Sentenza 3 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2020, n. 11323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11323 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: VI AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/04/2019 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del P.G., dott. Luigi Orsi, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 09/04/2019, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio - a seguito di precedente annullamento da parte della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione -, in applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze emesse dalla Corte d'Assise e dalla Corte d'Appello di Palermo in data 10/12/1990, 20/07/2009 e 08/04/2011, nonché, dal GIP di Palermo in data 04/12/2009, tutte irrevocabili, ha rideterminato la pena irrogata a VÌ SA, con dette sentenze, in anni 15, mesi 3 e giorni 23 di reclusione.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ha proposto, in data 17/04/2019, ricorso per cassazione, allegando i seguenti motivi.
2.1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 665, co. 2 e 4, cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), per avere il GIP affermato la propria competenza quale giudice dell'esecuzione, sull'erroneo presupposto che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile fosse quella emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare in data 04/12/2009, omettendo del tutto di rilevare che l'intervenuta pronuncia emessa il 05/02/2011 (irrevocabile il 29/01/2013) dalla Corte di Appello aveva riformato detta sentenza con riferimento alla posizione di alcuni coimputati che erano stati assolti. E invero, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, andrebbe affermata la competenza funzionale del Giudice dell'appello non solo rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, ma pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante.
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) - con violazione degli artt. 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen. - non essendo comprensibili i criteri in base ai quali l'ordinanza impugnata ha proceduto alla rideterminazione delle pene e dei delitti in continuazione. Il Giudice ha applicato, per ciascuno dei tre delitti posti in continuazione, un aumento fisso pari ad anni 3 di reclusione, con riduzione ad anni 2 per le sentenze emesse con rito abbreviato. Tuttavia, fatti salvi generici riferimenti alla gravità dei reati e alla personalità negativa del VÌ, riconosciuto associato mafioso di notevole caratura, il Giudice non avrebbe fornito alcuna valutazione in ordine alla diversità delle imputazioni e dei fatti ascritti con le condanne all'odierno ricorrente.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, con requisitoria scritta, depositata il 22/07/2019, ha rilevato la fondatezza del ricorso e ha pertanto chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento, stante la competenza della Corte d'Appello di Palermo.
4. Con memoria depositata in data 06/09/2019, la difesa di VÌ SA intende ribadire, sulla scorta dei criteri desumibili dall'art. 665 cod. proc. pen., la competenza, quale giudice dell'esecuzione, del GIP presso il Tribunale di Palermo. Fa inoltre notare che la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio proprio a detto Giudice, così individuandone la competenza. Si aggiunge poi che l'eccezione di incompetenza, non essendo stata sollevata nei due giudizi di esecuzione - il primo e quello di rinvio -, sarebbe tardiva, e quindi coperta dal giudicato. Infine, non sussisterebbero le carenze motivazionali in punto di determinazione della pena denunciate dal P.G. impugnante, poiché il Giudice del rinvio si sarebbe correttamente attenuto ai principi guida dettati dalla Cassazione nel provvedimento rescindente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo è infondato e va, pertanto, rigettato. Quanto al motivo inerente all'individuazione del Giudice competente per l'esecuzione, va dato atto dell'esistenza, nella giurisprudenza di legittimità, di due orientamenti distinti. Secondo un primo orientamento, nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del Giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata (Sez. 1, n. 10415 del 16/02/2010, P.G. in proc. Guarnieri e altro, Rv. 246395; Sez. 1, n. 21681 del 22/03/2013, Fiore, Rv. 256081; Sez. 1, n. 48933 del 11/07/2019, Rv. 277463), pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante (cfr. in particolare Sez. 1, n. 14686 del 28/02/2014, D'Aprile, Rv. 259797; Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, P.G. in proc. Cuneo, Rv. 262987). Secondo un indirizzo ulteriore, a dire il vero minoritario e piuttosto risalente, il principio secondo cui la competenza per l'esecuzione appartiene al giudice di secondo grado con riferimento a tutti gli imputati, anche nella ipotesi che la sentenza abbia riformato solo per alcuni di essi la condanna inflitta in primo grado, opera nel presupposto che la riforma della precedente decisione consista in una statuizione comunque suscettibile di richiedere l'intervento del giudice di esecuzione, e non anche quando il giudice di secondo grado si sia limitato ad assolvere taluno degli imputati condannati in prime cure, confermando integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri (Sez. 3, n. 45826 del 20/11/2001, Dorati, Rv. 220609). Pur ritenendo di dover dare seguito al primo degli orientamenti sopra sinteticamente riportati, va rilevato che, nel caso di specie, in punto di competenza funzionale in executivis risulta essersi formato il giudicato. Al riguardo, è sufficiente rammentare che, nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del Giudice di primo grado che non siano state devolute al Giudice d'appello con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (da ultimo, Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza, Rv. 274346). E d'altronde, come correttamente rilevato dalla difesa del VÌ nella memoria difensiva depositata, questa Corte di legittimità, con la sentenza del 17/09/2018, ha annullato il precedente provvedimento disponendo il rinvio al Tribunale di Palermo, Ufficio GIP. Il motivo è, pertanto, infondato.
2. Altresì infondato è il secondo motivo di ricorso, volto a censurare l'ordinanza impugnata sotto il profilo motivazionale. La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza rescindente, ha osservato che il Giudice di merito aveva errato nel determinare la pena a seguito dell'applicazione della continuazione in esecuzione. Rispettando il limite massimo del triplo della pena inflitta per il reato più grave (art. 81 cod. pen.; art. 671, co. 2, cod. proc. pen.), il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sciogliere i cumuli giuridici già applicati e, quindi, procedere all'individuazione del reato in concreto più grave ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - assumendo a pena base quella inflitta dal Giudice della cognizione per quel reato - e rideterminare i segmenti di pena per tutti gli altri reati satellite. Per di più, secondo questa Corte, il Giudice avrebbe dovuto apportare la riduzione di un terzo della pena per i giudizi espletati con il rito abbreviato. Ebbene, nel provvedimento impugnato sono state integralmente e pedissequamente seguite le indicazioni della Cassazione: il GIP ha ritenuto quale reato più grave quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., giudicato con la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 20/07/2009 e divenuta irrevocabile in data 30/01/2011, che aveva irrogato una pena di anni 8, mesi tre e giorni 23 di reclusione;
a tale pena base ha applicato, successivamente, gli aumenti per la continuazione, calcolati, per ciascuno degli altri delitti giudicati con le restanti sentenze, in misura pari ad anni 3 di reclusione - considerata la gravità dei reati associativi ascritti al prevenuto -, con contestuale riduzione di un terzo limitatamente ai reati giudicati con il rito abbreviato (sentenze della Corte d'Appello di Palermo, emesse in data 08/04/2011 e 04/12/2009, divenute rispettivamente irrevocabili in data 07/10/2011 e in data 29/01/2013). Il Giudice del rinvio giungeva, infine, al computo di una pena complessiva pari ad anni 15, mesi 3 e giorni 23 di reclusione. La motivazione appare pertanto esente da censure.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G. Così deciso il 23/09/2019 Si dà atto che il presente provvedimento viene sottoscritto dal solo Presidente a norma dell'art. 54