Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02138/2026REG.PROV.COLL.
N. 09224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9224 del 2025, proposto da GI RT, OL RD, RN RI UC, OR IC UC, EA EL, LO LI, RI LI, rappresentati e difesi dall’Avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Atri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Enrico Costanzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Teramo, viale Mazzini, 6;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00466/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Atri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il Cons. CE DI;
Preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dagli Avvocati Pietro Referza e Enrico Costanzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.GI RT, OL LL, LO LI, RI LI, RN RI UC, OR IC UC e EA EL hanno proposto ricorso, notificato in data 6 maggio 2025, per l’ottemperanza dell’ordinanza del 20 marzo 2019 ex art. 702-bis c.p.c. (non impugnata nei termini di legge), con cui il Tribunale di Teramo ha condannato il Comune di Atri all’esecuzione delle opere necessarie per eliminare il fenomeno infiltrativo nella loro proprietà.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal T.a.r. per l’Abbruzzo ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, che prevede la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti di un ente locale nel periodo compreso tra la deliberazione consiliare di ricorso alla procedure di riequilibrio finanziario pluriennale (29 aprile 2025) e la data di approvazione o di diniego di approvazione del piano da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, integrando tale sospensione temporanea una condizione di improponibilità del giudizio per l’ottemperanza anche relativamente a sentenze o provvedimenti equiparati che impongano l’attuazione di obblighi di facere, il cui adempimento, come quello in esame, richiede necessariamente l’esborso di somme di danaro.
2.Avverso tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto appello, notificato in data 22 novembre 2025, deducendo, con un unico motivo, l’erroneità della sentenza, in quanto la sospensione di cui all’art. 243-quater, commi 1 e 3, legge n. 267 del 2000 riguarda solo le azioni esecutive che traggono origine da un titolo esecutivo concernente la condanna al pagamento di somme certe, liquide ed esigibili e non quelle che traggono origine da un titolo esecutivo concernente la condanna ad un facere, che può essere adempiuto anche tramite il personale interno del Comune, senza alcun esborso nei confronti di terzi, sicché, in applicazione dei principi di ripartizione dell’onere della prova, il Comune avrebbe dovuto dimostrare l’impossibilità di eseguire la sentenza con il proprio personale, tenuto conto, peraltro, della modesta entità dei lavori. Nell’appello si è evidenziato anche che il contratto di appalto, stipulato dal Comune per l’esecuzione dei lavori, risalente al 29 aprile 2021, si è presumibilmente esaurito, mentre gli eventuali nuovi impegni di spesa vanno collocati in epoca successiva all’apertura della procedura.
Il Comune si è costituito con memoria del 24 febbraio 2026, concludendo per il rigetto dell’appello e facendo, comunque, presente che la mancata esecuzione delle opere è dipesa dalla mancata messa in sicurezza dei solai da parte dei ricorrenti e/o dalle loro pretese di realizzazione di ulteriori opere, estranee all’ordinanza.
Gli appellanti hanno eccepito la tardività della costituzione del Comune e la conseguente tardività ed inammissibilità della riproposizione delle difese di merito, di cui hanno contestato la fondatezza.
All’udienza del 12 marzo 2026, previo scambio di ulteriori memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
3. L’appello è infondato e va rigettato.
La dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (cfr. in questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2141; v. anche, Ad. Plenaria, 5 agosto 2020, n. 15, secondo cui rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto).
Il fenomeno di infiltrazioni da cui deriva l’obbligazione del Comune, accertata in sede giurisdizionale, è anteriore alla dichiarazione di dissesto, in base alle allegazioni di entrambe le parti, e, pertanto, ricade nella procedura liquidatoria che, in virtù del tenore letterale dell’art. 243-quater della legge n. 267 del 2000 ed in considerazione della sua corrispondenza con le procedure di liquidazione di soggetti privati, comprende tendenzialmente tutte le obbligazioni dell’ente, senza alcuna distinzione collegata alla prestazione dovuta. In proposito può evidenziarsi che l’art. 243bis, comma 4, prevede la sospensione di tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, e che nei commi successivi si fa riferimento genericamente a passività e debiti, senza alcuna distinzione in relazione all’oggetto del debito o alla natura della posta passiva. L’obbligazione di facere in esame, che, peraltro, genera delle spese, ricade, dunque, nella procedura liquidatoria. Difatti, l’adempimento dell’obbligazione di facere in esame comporta esborsi di danaro, sia che avvenga tramite il ricorso a risorse interne, sia che avvenga tramite la stipula di un contratto di appalto. Infine, come pacifico, il Comune ha già stipulato un contratto di appalto per la realizzazione delle opere de quibus, circostanza che dimostra proprio l’impossibilità di procedere direttamente all’esecuzione dei lavori con il proprio personale ed i propri mezzi.
4.In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE AN, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
CE DI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE DI | TE AN |
IL SEGRETARIO