CASS
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2025, n. 39002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39002 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17 maggio 2024 della Corte di appello di Bari letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di NI Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale AR De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentita l'Avvocata Francesca Aricò, anche in sostituzione dell'Avvocato Salvatore Vescera, nell'interesse di NI NO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, su appello del pubblico ministero, ha riformato la sentenza emessa nei confronti di NI NO, con rito abbreviato, dal Tribunale di Foggia il 10/01/2020 per la detenzione di 48,50 grammi di cocaina da cui erano ricavabili 260 dosi, con la Penale Sent. Sez. 6 Num. 39002 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 06/11/2025 recidiva reiterata ed infraquinquennale, fatti commessi in Foggia il 27 aprile 2018, qualificando il fatto ai sensi dell' art. 73, comma 1, d. P.R. n. 309, anziché ai sensi dell' art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 come ritenuto dal giudice di primo grado. 2. NI NO, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto un unico articolato motivo in cui censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per non avere qualificato la condotte dell'imputato come di lieve entità, nonostante ve ne fossero tutti gli indicatori ritenuti dalla Corte di legittimità, a partire dall'assenza di strumenti per il confezionamento delle dosi o di denaro. Il ricorso insiste per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 anche alla luce della giurisprudenza di questa sezione ed in particolare della sentenza numero 45061 del 25 novembre 2022 in cui si sollecita il Giudice ad una lettura complessiva della condotta illecita e, in relazione ai quantitativi di sostanza stupefacente, si richiama lo studio ricognitivo condotto dall'ufficio per il processo ritenendosi fuorviante il riferimento al numero di dosi medie singole ricavabili. Inoltre, la Corte territoriale ha operato una reformatio in peius che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. La sentenza impugnata, nell'accogliere il ricorso del Pubblico ministero in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell' art. 73, comma 1, d. P.R. n. 309, ha dato atto che NI NO, prima che l'abitazione venisse sottoposta a perquisizione, aveva gettato dalla finestra un involucro, poi recuperato, contenente oltre 48 grammi di cocaina con grado di purezza dell'80,71% da cui ricavare 260 dosi. Detti esiti investigativi, non contestati dal ricorrente, hanno determinato i giudici di merito a qualificare i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, valorizzando quantità e qualità della cocaina detenuta, oltre che la condotta dell'imputato che si era disfatto della droga prima dell'arrivo dei carabinieri, elementi ritenuti prevalenti rispetto al mancato rinvenimento della strumentazione idonea al confezionamento. 2.2. La fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 è stata introdotta dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di 2 stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l'accertamento della lieve entità del fatto implica perciò «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In sostanza, è configurabile il cosiddetto "piccolo spaccio" quando emerga una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici;
una ristretta circolazione di merci e di denaro;
guadagni limitati;
una ridotta provvista di stupefacente, comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293). Secondo l'indirizzo giurisprudenziale che questo Collegio condivide, ai fini dell'applicazione della fattispecie invocata, è necessaria una valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, cit.), fermo restando che è, poi, possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente in quanto la sua intrinseca valenza sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto. Ciò che è richiesto al giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, è, dunque, dare conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli la cui carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività, non potendosi peraltro dare rilievo in questa sede ad ipotetiche quantità minime sussumibili nella fattispecie maggiore, proprio in ragione della globalità della verifica daa condurre sulla base dei dati acquisiti nello specifico contesto operativo.. 2.3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto ha escluso la fattispecie lieve non soltanto valorizzando il quantitativo di stupefacente detenuto dal ricorrente, ma dando conto anche di altri elementi, con i quali il ricorso non si confronta, quali la condotta tenuta da NO al momento dell'intervento degli operanti (la consegna spontanea "di un tocco di hashish" e il lancio dalla finestra della cocaina, pag. 2 della sentenza di primo grado) e, soprattutto, come rappresentato dal Procuratore generale, il grado di purezza dello stupefacente, superiore all'80%, senza che rilevi il mancato ritrovamente di strumenti utili al confezionamento o di denaro. 3 AI\ 2.4. Del tutto errato è il richiamo alla reformatio in peius con obbligo di motivazione rafforzata in quanto si tratta di istituto previsto in casi diversi. Infatti, nel caso, di specie la valutazione probatoria, tra il primo e secondo grado, è sostanzialmente sovrapponibile perché la diversa qualificazione giuridica è fondata solo su una diversa soluzione in diritto correttamente esaminata e risolta dal secondo giudice (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025 La Consigliera estensora Il Presidente
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di NI Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale AR De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentita l'Avvocata Francesca Aricò, anche in sostituzione dell'Avvocato Salvatore Vescera, nell'interesse di NI NO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, su appello del pubblico ministero, ha riformato la sentenza emessa nei confronti di NI NO, con rito abbreviato, dal Tribunale di Foggia il 10/01/2020 per la detenzione di 48,50 grammi di cocaina da cui erano ricavabili 260 dosi, con la Penale Sent. Sez. 6 Num. 39002 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 06/11/2025 recidiva reiterata ed infraquinquennale, fatti commessi in Foggia il 27 aprile 2018, qualificando il fatto ai sensi dell' art. 73, comma 1, d. P.R. n. 309, anziché ai sensi dell' art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 come ritenuto dal giudice di primo grado. 2. NI NO, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto un unico articolato motivo in cui censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per non avere qualificato la condotte dell'imputato come di lieve entità, nonostante ve ne fossero tutti gli indicatori ritenuti dalla Corte di legittimità, a partire dall'assenza di strumenti per il confezionamento delle dosi o di denaro. Il ricorso insiste per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 anche alla luce della giurisprudenza di questa sezione ed in particolare della sentenza numero 45061 del 25 novembre 2022 in cui si sollecita il Giudice ad una lettura complessiva della condotta illecita e, in relazione ai quantitativi di sostanza stupefacente, si richiama lo studio ricognitivo condotto dall'ufficio per il processo ritenendosi fuorviante il riferimento al numero di dosi medie singole ricavabili. Inoltre, la Corte territoriale ha operato una reformatio in peius che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. La sentenza impugnata, nell'accogliere il ricorso del Pubblico ministero in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell' art. 73, comma 1, d. P.R. n. 309, ha dato atto che NI NO, prima che l'abitazione venisse sottoposta a perquisizione, aveva gettato dalla finestra un involucro, poi recuperato, contenente oltre 48 grammi di cocaina con grado di purezza dell'80,71% da cui ricavare 260 dosi. Detti esiti investigativi, non contestati dal ricorrente, hanno determinato i giudici di merito a qualificare i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, valorizzando quantità e qualità della cocaina detenuta, oltre che la condotta dell'imputato che si era disfatto della droga prima dell'arrivo dei carabinieri, elementi ritenuti prevalenti rispetto al mancato rinvenimento della strumentazione idonea al confezionamento. 2.2. La fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 è stata introdotta dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di 2 stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l'accertamento della lieve entità del fatto implica perciò «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In sostanza, è configurabile il cosiddetto "piccolo spaccio" quando emerga una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici;
una ristretta circolazione di merci e di denaro;
guadagni limitati;
una ridotta provvista di stupefacente, comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293). Secondo l'indirizzo giurisprudenziale che questo Collegio condivide, ai fini dell'applicazione della fattispecie invocata, è necessaria una valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, cit.), fermo restando che è, poi, possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente in quanto la sua intrinseca valenza sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto. Ciò che è richiesto al giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, è, dunque, dare conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli la cui carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività, non potendosi peraltro dare rilievo in questa sede ad ipotetiche quantità minime sussumibili nella fattispecie maggiore, proprio in ragione della globalità della verifica daa condurre sulla base dei dati acquisiti nello specifico contesto operativo.. 2.3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto ha escluso la fattispecie lieve non soltanto valorizzando il quantitativo di stupefacente detenuto dal ricorrente, ma dando conto anche di altri elementi, con i quali il ricorso non si confronta, quali la condotta tenuta da NO al momento dell'intervento degli operanti (la consegna spontanea "di un tocco di hashish" e il lancio dalla finestra della cocaina, pag. 2 della sentenza di primo grado) e, soprattutto, come rappresentato dal Procuratore generale, il grado di purezza dello stupefacente, superiore all'80%, senza che rilevi il mancato ritrovamente di strumenti utili al confezionamento o di denaro. 3 AI\ 2.4. Del tutto errato è il richiamo alla reformatio in peius con obbligo di motivazione rafforzata in quanto si tratta di istituto previsto in casi diversi. Infatti, nel caso, di specie la valutazione probatoria, tra il primo e secondo grado, è sostanzialmente sovrapponibile perché la diversa qualificazione giuridica è fondata solo su una diversa soluzione in diritto correttamente esaminata e risolta dal secondo giudice (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025 La Consigliera estensora Il Presidente