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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/11/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa IA MI - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 776/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(c.f. ) rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MO DE UD ( , domiciliatario con Studio in Foggia alla Via della CodiceFiscale_2
Repubblica n. 3, – – fax 08811880496, per procura alle Email_1 liti in calce al presente atto,-
-appellante principale/appellato incidentale-
Avverso la sentenza n. 704/2024 pubbl. il 05/03/2024 RG n. 5163/2021 pronunciata dal Tribunale di
Foggia.
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Sorace c.f. Controparte_1 C.F._3
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi SORACE sito in Foggia C.F._4 alla via Mons. n. 6. CP_2
- appellata principale/appellante incidentale -
All'udienza collegiale del 18.11.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 2.9.21, citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, Controparte_1
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1. Condannare il SI.
C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._5 residente in [...], ex art.2058 c.c.al ripristino dello scolo delle acque piovane della copertura dell'immobile di proprietà dell'attrice, illegittimamente interrotto dalle opere realizzate da esso condannandolo alla realizzazione dei lavori indicati dal Parte_1
CTU arch. come riportati in premessa e come dettagliatamente indicati nella Persona_1 relazione di CTU del 02.11.2018 in risposta ai quesiti N.2 e N.4secondo il computo metrico allegato alle Valutazioni Osservazioni delle parti del 02.01.2018 (rectius02.01.2019) allegato n.07/A lavori esterni per la messa a norma del giunto sismico e lavori per il ripristino impermeabilizzazione, sempre
a firma del CTU;
2. Condannare il SI. C.F. , nato ad [...]_1 C.F._5
e residente in [...], ex art.2058 c.c. alla rimozione del rialzo in muratura posizionato sulla terrazza dell'attrice e alla messa a norma del giunto sismico illegittimamente realizzato a confine con la proprietà dell'attrice in spregio della specifica normativa di settore, del permesso di costruire delle N.C.T. del Comune di TAnova e delle distanze tra le costruzioni, condannando il convenuto alla realizzazione dei lavori indicati dal CTU arch. Per_1
come riportati in premessa e come dettagliatamente indicati nella relazione di CTU del
[...]
02.11.2018 in risposta ai quesiti N.2 e N.4 secondo il computo metrico allegato alle Valutazioni
Osservazioni delle parti del 02.01.2018 (rectius 02.01.2019) allegato n.07/A lavori esterni per la messa
a norma del giunto sismico e lavori per il ripristino impermeabilizzazione, sempre a firma del CTU;
3.
Condannare il SI. C.F. , nato ad [...] il 06 Parte_1 C.F._5
SETTEMBRE 1949 e residente in [...] alla rimozione del rialzo o cordolo in muratura di tufi e laterizi poiché realizzato sulla terrazza di proprietà dell'attrice e comunque perché difforme la progetto n.6/2016 del Comune di TAnova e perché contrario al N.C.T.
2008 punto 7.2.2. a prevenzione dei fenomeni di martellamento;
4. Condannare il SI. Parte_1
C.F. , nato ad [...] il [...] e residente in
[...] C.F._5
(71045) TA NO (Fg) alla Via Della Pace n. 6 alla rimozione della sporgenza/aggetto realizzata verso la proprietà a partire dal solaio del piano 2° fino alla sommità dell'edificio poiché non CP_1 prevista nel permesso di costruire n.6/2016 rilasciato dal Comune di TAnova essendo l'opera difforme al progetto e quindi abusiva;
5. Condannare il SI. C.F. Parte_1
, nato ad [...] il [...] e residente in (71045) TA C.F._5
NO (Fg) alla Via Della Pace n. 6 alla rimozione di ogni opera non autorizzata dal permesso di costruire n.6/2016 rilasciato dal Comune di TAnova poiché abusiva;
6. Dichiarare comunque il SI.
C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._5 residente in [...], unico responsabile delle infiltrazioni di acqua descritte in narrativa per l'illecita interruzione dello scolo delle acque meteoriche della copertura dell'immobile dell'attrice ed il procurato ristagno sulla terrazza medesima e le conseguenti infiltrazioni nel locale sottostante;
7. Per l'effetto, condannare il SI. C.F. , nato ad [...]_1 C.F._5
Puglia il 06 SETTEMBRE 1949 e residente in [...],alla realizzazione dei lavori indicati dal CTU arch. come riportati in premessa e come Persona_1 dettagliatamente indicati nella relazione di CTU del 02.11.2018 in risposta ai quesitoN.3 secondo il computo metrico allegato alle Valutazioni Osservazioni delle parti del 02.01.2018 (rectius 02.01.2019) allegato n.07/B lavori interni-necessari al ripristino dell'interno del locale commerciale, sempre a firma del CTU, ovvero al risarcimento per equivalente per il causato danno materiale agli interni dell'immobile oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'attrice.
8. condannare il
SI. C.F. ,nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._5 residente in [...], al pagamento, a favore dell'odierna attrice, SI.ra , C.F. , nata a [...] il 16 Gennaio Controparte_1 C.F._3
1964 ed ivi residente a[...], dei danni patrimoniali subiti dalla stessa, per al lucro cessante (euro 12.840,44)nonché all'avviamento commerciale(euro 28.000,00),dell'attività di Bar- caffetteria esercitata nell'immobile oggetto di infiltrazioni immissive di acqua piovana ed illegittimamente compromessa, per un totale di € 40.840,44(euro quarantamilaottocentoquaranta/44),ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della messa in mora sino al soddisfo.
9. condannare il SI . C.F. ,nato ad [...] il 06 Parte_1 C.F._5
SETTEMBRE 1949 e residente in [...], al pagamento, a favore dell'odierna attrice, SI.ra , C.F. , nata a [...]_1 C.F._3
NO il 16 Gennaio 1964 ed ivi residente a[...], alle spese di causa dei giudizi di ATP riuniti al n.934/2018 del Tribunale di Foggia con l'ulteriore condanna alla refusione delle anticipate spese di consulenza tecnica di ATP di euro 2.630,43 oltre accessori, pagate favore dell'arch. Per_1
come da decreto di liquidazione del 18.01.2019. 10. Condannare il SI.
[...] Parte_1
C.F. ,nato ad [...] il [...] e residente in (71045) TA C.F._5
NO (Fg) alla Via Della Pace n. 6, all'esatto adempimento del preliminare di compravendita siglato con l'attrice SI.ra , C.F. nata a [...] il 16 Controparte_1 C.F._3
Gennaio 1964, obbligandolo a vendere in favore dell'attrice il realizzando immobile oggetto di contratto di forma triangolare, confinante con altro immobile di proprietà della promissaria acquirente al civico n.30 di Via De Gasperi in TA NO, della consistenza di 12 mq, con accesso al piano terra del realizzando edifici alla Via De Gasperi in TA NO, al prezzo di euro 8.000,00 (euro ottomila/00). 11. Condannare il SI. C.F. ,nato ad [...]_1 C.F._5
Puglia il 06 SETTEMBRE 1949 e residente in [...], a pagare in favore dell'attrice SI.ra , C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
16 Gennaio 1964, ex art. 614 bis c.p.c. euro 100,00 per ogni giorno di ritardo o mancata esecuzione dei lavori interni ed esterni, di messa a norma del fabbricato come chiesti dall'attrice nonché dell'obbligo di contrarre la pattuita compravendita. IN OGNI CASO Condannare il SI. Parte_1
C.F. , nato ad [...] il [...] e residente in
[...] C.F._5
(71045) TA NO (Fg) alla Via Della Pace n. 6, al pagamento, alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, al 4% per la Cassa Avvocati ed al 22% per l'I.V.A., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Deduceva la : CP_1
✓ Di essere proprietaria di un locale ad uso commerciale, adibito a bar caffetteria, posto a servizio di un distributore di carburanti, conannesso autolavaggio, sito in TA NO, alla via
Alcide De Gasperi n. 30, piano terra, distinto al N.C.E.U. di TA NO, al foglio 24, particella
33, sub 1;
✓ il locale confina a nord con un edificio in costruzione ad uso abitativo in prevalenza, di proprietà del convenuto;
✓ prima della costruzione dell'edificio, le parti stipulavano una transazione in base alla quale esse pattuivano che il avrebbe potuto erigere l'edificio, a confine con la proprietà della Pt_1 attrice, chiudendo una veduta con affaccio sulla proprietà del convenuto;
le parti convenivano che l'edificando edificio sarebbe stato costruito a confine e in aderenza con il muro perimetrale del locale adibito a bar, di proprietà di essa attrice, impegnandosi il convenuto a cedere il locale che sarebbe risultato a confine delle due proprietà, per una superficie di mq
12, al prezzo complessivo di euro 8.000,00;
✓ la acconsentiva alla costruzione, sulla base di queste premesse ed il Comune di TA CP_1
NO assentiva i lavori di costruzione, richiamando la stessa transazione intercorsa tra le parti;
✓ venivano, tuttavia, rinvenute alcune criticità in relazione ai lavori (ossia la presenza di infiltrazioni, una sporgenza diretta verso la proprietà della attrice, un giunto tecnico non conforme alla normativa e la mancanza della porta di ingresso verso la proprietà ); CP_1
✓ il ercava di ottenere una variante del progetto, cercando di evitare la cessione del locale Pt_1 alla , ma l'Ufficio tecnico comunale negava la variante;
CP_1
✓ a causa della inadeguatezza del locale, l'attrice subiva danni patrimoniali e l'attività veniva sospesa nell'anno 2018;
✓ avviava così due procedimenti per accertamento tecnico preventivo nel corso dei quali, che venivano riuniti, veniva svolta CTU che evidenziava la sussistenza di infiltrazioni di acqua piovana nel locale della attrice, e indicava anche i lavori necessari per il ripristino dello status quo ante ed i danni cagionati alla proprietà ; CP_1
✓ il CTU rilevava anche la presenza di un cordolo, ossia di un rialzo in muratura realizzato dal ulla proprietà e sul giunto sismico, opere realizzata in difformità al permesso Pt_1 CP_1 di costruire e indicava i lavori necessari per il ripristino dello status quo ante, riscontrando, altresì, l'esistenza di una sporgenza verso la proprietà della attrice, di cui non v'era traccia negli elaborati grafici a conferma che lo stato dei luoghi non era conforme alla transazione intercorsa tra le parti;
✓ non era tuttavia condivisibile la conclusione del CTU in merito alla sussistenza di un concorso di colpa tra le parti nella determinazione delle infiltrazioni, avendo, per contro, essa attrice subito danni patrimoniali rilevanti a seguito del comportamento del convenuto, come evincibili dalla contrazione dei suoi redditi;
✓ il convenuto non aveva peraltro, inteso dar seguito alla transazione intercorsa tra le parti, né, era stato possibile risolvere stragiudizialmente la controversia tra loro insorta.
Si costituiva in giudizio chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“CONCLUDE In via immediata, rigettare tutte le avverse domande poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. Accertare e dare atto che il convenuto è disponibile a definire la controversia alle condizioni indicate nella narrativa del presente atto. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la attrice ad eseguire le opere necessarie sulla copertura del manufatto di sua proprietà, per la eliminazione delle infiltrazioni nella proprietà Pt_1 nonché alle porzioni di proprietà del convenuto, interessate dalle infiltrazioni. In caso di inerzia della stessa in prefiggendo termine, autorizzare il convenuto ad eseguire le opere necessarie, con spese a carico della attrice. Sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la attrice al risarcimento di tutti i danni patiti dal convenuto a seguito di quanto innanzi dedotto, nella misura da determinarsi in corso di causa. Ove dovessero trovare ingresso in tutto od in parte le avverse richieste, compensare i rispettivi crediti delle parti e condannare la attrice al pagamento della differenza.
Salvezze illimitate. Con vittoria di spese e con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Deduceva a sua volta il Pt_1
✓ che, a seguito di contrasti insorti tra le parti, le stesse decidevano di dar luogo alla transazione, ma la non aveva voluto poi procedere all'acquisto del bene, evidenziando CP_1 problemi tecnici afferenti alla nuova costruzione;
✓ pertanto, egli, dopo avere evidenziato che il progetto non era ancora ultimato, si era offerto, in ogni caso, di pagare la penale pattuita in caso di inadempimento, ammontante ad euro
3.000,00, offerta rifiutata dalla;
CP_1
✓ avviati i procedimenti di AT (poi riuniti), la consulenza tecnica di ufficio aveva ridimensionato le pretese della attrice, quantificando in difetto i danni dalla medesima lamentati, escludendo inoltre qualsivoglia invasione e riferendo che i progetti non presentavano criticità;
✓ l'invasione della proprietà non era stata accertata, oltre ad essere stata assentita dalle parti e ad avere la sua fonte in un atto amministrativo non impugnato;
✓ il diritto di scolo era inesistente, avendovi l'attrice rinunciato ed, anzi, avendo la medesima impedito la sistemazione dei locali, era la sua proprietà ad essere interessata da infiltrazioni causate dalla stessa , rispetto alla quale situazione egli spiegava domanda CP_1 riconvenzionale;
✓ non poteva essere superata la conclusione del CTU in ordine al concorso di colpa della attrice nella causazione delle infiltrazioni, mentre alcun danno patrimoniale poteva dirsi esistente, posto che il bar di proprietà della non era in regola con le leggi vigenti in materia;
CP_1
✓ non rispondeva al vero che egli non avesse voluto procedere alla stipula del contratto, tenuto conto che il bene, in quel momento era incommerciabile e quindi, egli si era offerto di pagare la penale, non accettata dalla attrice.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e con l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo, e all'esito dell'udienza del 4 marzo 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la discussione scritta, il Tribunale decideva come di seguito:
“1) accoglie la domanda proposta da , per quanto in premessa indicato e per Controparte_1
l'effetto, condanna alla realizzazione dei lavori di cui all'allegato 7A e 7B per i punti n. Parte_1
1), 6) e 7) dell'atto di citazione, fino alla concorrenza di euro 3.353,11 e per il punto n. 2) fino alla concorrenza di euro 1.753,90;
2) rigetta tutte le altre domande;
3) quantifica le spese di lite, per questo giudizio, in euro 3.809,00 per i compensi professionali, oltre alle borsuali per euro 518,00, al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura di legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, che pone a carico del convenuto, da distrarsi in favore del procuratore della attrice, dichiaratosi antistatario;
4) quantifica le spese di lite sostenute dalla attrice, per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, in euro 2.337,00 per i compensi professionali, oltre alle borsuali per euro 280,00, al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura di legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, che pone a carico del convenuto;
5) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto, quale parte soccombente, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dal predetto le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione”.
Il Tribunale, quindi accoglieva solo in minima parte le domande proposte dalla , CP_1 richiamando le conclusioni della CTU espletata nel corso dell'ATP, sopra richiamato ritenendo accertata la responsabilità concorrente del on riferimento alle infiltrazioni, limitatamente alla Pt_1 propria parte e l'ulteriore responsabilità riferita all'inidoneità del giunto sismico tra i fabbricati, che andava messo a norma, con una spesa di euro 1.750,00 circa, lavoro, peraltro eseguito durante il corso del giudizio.
Rigettava invece tutte le altre domande proposte dalla e la riconvenzionale proposta da CP_1 he condannava al pagamento delle spese di lite, anche quelle relative all'ATP, ivi comprese le Pt_1 spese per la CTU.
Con atto di citazione notificato il 7.06.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 resa dal Tribunale di Foggia dolendosi della statuizione con la quale il medesimo, nonostante l'accoglimento solo in minima parte delle 12 domande proposte dalla , era stato CP_1 condannato al pagamento integrale di tutte le spese di lite ivi comprese quelle dell'ATP e della CTU
Si è costituita , contrastando l'appello di cui ha chiesto il rigetto e Controparte_1 proponendo appello incidentale col quale chiedeva, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, la condanna del l risarcimento di tutti i danni derivati dalla sospensione delle attività del bar Pt_1
(danno emergente e lucro cessante).
Con le memorie successive chiedeva il rigetto dell'appello incidentale in quanto Parte_1 infondato.
All'udienza collegiale del 18.11.25, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dal difensore e delle memorie difensive la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte, che per motivi logici va esaminato primariamente l'appello incidentale proposto da
. Controparte_1
La ha infatti, proposto appello incidentale alla sentenza n.704/2024 del Tribunale di CP_1
Foggia, nella parte in cui, pur ritenendo fondata la corresponsabilità del convenuto Parte_1 nei danni arrecati all'immobile di proprietà dell'attrice, non ha però ritenuto di risarcire l'attrice dell'asserito patito danno derivante dall'inagibilità dell'immobile stesso, ovvero dal lucro cessante e dall'avviamento dell'attività commerciale esercitata nell'immobile oggetto di infiltrazioni.
Il Giudice di prime cure aveva, infatti, ritenuto che non vi fosse alcuna certezza che il danno da perdita di lucro cessante e avviamento dell'attività commerciale (bar-caffetteria) esercitata nell'immobile potesse essere attribuito, seppur in corresponsabilità, al potendo dipendere anche dalla scarsa Pt_1 appetibilità sul piano commerciale dell'impresa della e che l'andamento finanziario CP_1 dell'impresa non era necessariamente riconducibile ai problemi strutturali dell'edificio, quanto dalla scarsa incidenza dell'impresa sul mercato.
La valutazione del Tribunale di Foggia sarebbe da ritenersi erronea in quanto in contraddizione logico- giuridica con la affermata responsabilità, quand'anche in concorso, nella causazione delle infiltrazioni.
La censura è infondata.
Vanno infatti richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite, consistenti nelle sentenze n. 33645 e n.
33659 del 2022, che, sul tema specifico del risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, hanno precisato che il proprietario è tenuto ad allegare la concreta possibilità di godimento andata perduta e lo specifico pregiudizio subito, di cui, a fronte della puntuale contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
L'attore ha quindi l'onere di allegare - entro la maturazione delle preclusioni processuali assertive, che cristallizzano il thema decidendum - il fatto produttivo del danno-evento alla cosa di proprietà, che possa essere posto a base del ragionamento deduttivo da accertare in giudizio.
L'allegazione che deve accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non può essere limitata alla prospettazione della condotta, in tesi colpevole, della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio.
L'esposizione deve, invero, necessariamente essere estesa alle lesioni prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento. E tanto prima e a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (Cass. n. 691 del 2012).
Tale allegazione esigibile dall'attore deve, quindi, concernere fatti precisi e non risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n. 10527 del
2011; n. 21060 del 2016; n. 7604 del 2025; n. 26450/2025).
Nella specie, il Tribunale di Foggia ha affermato che “in disparte la circostanza che le cause delle infiltrazioni vanno rinvenute, se pur in parte, nello stesso comportamento dell'attrice, la denunciata contrazione dei redditi, ed anche la chiusura dell'attività, non possono essere con certezza ricondotte al comportamento del convenuto, potendo dipendere dalla scarsa appetibilità sul piano commerciale dell'impresa della . Va aggiunto che la prova orale richiesta sul punto non avrebbe potuto CP_1 apportare alcun ulteriore elemento utile, posto che essa concerneva la testimonianza di un perito che ha visionato l'andamento finanziario della società che, appunto, non necessariamente poteva dirsi condizionato dai problemi strutturali dell'edificio, quanto dalla scarsa incidenza dell'impresa sul mercato. La domanda va quindi rigettata”. le valutazioni di prime cure sono pienamente condivisibili da parte di questa Corte, né l'appellante ha confutato tali argomenti in modo specifico, limitandosi a riproporre le domande proposte in prima istanza.
L'appello incidentale è quindi infondato e va respinto.
L'appello principale è invece fondato e va accolto. Ha dedotto l'appellante principale che la aveva formulato 12 domande di varia natura nei CP_1 confronti dell'attore, aventi un valore complessivo di euro 51.434,97.
L'unica domanda accolta è stata quella inerente alla esecuzione a carico del el 50% di alcuni Pt_1 lavori indicati dal CTU per un ammontare di euro 3.353,11 ed altri interventi (peraltro già eseguiti in corso di causa) per euro 1.753,90.
Il tutto per un valore economico di 5.000,00 euro circa.
Pertanto, a fronte di 12 domande formulate dalla attrice, di cui 11 rigettate ed una accolta solo parzialmente per un ammontare inferiore al 10% del risarcimento complessivamente richiesto in citazione, la condanna alle spese pronunziata in danno del medesimo nella misura riportata in Pt_1 sentenza, doveva quindi ritenersi illegittima ed ingiusta.
Tali ragioni sono condivide dalla Corte.
Va infatti osservato che la SC ha in più occasioni affermato che “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente
a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”. (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 3, 15/05/2023, n. 13212, Rv. 669349
- 01)
Ebbene nella specie il primo giudice ha accolto solo in minima parte le domande proposte dall'attrice e se tanto non consentiva di ritenerla soccombente, non impediva, anzi avrebbe imposto una diversa modulazione delle spese, che a giudizio di questa Corte, sarebbe stato corretto compensare per 2/3 anche con riferimento alle spese per l'ATP e per la CTU.
In tali termini la sentenza di primo grado va riformata.
Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione dell'accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale vanno poste a carico di e liquidate come Controparte_1 in dispositivo (III scaglione valori medi con esclusione della fase di trattazione istruttoria in quanto non svolta).
Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>. Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg con riferimento all'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 704/2024 pubbl. il 05/03/2024 RG n. 5163/2021 pronunciata dal Tribunale di Foggia, così dispone:
1. accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dispone la compensazione per 2/3 delle spese relative al giudizio di primo grado, al giudizio di ATP e alla
CTU, con condanna di al pagamento di 1/3 delle spese così come liquidate dal Parte_1 primo giudice.
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3. Condanna al pagamento delle spese del presente grado che si Controparte_1 liquidano in € 3.966,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre ulteriori accessori di legge.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante incidentale, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°
l.228/12.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile della Corte di appello, il giorno
18/11/2025.
Il Presidente rel. est.
IA MI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa IA MI - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 776/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(c.f. ) rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MO DE UD ( , domiciliatario con Studio in Foggia alla Via della CodiceFiscale_2
Repubblica n. 3, – – fax 08811880496, per procura alle Email_1 liti in calce al presente atto,-
-appellante principale/appellato incidentale-
Avverso la sentenza n. 704/2024 pubbl. il 05/03/2024 RG n. 5163/2021 pronunciata dal Tribunale di
Foggia.
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Sorace c.f. Controparte_1 C.F._3
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi SORACE sito in Foggia C.F._4 alla via Mons. n. 6. CP_2
- appellata principale/appellante incidentale -
All'udienza collegiale del 18.11.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 2.9.21, citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, Controparte_1
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1. Condannare il SI.
C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._5 residente in [...], ex art.2058 c.c.al ripristino dello scolo delle acque piovane della copertura dell'immobile di proprietà dell'attrice, illegittimamente interrotto dalle opere realizzate da esso condannandolo alla realizzazione dei lavori indicati dal Parte_1
CTU arch. come riportati in premessa e come dettagliatamente indicati nella Persona_1 relazione di CTU del 02.11.2018 in risposta ai quesiti N.2 e N.4secondo il computo metrico allegato alle Valutazioni Osservazioni delle parti del 02.01.2018 (rectius02.01.2019) allegato n.07/A lavori esterni per la messa a norma del giunto sismico e lavori per il ripristino impermeabilizzazione, sempre
a firma del CTU;
2. Condannare il SI. C.F. , nato ad [...]_1 C.F._5
e residente in [...], ex art.2058 c.c. alla rimozione del rialzo in muratura posizionato sulla terrazza dell'attrice e alla messa a norma del giunto sismico illegittimamente realizzato a confine con la proprietà dell'attrice in spregio della specifica normativa di settore, del permesso di costruire delle N.C.T. del Comune di TAnova e delle distanze tra le costruzioni, condannando il convenuto alla realizzazione dei lavori indicati dal CTU arch. Per_1
come riportati in premessa e come dettagliatamente indicati nella relazione di CTU del
[...]
02.11.2018 in risposta ai quesiti N.2 e N.4 secondo il computo metrico allegato alle Valutazioni
Osservazioni delle parti del 02.01.2018 (rectius 02.01.2019) allegato n.07/A lavori esterni per la messa
a norma del giunto sismico e lavori per il ripristino impermeabilizzazione, sempre a firma del CTU;
3.
Condannare il SI. C.F. , nato ad [...] il 06 Parte_1 C.F._5
SETTEMBRE 1949 e residente in [...] alla rimozione del rialzo o cordolo in muratura di tufi e laterizi poiché realizzato sulla terrazza di proprietà dell'attrice e comunque perché difforme la progetto n.6/2016 del Comune di TAnova e perché contrario al N.C.T.
2008 punto 7.2.2. a prevenzione dei fenomeni di martellamento;
4. Condannare il SI. Parte_1
C.F. , nato ad [...] il [...] e residente in
[...] C.F._5
(71045) TA NO (Fg) alla Via Della Pace n. 6 alla rimozione della sporgenza/aggetto realizzata verso la proprietà a partire dal solaio del piano 2° fino alla sommità dell'edificio poiché non CP_1 prevista nel permesso di costruire n.6/2016 rilasciato dal Comune di TAnova essendo l'opera difforme al progetto e quindi abusiva;
5. Condannare il SI. C.F. Parte_1
, nato ad [...] il [...] e residente in (71045) TA C.F._5
NO (Fg) alla Via Della Pace n. 6 alla rimozione di ogni opera non autorizzata dal permesso di costruire n.6/2016 rilasciato dal Comune di TAnova poiché abusiva;
6. Dichiarare comunque il SI.
C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._5 residente in [...], unico responsabile delle infiltrazioni di acqua descritte in narrativa per l'illecita interruzione dello scolo delle acque meteoriche della copertura dell'immobile dell'attrice ed il procurato ristagno sulla terrazza medesima e le conseguenti infiltrazioni nel locale sottostante;
7. Per l'effetto, condannare il SI. C.F. , nato ad [...]_1 C.F._5
Puglia il 06 SETTEMBRE 1949 e residente in [...],alla realizzazione dei lavori indicati dal CTU arch. come riportati in premessa e come Persona_1 dettagliatamente indicati nella relazione di CTU del 02.11.2018 in risposta ai quesitoN.3 secondo il computo metrico allegato alle Valutazioni Osservazioni delle parti del 02.01.2018 (rectius 02.01.2019) allegato n.07/B lavori interni-necessari al ripristino dell'interno del locale commerciale, sempre a firma del CTU, ovvero al risarcimento per equivalente per il causato danno materiale agli interni dell'immobile oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'attrice.
8. condannare il
SI. C.F. ,nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._5 residente in [...], al pagamento, a favore dell'odierna attrice, SI.ra , C.F. , nata a [...] il 16 Gennaio Controparte_1 C.F._3
1964 ed ivi residente a[...], dei danni patrimoniali subiti dalla stessa, per al lucro cessante (euro 12.840,44)nonché all'avviamento commerciale(euro 28.000,00),dell'attività di Bar- caffetteria esercitata nell'immobile oggetto di infiltrazioni immissive di acqua piovana ed illegittimamente compromessa, per un totale di € 40.840,44(euro quarantamilaottocentoquaranta/44),ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della messa in mora sino al soddisfo.
9. condannare il SI . C.F. ,nato ad [...] il 06 Parte_1 C.F._5
SETTEMBRE 1949 e residente in [...], al pagamento, a favore dell'odierna attrice, SI.ra , C.F. , nata a [...]_1 C.F._3
NO il 16 Gennaio 1964 ed ivi residente a[...], alle spese di causa dei giudizi di ATP riuniti al n.934/2018 del Tribunale di Foggia con l'ulteriore condanna alla refusione delle anticipate spese di consulenza tecnica di ATP di euro 2.630,43 oltre accessori, pagate favore dell'arch. Per_1
come da decreto di liquidazione del 18.01.2019. 10. Condannare il SI.
[...] Parte_1
C.F. ,nato ad [...] il [...] e residente in (71045) TA C.F._5
NO (Fg) alla Via Della Pace n. 6, all'esatto adempimento del preliminare di compravendita siglato con l'attrice SI.ra , C.F. nata a [...] il 16 Controparte_1 C.F._3
Gennaio 1964, obbligandolo a vendere in favore dell'attrice il realizzando immobile oggetto di contratto di forma triangolare, confinante con altro immobile di proprietà della promissaria acquirente al civico n.30 di Via De Gasperi in TA NO, della consistenza di 12 mq, con accesso al piano terra del realizzando edifici alla Via De Gasperi in TA NO, al prezzo di euro 8.000,00 (euro ottomila/00). 11. Condannare il SI. C.F. ,nato ad [...]_1 C.F._5
Puglia il 06 SETTEMBRE 1949 e residente in [...], a pagare in favore dell'attrice SI.ra , C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
16 Gennaio 1964, ex art. 614 bis c.p.c. euro 100,00 per ogni giorno di ritardo o mancata esecuzione dei lavori interni ed esterni, di messa a norma del fabbricato come chiesti dall'attrice nonché dell'obbligo di contrarre la pattuita compravendita. IN OGNI CASO Condannare il SI. Parte_1
C.F. , nato ad [...] il [...] e residente in
[...] C.F._5
(71045) TA NO (Fg) alla Via Della Pace n. 6, al pagamento, alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, al 4% per la Cassa Avvocati ed al 22% per l'I.V.A., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Deduceva la : CP_1
✓ Di essere proprietaria di un locale ad uso commerciale, adibito a bar caffetteria, posto a servizio di un distributore di carburanti, conannesso autolavaggio, sito in TA NO, alla via
Alcide De Gasperi n. 30, piano terra, distinto al N.C.E.U. di TA NO, al foglio 24, particella
33, sub 1;
✓ il locale confina a nord con un edificio in costruzione ad uso abitativo in prevalenza, di proprietà del convenuto;
✓ prima della costruzione dell'edificio, le parti stipulavano una transazione in base alla quale esse pattuivano che il avrebbe potuto erigere l'edificio, a confine con la proprietà della Pt_1 attrice, chiudendo una veduta con affaccio sulla proprietà del convenuto;
le parti convenivano che l'edificando edificio sarebbe stato costruito a confine e in aderenza con il muro perimetrale del locale adibito a bar, di proprietà di essa attrice, impegnandosi il convenuto a cedere il locale che sarebbe risultato a confine delle due proprietà, per una superficie di mq
12, al prezzo complessivo di euro 8.000,00;
✓ la acconsentiva alla costruzione, sulla base di queste premesse ed il Comune di TA CP_1
NO assentiva i lavori di costruzione, richiamando la stessa transazione intercorsa tra le parti;
✓ venivano, tuttavia, rinvenute alcune criticità in relazione ai lavori (ossia la presenza di infiltrazioni, una sporgenza diretta verso la proprietà della attrice, un giunto tecnico non conforme alla normativa e la mancanza della porta di ingresso verso la proprietà ); CP_1
✓ il ercava di ottenere una variante del progetto, cercando di evitare la cessione del locale Pt_1 alla , ma l'Ufficio tecnico comunale negava la variante;
CP_1
✓ a causa della inadeguatezza del locale, l'attrice subiva danni patrimoniali e l'attività veniva sospesa nell'anno 2018;
✓ avviava così due procedimenti per accertamento tecnico preventivo nel corso dei quali, che venivano riuniti, veniva svolta CTU che evidenziava la sussistenza di infiltrazioni di acqua piovana nel locale della attrice, e indicava anche i lavori necessari per il ripristino dello status quo ante ed i danni cagionati alla proprietà ; CP_1
✓ il CTU rilevava anche la presenza di un cordolo, ossia di un rialzo in muratura realizzato dal ulla proprietà e sul giunto sismico, opere realizzata in difformità al permesso Pt_1 CP_1 di costruire e indicava i lavori necessari per il ripristino dello status quo ante, riscontrando, altresì, l'esistenza di una sporgenza verso la proprietà della attrice, di cui non v'era traccia negli elaborati grafici a conferma che lo stato dei luoghi non era conforme alla transazione intercorsa tra le parti;
✓ non era tuttavia condivisibile la conclusione del CTU in merito alla sussistenza di un concorso di colpa tra le parti nella determinazione delle infiltrazioni, avendo, per contro, essa attrice subito danni patrimoniali rilevanti a seguito del comportamento del convenuto, come evincibili dalla contrazione dei suoi redditi;
✓ il convenuto non aveva peraltro, inteso dar seguito alla transazione intercorsa tra le parti, né, era stato possibile risolvere stragiudizialmente la controversia tra loro insorta.
Si costituiva in giudizio chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“CONCLUDE In via immediata, rigettare tutte le avverse domande poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. Accertare e dare atto che il convenuto è disponibile a definire la controversia alle condizioni indicate nella narrativa del presente atto. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la attrice ad eseguire le opere necessarie sulla copertura del manufatto di sua proprietà, per la eliminazione delle infiltrazioni nella proprietà Pt_1 nonché alle porzioni di proprietà del convenuto, interessate dalle infiltrazioni. In caso di inerzia della stessa in prefiggendo termine, autorizzare il convenuto ad eseguire le opere necessarie, con spese a carico della attrice. Sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la attrice al risarcimento di tutti i danni patiti dal convenuto a seguito di quanto innanzi dedotto, nella misura da determinarsi in corso di causa. Ove dovessero trovare ingresso in tutto od in parte le avverse richieste, compensare i rispettivi crediti delle parti e condannare la attrice al pagamento della differenza.
Salvezze illimitate. Con vittoria di spese e con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Deduceva a sua volta il Pt_1
✓ che, a seguito di contrasti insorti tra le parti, le stesse decidevano di dar luogo alla transazione, ma la non aveva voluto poi procedere all'acquisto del bene, evidenziando CP_1 problemi tecnici afferenti alla nuova costruzione;
✓ pertanto, egli, dopo avere evidenziato che il progetto non era ancora ultimato, si era offerto, in ogni caso, di pagare la penale pattuita in caso di inadempimento, ammontante ad euro
3.000,00, offerta rifiutata dalla;
CP_1
✓ avviati i procedimenti di AT (poi riuniti), la consulenza tecnica di ufficio aveva ridimensionato le pretese della attrice, quantificando in difetto i danni dalla medesima lamentati, escludendo inoltre qualsivoglia invasione e riferendo che i progetti non presentavano criticità;
✓ l'invasione della proprietà non era stata accertata, oltre ad essere stata assentita dalle parti e ad avere la sua fonte in un atto amministrativo non impugnato;
✓ il diritto di scolo era inesistente, avendovi l'attrice rinunciato ed, anzi, avendo la medesima impedito la sistemazione dei locali, era la sua proprietà ad essere interessata da infiltrazioni causate dalla stessa , rispetto alla quale situazione egli spiegava domanda CP_1 riconvenzionale;
✓ non poteva essere superata la conclusione del CTU in ordine al concorso di colpa della attrice nella causazione delle infiltrazioni, mentre alcun danno patrimoniale poteva dirsi esistente, posto che il bar di proprietà della non era in regola con le leggi vigenti in materia;
CP_1
✓ non rispondeva al vero che egli non avesse voluto procedere alla stipula del contratto, tenuto conto che il bene, in quel momento era incommerciabile e quindi, egli si era offerto di pagare la penale, non accettata dalla attrice.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e con l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo, e all'esito dell'udienza del 4 marzo 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la discussione scritta, il Tribunale decideva come di seguito:
“1) accoglie la domanda proposta da , per quanto in premessa indicato e per Controparte_1
l'effetto, condanna alla realizzazione dei lavori di cui all'allegato 7A e 7B per i punti n. Parte_1
1), 6) e 7) dell'atto di citazione, fino alla concorrenza di euro 3.353,11 e per il punto n. 2) fino alla concorrenza di euro 1.753,90;
2) rigetta tutte le altre domande;
3) quantifica le spese di lite, per questo giudizio, in euro 3.809,00 per i compensi professionali, oltre alle borsuali per euro 518,00, al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura di legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, che pone a carico del convenuto, da distrarsi in favore del procuratore della attrice, dichiaratosi antistatario;
4) quantifica le spese di lite sostenute dalla attrice, per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, in euro 2.337,00 per i compensi professionali, oltre alle borsuali per euro 280,00, al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura di legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, che pone a carico del convenuto;
5) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto, quale parte soccombente, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dal predetto le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione”.
Il Tribunale, quindi accoglieva solo in minima parte le domande proposte dalla , CP_1 richiamando le conclusioni della CTU espletata nel corso dell'ATP, sopra richiamato ritenendo accertata la responsabilità concorrente del on riferimento alle infiltrazioni, limitatamente alla Pt_1 propria parte e l'ulteriore responsabilità riferita all'inidoneità del giunto sismico tra i fabbricati, che andava messo a norma, con una spesa di euro 1.750,00 circa, lavoro, peraltro eseguito durante il corso del giudizio.
Rigettava invece tutte le altre domande proposte dalla e la riconvenzionale proposta da CP_1 he condannava al pagamento delle spese di lite, anche quelle relative all'ATP, ivi comprese le Pt_1 spese per la CTU.
Con atto di citazione notificato il 7.06.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 resa dal Tribunale di Foggia dolendosi della statuizione con la quale il medesimo, nonostante l'accoglimento solo in minima parte delle 12 domande proposte dalla , era stato CP_1 condannato al pagamento integrale di tutte le spese di lite ivi comprese quelle dell'ATP e della CTU
Si è costituita , contrastando l'appello di cui ha chiesto il rigetto e Controparte_1 proponendo appello incidentale col quale chiedeva, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, la condanna del l risarcimento di tutti i danni derivati dalla sospensione delle attività del bar Pt_1
(danno emergente e lucro cessante).
Con le memorie successive chiedeva il rigetto dell'appello incidentale in quanto Parte_1 infondato.
All'udienza collegiale del 18.11.25, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dal difensore e delle memorie difensive la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte, che per motivi logici va esaminato primariamente l'appello incidentale proposto da
. Controparte_1
La ha infatti, proposto appello incidentale alla sentenza n.704/2024 del Tribunale di CP_1
Foggia, nella parte in cui, pur ritenendo fondata la corresponsabilità del convenuto Parte_1 nei danni arrecati all'immobile di proprietà dell'attrice, non ha però ritenuto di risarcire l'attrice dell'asserito patito danno derivante dall'inagibilità dell'immobile stesso, ovvero dal lucro cessante e dall'avviamento dell'attività commerciale esercitata nell'immobile oggetto di infiltrazioni.
Il Giudice di prime cure aveva, infatti, ritenuto che non vi fosse alcuna certezza che il danno da perdita di lucro cessante e avviamento dell'attività commerciale (bar-caffetteria) esercitata nell'immobile potesse essere attribuito, seppur in corresponsabilità, al potendo dipendere anche dalla scarsa Pt_1 appetibilità sul piano commerciale dell'impresa della e che l'andamento finanziario CP_1 dell'impresa non era necessariamente riconducibile ai problemi strutturali dell'edificio, quanto dalla scarsa incidenza dell'impresa sul mercato.
La valutazione del Tribunale di Foggia sarebbe da ritenersi erronea in quanto in contraddizione logico- giuridica con la affermata responsabilità, quand'anche in concorso, nella causazione delle infiltrazioni.
La censura è infondata.
Vanno infatti richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite, consistenti nelle sentenze n. 33645 e n.
33659 del 2022, che, sul tema specifico del risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, hanno precisato che il proprietario è tenuto ad allegare la concreta possibilità di godimento andata perduta e lo specifico pregiudizio subito, di cui, a fronte della puntuale contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
L'attore ha quindi l'onere di allegare - entro la maturazione delle preclusioni processuali assertive, che cristallizzano il thema decidendum - il fatto produttivo del danno-evento alla cosa di proprietà, che possa essere posto a base del ragionamento deduttivo da accertare in giudizio.
L'allegazione che deve accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non può essere limitata alla prospettazione della condotta, in tesi colpevole, della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio.
L'esposizione deve, invero, necessariamente essere estesa alle lesioni prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento. E tanto prima e a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (Cass. n. 691 del 2012).
Tale allegazione esigibile dall'attore deve, quindi, concernere fatti precisi e non risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n. 10527 del
2011; n. 21060 del 2016; n. 7604 del 2025; n. 26450/2025).
Nella specie, il Tribunale di Foggia ha affermato che “in disparte la circostanza che le cause delle infiltrazioni vanno rinvenute, se pur in parte, nello stesso comportamento dell'attrice, la denunciata contrazione dei redditi, ed anche la chiusura dell'attività, non possono essere con certezza ricondotte al comportamento del convenuto, potendo dipendere dalla scarsa appetibilità sul piano commerciale dell'impresa della . Va aggiunto che la prova orale richiesta sul punto non avrebbe potuto CP_1 apportare alcun ulteriore elemento utile, posto che essa concerneva la testimonianza di un perito che ha visionato l'andamento finanziario della società che, appunto, non necessariamente poteva dirsi condizionato dai problemi strutturali dell'edificio, quanto dalla scarsa incidenza dell'impresa sul mercato. La domanda va quindi rigettata”. le valutazioni di prime cure sono pienamente condivisibili da parte di questa Corte, né l'appellante ha confutato tali argomenti in modo specifico, limitandosi a riproporre le domande proposte in prima istanza.
L'appello incidentale è quindi infondato e va respinto.
L'appello principale è invece fondato e va accolto. Ha dedotto l'appellante principale che la aveva formulato 12 domande di varia natura nei CP_1 confronti dell'attore, aventi un valore complessivo di euro 51.434,97.
L'unica domanda accolta è stata quella inerente alla esecuzione a carico del el 50% di alcuni Pt_1 lavori indicati dal CTU per un ammontare di euro 3.353,11 ed altri interventi (peraltro già eseguiti in corso di causa) per euro 1.753,90.
Il tutto per un valore economico di 5.000,00 euro circa.
Pertanto, a fronte di 12 domande formulate dalla attrice, di cui 11 rigettate ed una accolta solo parzialmente per un ammontare inferiore al 10% del risarcimento complessivamente richiesto in citazione, la condanna alle spese pronunziata in danno del medesimo nella misura riportata in Pt_1 sentenza, doveva quindi ritenersi illegittima ed ingiusta.
Tali ragioni sono condivide dalla Corte.
Va infatti osservato che la SC ha in più occasioni affermato che “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente
a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”. (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 3, 15/05/2023, n. 13212, Rv. 669349
- 01)
Ebbene nella specie il primo giudice ha accolto solo in minima parte le domande proposte dall'attrice e se tanto non consentiva di ritenerla soccombente, non impediva, anzi avrebbe imposto una diversa modulazione delle spese, che a giudizio di questa Corte, sarebbe stato corretto compensare per 2/3 anche con riferimento alle spese per l'ATP e per la CTU.
In tali termini la sentenza di primo grado va riformata.
Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione dell'accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale vanno poste a carico di e liquidate come Controparte_1 in dispositivo (III scaglione valori medi con esclusione della fase di trattazione istruttoria in quanto non svolta).
Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>. Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg con riferimento all'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 704/2024 pubbl. il 05/03/2024 RG n. 5163/2021 pronunciata dal Tribunale di Foggia, così dispone:
1. accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dispone la compensazione per 2/3 delle spese relative al giudizio di primo grado, al giudizio di ATP e alla
CTU, con condanna di al pagamento di 1/3 delle spese così come liquidate dal Parte_1 primo giudice.
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3. Condanna al pagamento delle spese del presente grado che si Controparte_1 liquidano in € 3.966,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre ulteriori accessori di legge.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante incidentale, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°
l.228/12.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile della Corte di appello, il giorno
18/11/2025.
Il Presidente rel. est.
IA MI