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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg13438 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13438 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. MIGLIACCIO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2
dall'avv. LAUDISA IDA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/07/2025, Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio Controparte_2
in Napoli il 01/05/2008 e che dalla loro unione nasceva la minore il 16.05.2009, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_1
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più
1 tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi verrà intestata alla figlia
, al compimento del diciottesimo anno di età, con usufrutto in capo alla Per_1
sig.ra Parte_1
c) i ricorrenti si impegnano a esercitare in modo paritetico e di comune accordo la potestà sulla figlia minore, nonché ad assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse attinenti l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni della ragazza, con reciproco dovere di informazione sulle questioni che riguardano i minori, per converso, essi potranno agire disgiuntamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
d) il padre osserverà il seguente calendario di incontri con la figlia: il padre potrà tenere con sé la figlia i giorni di martedì e giovedì, di ogni settimana, nonché, a settimane alterne, anche il sabato e la domenica;
15 giorni consecutivi, previo accordo, nel mese di luglio o di agosto;
una settimana durante le vacanze natalizie e ad anni alterni il 24 0 il 25 dicembre ed il 31 dicembre o il 1° gennaio;
sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedi in Albis. Tutte le altre ricorrenze familiari infrasettimanali saranno trascorse con uno dei genitori, previo accordo con
l'altro coniuge;
e) i genitori si impegnano ad essere sempre reperibili quando hanno con sé la minore ovvero a comunicare preventivamente ogni eventuale spostamento in altre località;
2 f) il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di Controparte_2
contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 800,00, da corrispondere entro il 05 di ogni mese;
g) il signor si obbliga, altresì al pagamento dell'intera rata del mutuo CP_2
cointestato che sarà, quindi, totalmente a suo carico qualora lo stato di famiglia rimanga quello attuale e verrà meno – tale obbligo — anche qualora in maniera continuativa la casa dovesse essere abitata da altra persona, pur se familiare o parente: in tal caso, la restante parte del mutuo verrà pagata nella misura del 50% tra i signori e CP_2 Pt_1
h) i coniugi sosterranno, ognuno in misura del 50%, le spese di carattere straordinario (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) purché considerate necessarie
a giudizio di entrambi i coniugi;
i) ciascun coniuge si impegna, per quanto nelle sue possibilità, ad alimentare nella figlia l'amore ed il rispetto per l'altro genitore;
j) ì coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le
3 hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.5, parte Parte_3
II, s. A Sez. L, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13438 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. MIGLIACCIO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2
dall'avv. LAUDISA IDA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/07/2025, Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio Controparte_2
in Napoli il 01/05/2008 e che dalla loro unione nasceva la minore il 16.05.2009, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_1
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più
1 tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi verrà intestata alla figlia
, al compimento del diciottesimo anno di età, con usufrutto in capo alla Per_1
sig.ra Parte_1
c) i ricorrenti si impegnano a esercitare in modo paritetico e di comune accordo la potestà sulla figlia minore, nonché ad assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse attinenti l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni della ragazza, con reciproco dovere di informazione sulle questioni che riguardano i minori, per converso, essi potranno agire disgiuntamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
d) il padre osserverà il seguente calendario di incontri con la figlia: il padre potrà tenere con sé la figlia i giorni di martedì e giovedì, di ogni settimana, nonché, a settimane alterne, anche il sabato e la domenica;
15 giorni consecutivi, previo accordo, nel mese di luglio o di agosto;
una settimana durante le vacanze natalizie e ad anni alterni il 24 0 il 25 dicembre ed il 31 dicembre o il 1° gennaio;
sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedi in Albis. Tutte le altre ricorrenze familiari infrasettimanali saranno trascorse con uno dei genitori, previo accordo con
l'altro coniuge;
e) i genitori si impegnano ad essere sempre reperibili quando hanno con sé la minore ovvero a comunicare preventivamente ogni eventuale spostamento in altre località;
2 f) il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di Controparte_2
contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 800,00, da corrispondere entro il 05 di ogni mese;
g) il signor si obbliga, altresì al pagamento dell'intera rata del mutuo CP_2
cointestato che sarà, quindi, totalmente a suo carico qualora lo stato di famiglia rimanga quello attuale e verrà meno – tale obbligo — anche qualora in maniera continuativa la casa dovesse essere abitata da altra persona, pur se familiare o parente: in tal caso, la restante parte del mutuo verrà pagata nella misura del 50% tra i signori e CP_2 Pt_1
h) i coniugi sosterranno, ognuno in misura del 50%, le spese di carattere straordinario (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) purché considerate necessarie
a giudizio di entrambi i coniugi;
i) ciascun coniuge si impegna, per quanto nelle sue possibilità, ad alimentare nella figlia l'amore ed il rispetto per l'altro genitore;
j) ì coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le
3 hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.5, parte Parte_3
II, s. A Sez. L, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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