natura privatistica”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 25.07.2023.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra nato il [...] in [...] Parte_1
e ata il 30/06/1977 in SALERNO (SA) CP_1 in Salerno, Sa, il 25/04/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, Uff. 1, n. 20;
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 22.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire pagina 4 di 4