Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03966/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11317/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11317 del 2024, proposto da
MA NO e MA AF DA, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Trippanera e Lorenzo Lepri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Comune di Sutri, non costituto in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Ufficio centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio del 15.5.2000
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Vista la dichiarazione relativa alla volontà di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. UI DO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che i ricorrenti hanno espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso e che l’atto di rinuncia soddisfa i requisiti previsti dall’art. 84 c.p.a., secondo cui « La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale » e « La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue »;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia dei ricorrenti;
Ritenuto che, in ragione della natura della controversia e di tutte le circostanze del caso, le spese vadano integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il processo estinto ex art. 84 c.p.a. per intervenuta rinuncia dei ricorrenti.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
UI DO OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI DO OR | AN MA |
IL SEGRETARIO