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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2254/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Barzellotti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.05.2024 tenuta secondo le modalità indicate dalla disposizione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento di I grado iscritto al n. 2254 del ruolo degli affari civili contenziosi per l'anno 2020, vertente
TRA
Condominio di via Portunno n. 88 C in Fiumicino, in persona dell'amministratore pro – tempore, elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), via Annovazzi, 7, presso lo studio dell'avv. Francesco Serpa, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Stronati, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Opponente
E
in persona del legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in CP_1 Civitavecchia (RM), piazza A. Saffi, 36, presso lo studio dell'avv. Gaetano Ottaviano, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Marcheselli, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2020.
Opposta
E
avv. Albino Riccio, elettivamente domciliato in Fiumicino (RM), via Anco Marzio, 73, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Lucia Riccio, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.01.2022
Terzo chiamato Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21.05.2024 tenuta secondo le modalità indicate dalla disposizione ex art. 127 ter c.p.c.
***
1. Sulla tempestiva chiamata del terzo
Parte opponente ha domandato con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'autorizzazione alla chiamata del terzo avv. Albino Riccio quale precedente amministratore del condominio opponente.
Con ordinanza del 10.09.2020 questo Tribunale ha disposto il differimento della prima udienza al 14.05.2021 – a fronte della maternità del giudice assegnatario del procedimento – e ha autorizzato la chiamata del terzo.
Parte opponente – con le note di trattazione scritta dell'udienza del 14.05.2021 – domandava la concessione di nuovo termine per la chiamata del terzo in quanto “in quanto, stante il fatto che sul fascicolo telematico compare, rinvio d'ufficio al 14 maggio 2021, non ci si è avveduti in tempo che si trattava in realtà del provvedimento che autorizzava la chiamata in causa del citato terzo Albino Riccio” e che – con nota presentata il 13.05.2021 – produceva l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – peraltro senza che vi fosse allegato l'ordinanza del 10.09.2021 - notificato al terzo dal quale si apprendeva che il 29.04.2021 era stata eseguita al terzo, ossia in violazione della disposizione ex art. 269, I co., c.p.c. – ratione temporis applicabile – che prevedeva che la chiamata del terzo dovesse avvenire per l'udienza fissata dal giudice nel rispetto dei termini previsti dala disposizione ex art. 163 bis c.p.c.
Con ordinanza resa all'udienza cartolare del 14.05.2021 questo Tribunale ha rigettato la domanda di rimessione in termini.
Questo Giudice ritiene condivisibile quanto decisio con ordinanza del 14.05.2021 da questo Tribunale, posto che parte opponente non ha provato l'esistenza di un giustificato motivo per ottenere il rinnovo del termine a fronte del fatto che il “non essersi avveduti” che detta ordinanza autorizzava la chiamata del terzo è causa imputabile alla condotta di parte opponente, di talché deve essere confermato il rigetto della rimessione in termini per la notifica al terzo.
Peraltro, quanto indicato risulta coerente con il principio generale per cui “il termine ordinatorio non è un termine che può essere impunemente violato: è solo un termine che può essere abbreviato o prorogato, ma solo per una volta e comunqe a condizione che la richiesta di proroga sia basata su un giustificato motivo, e sia formulata prima della scadenza” (Cass., 28.08.2023 n. 25369).
Ne discende che risulta intervenuta decadenza di parte opponente alla chiamata del terzo che deve quindi essere estromesso dal giudizio.
2. Sull'eccepito difetto di procura per mancata identificazione del legale rappresentante
Parte opponente ha eccepito che risulterebbe la mancata identificazione del legale della società opposta che ha conferito il mandato a difensori che hanno curato il procedimento ex artt. 633 e segg. c.p.c.
Preliminarmente, si rileva che il ricorso ex artt. 633 e segg. c.p.c. e il decreto ingiuntivo sono stati notificati a parte opponente senza che vi fosse allegata la procura alle liti. Nondimeno, questo Giudice ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice (Cass., Sez. III civile, 06.10.2021 n. 27154).
Parte opposta ha prodotto con il ricorso ex artt. 633 e segg. c.p.c. e con la comparsa di costituzione e risposta procura rilasciata per atto di notaio dott. di Settimo Milanese del Persona_1
16.10.2019 – rep. 128887 racc. 40441 – con il quale amministratore delegato della Persona_2 società a nominato l'avv. Leonardo Marcheselli e l'avv. Roberto LE TA per CP_1 la rappresentanza e assistenza – anche disgiunta – della società “nei procedimenti attivi o passivi, promossi e/o da promuoversi avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa”.
Ne discende che parte opposta ha provato l'esistenza di una valida procura rilasciata ai suoi difensori dal legale rappresentante pro – tempore della società opposta, di talché l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
3. Nel merito
Parte opponente ha eccepito che “in ogni caso, anche a tutto voler ammettere senza peraltro nulla concedere, è evidente che l'opposta non può ora limitarsi alla produzione di documentazione CP_1 attestante l'emissione di fatture, ma deve provare la fondatezza delle proprie pretese”.
Parte opponente ha quindi sollevato eccezione di inadempimento e contestato che parte opposta non avrebbe eseguito i lavori a fronte dei quali ha emesso le fatture in ragione delle quali ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Questo Giudice ritiene che il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha rilevato che In tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. II civile, 23.09.2024 n. 25410).
Pertanto, parte opposta era gravata – ex art. 2697 c.c. – di provare la fonte del credito e l'ammontare del credito a fronte della corretta esecuzione delle opere oggetto di contratto.
Parte opposta ha prodotto con il ricorso ex artt. 633 e segg. c.p.c. documento denominato “ordine” da quale si apprende l'accettazione dell'offerta della società opposta – comprensiva di trasporto materiali;
mano d'opera specializzata per rilievi, posa in opera dei materiali e assistenza al collaudo;
quadro di manovra;
illuminazione del vano di corsa;
montaggio senza ponteggi dell'ascensore; manovalanza di aiuto al montatore – da parte dell'amministratore del condominio opponente.
Nondimeno, difetta la prova dell'avvenuta consegna dei materiali e dell'avvenuta esecuzione delle opere appaltate posto che non risulta prodotta documentazione di cantiere per quanto concerne l'esecuzione del contratto e/o documentazione concernente la fine dei lavori e dell'avvenuto collaudo.
Parte opponente ha prodotto un documento denominato “disegno approvato” che non risulta sottoscritto da alcuna parte e che comunque è inidoneo a provare l'avvenuta esecuzione del contratto e un documento denominato “modulo messa in produzione impianto” che risulta un file in pdf, non sottoscritto e verosimilmente di provenienza di parte opposta ossia della parte interessata a avvalersi del documento come prova. Peraltro, parte opponente ha articolato mezzi di prova orale sull'avvenuta esecuzione dei lavori che con ordinanza del 01.02.2022 è stata dichiarata inammissibile in quanto formulata per circostanze da provarsi per iscritto o irrilevanti ai fini della decisione.
Questo Giudice ritiene condivisibile quanto deciso con ordinanza del 01.02.2022 da questo Tribunale posto che la prova orale di parte opposta è generica e concerne elementi che dovevano essere provati per iscritto come per quanto concerne l'esistenza di documenti di cantiere comprovanti l'esecuzione dei lavori e/o il fine dei lavori e il pagamento parziale delle opere appaltate.
Ne discende che a fronte della mancata prova dell'esecuzione delle opere, parte opposta non ha – ex art. 2697 c.c. – provato la corretta esecuzione del contratto, di talché non risulta provato il credito.
Ne consegue che l'opposizione è fondata e deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La mancata prova dell'effettiva esecuzione delle opere appaltate assorbe ogni altra eccezione nel merito.
4. Sulle spese di lite
Parte opponente deve essere condannata a pagare le spese di lite al terzo chiamato a fronte del fatto che questo si è dovuto costituire in giudizio per eccepire l'intervenuta decadenza di parte opponente a eseguire la chiamata del terzo.
Questo Giudice ritiene equo che le spese di lite devono essere liquidate ex art. 4 DM 55 del 2014 per i giudizi presso il Tribunale Ordinario da Euro 26.001,00 a Euro 35.000,00 valori minimi per: Euro 851,00 fase studio;
Euro 602,00 fase introduttiva;
Euro 903,00 fase trattazione;
Euro 1.453,00 fase decisionale per complessivi Euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA – se dovuta – e CPA in misura di legge.
Per quanto concerne la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal terzo nei confronti di parte opponente, questo Giudice ritiene che il terzo non ha – ex art. 96, I co., c.p.c. – provato l'effettiva esistenza di un danno conseguente alla domanda presentata da parte opponente nei suoi confronti.
La domanda ex art. 96, III co., c.p.c. deve essere comunque rigettata posto che non si ravvisa un profilo di colpa delle deduzione di parte opponente rispetto alle pretese nel merito nei confronti del terzo anche in ragione del fatto che queste non sono state esaminate per l'intervenuta decadenza dalla chiamata del terzo.
Parte opposta deve essere condannata a pagare a parte opponente le spese di lite che si liquidano ex art. 4 DM 55 del 2014 da Euro 26.001,00 a Euro 35.000,00 valori medi – a fronte del fatto che detto rapporto è stato il principale oggetto del merito del procedimento – per: Euro 1.701,00 fase studio;
Euro 1.204,00 fase introduttiva;
Euro 1.806,00 fase trattazione;
Euro 2.905,00 fase decisionale per complessivi Euro 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA – se dovuta – e CPA in misura di legge.
Compensa tra parte opposta e il terzo le spese di lite non sussistendo tra dette parti alcun elemento di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ogni diversa domanda e eccezione, rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara la decadenza di parte opponente dalla chiamata del terzo;
- estromette il terzo avv. Albino Riccio;
- accoglie l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente a pagare al terzo avv. Albino Riccio le spese di lite che si liquidano per Euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA – se dovuta – e CPA in misura di legge;
- condanna parte opposta a pagare a parte opponente le spese di lite che si liquidano per Euro 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA – se dovuta – e CPA in misura di legge;
- compensa tra parte opposta e il terzo le spese di lite.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Civitavecchia, il 28.01.2025
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Barzellotti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.05.2024 tenuta secondo le modalità indicate dalla disposizione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento di I grado iscritto al n. 2254 del ruolo degli affari civili contenziosi per l'anno 2020, vertente
TRA
Condominio di via Portunno n. 88 C in Fiumicino, in persona dell'amministratore pro – tempore, elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), via Annovazzi, 7, presso lo studio dell'avv. Francesco Serpa, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Stronati, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Opponente
E
in persona del legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in CP_1 Civitavecchia (RM), piazza A. Saffi, 36, presso lo studio dell'avv. Gaetano Ottaviano, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Marcheselli, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2020.
Opposta
E
avv. Albino Riccio, elettivamente domciliato in Fiumicino (RM), via Anco Marzio, 73, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Lucia Riccio, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.01.2022
Terzo chiamato Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21.05.2024 tenuta secondo le modalità indicate dalla disposizione ex art. 127 ter c.p.c.
***
1. Sulla tempestiva chiamata del terzo
Parte opponente ha domandato con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'autorizzazione alla chiamata del terzo avv. Albino Riccio quale precedente amministratore del condominio opponente.
Con ordinanza del 10.09.2020 questo Tribunale ha disposto il differimento della prima udienza al 14.05.2021 – a fronte della maternità del giudice assegnatario del procedimento – e ha autorizzato la chiamata del terzo.
Parte opponente – con le note di trattazione scritta dell'udienza del 14.05.2021 – domandava la concessione di nuovo termine per la chiamata del terzo in quanto “in quanto, stante il fatto che sul fascicolo telematico compare, rinvio d'ufficio al 14 maggio 2021, non ci si è avveduti in tempo che si trattava in realtà del provvedimento che autorizzava la chiamata in causa del citato terzo Albino Riccio” e che – con nota presentata il 13.05.2021 – produceva l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – peraltro senza che vi fosse allegato l'ordinanza del 10.09.2021 - notificato al terzo dal quale si apprendeva che il 29.04.2021 era stata eseguita al terzo, ossia in violazione della disposizione ex art. 269, I co., c.p.c. – ratione temporis applicabile – che prevedeva che la chiamata del terzo dovesse avvenire per l'udienza fissata dal giudice nel rispetto dei termini previsti dala disposizione ex art. 163 bis c.p.c.
Con ordinanza resa all'udienza cartolare del 14.05.2021 questo Tribunale ha rigettato la domanda di rimessione in termini.
Questo Giudice ritiene condivisibile quanto decisio con ordinanza del 14.05.2021 da questo Tribunale, posto che parte opponente non ha provato l'esistenza di un giustificato motivo per ottenere il rinnovo del termine a fronte del fatto che il “non essersi avveduti” che detta ordinanza autorizzava la chiamata del terzo è causa imputabile alla condotta di parte opponente, di talché deve essere confermato il rigetto della rimessione in termini per la notifica al terzo.
Peraltro, quanto indicato risulta coerente con il principio generale per cui “il termine ordinatorio non è un termine che può essere impunemente violato: è solo un termine che può essere abbreviato o prorogato, ma solo per una volta e comunqe a condizione che la richiesta di proroga sia basata su un giustificato motivo, e sia formulata prima della scadenza” (Cass., 28.08.2023 n. 25369).
Ne discende che risulta intervenuta decadenza di parte opponente alla chiamata del terzo che deve quindi essere estromesso dal giudizio.
2. Sull'eccepito difetto di procura per mancata identificazione del legale rappresentante
Parte opponente ha eccepito che risulterebbe la mancata identificazione del legale della società opposta che ha conferito il mandato a difensori che hanno curato il procedimento ex artt. 633 e segg. c.p.c.
Preliminarmente, si rileva che il ricorso ex artt. 633 e segg. c.p.c. e il decreto ingiuntivo sono stati notificati a parte opponente senza che vi fosse allegata la procura alle liti. Nondimeno, questo Giudice ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice (Cass., Sez. III civile, 06.10.2021 n. 27154).
Parte opposta ha prodotto con il ricorso ex artt. 633 e segg. c.p.c. e con la comparsa di costituzione e risposta procura rilasciata per atto di notaio dott. di Settimo Milanese del Persona_1
16.10.2019 – rep. 128887 racc. 40441 – con il quale amministratore delegato della Persona_2 società a nominato l'avv. Leonardo Marcheselli e l'avv. Roberto LE TA per CP_1 la rappresentanza e assistenza – anche disgiunta – della società “nei procedimenti attivi o passivi, promossi e/o da promuoversi avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa”.
Ne discende che parte opposta ha provato l'esistenza di una valida procura rilasciata ai suoi difensori dal legale rappresentante pro – tempore della società opposta, di talché l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
3. Nel merito
Parte opponente ha eccepito che “in ogni caso, anche a tutto voler ammettere senza peraltro nulla concedere, è evidente che l'opposta non può ora limitarsi alla produzione di documentazione CP_1 attestante l'emissione di fatture, ma deve provare la fondatezza delle proprie pretese”.
Parte opponente ha quindi sollevato eccezione di inadempimento e contestato che parte opposta non avrebbe eseguito i lavori a fronte dei quali ha emesso le fatture in ragione delle quali ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Questo Giudice ritiene che il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha rilevato che In tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. II civile, 23.09.2024 n. 25410).
Pertanto, parte opposta era gravata – ex art. 2697 c.c. – di provare la fonte del credito e l'ammontare del credito a fronte della corretta esecuzione delle opere oggetto di contratto.
Parte opposta ha prodotto con il ricorso ex artt. 633 e segg. c.p.c. documento denominato “ordine” da quale si apprende l'accettazione dell'offerta della società opposta – comprensiva di trasporto materiali;
mano d'opera specializzata per rilievi, posa in opera dei materiali e assistenza al collaudo;
quadro di manovra;
illuminazione del vano di corsa;
montaggio senza ponteggi dell'ascensore; manovalanza di aiuto al montatore – da parte dell'amministratore del condominio opponente.
Nondimeno, difetta la prova dell'avvenuta consegna dei materiali e dell'avvenuta esecuzione delle opere appaltate posto che non risulta prodotta documentazione di cantiere per quanto concerne l'esecuzione del contratto e/o documentazione concernente la fine dei lavori e dell'avvenuto collaudo.
Parte opponente ha prodotto un documento denominato “disegno approvato” che non risulta sottoscritto da alcuna parte e che comunque è inidoneo a provare l'avvenuta esecuzione del contratto e un documento denominato “modulo messa in produzione impianto” che risulta un file in pdf, non sottoscritto e verosimilmente di provenienza di parte opposta ossia della parte interessata a avvalersi del documento come prova. Peraltro, parte opponente ha articolato mezzi di prova orale sull'avvenuta esecuzione dei lavori che con ordinanza del 01.02.2022 è stata dichiarata inammissibile in quanto formulata per circostanze da provarsi per iscritto o irrilevanti ai fini della decisione.
Questo Giudice ritiene condivisibile quanto deciso con ordinanza del 01.02.2022 da questo Tribunale posto che la prova orale di parte opposta è generica e concerne elementi che dovevano essere provati per iscritto come per quanto concerne l'esistenza di documenti di cantiere comprovanti l'esecuzione dei lavori e/o il fine dei lavori e il pagamento parziale delle opere appaltate.
Ne discende che a fronte della mancata prova dell'esecuzione delle opere, parte opposta non ha – ex art. 2697 c.c. – provato la corretta esecuzione del contratto, di talché non risulta provato il credito.
Ne consegue che l'opposizione è fondata e deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La mancata prova dell'effettiva esecuzione delle opere appaltate assorbe ogni altra eccezione nel merito.
4. Sulle spese di lite
Parte opponente deve essere condannata a pagare le spese di lite al terzo chiamato a fronte del fatto che questo si è dovuto costituire in giudizio per eccepire l'intervenuta decadenza di parte opponente a eseguire la chiamata del terzo.
Questo Giudice ritiene equo che le spese di lite devono essere liquidate ex art. 4 DM 55 del 2014 per i giudizi presso il Tribunale Ordinario da Euro 26.001,00 a Euro 35.000,00 valori minimi per: Euro 851,00 fase studio;
Euro 602,00 fase introduttiva;
Euro 903,00 fase trattazione;
Euro 1.453,00 fase decisionale per complessivi Euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA – se dovuta – e CPA in misura di legge.
Per quanto concerne la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal terzo nei confronti di parte opponente, questo Giudice ritiene che il terzo non ha – ex art. 96, I co., c.p.c. – provato l'effettiva esistenza di un danno conseguente alla domanda presentata da parte opponente nei suoi confronti.
La domanda ex art. 96, III co., c.p.c. deve essere comunque rigettata posto che non si ravvisa un profilo di colpa delle deduzione di parte opponente rispetto alle pretese nel merito nei confronti del terzo anche in ragione del fatto che queste non sono state esaminate per l'intervenuta decadenza dalla chiamata del terzo.
Parte opposta deve essere condannata a pagare a parte opponente le spese di lite che si liquidano ex art. 4 DM 55 del 2014 da Euro 26.001,00 a Euro 35.000,00 valori medi – a fronte del fatto che detto rapporto è stato il principale oggetto del merito del procedimento – per: Euro 1.701,00 fase studio;
Euro 1.204,00 fase introduttiva;
Euro 1.806,00 fase trattazione;
Euro 2.905,00 fase decisionale per complessivi Euro 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA – se dovuta – e CPA in misura di legge.
Compensa tra parte opposta e il terzo le spese di lite non sussistendo tra dette parti alcun elemento di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ogni diversa domanda e eccezione, rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara la decadenza di parte opponente dalla chiamata del terzo;
- estromette il terzo avv. Albino Riccio;
- accoglie l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente a pagare al terzo avv. Albino Riccio le spese di lite che si liquidano per Euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA – se dovuta – e CPA in misura di legge;
- condanna parte opposta a pagare a parte opponente le spese di lite che si liquidano per Euro 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA – se dovuta – e CPA in misura di legge;
- compensa tra parte opposta e il terzo le spese di lite.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Civitavecchia, il 28.01.2025
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti