Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2138
CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inammissibilità per procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

    La sospensione prevista dall'art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 impedisce l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente locale nel periodo di riequilibrio finanziario, anche per obblighi di facere che comportano spese.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza del TAR

    La dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, indipendentemente dalla natura della prestazione (pecuniaria o di facere). L'obbligazione di facere in esame comporta comunque spese e il Comune aveva già stipulato un contratto di appalto, dimostrando l'impossibilità di procedere con mezzi interni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2138
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2138
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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