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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/11/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
RGAC 898/2025
REPUBBLICAPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore ha pronunciato all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 898/2025 tra:
Parte 1 Parte 2 Pt 3
,
,
[...] Parte 4 tutti elettivamente domiciliati a Frosinone in Via Aldo Moro al n°
240 presso lo Studio dell'Avv. Angelo Galassi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti
E
in Controparte_1 persone del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone, Corso della Repubblica 75, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Papa, giusta procura in atti;
CP 2 in persone del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Roma,
Via Marcantonio Colonna 27, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ferraguto, giusta procura in atti;
resistenti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorso ritualmente notificato, i dott.riCon Pt 1
Parte 3
[...] Parte 2
,
hanno convenuto in giudizio dinnanzi al Parte 4
Tribunale di Frosinone, 1 Controparte_3
[...] e la e hanno chiesto al Giudice di: “1) CP 2
Accertare e dichiarare il grave inadempimento della CP 2
[...] per la mancata ricognizione delle costituite UCP a sede unica nei tempi indicati nell'art. 2 del Decreto n° U00565 del
22.12.2017 del Commissario ad acta, da cui il conseguenziale inadempimento della convocazione delle OO.SS. e ulteriore conseguente inadempimento in punto di adeguamento delle abrogate indennità di UCP alla attuale forma di UCP a sede Contr e la unica;
2) Dichiarare la CP_2 CP 1
obbligata a risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito per mancato guadagno;
3) Per l'effetto condannare la CP 2 Contr in persona del l.r. e la CP 1 in persona del l.r., al
,
pagamento in solido ovvero nella diversa misura di partecipazione ritenuta di giustizia in favore dei Ricorrenti a titolo di risarcimento del danno le seguenti somme: al Dott. Pt 1
[...] €. 14.356,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 17; al dott.
€. 11.690,54 oltre interessi e rivalutazione Parte 3
monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 18; alla Dott.ssa €. 7.106,33 oltre interessi e Parte 4
rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 19; alla Dott.ssa Parte 2 €. 17.451,32 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 20; 4) in subordine condannare la CP 2
[...] e la Controparte_3 in solido ovvero nella diversa misura di partecipazione ritenuta di giustizia al risarcimento del danno patrimoniale subito da ciascun Ricorrente da liquidarsi secondo equità ex art. 1226 c.c.; 5) condannare la e la [...] CP 2
al pagamento delle spese processuali del presente CP 3
giudizio". A fondamento della domanda, le parti ricorrenti hanno esposto quanto segue: di essere tutti medici di medicina generale operanti in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale A.S.L. di Frosinone con la qualifica di medico di base;
di far parte dell'Unità di Cure Primarie con sede a NO (FR)
-
P.zza Umberto I, giusto atto di costituzione del 26.02.2016 (Doc.
1) con l'ingresso nel 2022 della dott.ssa Parte 4 e successiva trasformazione del 29.10.2022 (Doc. 2) in attuazione e conformità all'art. 5 dell'Accordo Regionale per la
Riorganizzazione dell'Assistenza Territoriale e la medicina d'Iniziativa con i medici di Medicina Generale e di cui al Decreto
D00376 del 2014 del Commissario ad acta;
di aver aderito nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2009 e il
30 aprile 2016, forma associativa UCPS o semplice, stabilendo un orario continuato di attività di nove ore dalle 09-10.00 alle ore
19.00 e percependo una indennità economica definita sulla scorta dei soli provvedimenti regionali, sopra citati e stabilita dalla stessa
Regione, in € 6,40 annua per assistito con incremento di 0,20 mensili a paziente per i soli mesi di gennaio, febbraio e marzo per la maggiore richiesta sanitaria imputabile alla stagione influenzale come da regolamento Determina del 20.10.2009 n. 3407; che, in attuazione DCA n° U00376/2014 (Doc. 3 in atti), la
-
Regione CP_2 recepiva l'Accordo Regionale disponendo la graduale trasformazione delle diverse tipologie di UCP già in essere in un'unica forma associativa dei MMG denominata Unità Contro di Cure Primarie a sede Unica;
che pertanto in conformità al citato DCA del 2014, a far data dal
-
01 maggio 2016, i ricorrenti hanno aderito alla forma associativa
UCP a sede unica con sede dello studio medico in NO (FR) e prevedendo un orario di attività 09/10.00-19.00; che con successivo decreto n° U00565 del 22.12.2017 (Doc. n° 8)
-
il Commissario ad acta per la sanità della Regione CP_2, il
,preso atto dell'Accordo tra la Presidente della CP 2
e le OO.SS dei Medici di Medicina Generale avente CP 2 ad oggetto “la nuova sanità del CP_2: obiettivi di salute e
Medicina d'iniziativa", rinviava l'adeguamento delle indennità di CP 2 e OO.SS. di categoria, conUCP ad un accordo tra decorrenza di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso;
che nonostante la nuova organizzazione della di cui fanno parte e il maggior impegno in termini di ore lavorative, i medici anche dopo il 1.5.2016 hanno continuato a percepire l'indennità di Contro nella misura originariamente prevista, ossia rispettivamente euro 6,40; che tuttavia dal 2017 ad oggi la CP 2 non ha mai convocato le OOSS di categoria, né ha provveduto a rideterminare Contro la nuova indennità di versando così in un perdurante stato di inadempimento;
che ad oggi la diffida e mesa in mora notificata alla regione CP_2 Contr e alla di Frosinone in data 05.12.2024 non ha avuto alcun riscontro.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno quindi chiesto al Giudice di accertare il loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dal mancato guadagno che avrebbero percepito attraverso l'adeguamento della vecchia ed abrogata indennità di
UCP, rispetto alla maggiore indennità di UCP a sede unica che la
Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere qualora vi fosse stato l'adeguamento imposto dal DCA 565 del 22.12.2017, quantificato come da conteggi allegati, anche in ragione del maggiore impegno professionale richiesto.
Si è costituita la Controparte 3 e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, in fatto e diritto.
Contr In via preliminare, la ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e l'incompetenza territoriale a favore del
Tribunale di Roma.
Ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva evidenziato la sua estraneità ai fatti di causa in quanto non dotata di alcuna discrezionalità sulla attività assistenziale in esame, interamente normata e gestita dalla CP 2 Contr ha inoltre eccepito il decorso della prescrizione La quinquennale ai sensi dell'art. 2947 C.C., in quanto l'inadempimento sarebbe maturato il 21 giugno 2018 (ovvero sei mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo del 21.12.17), mentre i ricorrenti hanno inviato la lettera di costituzione in mora solamente in data 05.12.24.
Ha infine contestato la fondatezza della domanda, ritendendo l'accordo sindacale non assimilabile ad un contratto, contestando conteggi allegati dai ricorrenti.
CP 2Si è costituita anche la eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale per gli importi maturati anteriormente al quinquennio dalla notificazione del ricorso e del decreto del giudice, ritenendo mel merito il ricorso infondato il fatto e diritto, chiedendone il rigetto.
Concesso termine per note difensive, la causa ritenuta documentalmente istruita è stata discussa dalle parti all'udienza udienza e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto al risarcimento danni patrimoniali ex art. 1226 c.c. richiesto dalle parti ricorrenti nei termini di mancato guadagno rispetto a quello che avrebbero percepito attraverso l'adeguamento della vecchia ed abrogata indennità di UCP e alla maggiore indennità di UCP a sede unica che l'Amministrazione avrebbe dovuto loro corrispondere in vista dell'accordo di adeguamento imposto dal DCA 565 del
22.12.2017, anche a fronte del maggiore impegno professionale profuso, quantificato come da conteggi allegati. Contr La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione e di competenza funzionale e territoriale del giudice adito a favore del
Tribunale di Roma, oltre che la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, ritendendo nel merito il ricorso infondato. La CP 2 ha eccepito la decorrenza del termine di prescrizioni quinquennale, ritendo nel merito infondata la pretesa creditoria attorea.
In via preliminare, in ordine all'eccezione difetto di giurisdizione del giudice adito e l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice civile o del giudice del lavoro di Roma sollevate dalla Contr
Sul punto va osservato che il rapporto di lavoro del Medico di Contr Medicina Generale, convenzionato con la è caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa ed è stato definito para-subordinato già dalla sentenza n. 2131 del 2 marzo 1987 della
Cassazione a Sezioni Unite. Successivamente, è stato qualificato dall'art.1 del DPR 270/2000 come: "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura per le Aziende unità
Sanitarie locali - di seguito denominate CP 1 - ed i medici di
-
medicina generale, per lo svolgimento dei compiti e delle attività relativi ai settori di: a) assistenza primaria di medicina generale". Contr Più precisamente, i rapporti tra medico convenzionato sono disciplinati da un contratto di diritto privato (sentenza Cass. Contr n.16219/2001) per cui la non può esercitare alcun potere autoritativo diretto sul medico convenzionato all'infuori di quello di sorveglianza (sentenze Cass. n. 16219/2001, n. 813/1999, n.
10378/1996).
Ne consegue che il medico di medicina generale è un libero professionista incaricato di un pubblico servizio, il cui rapporto con il servizio sanitario è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale e regolato da determine e regolamenti regionali, secondo quanto previsto anche dall'art. 8 del D.Lgs. 502/92, modificato dai D.Lgs.
n. 517 e n.229/99.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa esistente tra Contr i Parte 5 e la iustifica la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza dell'adito Giudice del Lavoro ai sensi art. 409, n. 3
c.p.c. (cfr. Cass. n. 27782/2021).
Quanto al profilo della competenza territoriale, va osservato che a norma dell'art. 413 com. 5 c.p.c. competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Pertanto, essendo le parti ricorrenti medici di base dipendenti della
Controparte_3 chiamati a svolgere nel caso di specie la loro Contro prestazione presso la a sede unica con sede dello studio medico in NO (FR), deve ritenersi correttamente incardinata la competenza del Tribunale di Frosinone.
Sul difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le parti resistenti, come già affermato dal Tribunale di Frosinone con sentenza n. 1909/2024, intervenuta su fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, si ritiene che detta eccezione debba essere in realtà inquadrata e qualificata come carenza di titolarità sostanziale, dal lato passivo, del rapporto dedotto in causa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 27.06.2011 n. 14177) la legittimazione sia attiva che passiva va verificata in base alle allegazioni delle parti. E' stato affermato sull'argomento che "La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Da essa - pertanto - va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata" (Cass. Civ., n.8699 del 2009, Cass. Civ., n.14468 del
2008 e Cass. Civ., n. 13756 del 2006).
Atteso che nella specie il rapporto di collaborazione intercorre tra Contr il singolo Parte 5 e la non si può dubitare della titolarità dal lato passivo della pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio.
La causa inoltre deve ritenersi comune anche alla Regione CP_2, dal momento che sono regionali: 1) le Determinazioni che nel tempo si sono susseguite per stabilire come le Unità di Cure
Primarie dovessero essere organizzate ed erogate;
2) gli Accordi sull'organizzazione di tali attività assistenziali, recepiti sempre da provvedimenti regionali;
3) le regole dettate per stabilire la quantificazione delle relative indennità economiche.
Nel merito, giova ricostruire la disciplina regionale che riguarda la costituzione e la riorganizzazione delle Unità di Cure Primarie Contro
L'Unità di Cure Primarie (UCP) è una struttura associativa tra medici di medicina generale (cd. MMG) istituita nella Regione
CP_2 in una prima fase in via sperimentale in applicazione della
Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 693/2004. Con successiva
Determinazione regionale n. 3407 del 20.10.2009, al fine di Contro potenziare ulteriormente le è stato approvato un nuovo regolamento relativo al funzionamento delle Unità di Cure
Primarie, il quale ha previsto la possibilità di realizzare le seguenti diverse forme di UCP:
a)UCP-S o Semplici (UCP-S): integrazione di Controparte_5
[...] collegati tra loro in rete;
b) UCPC o Complesse: trattasi di Parte_5 in gruppo o collegati in rete, organizzati in una sede unica o in uno studio di riferimento;
c) UCPCI o Integrata: trattasi di una UCPC di Parte 5 che prevedono anche la partecipazione di altri professionisti (ad es. di pediatri e/o specialisti, medici di Continuità Assistenziale cd. CA, operatori dell'assistenza sociale e sanitaria delle Aziende Sanitarie
o degli Enti locali);
d)UCP/8h: trattasi di aggregazione semplice tra Parte_5 in rete. Tali forme organizzative sono possibili solo in caso di particolari e specifiche caratteristiche oro/geografiche e/o sociali, individuate a livello aziendale.
La definizione della remunerazione spettante ai Medici di
Medicina Generale per la partecipazione alle UCP organizzate è stata stabilita con successivo Decreto del Commissario ad Acta
Controparte_6 0 edeSemplici, € 6,40 (annui/assistito); b) UCP-C o CP_7 unica o studio di riferimento), € 8,60 (annui/assistito); c) CP h8,
€ 4,00 (annue/assistito).
Alla UCP 8h è stata poi equiparata la “UCP-S a de multipla" che prevede: l'assenza di una sede unica della Pt 6 ogni medico aderente mantiene la sede nel proprio st dio medico;
l'orario di lavoro è fissato in sette o otto ore frazi nate;
l'indennità di UCP è quella prevista per le UCP 8h o vero € 4,00 a paziente, con incremento di € 0,20 a paziente per i mesi di gennaio, febbraio e marzo.
Successivamente, in oase all'art. 4 dell'Accordo Regionale recepito con il DCA (Decreto del Commissario ad Acta) n.
376/2014, la CP 2 ha previsto la graduale trasformazione in un'unica forma associativa, denominata Unità di Cure Primarie Contro a sede urica delle diverse forme associative di Unità di "
Cure Primarie già in essere a quella data e regolamentate dalla sopra citata Determinazione regionale n. 3407 del 20.10.2009.
L'art. 4 dell'Accordo Regionale cit. recepito con il DCA 376/2014 ha delineato anche le modalità di attuazione della graduale trasformazione delle UCP. In via prioritaria, detta trasformazione sarebbe dovuta avvenire con l'ingresso dei componenti di UCP-S
(Unità Semplici), per l'attività di UCP, nelle istituende "Case della
Salute", fatte salve le attuali indennità; oppure con la costituzione, da parte dei componenti di Pt 6 di nuove UCP presso le sedi Contr delle o altre sedi, opportunamente messe a disposizione dalle Contr Successivamente, con l'ingresso dei componenti di Pt 6 per le attività diContro nelle UCP a sede unica già esistenti.
L'Art. 4 cit. ha poi previsto che “le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo" e che "La trasformazione delle UCP-S in UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la CP 2
In ossequio al citato DCA del 2014, a far data dal 01 maggio 2016
e a tutt'oggi, i ricorrenti hanno aderito alla forma associativa
(UCP) a sede unica, confermando la sede dello studio medico in
NO (FR) e prevedendo un orario di attività 09/10.00-19.00 (cfr all. 1 e 2 ricorso).
Inoltre, alla luce del dettato normativo di cui al DCA del 2014 cit.
(che prevedeva l'invarianza dei costi e che le pregresse indennità economiche già riconosciute ai Parte 5 sarebbero state mantenute soltanto ove gli stessi avessero aderito al percorso, ovvero alla trasformazione delle UCP-S in UCP a sede unica), l'indennità economica corrisposta ai ricorrenti è rimasta invariata.
Con successivo Accordo Regionale recepito con DCA 565 del 22.12.2017, la pur richiamando per la CP 2 regolamentazione del servizio la determina del 20.10.2009 e la
DCA 376/2014, ha poi previsto che entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo (avvenuta in data 21.12.2017), la CP 2 avrebbe provveduto ad una ricognizione delle trasformazioni dalla forma associativa semplice alle Unità a sede unica e che sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale, le parti avrebbero concordato le modalità per l'adeguamento della indennità delle Contro (testualmente: "entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa Pt 6 in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP").
Sennonché, sino ad oggi, è pacifico che nessun accordo è intervenuto tra le parti in ordine all'adeguamento delle indennità.
Con il presente giudizio i ricorrenti hanno lamentato che la mancata attivazione della CP 2 nella ricognizione prevista negli accordi del 2017 abbia di fatto impedito il raggiungimento di un accordo con le OO.SS. per la parificazione dell'indennità Contro spettante ai Parte 5 delle neocostituite a sede unica alla indennità spettante ai MMG delle vecchie UCP CP 7
Secondo la ricostruzione attorea, questa parificazione sarebbe imposta dalla sostanziale identità strutturale delle due diverse UCP
(le vecchie UCP complesse e le nuove UCP a sede unica).
In considerazione della non avvenuta equiparazione/mancato adeguamento delle indennità, i ricorrenti hanno affermato la responsabilità della CP_2 nel pregiudizio economico da loro sofferto e rappresentato dal mancato guadagno. Tale pregiudizio è stato quantificato nella perdita del differenziale dell'indennità erogata rispetto a quella spettante ai Parte 5 delle precedenti UCP complesse.
Come già affermato dal Tribunale di Frosinone, con sentenza n.1909/2024 che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp att. C.p.c., condividendo le motivazioni ivi espresse, deve osservarsi che in Contro realtà per il periodo dal 01.05.2016 (data di costituzione della a sede unica) fino a quando è stato vigente il citato DCA 376 del
2014 (prima dell'entrata in vigore del successivo DCA 565/2017 Contro che ha previsto l'adeguamento delle indennità di non و
sussista alcun inadempimento contrattuale delle Amministrazioni Contro è stato resistenti. L'obbligo di adeguare l'indennità di imposto dal Decreto 565/2017 cit., che ha rinviato ad un accordo e Pt 7 da assumersi decorsi sei mesi dalla tra CP 2 entrata in vigore del decreto stesso (entro giugno 2018).
Né può invocarsi la violazione dell'art. 36 Cost., insuscettibile di applicazione nella specie. Non può infatti parlarsi di violazione del principio di parità di trattamento e di adeguata retribuzione atteso che il rapporto di lavoro in esame è una collaborazione libero professionale (riconducibile alla collaborazione coordinata e Contro continuativa), e non subordinata, e la indennità di non ha natura retributiva (si vedano, tra le altre, Cass. n. 4891/2021 e
Cass. n. 6294/2020).
Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene che per il periodo Contro dal 01.05.2016 (data di costituzione della a sede unica) fino a quando è stato vigente il citato DCA del 2014 (giugno 2018), i ricorrenti non vantano alcun diritto risarcitorio (non essendovi Contro alcun obbligo di adeguamento delle indennità di con conseguente inadempimento delle Amministrazioni resistenti).
Per quanto riguarda le indennità erogate ai ricorrenti dal
01.07.2018 (ossia dal primo mese successivo rispetto al termine previsto dall'art. 2 del DCA n. 565/2017 per l'adeguamento del compenso), è pacifico che, in base al citato art. 2, la CP_2 entro sei mesi dalla sottoscrizione del predetto DCA 565/2017, avrebbe dovuto effettuare una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal
DCA n. 376/2014 e che tale ricognizione non è stata effettuata. È incontestato inoltre che, sulla base di tale ricognizione, la CP_2
[...] avrebbe dovuto concordare con le OO.SS. le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP. Neanche questo accordo è mai stato efficacemente promosso dalle amministrazioni resistenti. Dalla documentazione allegata in atti dalla Regione
CP_2 emerge che gli incontri con le OO.SS. avevano ad oggetto l'organizzazione delle UCP e non l'adeguamento delle indennità
(all. 6 e 7 della memoria CP 2 Dal comportamento inadempiente della CP 2 rispetto ad un obbligo previsto da una propria determinazione (DCA n.
565/2017), discende il diritto dei ricorrenti, che prestano un'attività lavorativa coincidente con la prestazione resa dai medici di medicina generale che percepiscono un'indennità maggiore, al risarcimento del danno patrimoniale direttamente conseguente alla condotta omissiva lamentata. Il risarcimento spettante è pari alla differenza tra l'indennità effettivamente percepita dai ricorrenti e l'indennità che avrebbero dovuto percepire a seguito dell'adeguamento, in realtà omesso.
Come sopra precisato, la quantificazione va limitata ai periodi indicati nei prospetti paga, prodotti in atti, decorrenti dal
01.07.2018.
Sulla eccezione di prescrizione, si osserva che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. Tale decorrenza va individuata nel momento in cui la si è resa inadempiente CP 2
all'obbligo previsto dall'art. 2, ultimo capoverso, del DCA n.
565/17 (da luglio 2018) ed è stato tempestivamente interrotto mediante l'atto di diffida e costituzione in mora del 5.12.2024
(doc. 9 ricorso).
Per concludere, va accertato il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, quantificato con le differenze maturate, dal 01.07.2018 al momento della domanda, tra l'indennità effettivamente percepita e l'indennità prevista dal decreto della Regione Lazio n. 38/11 pari ad euro 8,60 annui/assistito, oltre interessi e rivalutazione.
Le parti ricorrenti hanno depositato in atti i conteggi relativi alle indennità spettanti con decorrenza dall'anno 2019, epurate dal periodo dal 1.5.2016 a giugno 2018, per il Dott. Parte 1
Parte 3 €. 11.690,54, per la
€. 14.356,94, per il dott.
€. 17.451,32 e per la Dott.ssa Parte 4 Dott.ssa Parte 2
[...] €.7.106,33 (dalla data del subentro anno novembre 2022), oltre interessi e rivalutazione, come da conteggi allegati. Le parti convenute hanno contestato solo genericamente i conteggi allegati, che risultano analitici ed epurati del periodo soggetto a prescrizione (1.5.2016 - giugno 2018), e come tali possono essere posti a base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto è fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite, stante l'esito della presente controversia, sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della novità e complessità delle questioni trattate e dell'assenza di un orientamento univoco della giurisprudenza.
PQM
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte 2 Pt 3 Parte 1
nella causa iscritta al n. 898/ Parte 4
[...]
,
2025 R.G.A.C.:
Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, a titolo di
-
risarcimento del danno, le differenze maturate, dal 01.07.2018 fino al momento della domanda, tra l'indennità effettivamente percepita e l'indennità prevista dal decreto della Regione Lazio n.
38/11 e pari ad euro 8,60 annui/assistito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, così quantificate: per il Dott. Parte 1 €. 14.356,94, per il dott.
€. 11.690,54, per la Dott.ssa Parte 2
€. Parte 3
17.451,32 e per la Dott.ssa
€.7.106,33; Parte 4
Controparte 3 in solido tra CP 2 e la ON la
-
,
loro, al pagamento degli emolumenti dovuti, oltre interessi legali fino al soddisfo;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
-
Frosinone, 19/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
REPUBBLICAPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore ha pronunciato all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 898/2025 tra:
Parte 1 Parte 2 Pt 3
,
,
[...] Parte 4 tutti elettivamente domiciliati a Frosinone in Via Aldo Moro al n°
240 presso lo Studio dell'Avv. Angelo Galassi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti
E
in Controparte_1 persone del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone, Corso della Repubblica 75, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Papa, giusta procura in atti;
CP 2 in persone del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Roma,
Via Marcantonio Colonna 27, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ferraguto, giusta procura in atti;
resistenti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorso ritualmente notificato, i dott.riCon Pt 1
Parte 3
[...] Parte 2
,
hanno convenuto in giudizio dinnanzi al Parte 4
Tribunale di Frosinone, 1 Controparte_3
[...] e la e hanno chiesto al Giudice di: “1) CP 2
Accertare e dichiarare il grave inadempimento della CP 2
[...] per la mancata ricognizione delle costituite UCP a sede unica nei tempi indicati nell'art. 2 del Decreto n° U00565 del
22.12.2017 del Commissario ad acta, da cui il conseguenziale inadempimento della convocazione delle OO.SS. e ulteriore conseguente inadempimento in punto di adeguamento delle abrogate indennità di UCP alla attuale forma di UCP a sede Contr e la unica;
2) Dichiarare la CP_2 CP 1
obbligata a risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito per mancato guadagno;
3) Per l'effetto condannare la CP 2 Contr in persona del l.r. e la CP 1 in persona del l.r., al
,
pagamento in solido ovvero nella diversa misura di partecipazione ritenuta di giustizia in favore dei Ricorrenti a titolo di risarcimento del danno le seguenti somme: al Dott. Pt 1
[...] €. 14.356,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 17; al dott.
€. 11.690,54 oltre interessi e rivalutazione Parte 3
monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 18; alla Dott.ssa €. 7.106,33 oltre interessi e Parte 4
rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 19; alla Dott.ssa Parte 2 €. 17.451,32 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico depositato al doc.to n° 20; 4) in subordine condannare la CP 2
[...] e la Controparte_3 in solido ovvero nella diversa misura di partecipazione ritenuta di giustizia al risarcimento del danno patrimoniale subito da ciascun Ricorrente da liquidarsi secondo equità ex art. 1226 c.c.; 5) condannare la e la [...] CP 2
al pagamento delle spese processuali del presente CP 3
giudizio". A fondamento della domanda, le parti ricorrenti hanno esposto quanto segue: di essere tutti medici di medicina generale operanti in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale A.S.L. di Frosinone con la qualifica di medico di base;
di far parte dell'Unità di Cure Primarie con sede a NO (FR)
-
P.zza Umberto I, giusto atto di costituzione del 26.02.2016 (Doc.
1) con l'ingresso nel 2022 della dott.ssa Parte 4 e successiva trasformazione del 29.10.2022 (Doc. 2) in attuazione e conformità all'art. 5 dell'Accordo Regionale per la
Riorganizzazione dell'Assistenza Territoriale e la medicina d'Iniziativa con i medici di Medicina Generale e di cui al Decreto
D00376 del 2014 del Commissario ad acta;
di aver aderito nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2009 e il
30 aprile 2016, forma associativa UCPS o semplice, stabilendo un orario continuato di attività di nove ore dalle 09-10.00 alle ore
19.00 e percependo una indennità economica definita sulla scorta dei soli provvedimenti regionali, sopra citati e stabilita dalla stessa
Regione, in € 6,40 annua per assistito con incremento di 0,20 mensili a paziente per i soli mesi di gennaio, febbraio e marzo per la maggiore richiesta sanitaria imputabile alla stagione influenzale come da regolamento Determina del 20.10.2009 n. 3407; che, in attuazione DCA n° U00376/2014 (Doc. 3 in atti), la
-
Regione CP_2 recepiva l'Accordo Regionale disponendo la graduale trasformazione delle diverse tipologie di UCP già in essere in un'unica forma associativa dei MMG denominata Unità Contro di Cure Primarie a sede Unica;
che pertanto in conformità al citato DCA del 2014, a far data dal
-
01 maggio 2016, i ricorrenti hanno aderito alla forma associativa
UCP a sede unica con sede dello studio medico in NO (FR) e prevedendo un orario di attività 09/10.00-19.00; che con successivo decreto n° U00565 del 22.12.2017 (Doc. n° 8)
-
il Commissario ad acta per la sanità della Regione CP_2, il
,preso atto dell'Accordo tra la Presidente della CP 2
e le OO.SS dei Medici di Medicina Generale avente CP 2 ad oggetto “la nuova sanità del CP_2: obiettivi di salute e
Medicina d'iniziativa", rinviava l'adeguamento delle indennità di CP 2 e OO.SS. di categoria, conUCP ad un accordo tra decorrenza di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso;
che nonostante la nuova organizzazione della di cui fanno parte e il maggior impegno in termini di ore lavorative, i medici anche dopo il 1.5.2016 hanno continuato a percepire l'indennità di Contro nella misura originariamente prevista, ossia rispettivamente euro 6,40; che tuttavia dal 2017 ad oggi la CP 2 non ha mai convocato le OOSS di categoria, né ha provveduto a rideterminare Contro la nuova indennità di versando così in un perdurante stato di inadempimento;
che ad oggi la diffida e mesa in mora notificata alla regione CP_2 Contr e alla di Frosinone in data 05.12.2024 non ha avuto alcun riscontro.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno quindi chiesto al Giudice di accertare il loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dal mancato guadagno che avrebbero percepito attraverso l'adeguamento della vecchia ed abrogata indennità di
UCP, rispetto alla maggiore indennità di UCP a sede unica che la
Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere qualora vi fosse stato l'adeguamento imposto dal DCA 565 del 22.12.2017, quantificato come da conteggi allegati, anche in ragione del maggiore impegno professionale richiesto.
Si è costituita la Controparte 3 e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, in fatto e diritto.
Contr In via preliminare, la ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e l'incompetenza territoriale a favore del
Tribunale di Roma.
Ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva evidenziato la sua estraneità ai fatti di causa in quanto non dotata di alcuna discrezionalità sulla attività assistenziale in esame, interamente normata e gestita dalla CP 2 Contr ha inoltre eccepito il decorso della prescrizione La quinquennale ai sensi dell'art. 2947 C.C., in quanto l'inadempimento sarebbe maturato il 21 giugno 2018 (ovvero sei mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo del 21.12.17), mentre i ricorrenti hanno inviato la lettera di costituzione in mora solamente in data 05.12.24.
Ha infine contestato la fondatezza della domanda, ritendendo l'accordo sindacale non assimilabile ad un contratto, contestando conteggi allegati dai ricorrenti.
CP 2Si è costituita anche la eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale per gli importi maturati anteriormente al quinquennio dalla notificazione del ricorso e del decreto del giudice, ritenendo mel merito il ricorso infondato il fatto e diritto, chiedendone il rigetto.
Concesso termine per note difensive, la causa ritenuta documentalmente istruita è stata discussa dalle parti all'udienza udienza e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto al risarcimento danni patrimoniali ex art. 1226 c.c. richiesto dalle parti ricorrenti nei termini di mancato guadagno rispetto a quello che avrebbero percepito attraverso l'adeguamento della vecchia ed abrogata indennità di UCP e alla maggiore indennità di UCP a sede unica che l'Amministrazione avrebbe dovuto loro corrispondere in vista dell'accordo di adeguamento imposto dal DCA 565 del
22.12.2017, anche a fronte del maggiore impegno professionale profuso, quantificato come da conteggi allegati. Contr La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione e di competenza funzionale e territoriale del giudice adito a favore del
Tribunale di Roma, oltre che la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, ritendendo nel merito il ricorso infondato. La CP 2 ha eccepito la decorrenza del termine di prescrizioni quinquennale, ritendo nel merito infondata la pretesa creditoria attorea.
In via preliminare, in ordine all'eccezione difetto di giurisdizione del giudice adito e l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice civile o del giudice del lavoro di Roma sollevate dalla Contr
Sul punto va osservato che il rapporto di lavoro del Medico di Contr Medicina Generale, convenzionato con la è caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa ed è stato definito para-subordinato già dalla sentenza n. 2131 del 2 marzo 1987 della
Cassazione a Sezioni Unite. Successivamente, è stato qualificato dall'art.1 del DPR 270/2000 come: "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura per le Aziende unità
Sanitarie locali - di seguito denominate CP 1 - ed i medici di
-
medicina generale, per lo svolgimento dei compiti e delle attività relativi ai settori di: a) assistenza primaria di medicina generale". Contr Più precisamente, i rapporti tra medico convenzionato sono disciplinati da un contratto di diritto privato (sentenza Cass. Contr n.16219/2001) per cui la non può esercitare alcun potere autoritativo diretto sul medico convenzionato all'infuori di quello di sorveglianza (sentenze Cass. n. 16219/2001, n. 813/1999, n.
10378/1996).
Ne consegue che il medico di medicina generale è un libero professionista incaricato di un pubblico servizio, il cui rapporto con il servizio sanitario è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale e regolato da determine e regolamenti regionali, secondo quanto previsto anche dall'art. 8 del D.Lgs. 502/92, modificato dai D.Lgs.
n. 517 e n.229/99.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa esistente tra Contr i Parte 5 e la iustifica la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza dell'adito Giudice del Lavoro ai sensi art. 409, n. 3
c.p.c. (cfr. Cass. n. 27782/2021).
Quanto al profilo della competenza territoriale, va osservato che a norma dell'art. 413 com. 5 c.p.c. competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Pertanto, essendo le parti ricorrenti medici di base dipendenti della
Controparte_3 chiamati a svolgere nel caso di specie la loro Contro prestazione presso la a sede unica con sede dello studio medico in NO (FR), deve ritenersi correttamente incardinata la competenza del Tribunale di Frosinone.
Sul difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le parti resistenti, come già affermato dal Tribunale di Frosinone con sentenza n. 1909/2024, intervenuta su fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, si ritiene che detta eccezione debba essere in realtà inquadrata e qualificata come carenza di titolarità sostanziale, dal lato passivo, del rapporto dedotto in causa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 27.06.2011 n. 14177) la legittimazione sia attiva che passiva va verificata in base alle allegazioni delle parti. E' stato affermato sull'argomento che "La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Da essa - pertanto - va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata" (Cass. Civ., n.8699 del 2009, Cass. Civ., n.14468 del
2008 e Cass. Civ., n. 13756 del 2006).
Atteso che nella specie il rapporto di collaborazione intercorre tra Contr il singolo Parte 5 e la non si può dubitare della titolarità dal lato passivo della pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio.
La causa inoltre deve ritenersi comune anche alla Regione CP_2, dal momento che sono regionali: 1) le Determinazioni che nel tempo si sono susseguite per stabilire come le Unità di Cure
Primarie dovessero essere organizzate ed erogate;
2) gli Accordi sull'organizzazione di tali attività assistenziali, recepiti sempre da provvedimenti regionali;
3) le regole dettate per stabilire la quantificazione delle relative indennità economiche.
Nel merito, giova ricostruire la disciplina regionale che riguarda la costituzione e la riorganizzazione delle Unità di Cure Primarie Contro
L'Unità di Cure Primarie (UCP) è una struttura associativa tra medici di medicina generale (cd. MMG) istituita nella Regione
CP_2 in una prima fase in via sperimentale in applicazione della
Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 693/2004. Con successiva
Determinazione regionale n. 3407 del 20.10.2009, al fine di Contro potenziare ulteriormente le è stato approvato un nuovo regolamento relativo al funzionamento delle Unità di Cure
Primarie, il quale ha previsto la possibilità di realizzare le seguenti diverse forme di UCP:
a)UCP-S o Semplici (UCP-S): integrazione di Controparte_5
[...] collegati tra loro in rete;
b) UCPC o Complesse: trattasi di Parte_5 in gruppo o collegati in rete, organizzati in una sede unica o in uno studio di riferimento;
c) UCPCI o Integrata: trattasi di una UCPC di Parte 5 che prevedono anche la partecipazione di altri professionisti (ad es. di pediatri e/o specialisti, medici di Continuità Assistenziale cd. CA, operatori dell'assistenza sociale e sanitaria delle Aziende Sanitarie
o degli Enti locali);
d)UCP/8h: trattasi di aggregazione semplice tra Parte_5 in rete. Tali forme organizzative sono possibili solo in caso di particolari e specifiche caratteristiche oro/geografiche e/o sociali, individuate a livello aziendale.
La definizione della remunerazione spettante ai Medici di
Medicina Generale per la partecipazione alle UCP organizzate è stata stabilita con successivo Decreto del Commissario ad Acta
Controparte_6 0 edeSemplici, € 6,40 (annui/assistito); b) UCP-C o CP_7 unica o studio di riferimento), € 8,60 (annui/assistito); c) CP h8,
€ 4,00 (annue/assistito).
Alla UCP 8h è stata poi equiparata la “UCP-S a de multipla" che prevede: l'assenza di una sede unica della Pt 6 ogni medico aderente mantiene la sede nel proprio st dio medico;
l'orario di lavoro è fissato in sette o otto ore frazi nate;
l'indennità di UCP è quella prevista per le UCP 8h o vero € 4,00 a paziente, con incremento di € 0,20 a paziente per i mesi di gennaio, febbraio e marzo.
Successivamente, in oase all'art. 4 dell'Accordo Regionale recepito con il DCA (Decreto del Commissario ad Acta) n.
376/2014, la CP 2 ha previsto la graduale trasformazione in un'unica forma associativa, denominata Unità di Cure Primarie Contro a sede urica delle diverse forme associative di Unità di "
Cure Primarie già in essere a quella data e regolamentate dalla sopra citata Determinazione regionale n. 3407 del 20.10.2009.
L'art. 4 dell'Accordo Regionale cit. recepito con il DCA 376/2014 ha delineato anche le modalità di attuazione della graduale trasformazione delle UCP. In via prioritaria, detta trasformazione sarebbe dovuta avvenire con l'ingresso dei componenti di UCP-S
(Unità Semplici), per l'attività di UCP, nelle istituende "Case della
Salute", fatte salve le attuali indennità; oppure con la costituzione, da parte dei componenti di Pt 6 di nuove UCP presso le sedi Contr delle o altre sedi, opportunamente messe a disposizione dalle Contr Successivamente, con l'ingresso dei componenti di Pt 6 per le attività diContro nelle UCP a sede unica già esistenti.
L'Art. 4 cit. ha poi previsto che “le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo" e che "La trasformazione delle UCP-S in UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la CP 2
In ossequio al citato DCA del 2014, a far data dal 01 maggio 2016
e a tutt'oggi, i ricorrenti hanno aderito alla forma associativa
(UCP) a sede unica, confermando la sede dello studio medico in
NO (FR) e prevedendo un orario di attività 09/10.00-19.00 (cfr all. 1 e 2 ricorso).
Inoltre, alla luce del dettato normativo di cui al DCA del 2014 cit.
(che prevedeva l'invarianza dei costi e che le pregresse indennità economiche già riconosciute ai Parte 5 sarebbero state mantenute soltanto ove gli stessi avessero aderito al percorso, ovvero alla trasformazione delle UCP-S in UCP a sede unica), l'indennità economica corrisposta ai ricorrenti è rimasta invariata.
Con successivo Accordo Regionale recepito con DCA 565 del 22.12.2017, la pur richiamando per la CP 2 regolamentazione del servizio la determina del 20.10.2009 e la
DCA 376/2014, ha poi previsto che entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo (avvenuta in data 21.12.2017), la CP 2 avrebbe provveduto ad una ricognizione delle trasformazioni dalla forma associativa semplice alle Unità a sede unica e che sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale, le parti avrebbero concordato le modalità per l'adeguamento della indennità delle Contro (testualmente: "entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa Pt 6 in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP").
Sennonché, sino ad oggi, è pacifico che nessun accordo è intervenuto tra le parti in ordine all'adeguamento delle indennità.
Con il presente giudizio i ricorrenti hanno lamentato che la mancata attivazione della CP 2 nella ricognizione prevista negli accordi del 2017 abbia di fatto impedito il raggiungimento di un accordo con le OO.SS. per la parificazione dell'indennità Contro spettante ai Parte 5 delle neocostituite a sede unica alla indennità spettante ai MMG delle vecchie UCP CP 7
Secondo la ricostruzione attorea, questa parificazione sarebbe imposta dalla sostanziale identità strutturale delle due diverse UCP
(le vecchie UCP complesse e le nuove UCP a sede unica).
In considerazione della non avvenuta equiparazione/mancato adeguamento delle indennità, i ricorrenti hanno affermato la responsabilità della CP_2 nel pregiudizio economico da loro sofferto e rappresentato dal mancato guadagno. Tale pregiudizio è stato quantificato nella perdita del differenziale dell'indennità erogata rispetto a quella spettante ai Parte 5 delle precedenti UCP complesse.
Come già affermato dal Tribunale di Frosinone, con sentenza n.1909/2024 che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp att. C.p.c., condividendo le motivazioni ivi espresse, deve osservarsi che in Contro realtà per il periodo dal 01.05.2016 (data di costituzione della a sede unica) fino a quando è stato vigente il citato DCA 376 del
2014 (prima dell'entrata in vigore del successivo DCA 565/2017 Contro che ha previsto l'adeguamento delle indennità di non و
sussista alcun inadempimento contrattuale delle Amministrazioni Contro è stato resistenti. L'obbligo di adeguare l'indennità di imposto dal Decreto 565/2017 cit., che ha rinviato ad un accordo e Pt 7 da assumersi decorsi sei mesi dalla tra CP 2 entrata in vigore del decreto stesso (entro giugno 2018).
Né può invocarsi la violazione dell'art. 36 Cost., insuscettibile di applicazione nella specie. Non può infatti parlarsi di violazione del principio di parità di trattamento e di adeguata retribuzione atteso che il rapporto di lavoro in esame è una collaborazione libero professionale (riconducibile alla collaborazione coordinata e Contro continuativa), e non subordinata, e la indennità di non ha natura retributiva (si vedano, tra le altre, Cass. n. 4891/2021 e
Cass. n. 6294/2020).
Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene che per il periodo Contro dal 01.05.2016 (data di costituzione della a sede unica) fino a quando è stato vigente il citato DCA del 2014 (giugno 2018), i ricorrenti non vantano alcun diritto risarcitorio (non essendovi Contro alcun obbligo di adeguamento delle indennità di con conseguente inadempimento delle Amministrazioni resistenti).
Per quanto riguarda le indennità erogate ai ricorrenti dal
01.07.2018 (ossia dal primo mese successivo rispetto al termine previsto dall'art. 2 del DCA n. 565/2017 per l'adeguamento del compenso), è pacifico che, in base al citato art. 2, la CP_2 entro sei mesi dalla sottoscrizione del predetto DCA 565/2017, avrebbe dovuto effettuare una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal
DCA n. 376/2014 e che tale ricognizione non è stata effettuata. È incontestato inoltre che, sulla base di tale ricognizione, la CP_2
[...] avrebbe dovuto concordare con le OO.SS. le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP. Neanche questo accordo è mai stato efficacemente promosso dalle amministrazioni resistenti. Dalla documentazione allegata in atti dalla Regione
CP_2 emerge che gli incontri con le OO.SS. avevano ad oggetto l'organizzazione delle UCP e non l'adeguamento delle indennità
(all. 6 e 7 della memoria CP 2 Dal comportamento inadempiente della CP 2 rispetto ad un obbligo previsto da una propria determinazione (DCA n.
565/2017), discende il diritto dei ricorrenti, che prestano un'attività lavorativa coincidente con la prestazione resa dai medici di medicina generale che percepiscono un'indennità maggiore, al risarcimento del danno patrimoniale direttamente conseguente alla condotta omissiva lamentata. Il risarcimento spettante è pari alla differenza tra l'indennità effettivamente percepita dai ricorrenti e l'indennità che avrebbero dovuto percepire a seguito dell'adeguamento, in realtà omesso.
Come sopra precisato, la quantificazione va limitata ai periodi indicati nei prospetti paga, prodotti in atti, decorrenti dal
01.07.2018.
Sulla eccezione di prescrizione, si osserva che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. Tale decorrenza va individuata nel momento in cui la si è resa inadempiente CP 2
all'obbligo previsto dall'art. 2, ultimo capoverso, del DCA n.
565/17 (da luglio 2018) ed è stato tempestivamente interrotto mediante l'atto di diffida e costituzione in mora del 5.12.2024
(doc. 9 ricorso).
Per concludere, va accertato il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, quantificato con le differenze maturate, dal 01.07.2018 al momento della domanda, tra l'indennità effettivamente percepita e l'indennità prevista dal decreto della Regione Lazio n. 38/11 pari ad euro 8,60 annui/assistito, oltre interessi e rivalutazione.
Le parti ricorrenti hanno depositato in atti i conteggi relativi alle indennità spettanti con decorrenza dall'anno 2019, epurate dal periodo dal 1.5.2016 a giugno 2018, per il Dott. Parte 1
Parte 3 €. 11.690,54, per la
€. 14.356,94, per il dott.
€. 17.451,32 e per la Dott.ssa Parte 4 Dott.ssa Parte 2
[...] €.7.106,33 (dalla data del subentro anno novembre 2022), oltre interessi e rivalutazione, come da conteggi allegati. Le parti convenute hanno contestato solo genericamente i conteggi allegati, che risultano analitici ed epurati del periodo soggetto a prescrizione (1.5.2016 - giugno 2018), e come tali possono essere posti a base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto è fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite, stante l'esito della presente controversia, sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della novità e complessità delle questioni trattate e dell'assenza di un orientamento univoco della giurisprudenza.
PQM
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte 2 Pt 3 Parte 1
nella causa iscritta al n. 898/ Parte 4
[...]
,
2025 R.G.A.C.:
Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, a titolo di
-
risarcimento del danno, le differenze maturate, dal 01.07.2018 fino al momento della domanda, tra l'indennità effettivamente percepita e l'indennità prevista dal decreto della Regione Lazio n.
38/11 e pari ad euro 8,60 annui/assistito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, così quantificate: per il Dott. Parte 1 €. 14.356,94, per il dott.
€. 11.690,54, per la Dott.ssa Parte 2
€. Parte 3
17.451,32 e per la Dott.ssa
€.7.106,33; Parte 4
Controparte 3 in solido tra CP 2 e la ON la
-
,
loro, al pagamento degli emolumenti dovuti, oltre interessi legali fino al soddisfo;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
-
Frosinone, 19/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Giusi Pastore