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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4770 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 550/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa AN CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 550/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
NE MA e ZO RO;
ATTORE contro in persona del direttore della direzione legale (C.F. ), CP_1 CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. D'AIUTOLO CINZIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, l' er sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti CP_1
a causa dell'impatto della propria autovettura, Renault Clio tg. EV773XK, con un cane di grossa taglia che il giorno 20.07.2020 ha invaso la carreggiata percorsa dalla propria autovettura.
L'attore ha quantificato i danni occorsi in euro 7.913,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo, e chiesto l'ulteriore importo di € 1.000,00 per il fermo tecnico dell'autovettura.
In particolare, parte attorea ha dedotto che:
-in data 20.07.2020, alle ore 02,00 circa, in agro del Comune di Bellizzi (SA), lungo l'autostrada A2 direzione Battipaglia, la propria autovettura, condotta nell'occasione dalla
1 moglie, , che occupava la terza corsia a sinistra, veniva attinta da un cane di Parte_2 grossa taglia che, improvvisamente, provenendo dal guard rail di sinistra, attraversava la carreggiata;
poteva fare , al fine di evitare l'impatto con il cane, dato che la corsia Per_1 Parte_2 centrale era occupata da un autocarro;
-la carcassa del predetto animale, riversa sulla prima corsia, veniva, prima, investita da un'altra autovettura, guidata da , e poi rinvenuta dal personale sul Persona_2 CP_1 margine sinistro della carreggiata, a ridosso del guard rail;
-che per effetto della suddetta collisione, l'autovettura dell'attore riportava danni alla parte anteriore, quantificati in € 7.913,20, come da preventivo di spesa in atti.
Costituitasi in giudizio l' ha chiesto il rigetto della domanda attorea siccome infondata CP_1 in fatto e in diritto e dedotto che nessuna responsabilità è ascrivibile all'Ente essendo il sinistro imputabile unicamente al “caso fortuito”; che, in ogni caso, non vi è stata alcuna condotta colposa della convenuta;
nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della domanda avversaria, ha chiesto che venga dichiarato il concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro e, per l'effetto, la riduzione, almeno del 50%, del quantum della pretesa risarcitoria.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, l'escussione dei testi e con consulenza medico-legale, è stata rinviata all'udienza del 20.11.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'esito della predetta udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., il
Giudice ha riservato la decisione ex art 281-sexies c.p.c. ultimo comma.
***
Ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
1.Dal punto di vista giuridico, la fattispecie in esame è sussumibile nell'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
L'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, a cui questo giudice intende dare seguito, in tema di danni da cose in custodia, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (Cass.
2 Civ., Sezioni Unite, n. 20943/2022; Cass. Civ., n. 17625 del 5 settembre 2016; Cass. Civ. n.
9355 del 10.01.2017).
Da ciò derivano peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (Cass. Civ., n. 17625 del 5 settembre 2016); diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale,
e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ. n. 17625 del 2016).
Declinando i predetti principi alla fattispecie de qua, questo Giudice ritiene che l'attore abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando che la propria autovettura, guidata dalla moglie, ha subito danni a causa dell'impatto con un cane che ha invaso improvvisamente la carreggiata su cui circolava.
Orbene, nell'ipotesi che ci occupa, la dinamica del sinistro, i danni riportati dal veicolo, nonché il nesso causale, trovano pieno riscontro probatorio, in primo luogo, nel prontuario per il rilevamento di incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia di Stato di Eboli intervenuti sul posto, i quali hanno attestato: di aver ricevuto notizia di un investimento di animali occorso all'altezza del km 27+500 dell'autostrada A/3 SA-RC agro del Comune di
Bellizzi (SA); che sul posto è intervenuto personale dell' che ha rinvenuto sui luoghi CP_1 oggetto di causa “n. 1 carcassa di cane di grossa taglia al KM 27+500 sud”, sul margine sinistro della carreggiata, a ridosso del guard rail;
che l'animale era stato investito dal veicolo
Renault Clio tg. EV773XK che percorreva l'autostrada A2 in direzione Battipaglia;
che la carcassa dell'animale, sbalzata in prima corsia, veniva impattata una seconda volta dall'autovettura Citroen C3 tg. FH337W7, condotta da . Persona_2
Dal prontuario redatto dagli agenti di polizia emerge, dunque, che il sinistro è stato causato da uno scontro con un cane.
Il verbale della Polizia di Stato a parere di questo giudice consente di ritenere provato che la sede autostradale presentava una situazione di pericolo per gli utenti, un ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale, costituito dall'invasione da parte di un cane. Nella predetta situazione di pericolo venutasi a determinare sulla carreggiata autostradale,
l'impatto, fra detto animale e l'auto dell'attore, ha causato alla stessa auto danni.
3 La presenza del cane sulla carreggiata, oltre che il nesso causale tra l'impatto dell'animale con l'autovettura dell'attore e il danno, hanno, poi, trovato dimostrazione nel dichiarato dei testi e della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, Parte_2 Testimone_1 attesa l'intrinseca coerenza delle loro dichiarazioni che appaiono tra l'altro del tutto collimanti tra di loro e con la versione fornita alla Polizia di Stato intervenuta sui luoghi nell'immediatezza dei fatti.
La teste , escussa all'udienza del 14.09.2023, tra l'altro, dichiarava che Testimone_1
l'impatto con il cane era avvenuto tra Montecorvino e lo svincolo di Battipaglia. Or bene, proprio la possibilità e la prevedibilità (oggettiva) da parte della convenuta dell'ingresso di animali dal vicino svincolo autostradale (anch'esso facente parte del bene in custodia), costituisce elemento di intrinseca pericolosità e, al contempo, esclude che l'ingresso di animali, poi verificatosi, possa considerarsi evento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad integrare il caso fortuito, costituendo, invece, il fondamento della responsabilità da cose in custodia.
Quanto ai danni e al nesso causale tra questi e l'incidente, nel prontuario si legge che il veicolo di proprietà dell'attore al momento dell'accertamento da parte degli agenti, riportava dei danni nella parte anteriore. Tali danni sono stati riscontrati anche dal CTU, il quale ha accertato la compatibilità dei predetti danni con la dinamica dell'incidente ovvero che i danneggiamenti subiti dalla Renault Clio di proprietà dell'attore sono compatibili con l'investimento di un cane di grossa taglia.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto deve, allora, ritenersi che l'attore ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando la dinamica del sinistro e i danni riportati dal veicolo. Deve, pertanto, ritenersi accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all' CP_1
2. Dal canto suo l' non ha fornito la prova liberatoria del fortuito, essendo rimasti CP_1 meramente ipotetici i relativi assunti difensivi.
Invero, affinché la condotta del danneggiato integri un'ipotesi di caso fortuito è necessario che la stessa sia imprevedibile (come tale obiettivamente inverosimile) ed eccezionale
(intesa come evento che si discosta sensibilmente dalla frequenza statistica accettata come normale) e deve costituire efficacia determinante dell'evento dannoso (Cass. Civ., sentenza n. 25837/2017; Cass. Civ., sentenza n. 18856/2017).
Il custode è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, ovvero che il danno si è verificato, se non nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa, quantomeno per l'insorgenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni.
4 Ciò precisato, la presenza di un animale sull'autostrada, incidendo in termini significativamente negativi sulla sua utilizzabilità, fa assumere alla cosa una condizione assolutamente pericolosa e potenzialmente lesiva per i fruitori della stessa.
In tal caso, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell'animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall'incidente (Cassa. Civ. sez.
III, sentenza 12/05/2017 n.11785)
Tale circostanza, anzi, conferma che il danno è stato conseguenza dell'inefficace esercizio, da parte del custode, dei poteri di sorveglianza della cosa. Dimostra, in altri termini l'inadeguatezza della recinzione stessa a tenere lontani gli animali.
Pertanto, una volta provata la presenza di un'animale sulla sede autostradale ed i danni arrecati ad un'auto in transito da tale presenza è onere del convenuto, quale custode, provare la riferibilità dell'ingresso e/o della presenza dell'animale sulla carreggiata a caso fortuito, quale può essere l'improvviso abbandono da parte di terzi utenti dell'autostrada, la caduta da un mezzo in transito o l'apertura improvvisa di un varco della recinzione.
Nel caso di specie, la convenuta non ha dato la prova: 1) dell'integrità delle opere di recinzione e manutenzione sul tratto di strada ove si è verificato il sinistro;
2) di aver effettuato controlli giornalieri volti a verificare la presenza o, meglio, l'assenza di ostacoli sulla sede stradale;
3) che il cane fosse un randagio introdottosi in modo imprevedibile (non
è stato accertato se avesse o meno il microchip).
In sostanza, l' non avendo documentato le attività di custodia, manutenzione e CP_1 vigilanza (tramite, per esempio, registri giornalieri, report di verifica e fotografie dei tratti controllati), non ha dato la prova di un sistema di sorveglianza efficiente, garantito da misure di prevenzione necessarie, che, invece, le avrebbe consentito di escludere la propria responsabilità (Cass. Civ., ordinanza n. 27068 del 09.10.2025).
3. Accertata la sussistenza della responsabilità della convenuta per l'evento dannoso dedotto in giudizio, può passarsi alla valutazione delle conseguenze dannose di cui l'attore ha chiesto il risarcimento. In relazione al quantum debeatur, il Giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni della consulenza versata in atti, logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati, onde non vi sono ragioni per discostarsene.
Conseguenzialmente, la domanda di parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarata la responsabilità dell' convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore pari a CP_1
5 complessivi € 6.545,62 Iva compresa, di cui € 5.251,61 per ricambi, € 1.030,60 per il costo della manodopera e € 263,41 per il tempo necessario alla riparazione.
Per quanto concerne l'importo da liquidarsi a titolo di fermo tecnico, l'approccio più recente della Cassazione, conferma che la prova e la quantificazione del danno sono necessarie. Il danneggiato deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo a causa del danneggiamento del proprio veicolo. La relazione causale tra il fermo e il noleggio può essere, però, presunta, secondo le regole di comune esperienza. In altre parole, la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, un danno conseguente al fermo tecnico del veicolo. Tuttavia, il danno presunto non è da confondere con il danno in re ipsa, che prescinde dalle conseguenze e si basa sulla mera lesione dell'interesse protetto. Pertanto, la prova che le spese per il noleggio siano dovute al fermo tecnico non richiede necessariamente la dimostrazione dell'uso effettivo della vettura sostitutiva, ma può essere offerta per presunzioni (Cass. Civ., sentenza 19 settembre 2022 n. 27389; Cass. Cov., sentenza n. 15262/2023).
4.Le spese di lite, seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attore e vanno liquidate, relativamente allo scaglione da € 5.201,01 a € 26.000,00, al minimo di ciascuna fase tenuto conto del valore della controversia come indicato in citazione, dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
5. Le spese di C.T.U. devono essere a carico di parte convenuta CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento dei danni nei CP_1 confronti dell'attore che si liquidano in € 6.545,62 Iva compresa, oltre interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
B) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
2.550,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari;
C) pone definitivamente a carico di le spese della CTU, con conseguente diritto CP_1 della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Sentenza resa ex art. 281 sexsies c.p.c., ultimo comma.
25 novembre 2025
Il Giudice Onorario
AN CC
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa AN CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 550/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
NE MA e ZO RO;
ATTORE contro in persona del direttore della direzione legale (C.F. ), CP_1 CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. D'AIUTOLO CINZIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, l' er sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti CP_1
a causa dell'impatto della propria autovettura, Renault Clio tg. EV773XK, con un cane di grossa taglia che il giorno 20.07.2020 ha invaso la carreggiata percorsa dalla propria autovettura.
L'attore ha quantificato i danni occorsi in euro 7.913,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo, e chiesto l'ulteriore importo di € 1.000,00 per il fermo tecnico dell'autovettura.
In particolare, parte attorea ha dedotto che:
-in data 20.07.2020, alle ore 02,00 circa, in agro del Comune di Bellizzi (SA), lungo l'autostrada A2 direzione Battipaglia, la propria autovettura, condotta nell'occasione dalla
1 moglie, , che occupava la terza corsia a sinistra, veniva attinta da un cane di Parte_2 grossa taglia che, improvvisamente, provenendo dal guard rail di sinistra, attraversava la carreggiata;
poteva fare , al fine di evitare l'impatto con il cane, dato che la corsia Per_1 Parte_2 centrale era occupata da un autocarro;
-la carcassa del predetto animale, riversa sulla prima corsia, veniva, prima, investita da un'altra autovettura, guidata da , e poi rinvenuta dal personale sul Persona_2 CP_1 margine sinistro della carreggiata, a ridosso del guard rail;
-che per effetto della suddetta collisione, l'autovettura dell'attore riportava danni alla parte anteriore, quantificati in € 7.913,20, come da preventivo di spesa in atti.
Costituitasi in giudizio l' ha chiesto il rigetto della domanda attorea siccome infondata CP_1 in fatto e in diritto e dedotto che nessuna responsabilità è ascrivibile all'Ente essendo il sinistro imputabile unicamente al “caso fortuito”; che, in ogni caso, non vi è stata alcuna condotta colposa della convenuta;
nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della domanda avversaria, ha chiesto che venga dichiarato il concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro e, per l'effetto, la riduzione, almeno del 50%, del quantum della pretesa risarcitoria.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, l'escussione dei testi e con consulenza medico-legale, è stata rinviata all'udienza del 20.11.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'esito della predetta udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., il
Giudice ha riservato la decisione ex art 281-sexies c.p.c. ultimo comma.
***
Ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
1.Dal punto di vista giuridico, la fattispecie in esame è sussumibile nell'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
L'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, a cui questo giudice intende dare seguito, in tema di danni da cose in custodia, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (Cass.
2 Civ., Sezioni Unite, n. 20943/2022; Cass. Civ., n. 17625 del 5 settembre 2016; Cass. Civ. n.
9355 del 10.01.2017).
Da ciò derivano peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (Cass. Civ., n. 17625 del 5 settembre 2016); diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale,
e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ. n. 17625 del 2016).
Declinando i predetti principi alla fattispecie de qua, questo Giudice ritiene che l'attore abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando che la propria autovettura, guidata dalla moglie, ha subito danni a causa dell'impatto con un cane che ha invaso improvvisamente la carreggiata su cui circolava.
Orbene, nell'ipotesi che ci occupa, la dinamica del sinistro, i danni riportati dal veicolo, nonché il nesso causale, trovano pieno riscontro probatorio, in primo luogo, nel prontuario per il rilevamento di incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia di Stato di Eboli intervenuti sul posto, i quali hanno attestato: di aver ricevuto notizia di un investimento di animali occorso all'altezza del km 27+500 dell'autostrada A/3 SA-RC agro del Comune di
Bellizzi (SA); che sul posto è intervenuto personale dell' che ha rinvenuto sui luoghi CP_1 oggetto di causa “n. 1 carcassa di cane di grossa taglia al KM 27+500 sud”, sul margine sinistro della carreggiata, a ridosso del guard rail;
che l'animale era stato investito dal veicolo
Renault Clio tg. EV773XK che percorreva l'autostrada A2 in direzione Battipaglia;
che la carcassa dell'animale, sbalzata in prima corsia, veniva impattata una seconda volta dall'autovettura Citroen C3 tg. FH337W7, condotta da . Persona_2
Dal prontuario redatto dagli agenti di polizia emerge, dunque, che il sinistro è stato causato da uno scontro con un cane.
Il verbale della Polizia di Stato a parere di questo giudice consente di ritenere provato che la sede autostradale presentava una situazione di pericolo per gli utenti, un ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale, costituito dall'invasione da parte di un cane. Nella predetta situazione di pericolo venutasi a determinare sulla carreggiata autostradale,
l'impatto, fra detto animale e l'auto dell'attore, ha causato alla stessa auto danni.
3 La presenza del cane sulla carreggiata, oltre che il nesso causale tra l'impatto dell'animale con l'autovettura dell'attore e il danno, hanno, poi, trovato dimostrazione nel dichiarato dei testi e della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, Parte_2 Testimone_1 attesa l'intrinseca coerenza delle loro dichiarazioni che appaiono tra l'altro del tutto collimanti tra di loro e con la versione fornita alla Polizia di Stato intervenuta sui luoghi nell'immediatezza dei fatti.
La teste , escussa all'udienza del 14.09.2023, tra l'altro, dichiarava che Testimone_1
l'impatto con il cane era avvenuto tra Montecorvino e lo svincolo di Battipaglia. Or bene, proprio la possibilità e la prevedibilità (oggettiva) da parte della convenuta dell'ingresso di animali dal vicino svincolo autostradale (anch'esso facente parte del bene in custodia), costituisce elemento di intrinseca pericolosità e, al contempo, esclude che l'ingresso di animali, poi verificatosi, possa considerarsi evento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad integrare il caso fortuito, costituendo, invece, il fondamento della responsabilità da cose in custodia.
Quanto ai danni e al nesso causale tra questi e l'incidente, nel prontuario si legge che il veicolo di proprietà dell'attore al momento dell'accertamento da parte degli agenti, riportava dei danni nella parte anteriore. Tali danni sono stati riscontrati anche dal CTU, il quale ha accertato la compatibilità dei predetti danni con la dinamica dell'incidente ovvero che i danneggiamenti subiti dalla Renault Clio di proprietà dell'attore sono compatibili con l'investimento di un cane di grossa taglia.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto deve, allora, ritenersi che l'attore ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando la dinamica del sinistro e i danni riportati dal veicolo. Deve, pertanto, ritenersi accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all' CP_1
2. Dal canto suo l' non ha fornito la prova liberatoria del fortuito, essendo rimasti CP_1 meramente ipotetici i relativi assunti difensivi.
Invero, affinché la condotta del danneggiato integri un'ipotesi di caso fortuito è necessario che la stessa sia imprevedibile (come tale obiettivamente inverosimile) ed eccezionale
(intesa come evento che si discosta sensibilmente dalla frequenza statistica accettata come normale) e deve costituire efficacia determinante dell'evento dannoso (Cass. Civ., sentenza n. 25837/2017; Cass. Civ., sentenza n. 18856/2017).
Il custode è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, ovvero che il danno si è verificato, se non nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa, quantomeno per l'insorgenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni.
4 Ciò precisato, la presenza di un animale sull'autostrada, incidendo in termini significativamente negativi sulla sua utilizzabilità, fa assumere alla cosa una condizione assolutamente pericolosa e potenzialmente lesiva per i fruitori della stessa.
In tal caso, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell'animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall'incidente (Cassa. Civ. sez.
III, sentenza 12/05/2017 n.11785)
Tale circostanza, anzi, conferma che il danno è stato conseguenza dell'inefficace esercizio, da parte del custode, dei poteri di sorveglianza della cosa. Dimostra, in altri termini l'inadeguatezza della recinzione stessa a tenere lontani gli animali.
Pertanto, una volta provata la presenza di un'animale sulla sede autostradale ed i danni arrecati ad un'auto in transito da tale presenza è onere del convenuto, quale custode, provare la riferibilità dell'ingresso e/o della presenza dell'animale sulla carreggiata a caso fortuito, quale può essere l'improvviso abbandono da parte di terzi utenti dell'autostrada, la caduta da un mezzo in transito o l'apertura improvvisa di un varco della recinzione.
Nel caso di specie, la convenuta non ha dato la prova: 1) dell'integrità delle opere di recinzione e manutenzione sul tratto di strada ove si è verificato il sinistro;
2) di aver effettuato controlli giornalieri volti a verificare la presenza o, meglio, l'assenza di ostacoli sulla sede stradale;
3) che il cane fosse un randagio introdottosi in modo imprevedibile (non
è stato accertato se avesse o meno il microchip).
In sostanza, l' non avendo documentato le attività di custodia, manutenzione e CP_1 vigilanza (tramite, per esempio, registri giornalieri, report di verifica e fotografie dei tratti controllati), non ha dato la prova di un sistema di sorveglianza efficiente, garantito da misure di prevenzione necessarie, che, invece, le avrebbe consentito di escludere la propria responsabilità (Cass. Civ., ordinanza n. 27068 del 09.10.2025).
3. Accertata la sussistenza della responsabilità della convenuta per l'evento dannoso dedotto in giudizio, può passarsi alla valutazione delle conseguenze dannose di cui l'attore ha chiesto il risarcimento. In relazione al quantum debeatur, il Giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni della consulenza versata in atti, logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati, onde non vi sono ragioni per discostarsene.
Conseguenzialmente, la domanda di parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarata la responsabilità dell' convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore pari a CP_1
5 complessivi € 6.545,62 Iva compresa, di cui € 5.251,61 per ricambi, € 1.030,60 per il costo della manodopera e € 263,41 per il tempo necessario alla riparazione.
Per quanto concerne l'importo da liquidarsi a titolo di fermo tecnico, l'approccio più recente della Cassazione, conferma che la prova e la quantificazione del danno sono necessarie. Il danneggiato deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo a causa del danneggiamento del proprio veicolo. La relazione causale tra il fermo e il noleggio può essere, però, presunta, secondo le regole di comune esperienza. In altre parole, la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, un danno conseguente al fermo tecnico del veicolo. Tuttavia, il danno presunto non è da confondere con il danno in re ipsa, che prescinde dalle conseguenze e si basa sulla mera lesione dell'interesse protetto. Pertanto, la prova che le spese per il noleggio siano dovute al fermo tecnico non richiede necessariamente la dimostrazione dell'uso effettivo della vettura sostitutiva, ma può essere offerta per presunzioni (Cass. Civ., sentenza 19 settembre 2022 n. 27389; Cass. Cov., sentenza n. 15262/2023).
4.Le spese di lite, seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attore e vanno liquidate, relativamente allo scaglione da € 5.201,01 a € 26.000,00, al minimo di ciascuna fase tenuto conto del valore della controversia come indicato in citazione, dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
5. Le spese di C.T.U. devono essere a carico di parte convenuta CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento dei danni nei CP_1 confronti dell'attore che si liquidano in € 6.545,62 Iva compresa, oltre interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
B) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
2.550,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari;
C) pone definitivamente a carico di le spese della CTU, con conseguente diritto CP_1 della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Sentenza resa ex art. 281 sexsies c.p.c., ultimo comma.
25 novembre 2025
Il Giudice Onorario
AN CC
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