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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1106/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Pilleri Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore, con il patrocinio dell'avv.
NG TT
CONVENUTO
Causa in tema di: risarcimento del danno
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: A. accertare e dichiarare la responsabilità del
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, c.f. , per i danni economici causati all'attore diretti ed P.IVA_1 Parte_1 indiretti, relativi al procedimento per accertamento tecnico preventivo RG 9951/18 del Tribunale di Cagliari;
B. quantificare i predetti danni, sulla scorta della documentazione in atti;
C. per
l'effetto, condannare il predetto in Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni come quantificati nella somma di euro 9.855,84 od in quell'altra maggiore o minore risultante all'esito della diversa
pagina 1 di 12 quantificazione operata in corso di causa;
D. accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata del in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare d'ufficio la controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 primo e terzo comma cpc;
E. con vittoria di spese, onorari ed accessori come per legge, anche relativamente alla fase di accertamento tecnico preventivo e di mediazione.
Nell'interesse del convenuto: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, CP_1 deduzione, eccezione e conclusione disattesa: 1) Rigettare l'avversa domanda perché integralmente infondata, in fatto e in diritto. 2) Condannare il sig. alla rifusione Parte_1 delle spese ed onorari del presente giudizio, in favore del convenuto. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il in al fine di ottenere il Parte_1 Controparte_1 CP_1 ristoro delle spese sostenute a seguito dell'instaurazione di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex articolo 696 bis c.p.c. promosso al fine di far accertare le cause delle infiltrazioni nell'abitazione di sua proprietà.
A fondamento della domanda l'attore ha esposto:
- Di essere proprietario di un immobile (attico e superattico con terrazze a sbalzo) all'interno del le cui terrazze fungono parzialmente da copertura per gli Controparte_1 appartamenti sottostanti;
- che già da tempo si erano verificate lesioni e ammaloramenti in dette coperture e nel lastrico solare, che avevano compromesso l'impermeabilizzazione e causato infiltrazioni e danni sia alle parti comuni che alle proprietà private inferiori, inclusa la sua;
- che fin dal 2016 ha reiteratamente sollecitato l'Amministratore e l'Assemblea
Condominiale ad intervenire per risolvere le problematiche, senza tuttavia ottenere alcun risultato concreto;
- che, a fronte della perdurante inerzia del e dell'aggravarsi dei danni, nel CP_1
novembre 2018 si è visto costretto a promuovere un ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo
(ATP) (R.G. 9951/18) al fine di accertare lo stato dei luoghi e quantificare gli interventi necessari;
- che tale procedimento si è concluso con la relazione del consulente tecnico d'ufficio, ing. Pers
il quale ha confermato le problematiche lamentate e individuato gli interventi risolutivi;
tanto pagina 2 di 12 che il consulente di fiducia del ha riconosciuto la necessità degli Controparte_2 interventi richiesti dall'attore;
- che l'accertamento tecnico si è reso necessario per superare l'iniziale inerzia del
; CP_1
- che solo a seguito della conclusione dell'ATP e della perizia favorevole, il ha CP_1
finalmente deliberato ed eseguito i lavori, utilizzando il computo metrico predisposto dal CTU come base per l'appalto;
- che tale condotta successiva costituisce un'inequivocabile acquiescenza e accettazione della necessità e correttezza degli interventi sollecitati;
- che le spese sostenute per il procedimento di ATP – specificamente i compensi liquidati al
CTU , il contributo unificato e le spese legali - rappresentano un danno economico diretto che non avrebbe dovuto sopportare se il Condominio avesse adempiuto per tempo ai propri obblighi;
- che anche a conclusione dell'ATP, il Condominio ha perseverato nella sua condotta ostruzionistica rifiutando l'offerta transattiva bonaria dell'attore (che si rendeva disponibile ad accollarsi le proprie spese legali) e, successivamente, rifiutando persino di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria;
- che la complessiva condotta del caratterizzata da prolungata negligenza CP_1
iniziale e successiva resistenza ingiustificata anche a fronte delle risultanze peritali condivise dal proprio tecnico, inducono a ritenere sussistenti i presupposti pet la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
*
Il Condominio, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea contestando quando ex adverso rappresentato in fatto e in diritto, negando che la richiesta di rimborso per le spese di accertamento tecnico preventivo (ATP) possa ritenersi giustificata da una presunta inerzia del e, in ogni caso, contestando l'ammontare delle spese sostenute. CP_1
Segnatamente, in breve e per quanto qui rileva il ha dedotto: CP_1
- che l'immobile acquistato all'asta dall'attore si era deteriorato a causa del reiterato rifiuto degli ex proprietari (Sig.ri e di sostenere le spese per i necessari interventi e, CP_3 Pt_2 comunque, di consentire l'accesso degli operai alla loro proprietà (lastrico solare e terrazze), come documentato dalla comunicazione formale del 08.01.2010;
- che a causa dell'atteggiamento ostruzionistico dei danti causa dell'attore, alcuni condomini
( e erano stati costretti, già nel 2009, a promuovere a proprie spese un Parte_3 Parte_4
pagina 3 di 12 ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. 2765/2009) per sbloccare la situazione;
e che la successiva consulenza tecnica d'ufficio aveva confermato le ragioni dei condomini;
- che la persistente opposizione dei danti causa aveva portato a deliberare l'esecuzione di parte dei lavori con esclusione delle parti di proprietà attualmente del esecuzione parziale Pt_1
e incompleta, non risolutiva, che era stata formalmente contestata da alcuni condomini ( Parte_3
e ); Parte_4 Per_2 Per_3
- che successivamente all'acquisto dell'immobile all'asta nel 2015, l'attore prese contatto con il Condominio, che si mostrò immediatamente collaborativo, deliberando l'incarico a un professionista, individuato dall'attore stesso, per redigere un computo metrico relativo ai lavori da eseguire;
- che tuttavia, il computo metrico consegnato risultò incompleto ed errato poiché non conteneva i calcoli millesimali necessari per la ripartizione dei costi, impedendo di fatto la doverosa prosecuzione dell'iter;
- che nonostante il Condominio fosse in attesa della necessaria integrazione, l'attore intraprese unilateralmente e senza alcuna autorizzazione assembleare i lavori di ristrutturazione del proprio immobile;
- che tale condotta arbitraria ha portato a interventi non autorizzati sia su parti comuni sia su proprietà esclusive di altri condomini (ad esempio, modifiche alla condotta idrica, allo scarico di condensa e al posizionamento di un pluviale), opere che hanno pregiudicato la stabilità e la salubrità degli appartamenti confinanti, causando lesioni, macchie di umidità e infiltrazioni;
abusi formalmente contestati e segnalati alle autorità competenti;
- che, in modo del tutto personale e illegittimo, l'attore ha persino innalzato il livello della terrazza di un'altra condomina per valorizzare la propria proprietà, realizzando opere difformi e in violazione delle norme condominiali;
- che l'accertamento tecnico preventivo promosso dal è illegittimo e privo di utilità, Pt_1
in quanto intrapreso senza attendere il completamento della ripartizione dei costi (dovuta all'incompletezza del computo metrico da lui stesso commissionato) e in violazione delle norme condominiali;
- che sussiste un conflitto di interessi dell'ing. già incaricato dal il Parte_5 CP_1
quale ha assunto il ruolo di Consulente Tecnico di Parte (CTP) contro il stesso. CP_1
*
La causa è stata istruita a mezzo documenti e mediante acquisizione del fascicolo dell'atp.
pagina 4 di 12 Con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. è stata sottoposta alle parti la seguente proposta conciliativa:
“1) pagamento da parte del in favore dell'attore della somma di 8.000,00 euro;
2) CP_1 compensazione integrale delle spese del giudizio”;
La proposta è stata accettata dal convenuto e rifiutata dall'attore. CP_1
**
La domanda deve ritenersi fondata per le ragioni e nei limiti di cui si dirà.
È incontestato in giudizio che il abbia eseguito le lavorazioni individuate dal CTU in CP_1 sede di ATP, provvedendo all'eliminazione dei danni riscontrati, in data successiva alla conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e antecedente all'instaurazione del presente giudizio.
Il presente giudizio è stato intrapreso in data successiva all'esecuzione dei lavori e l'attore ha agito al fine di ottenere il ristoro delle spese sostenute per gli accertamenti tecnici e le spese legali del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., sul presupposto della responsabilità del condominio per avere dato causa ai danni, avere omesso di porvi rimedio spontaneamente e avere reso necessario l'espletamento dell'ATP e sostenerne i relativi costi.
Dalla documentazione agli atti emerge inoltre che in epoca antecedente alla proposizione del presente giudizio l'attore ha sottoposto al Condominio una proposta conciliativa manifestando la disponibilità a definire ogni questione con l'ottenimento delle spese della consulenza tecnica eseguita in sede di ATP, accollandosi le spese legali del citato procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Occorre inoltre evidenziare come in sede di ATP il Condominio abbia aderito all'istanza del volta alla esecuzione di una consulenza tecnica che individuasse compiutamente le cause Pt_1 delle infiltrazioni. Sono inoltre agli atti le osservazioni del consulente di parte del che CP_1 ha pienamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (doc. 3 di parte attrice), essendosi limitato ad evidenziare come gli amministratori condominiali avessero operato correttamente convocando più volte l'assemblea ed ascrivendo l'inerzia alla mancata partecipazione di parte dei condomini o, comunque, all'insufficienza di fondi nelle casse del
CP_1
Non può pertanto dubitarsi della correttezza degli esiti della consulenza tecnica espletata in sede di
ATP, pienamente condivisa dal tecnico del e utilizzata dallo stesso come CP_1 CP_1 base per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Occorre pertanto chiarire, al fine di verificare la fondatezza delle pretese risarcitorie, cosa abbia accertato il consulente tecnico quanto alle cause dei danni lamentati dall'attore.
pagina 5 di 12 La consulenza tecnica eseguita in sede di ATP e versata in atti consente di individuare le cause delle infiltrazioni lamentate dal e ascriverle causalmente al Pt_1 CP_1
Già da una semplice analisi visiva delle facciate esterne, il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato la presenza diffusa di segni di ammaloramento, in forma di fessurazioni, filature e umidità da infiltrazioni, visibili sui prospetti, sui frontalini in calcestruzzo e in diverse parti dei cielini dei balconi, nonostante pregressi interventi manutentivi.
In particolare, ha riscontrato che i parapetti dei balconi, in larga parte costituiti da fioriere in calcestruzzo armato, manifestano diffusi segni di degrado con distacchi di materiale ed ha accertato, ad esempio, l'avvenuto distacco di parti significative di calcestruzzo in due punti delle fioriere di un'unità immobiliare al primo piano.
All'interno dell'appartamento dell'attore, che si sviluppa su tre livelli, ha riscontrato ammaloramenti da umidità nella parete della scala (ammaloramento degli intonaci e della tinteggiatura) e minime tracce di distacco nel solaio del ripostiglio cucina.
Nelle due terrazze di proprietà dell'attore, ha evidenziato che la pavimentazione ceramica presenta filature (riconducibili a minimi assestamenti statici non recenti) e distacchi superficiali (dovuti a imperfezioni del materiale). Tuttavia, il Consulente ha rilevato che le problematiche più significative si concentravano sulle strutture e sugli scarichi: nelle terrazze sono state riscontrate infiltrazioni d'acqua e d'umidità nei cielini a sbalzo, causando, nell'angolo prospettante la
[...]
l'ingrossamento dei ferri d'armatura che ha provocato la rottura di laterizi del solaio. CP_1
Ammaloramenti analoghi sono stati accertati nei frontalini in calcestruzzo sovrastanti, con lesioni causate dal medesimo fenomeno di ingrossamento dei ferri per infiltrazioni di umidità. Le basi dei parapetti costituiti da fioriere e i parapetti a tutta altezza evidenziano lesioni diffuse o puntuali in prossimità delle inserzioni degli elementi in ferro.
Un elemento critico comune riscontrato è il sistema di deflusso delle acque: lo scarico è demandato a pozzetti sifonati con diametro ridotto (2-4 cm), posizionati nelle parti interne e non perimetrali.
Il Ctu ha, quindi, evidenziato che tale conformazione, unita al convogliamento delle acque verso tali scarichi interni, è di ostacolo al corretto deflusso in caso di precipitazioni, creando una prevedibile situazione di sollecitazione.
Tale condizione, unitamente ai segni di percolazioni e lesioni all'attacco dei parapetti, denota avvenute infiltrazioni d'acqua nelle parti perimetrali originate da limitrofi ristagni. Ha osservato inoltre che i pluviali della terrazza superiore scaricano direttamente sulla pavimentazione di quella sottostante. pagina 6 di 12 Il Ctu, constatata quindi la sussistenza delle problematiche denunciate nel ricorso ha, dunque, acclarato che la causa del degrado delle strutture in calcestruzzo armato e delle lesioni riscontrate sia afferibile principalmente all'ossidazione dei ferri d'armatura dovuta a prolungati contatti con l'umidità. Tale ossidazione, aumentando la volumetria dei ferri, ha generato pressioni interne e conseguenti lesioni e ammaloramenti.
Il consulente d'ufficio ha ritenuto che le infiltrazioni siano giustificate dalla sommatoria di diverse concause riconducibili a parti comuni dell'edificio, aggravata dalla vetustà del fabbricato che ha comportato una riduzione della funzionalità degli elementi.
In conclusione, il Consulente ha ritenuto che i vizi riscontrati siano afferibili ad un insieme di fattori, tra i quali i più rilevanti riguardano:
- i parziali ristagni prolungati delle acque meteoriche in zone prossime ai perimetri delle terrazze, situazione causata da una incompleta veicolazione delle acque verso gli scarichi;
- il degrado delle fioriere perimetrali in calcestruzzo armato, situazione che consente percolamenti d'acqua e conseguenti prolungate imbibizioni e sollecitazioni delle sottostanti parti strutturali;
- vetustà dell'impermeabilizzazione, situazione constatabile negli ammaloramenti dei solai sottostanti alle inserzioni degli scarichi e nelle infiltrazioni nelle parti perimetrali;
- vetustà dei calcestruzzi;
situazione che, nelle parti maggiormente sollecitate dall'umidità, non ha più garantito la protezione dei ferri d'armatura.
Le conclusioni del Ctu, congruamente motivate e all'esito di una consulenza precisa, dettagliata e coerentemente formulata nel rapporto fra parte descrittiva dell'attività svolta e parte analitica dei fenomeni osservati dal consulente possono essere condivisibili e fatte proprie dal giudicante, e consentono di affermare la responsabilità del . Peraltro, come si è detto, lo stesso CP_1 tecnico del in sede di ATP ha condiviso integralmente le risultanze degli CP_1 accertamenti.
Deve pertanto affermarsi che i fenomeni di infiltrazioni, umidità e distacco di intonaco nei termini lamentati dalla parte attrice essendo ascrivibili alla vetustà della impermeabilizzazione e dei calcestruzzi, nonché al non corretto convoglio delle acque meteoriche, siano riconducibili a parti comuni dell'edificio e, per l'effetto, al convenuto, obbligato, quale custode, a CP_1 garantire la corretta funzionalità e tenuta degli immobili, al fine di evitare danni a terzi, ex art. 2051 c.c.
Quest'ultima disposizione, in particolare, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in pagina 7 di 12 custodia. Ed, infatti, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale, nella specie nemmeno allegato.
Giova, in proposito, ricordare che il che subisca, nella propria unità immobiliare, un CP_1 danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt.
1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che CP_1 trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati. (Cass. n. 18187 del
24/06/2021).
Prive di pregio appaiono le contestazioni sollevate dal convenuto quanto alla CP_1 responsabilità del precedente proprietario dell'immobile.
Deve osservarsi che il è tenuto alla custodia e manutenzione delle parti comuni CP_1 dell'edificio e ad attivarsi contro eventuali condomini che ostacolino detti interventi. Nel presente giudizio occorre valutare unicamente la condotta del nei confronti dell'odierno attore. CP_1
Più precisamente l'odierno attore non avrebbe avuto titolo per evocare il giudizio il precedente proprietario, avendo acquistato tramite asta giudiziaria, mentre il Condominio avrebbe potuto – oltre che agire in via diretta - evocarlo in causa al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dalla allegata condotta ostruzionistica e chiedere di essere eventualmente tenuto indenne. Il non ha peraltro agito nei confronti del precedente proprietario, pertanto nei confronti CP_1 dell'attuale attore, nella sua qualità di custode ex art. 2051 cod. civ., non può invocare la responsabilità di soggetto estraneo al giudizio.
Analogamente, esulano dal presente giudizio le asserite violazioni commesse dall'attore in danno di altri condomini, che non paiono pertinenti rispetto ai danni lamentati in sede di ATP e non sono state allegate in quella sede.
Né può condividersi la tesi di parte convenuta secondo la quale l'Accertamento tecnico preventivo sarebbe stato intrapreso arbitrariamente, senza tenere conto della dichiarata volontà di collaborazione del CP_1
Infatti - posto che è documentalmente provato che fin dal 2016 l'attore chiedeva di procedersi alle lavorazioni, e che, nonostante le ripetute comunicazioni e formali diffide al Condominio, le pagina 8 di 12 richieste sono rimaste senza esito fino alla fine del 2018, a causa del mancato raggiungimento del numero legale necessario per la validità delle deliberazioni – la decisione del di agire ai Pt_1 sensi dell'art. 696 bis c.p.c. non può di certo considerarsi arbitraria.
Peraltro, come emerge dalla documentazione in atti, anche all'assemblea del 4 dicembre 2018 diversi condomini disertavano l'assemblea non consentendo di raggiungere il numero legale per deliberare validamente sui preventivi per l'esecuzione dei lavori, smentendo così la presunta disponibilità del Condominio a intervenire. Tanto risulta confermato dallo stesso che CP_1 nella costituzione in giudizio in sede di atp ammette testualmente : “Nello specifico nella assemblea del 14 novembre 2018 – sull'ordine del giorno punto quarto che prevedeva “lavori messa in sicurezza delle tre palazzine ed esame preventivi di spesa” i condomini a maggioranza – con esclusione di ed – hanno deliberato che le tre palazzine dovessero essere Per_2 Parte_3 messe in sicurezza con la presentazione dei preventivi di spesa entro non oltre venti giorni;
alla successiva assemblea del 4 dicembre 2018 non essendo intervenuto il numero legale dei condomini atto a deliberare non si è pervenuti a decisioni utili in tale senso. Vero è che la causa del ritardo nelle determinazioni dei lavori - come riferito dal ricorrente - è imputabile esclusivamente all'astiosità personale di alcuni condomini, i quali –non presenziando alla assemblea - hanno portato a non raggiungere il numero legale per poter prendere le opportune e necessarie determinazioni;
inoltre l'assenza di fondi nella cassa condominiale non ha consentito all'amministratore di provvedere autonomamente, posto che le opere necessarie per la messa in sicurezza richiedono certamente un consistente esborso per ponteggio, pagamento dei lavori necessari. Si ribadisce che stante l'esito della assemblea del 4 dicembre 2018, non essendosi potuto decidere preventivamente della tipologia dei lavori da eseguire, anche per la messa in sicurezza, e della entità dei medesimi, l'amministrazione già stava valutando di procedere anche in assenza di delibera stante la necessità e l'urgenza. Per tale ragione, il aderisce CP_1 alla richiesta e disposta CTU al fine di verificare natura e cause delle infiltrazioni e degli ammaloramenti”
Il quindi, pur essendo a conoscenza della necessità di intervenire con urgenza per CP_1 eliminare le cause delle infiltrazioni d'acqua, ha omesso di farlo rendendo necessario l'espletamento del procedimento di atp e i relativi costi. Il può e deve attivare gli CP_1 interventi di manutenzione necessari alla salvaguardia delle parti comuni, anche in ipotesi di mancata collaborazione di una parte dei condomini. Le questioni interne all'operatività del non possono essere opposte al danneggiato, ma dovranno essere oggetto di eventuali CP_1 rivalse interne che qui non rilevano. pagina 9 di 12 Peraltro la circostanza che in un momento successivo all'espletamento dell'ATP abbia posto in essere le lavorazioni necessarie per l'eliminazione dei lamentati fenomeni conferma ulteriormente la fondatezza degli assunti attorei.
Deve pertanto essere condivisa la tesi attorea secondo la quale il che vi ha dato CP_1 causa, deve sostenere le spese sostenute dall'attore per l'espletamento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sia con riferimento alle spese della consulenza, sia con riferimento alle spese legali.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove
l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. del 27/10/2023).
L'inerzia del - che ha omesso di effettuare tempestivamente le lavorazioni sulle parti CP_1 comuni – ha reso necessari gli accertamenti tecnici e, per l'effetto, va accolta la domanda relativa alla rifusione dei costi sostenuti per l'espletamento del giudizio di ATP nella misura complessiva di euro 9.855,84 siccome resi necessari e, dunque, eziologicamente conseguenti dall'accertata violazione da parte del convenuto del richiamato dovere di custodia. CP_1
Detti costi sono comprensivi sia delle spese per la CTU nella misura già liquidata dal giudice con decreto del 13 maggio 2019 in ragione di complessivi euro 5646,16 ( euro 4450 oltre Iva e accessori di legge), sia delle spese vive per l'introduzione del giudizio di ATP nella misura di euro
286,00 e per la difesa tecnica del legale della parte attrice nella misura di euro 3.923,68 già comprensiva di accessori di legge pari a quanto effettivamente corrisposto al difensore (come da documentazione agli atti).
In merito alle spese legali del procedimento per ATP, pur in assenza di specifiche contestazioni, è opportuno rilevare come si tratti di liquidazione secondo valori medi in relazione ai procedimenti di istruzione preventiva di valore indeterminabile di minor complessità.
Sulle citate somme sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri prossimi ai minimi quanto alla fase introduttiva (data la sua semplicità), istruttoria e decisoria avuto riguardo alla natura meramente documentale del giudizio, prossimi ai medi medi quanto alla fase introduttiva e tenuto conto del valore della controversie inferiore a 26.000,00, per
3.000,00 € (500+800+850+850) oltre spese generali e accessori di legge. È bene precisare che, ai fini della determinazione delle spese di lite non può tenersi conto della mancata accettazione della pagina 10 di 12 proposta conciliativa da parte dell'attore, posto che la stessa prevedeva il riconoscimento di somme inferiori a quelle dovute e la compensazione delle spese di lite del presente procedimento.
Ciò anche in considerazione del fatto che il Condominio in sede stragiudiziale ante causam ha rifiutato la proposta conciliativa del che aveva manifestato la disponibilità a rinunciare alle Pt_1 spese legali del procedimento per ATP laddove il condominio avesse corrisposto le spese della consulenza tecnica.
Non risultano documentate le spese sostenute per il procedimento di mediazione, ragion per cui la relativa istanza non può trovare accoglimento.
Deve infine trovare accoglimento l'istanza condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. è emerso con evidenza che il , pur avendo dato esecuzione a sue spese agli interventi indicati dal CP_1 consulente tecnico in sede di ATP al fine di porre rimedio ai fenomeni lamentati dal ha Pt_1 omesso di riconoscere al le spese della consulenza tecnica del procedimento ex art. 696 bis Pt_1
c.p.c. cui aveva dato causa. Inoltre nel presente giudizio hanno mosso contestazioni del tutto infondate e mai proposte in sede di ATP. La condotta processuale sopra descritta impone la condanna della parte convenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc, di una somma ulteriore che si reputa equo determinare in ragione di 1/3 dei compensi professionali.
L'art. 96 III comma c.p.c. (come modificato dalla l. 69/2009) prevede il potere-dovere del giudicante di statuire anche sulla responsabilità per i danni subiti dalla parte vittoriosa per essere stata ingiustamente evocata o costretta in giudizio, laddove si ravvisino nella condotta della parte soccombente rilevanti profili di colpa da valutarsi secondo i generali criteri di responsabilità. La
Corte di legittimità a Sezioni Unite (Sentenza n. 22405 del 13/09/2018) ha chiarito che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza”.
La liquidazione equitativa deve essere parametrata, secondo la più recente giurisprudenza, alle spese di lite. Da ultimo la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 ha pagina 11 di 12 affermato che “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”. Il danno deve pertanto essere stimato nella misura di 1/3 delle spese di lite
(comprensive delle spese generali), pari a 1.150,00 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara tenuto e condanna il CP_1 convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 9855,84 oltre interessi legali dalla proposizione del giudizio e fino al saldo;
2) dichiara e condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle CP_1 spese di lite, che si liquidano euro 264,00 per spese esenti ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e accessori di legge;
3) dichiara tenuto e condanna il convenuto all'ulteriore pagamento, in favore dell'attore, ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. della somma, di € 1.150,00, oltre interessi dalla presente decisione e fino al saldo.
Cagliari, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1106/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Pilleri Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore, con il patrocinio dell'avv.
NG TT
CONVENUTO
Causa in tema di: risarcimento del danno
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: A. accertare e dichiarare la responsabilità del
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, c.f. , per i danni economici causati all'attore diretti ed P.IVA_1 Parte_1 indiretti, relativi al procedimento per accertamento tecnico preventivo RG 9951/18 del Tribunale di Cagliari;
B. quantificare i predetti danni, sulla scorta della documentazione in atti;
C. per
l'effetto, condannare il predetto in Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni come quantificati nella somma di euro 9.855,84 od in quell'altra maggiore o minore risultante all'esito della diversa
pagina 1 di 12 quantificazione operata in corso di causa;
D. accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata del in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare d'ufficio la controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 primo e terzo comma cpc;
E. con vittoria di spese, onorari ed accessori come per legge, anche relativamente alla fase di accertamento tecnico preventivo e di mediazione.
Nell'interesse del convenuto: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, CP_1 deduzione, eccezione e conclusione disattesa: 1) Rigettare l'avversa domanda perché integralmente infondata, in fatto e in diritto. 2) Condannare il sig. alla rifusione Parte_1 delle spese ed onorari del presente giudizio, in favore del convenuto. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il in al fine di ottenere il Parte_1 Controparte_1 CP_1 ristoro delle spese sostenute a seguito dell'instaurazione di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex articolo 696 bis c.p.c. promosso al fine di far accertare le cause delle infiltrazioni nell'abitazione di sua proprietà.
A fondamento della domanda l'attore ha esposto:
- Di essere proprietario di un immobile (attico e superattico con terrazze a sbalzo) all'interno del le cui terrazze fungono parzialmente da copertura per gli Controparte_1 appartamenti sottostanti;
- che già da tempo si erano verificate lesioni e ammaloramenti in dette coperture e nel lastrico solare, che avevano compromesso l'impermeabilizzazione e causato infiltrazioni e danni sia alle parti comuni che alle proprietà private inferiori, inclusa la sua;
- che fin dal 2016 ha reiteratamente sollecitato l'Amministratore e l'Assemblea
Condominiale ad intervenire per risolvere le problematiche, senza tuttavia ottenere alcun risultato concreto;
- che, a fronte della perdurante inerzia del e dell'aggravarsi dei danni, nel CP_1
novembre 2018 si è visto costretto a promuovere un ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo
(ATP) (R.G. 9951/18) al fine di accertare lo stato dei luoghi e quantificare gli interventi necessari;
- che tale procedimento si è concluso con la relazione del consulente tecnico d'ufficio, ing. Pers
il quale ha confermato le problematiche lamentate e individuato gli interventi risolutivi;
tanto pagina 2 di 12 che il consulente di fiducia del ha riconosciuto la necessità degli Controparte_2 interventi richiesti dall'attore;
- che l'accertamento tecnico si è reso necessario per superare l'iniziale inerzia del
; CP_1
- che solo a seguito della conclusione dell'ATP e della perizia favorevole, il ha CP_1
finalmente deliberato ed eseguito i lavori, utilizzando il computo metrico predisposto dal CTU come base per l'appalto;
- che tale condotta successiva costituisce un'inequivocabile acquiescenza e accettazione della necessità e correttezza degli interventi sollecitati;
- che le spese sostenute per il procedimento di ATP – specificamente i compensi liquidati al
CTU , il contributo unificato e le spese legali - rappresentano un danno economico diretto che non avrebbe dovuto sopportare se il Condominio avesse adempiuto per tempo ai propri obblighi;
- che anche a conclusione dell'ATP, il Condominio ha perseverato nella sua condotta ostruzionistica rifiutando l'offerta transattiva bonaria dell'attore (che si rendeva disponibile ad accollarsi le proprie spese legali) e, successivamente, rifiutando persino di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria;
- che la complessiva condotta del caratterizzata da prolungata negligenza CP_1
iniziale e successiva resistenza ingiustificata anche a fronte delle risultanze peritali condivise dal proprio tecnico, inducono a ritenere sussistenti i presupposti pet la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
*
Il Condominio, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea contestando quando ex adverso rappresentato in fatto e in diritto, negando che la richiesta di rimborso per le spese di accertamento tecnico preventivo (ATP) possa ritenersi giustificata da una presunta inerzia del e, in ogni caso, contestando l'ammontare delle spese sostenute. CP_1
Segnatamente, in breve e per quanto qui rileva il ha dedotto: CP_1
- che l'immobile acquistato all'asta dall'attore si era deteriorato a causa del reiterato rifiuto degli ex proprietari (Sig.ri e di sostenere le spese per i necessari interventi e, CP_3 Pt_2 comunque, di consentire l'accesso degli operai alla loro proprietà (lastrico solare e terrazze), come documentato dalla comunicazione formale del 08.01.2010;
- che a causa dell'atteggiamento ostruzionistico dei danti causa dell'attore, alcuni condomini
( e erano stati costretti, già nel 2009, a promuovere a proprie spese un Parte_3 Parte_4
pagina 3 di 12 ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. 2765/2009) per sbloccare la situazione;
e che la successiva consulenza tecnica d'ufficio aveva confermato le ragioni dei condomini;
- che la persistente opposizione dei danti causa aveva portato a deliberare l'esecuzione di parte dei lavori con esclusione delle parti di proprietà attualmente del esecuzione parziale Pt_1
e incompleta, non risolutiva, che era stata formalmente contestata da alcuni condomini ( Parte_3
e ); Parte_4 Per_2 Per_3
- che successivamente all'acquisto dell'immobile all'asta nel 2015, l'attore prese contatto con il Condominio, che si mostrò immediatamente collaborativo, deliberando l'incarico a un professionista, individuato dall'attore stesso, per redigere un computo metrico relativo ai lavori da eseguire;
- che tuttavia, il computo metrico consegnato risultò incompleto ed errato poiché non conteneva i calcoli millesimali necessari per la ripartizione dei costi, impedendo di fatto la doverosa prosecuzione dell'iter;
- che nonostante il Condominio fosse in attesa della necessaria integrazione, l'attore intraprese unilateralmente e senza alcuna autorizzazione assembleare i lavori di ristrutturazione del proprio immobile;
- che tale condotta arbitraria ha portato a interventi non autorizzati sia su parti comuni sia su proprietà esclusive di altri condomini (ad esempio, modifiche alla condotta idrica, allo scarico di condensa e al posizionamento di un pluviale), opere che hanno pregiudicato la stabilità e la salubrità degli appartamenti confinanti, causando lesioni, macchie di umidità e infiltrazioni;
abusi formalmente contestati e segnalati alle autorità competenti;
- che, in modo del tutto personale e illegittimo, l'attore ha persino innalzato il livello della terrazza di un'altra condomina per valorizzare la propria proprietà, realizzando opere difformi e in violazione delle norme condominiali;
- che l'accertamento tecnico preventivo promosso dal è illegittimo e privo di utilità, Pt_1
in quanto intrapreso senza attendere il completamento della ripartizione dei costi (dovuta all'incompletezza del computo metrico da lui stesso commissionato) e in violazione delle norme condominiali;
- che sussiste un conflitto di interessi dell'ing. già incaricato dal il Parte_5 CP_1
quale ha assunto il ruolo di Consulente Tecnico di Parte (CTP) contro il stesso. CP_1
*
La causa è stata istruita a mezzo documenti e mediante acquisizione del fascicolo dell'atp.
pagina 4 di 12 Con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. è stata sottoposta alle parti la seguente proposta conciliativa:
“1) pagamento da parte del in favore dell'attore della somma di 8.000,00 euro;
2) CP_1 compensazione integrale delle spese del giudizio”;
La proposta è stata accettata dal convenuto e rifiutata dall'attore. CP_1
**
La domanda deve ritenersi fondata per le ragioni e nei limiti di cui si dirà.
È incontestato in giudizio che il abbia eseguito le lavorazioni individuate dal CTU in CP_1 sede di ATP, provvedendo all'eliminazione dei danni riscontrati, in data successiva alla conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e antecedente all'instaurazione del presente giudizio.
Il presente giudizio è stato intrapreso in data successiva all'esecuzione dei lavori e l'attore ha agito al fine di ottenere il ristoro delle spese sostenute per gli accertamenti tecnici e le spese legali del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., sul presupposto della responsabilità del condominio per avere dato causa ai danni, avere omesso di porvi rimedio spontaneamente e avere reso necessario l'espletamento dell'ATP e sostenerne i relativi costi.
Dalla documentazione agli atti emerge inoltre che in epoca antecedente alla proposizione del presente giudizio l'attore ha sottoposto al Condominio una proposta conciliativa manifestando la disponibilità a definire ogni questione con l'ottenimento delle spese della consulenza tecnica eseguita in sede di ATP, accollandosi le spese legali del citato procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Occorre inoltre evidenziare come in sede di ATP il Condominio abbia aderito all'istanza del volta alla esecuzione di una consulenza tecnica che individuasse compiutamente le cause Pt_1 delle infiltrazioni. Sono inoltre agli atti le osservazioni del consulente di parte del che CP_1 ha pienamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (doc. 3 di parte attrice), essendosi limitato ad evidenziare come gli amministratori condominiali avessero operato correttamente convocando più volte l'assemblea ed ascrivendo l'inerzia alla mancata partecipazione di parte dei condomini o, comunque, all'insufficienza di fondi nelle casse del
CP_1
Non può pertanto dubitarsi della correttezza degli esiti della consulenza tecnica espletata in sede di
ATP, pienamente condivisa dal tecnico del e utilizzata dallo stesso come CP_1 CP_1 base per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Occorre pertanto chiarire, al fine di verificare la fondatezza delle pretese risarcitorie, cosa abbia accertato il consulente tecnico quanto alle cause dei danni lamentati dall'attore.
pagina 5 di 12 La consulenza tecnica eseguita in sede di ATP e versata in atti consente di individuare le cause delle infiltrazioni lamentate dal e ascriverle causalmente al Pt_1 CP_1
Già da una semplice analisi visiva delle facciate esterne, il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato la presenza diffusa di segni di ammaloramento, in forma di fessurazioni, filature e umidità da infiltrazioni, visibili sui prospetti, sui frontalini in calcestruzzo e in diverse parti dei cielini dei balconi, nonostante pregressi interventi manutentivi.
In particolare, ha riscontrato che i parapetti dei balconi, in larga parte costituiti da fioriere in calcestruzzo armato, manifestano diffusi segni di degrado con distacchi di materiale ed ha accertato, ad esempio, l'avvenuto distacco di parti significative di calcestruzzo in due punti delle fioriere di un'unità immobiliare al primo piano.
All'interno dell'appartamento dell'attore, che si sviluppa su tre livelli, ha riscontrato ammaloramenti da umidità nella parete della scala (ammaloramento degli intonaci e della tinteggiatura) e minime tracce di distacco nel solaio del ripostiglio cucina.
Nelle due terrazze di proprietà dell'attore, ha evidenziato che la pavimentazione ceramica presenta filature (riconducibili a minimi assestamenti statici non recenti) e distacchi superficiali (dovuti a imperfezioni del materiale). Tuttavia, il Consulente ha rilevato che le problematiche più significative si concentravano sulle strutture e sugli scarichi: nelle terrazze sono state riscontrate infiltrazioni d'acqua e d'umidità nei cielini a sbalzo, causando, nell'angolo prospettante la
[...]
l'ingrossamento dei ferri d'armatura che ha provocato la rottura di laterizi del solaio. CP_1
Ammaloramenti analoghi sono stati accertati nei frontalini in calcestruzzo sovrastanti, con lesioni causate dal medesimo fenomeno di ingrossamento dei ferri per infiltrazioni di umidità. Le basi dei parapetti costituiti da fioriere e i parapetti a tutta altezza evidenziano lesioni diffuse o puntuali in prossimità delle inserzioni degli elementi in ferro.
Un elemento critico comune riscontrato è il sistema di deflusso delle acque: lo scarico è demandato a pozzetti sifonati con diametro ridotto (2-4 cm), posizionati nelle parti interne e non perimetrali.
Il Ctu ha, quindi, evidenziato che tale conformazione, unita al convogliamento delle acque verso tali scarichi interni, è di ostacolo al corretto deflusso in caso di precipitazioni, creando una prevedibile situazione di sollecitazione.
Tale condizione, unitamente ai segni di percolazioni e lesioni all'attacco dei parapetti, denota avvenute infiltrazioni d'acqua nelle parti perimetrali originate da limitrofi ristagni. Ha osservato inoltre che i pluviali della terrazza superiore scaricano direttamente sulla pavimentazione di quella sottostante. pagina 6 di 12 Il Ctu, constatata quindi la sussistenza delle problematiche denunciate nel ricorso ha, dunque, acclarato che la causa del degrado delle strutture in calcestruzzo armato e delle lesioni riscontrate sia afferibile principalmente all'ossidazione dei ferri d'armatura dovuta a prolungati contatti con l'umidità. Tale ossidazione, aumentando la volumetria dei ferri, ha generato pressioni interne e conseguenti lesioni e ammaloramenti.
Il consulente d'ufficio ha ritenuto che le infiltrazioni siano giustificate dalla sommatoria di diverse concause riconducibili a parti comuni dell'edificio, aggravata dalla vetustà del fabbricato che ha comportato una riduzione della funzionalità degli elementi.
In conclusione, il Consulente ha ritenuto che i vizi riscontrati siano afferibili ad un insieme di fattori, tra i quali i più rilevanti riguardano:
- i parziali ristagni prolungati delle acque meteoriche in zone prossime ai perimetri delle terrazze, situazione causata da una incompleta veicolazione delle acque verso gli scarichi;
- il degrado delle fioriere perimetrali in calcestruzzo armato, situazione che consente percolamenti d'acqua e conseguenti prolungate imbibizioni e sollecitazioni delle sottostanti parti strutturali;
- vetustà dell'impermeabilizzazione, situazione constatabile negli ammaloramenti dei solai sottostanti alle inserzioni degli scarichi e nelle infiltrazioni nelle parti perimetrali;
- vetustà dei calcestruzzi;
situazione che, nelle parti maggiormente sollecitate dall'umidità, non ha più garantito la protezione dei ferri d'armatura.
Le conclusioni del Ctu, congruamente motivate e all'esito di una consulenza precisa, dettagliata e coerentemente formulata nel rapporto fra parte descrittiva dell'attività svolta e parte analitica dei fenomeni osservati dal consulente possono essere condivisibili e fatte proprie dal giudicante, e consentono di affermare la responsabilità del . Peraltro, come si è detto, lo stesso CP_1 tecnico del in sede di ATP ha condiviso integralmente le risultanze degli CP_1 accertamenti.
Deve pertanto affermarsi che i fenomeni di infiltrazioni, umidità e distacco di intonaco nei termini lamentati dalla parte attrice essendo ascrivibili alla vetustà della impermeabilizzazione e dei calcestruzzi, nonché al non corretto convoglio delle acque meteoriche, siano riconducibili a parti comuni dell'edificio e, per l'effetto, al convenuto, obbligato, quale custode, a CP_1 garantire la corretta funzionalità e tenuta degli immobili, al fine di evitare danni a terzi, ex art. 2051 c.c.
Quest'ultima disposizione, in particolare, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in pagina 7 di 12 custodia. Ed, infatti, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale, nella specie nemmeno allegato.
Giova, in proposito, ricordare che il che subisca, nella propria unità immobiliare, un CP_1 danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt.
1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che CP_1 trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati. (Cass. n. 18187 del
24/06/2021).
Prive di pregio appaiono le contestazioni sollevate dal convenuto quanto alla CP_1 responsabilità del precedente proprietario dell'immobile.
Deve osservarsi che il è tenuto alla custodia e manutenzione delle parti comuni CP_1 dell'edificio e ad attivarsi contro eventuali condomini che ostacolino detti interventi. Nel presente giudizio occorre valutare unicamente la condotta del nei confronti dell'odierno attore. CP_1
Più precisamente l'odierno attore non avrebbe avuto titolo per evocare il giudizio il precedente proprietario, avendo acquistato tramite asta giudiziaria, mentre il Condominio avrebbe potuto – oltre che agire in via diretta - evocarlo in causa al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dalla allegata condotta ostruzionistica e chiedere di essere eventualmente tenuto indenne. Il non ha peraltro agito nei confronti del precedente proprietario, pertanto nei confronti CP_1 dell'attuale attore, nella sua qualità di custode ex art. 2051 cod. civ., non può invocare la responsabilità di soggetto estraneo al giudizio.
Analogamente, esulano dal presente giudizio le asserite violazioni commesse dall'attore in danno di altri condomini, che non paiono pertinenti rispetto ai danni lamentati in sede di ATP e non sono state allegate in quella sede.
Né può condividersi la tesi di parte convenuta secondo la quale l'Accertamento tecnico preventivo sarebbe stato intrapreso arbitrariamente, senza tenere conto della dichiarata volontà di collaborazione del CP_1
Infatti - posto che è documentalmente provato che fin dal 2016 l'attore chiedeva di procedersi alle lavorazioni, e che, nonostante le ripetute comunicazioni e formali diffide al Condominio, le pagina 8 di 12 richieste sono rimaste senza esito fino alla fine del 2018, a causa del mancato raggiungimento del numero legale necessario per la validità delle deliberazioni – la decisione del di agire ai Pt_1 sensi dell'art. 696 bis c.p.c. non può di certo considerarsi arbitraria.
Peraltro, come emerge dalla documentazione in atti, anche all'assemblea del 4 dicembre 2018 diversi condomini disertavano l'assemblea non consentendo di raggiungere il numero legale per deliberare validamente sui preventivi per l'esecuzione dei lavori, smentendo così la presunta disponibilità del Condominio a intervenire. Tanto risulta confermato dallo stesso che CP_1 nella costituzione in giudizio in sede di atp ammette testualmente : “Nello specifico nella assemblea del 14 novembre 2018 – sull'ordine del giorno punto quarto che prevedeva “lavori messa in sicurezza delle tre palazzine ed esame preventivi di spesa” i condomini a maggioranza – con esclusione di ed – hanno deliberato che le tre palazzine dovessero essere Per_2 Parte_3 messe in sicurezza con la presentazione dei preventivi di spesa entro non oltre venti giorni;
alla successiva assemblea del 4 dicembre 2018 non essendo intervenuto il numero legale dei condomini atto a deliberare non si è pervenuti a decisioni utili in tale senso. Vero è che la causa del ritardo nelle determinazioni dei lavori - come riferito dal ricorrente - è imputabile esclusivamente all'astiosità personale di alcuni condomini, i quali –non presenziando alla assemblea - hanno portato a non raggiungere il numero legale per poter prendere le opportune e necessarie determinazioni;
inoltre l'assenza di fondi nella cassa condominiale non ha consentito all'amministratore di provvedere autonomamente, posto che le opere necessarie per la messa in sicurezza richiedono certamente un consistente esborso per ponteggio, pagamento dei lavori necessari. Si ribadisce che stante l'esito della assemblea del 4 dicembre 2018, non essendosi potuto decidere preventivamente della tipologia dei lavori da eseguire, anche per la messa in sicurezza, e della entità dei medesimi, l'amministrazione già stava valutando di procedere anche in assenza di delibera stante la necessità e l'urgenza. Per tale ragione, il aderisce CP_1 alla richiesta e disposta CTU al fine di verificare natura e cause delle infiltrazioni e degli ammaloramenti”
Il quindi, pur essendo a conoscenza della necessità di intervenire con urgenza per CP_1 eliminare le cause delle infiltrazioni d'acqua, ha omesso di farlo rendendo necessario l'espletamento del procedimento di atp e i relativi costi. Il può e deve attivare gli CP_1 interventi di manutenzione necessari alla salvaguardia delle parti comuni, anche in ipotesi di mancata collaborazione di una parte dei condomini. Le questioni interne all'operatività del non possono essere opposte al danneggiato, ma dovranno essere oggetto di eventuali CP_1 rivalse interne che qui non rilevano. pagina 9 di 12 Peraltro la circostanza che in un momento successivo all'espletamento dell'ATP abbia posto in essere le lavorazioni necessarie per l'eliminazione dei lamentati fenomeni conferma ulteriormente la fondatezza degli assunti attorei.
Deve pertanto essere condivisa la tesi attorea secondo la quale il che vi ha dato CP_1 causa, deve sostenere le spese sostenute dall'attore per l'espletamento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sia con riferimento alle spese della consulenza, sia con riferimento alle spese legali.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove
l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. del 27/10/2023).
L'inerzia del - che ha omesso di effettuare tempestivamente le lavorazioni sulle parti CP_1 comuni – ha reso necessari gli accertamenti tecnici e, per l'effetto, va accolta la domanda relativa alla rifusione dei costi sostenuti per l'espletamento del giudizio di ATP nella misura complessiva di euro 9.855,84 siccome resi necessari e, dunque, eziologicamente conseguenti dall'accertata violazione da parte del convenuto del richiamato dovere di custodia. CP_1
Detti costi sono comprensivi sia delle spese per la CTU nella misura già liquidata dal giudice con decreto del 13 maggio 2019 in ragione di complessivi euro 5646,16 ( euro 4450 oltre Iva e accessori di legge), sia delle spese vive per l'introduzione del giudizio di ATP nella misura di euro
286,00 e per la difesa tecnica del legale della parte attrice nella misura di euro 3.923,68 già comprensiva di accessori di legge pari a quanto effettivamente corrisposto al difensore (come da documentazione agli atti).
In merito alle spese legali del procedimento per ATP, pur in assenza di specifiche contestazioni, è opportuno rilevare come si tratti di liquidazione secondo valori medi in relazione ai procedimenti di istruzione preventiva di valore indeterminabile di minor complessità.
Sulle citate somme sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri prossimi ai minimi quanto alla fase introduttiva (data la sua semplicità), istruttoria e decisoria avuto riguardo alla natura meramente documentale del giudizio, prossimi ai medi medi quanto alla fase introduttiva e tenuto conto del valore della controversie inferiore a 26.000,00, per
3.000,00 € (500+800+850+850) oltre spese generali e accessori di legge. È bene precisare che, ai fini della determinazione delle spese di lite non può tenersi conto della mancata accettazione della pagina 10 di 12 proposta conciliativa da parte dell'attore, posto che la stessa prevedeva il riconoscimento di somme inferiori a quelle dovute e la compensazione delle spese di lite del presente procedimento.
Ciò anche in considerazione del fatto che il Condominio in sede stragiudiziale ante causam ha rifiutato la proposta conciliativa del che aveva manifestato la disponibilità a rinunciare alle Pt_1 spese legali del procedimento per ATP laddove il condominio avesse corrisposto le spese della consulenza tecnica.
Non risultano documentate le spese sostenute per il procedimento di mediazione, ragion per cui la relativa istanza non può trovare accoglimento.
Deve infine trovare accoglimento l'istanza condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. è emerso con evidenza che il , pur avendo dato esecuzione a sue spese agli interventi indicati dal CP_1 consulente tecnico in sede di ATP al fine di porre rimedio ai fenomeni lamentati dal ha Pt_1 omesso di riconoscere al le spese della consulenza tecnica del procedimento ex art. 696 bis Pt_1
c.p.c. cui aveva dato causa. Inoltre nel presente giudizio hanno mosso contestazioni del tutto infondate e mai proposte in sede di ATP. La condotta processuale sopra descritta impone la condanna della parte convenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc, di una somma ulteriore che si reputa equo determinare in ragione di 1/3 dei compensi professionali.
L'art. 96 III comma c.p.c. (come modificato dalla l. 69/2009) prevede il potere-dovere del giudicante di statuire anche sulla responsabilità per i danni subiti dalla parte vittoriosa per essere stata ingiustamente evocata o costretta in giudizio, laddove si ravvisino nella condotta della parte soccombente rilevanti profili di colpa da valutarsi secondo i generali criteri di responsabilità. La
Corte di legittimità a Sezioni Unite (Sentenza n. 22405 del 13/09/2018) ha chiarito che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza”.
La liquidazione equitativa deve essere parametrata, secondo la più recente giurisprudenza, alle spese di lite. Da ultimo la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 ha pagina 11 di 12 affermato che “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”. Il danno deve pertanto essere stimato nella misura di 1/3 delle spese di lite
(comprensive delle spese generali), pari a 1.150,00 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara tenuto e condanna il CP_1 convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 9855,84 oltre interessi legali dalla proposizione del giudizio e fino al saldo;
2) dichiara e condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle CP_1 spese di lite, che si liquidano euro 264,00 per spese esenti ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e accessori di legge;
3) dichiara tenuto e condanna il convenuto all'ulteriore pagamento, in favore dell'attore, ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. della somma, di € 1.150,00, oltre interessi dalla presente decisione e fino al saldo.
Cagliari, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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