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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/07/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, all'esito dell'udienza dell'11/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato, ex art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5117 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f.: ), con l'avvocato Antonella Germanò Parte_1 C.F._1
-attrice-
E
, in persona del l.r.p.t. (c.f. ), con gli avvocati Controparte_1 P.IVA_1
Annarita De Siena e Saverio Molica
-convenuto-
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza dell'11/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/10/2018, Parte_1 ha evocato in giudizio il , al fine di chiedere il ristoro dei danni patiti Controparte_1
a seguito di una caduta che l'ha vista coinvolta.
Ha esposto, in particolare: che, in data 17/9/2017, alle ore 10,00 circa, mentre si trovava su
Viale Brutium di , in prossimità dell'ufficio postale, intenta a raggiungere la CP_1 postazione bancomat della filiale, dopo essere scesa dalla vettura sulla quale era trasportata
Pag. 1 a 10 inciampava in una buca presente sul margine della carreggiata, parzialmente coperta da altre vetture ivi parcheggiate, cadendo rovinosamente sull'asfalto; che, a seguito dell'occorso, avvertiva immediatamente un forte dolore al tratto lombo-sacrale, ma ciononostante decideva di rientrare presso la sua abitazione sita in Cosenza, rifiutando l'intervento del 118; che, tuttavia, una volta giunta a casa, i dolori aumentavano, tanto da impedirle finanche la deambulazione e da costringerla a chiedere l'intervento del 118, che la trasportava presso l'Ospedale di Cosenza, ove le veniva riscontrata la frattura della vertebra D7 con compressione midollare;
che, a seguito di ricovero, subiva un intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale e veniva dimessa in data 23/9/2017; che, dopo le dimissioni, osservava un lungo periodo di riposo e cure mediche.
Tanto premesso in fatto, ha dedotto che la responsabilità dell'accaduto era da ascriversi all'Amministrazione comunale, proprietaria del tratto di strada in questione, la quale non aveva proceduto all'installazione di alcun segnale di pericolo, né alla riparazione del manto stradale dissestato. Ha, altresì, affermato che a nulla erano valsi i tentativi di risolvere bonariamente la vertenza.
1.1. Si è costituito l'Ente convenuto, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
1.2. Espletate istruttoria orale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa, differita per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza dell'11/7/2025
(sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta), all'esito della quale è stata decisa col presente provvedimento.
2. La domanda risarcitoria è fondata.
2.1. Preliminarmente, occorre ricondurre la fattispecie in esame al paradigma della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., disposizione a mente della quale
«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
In punto di diritto, giova evidenziare, poi, in conformità alla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 19/06/2015, n. 12802), che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde
Pag. 2 a 10 dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso (Cass. 7 aprile 2010 n. 8229, Cass. 5 dicembre 2008 n. 28811).
Sul piano probatorio, si rileva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso
(v. Cass. Civ. ord. n. 8811 del 12/05/2020).
Ancora, sul punto della ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha specificato che, nell'ipotesi in cui il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del
08/05/2008).
2.2. Stanti tali premesse, rileva il giudicante che, alla stregua dei suesposti principi,
l'odierna attrice ha compiutamente assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, avendo provato l'evento storico della caduta, la sua dinamica, la presenza dell'anomalia del manto stradale ed il nesso causale fra lo stato di manutenzione del tratto stradale percorso a piedi ed il sinistro.
Nello specifico, la teste , sorella dell'attrice, la quale si trovava insieme a Testimone_1 quest'ultima al momento del sinistro, ha confermato che, in data 17/9/2017, alle ore 10,00 circa, , dopo essere scesa dalla vettura su cui era trasportata (e su cui vi Parte_1 era, sul sedile posteriore, anche la teste), inciampava in una buca presente sul margine destro della carreggiata, nelle immediate vicinanze dell'ufficio postale di Viale Brutium di
Pag. 3 a 10 . Ha specificato, in particolare, di essere scesa dalla macchina (ferma in direzione CP_1
Catanzaro Sud – Catanzaro Lido), dallo stesso lato della sorella, poco prima di quest'ultima,
e di essere riuscita a chiudere lo sportello, mentre l'attrice è caduta mentre chiudeva lo sportello. La teste ha, inoltre, riferito di essersi precipitata a soccorrere la sorella, insieme al signore alla guida della vettura, e di averla aiutata a rialzarsi;
nonché che la sorella ha rifiutato l'intervento del 118 nell'immediatezza, salvo poi ricorrere alle cure dei sanitari una volta rientrata a casa, intorno alle 22,00/23,00, stante l'acuirsi della sintomatologia dolorosa.
Ha, infine, riconosciuto, tra le foto poste in visione ed allegate al fascicolo di parte attrice, lo stato dei luoghi ed ha precisato che la buca era parzialmente celata da altre vetture ivi parcheggiate, nella stessa posizione che si evince dalla foto n. 3 (cfr. verbale d'udienza del
13/12/2022).
Il teste che era alla guida della vettura dalla quale è scesa l'attrice, ha Testimone_2 confermato la dinamica dell'occorso descritta dalla teste , riferendo di avere Testimone_1 visto la sig.ra scendere dall'auto e, con lo sportello ancora aperto cadere a terra. Ha, Pt_1 altresì, confermato di aver aiutato l'attrice a rialzarsi da terra e di essersi accorto della buca una volta sceso dalla macchina: “Ho quindi visto la presenza di una buca, vicino alle auto parcheggiate, non visibile e non segnalata. Specifico che dal lato guida non potevo vedere la buca, scendendo dall'auto non era immediatamente visibile in quanto posta a bordo strada. Comunque, la buca era un pò profonda e larga circa 25/30 cm”. Anche il teste ha riconosciuto il luogo teatro del sinistro nelle foto poste in visione ed ha Tes_2 individuato – sia pur non in termini di certezza assoluta – la buca su cui è inciampata l'attrice nella “buca centrale della foto n. 3 indicata con la freccia a penna siglata dal Giudice” (cfr. verbale d'udienza del 4/7/2023).
A riscontro delle dichiarazioni testimoniali (tra di loro coerenti e sovrapponibili), vi è, poi, la documentazione sanitaria versata in atti, ossia, in particolare, la copia della cartella clinica n. 18760, rilasciata dall'UOC di Neurochirurgia dell'Ospedale “Annunziata-Mariano Santo-
Santa Barbara” di Cosenza, relativa al ricovero dell'attrice nel periodo 18/9/2017 –
23/9/2017.
Pag. 4 a 10 Risultano, inoltre, prodotte, in allegato al fascicolo di parte attrice, le fotografie ritraenti i luoghi di causa, per come confermato dai testi escussi, e raffiguranti l'anomalia del manto stradale.
L'oggettività delle riproduzioni fotografiche esaminate, unite alla valutazione delle deposizioni testimoniali, conduce, dunque, a far ritenere che sia stata raggiunta la prova del fatto e del nesso causale tra stato della cosa in custodia e danno-evento (ossia, la caduta).
2.3. Il , di converso, non ha provato che il sinistro si sia verificato Controparte_1 per caso fortuito o per esclusiva responsabilità dell'attore.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015), giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente
«carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013); in tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227 c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).
Deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa: «Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad
Pag. 5 a 10 escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”». (Cass. n.
26524/2020).
2.4. Ciò non significa, tuttavia, che la colpa della vittima - ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito - non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c. - sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co., c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co., c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte (che, nella fattispecie in esame, non risulta prospettata).
Nel caso di specie, dunque, appurato che la condotta dell'attrice non rivestiva, al momento del fatto, i caratteri della imprevedibilità da parte del custode, tale da interrompere il nesso causale (dal momento che la stava transitando a piedi su un tratto di strada Pt_1 all'interno del centro abitato del Comune di ), occorre valutare, alla luce delle CP_1
Pag. 6 a 10 emergenze processuali, l'osservanza, da parte sua, delle regole di prudenza e diligenza e, dunque, la sussistenza e, conseguentemente, il grado di apporto causale al fatto dannoso.
Tale verifica va effettuata «guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c.» (in motivazione, Corte di Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 25837 del 2017), trattandosi di un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito.
Orbene, deve ritenersi che, dalle prove raccolte in giudizio, non può ascriversi alla danneggiata alcun concorso di responsabilità nella causazione del danno.
In primo luogo, va evidenziata la generale situazione di regolarità del manto stradale limitrofo al luogo della caduta, come si evince dalla documentazione fotografica allegata dall'attrice, dalla quale può rilevarsi la scarsa riconoscibilità dell'imperfezione della strada, di certo non immediatamente percepibile dal passante quanto, ad esempio, alla profondità della fessurazione. In secondo luogo, come affermato dalla stessa parte attrice e confermato dai testi escussi, al momento della caduta, sebbene in orario diurno, la buca era parzialmente coperta da altre vetture ivi parcheggiate: tali elementi, unitamente alla incontestata assenza di segnaletica di pericolo, inducono a ritenere esistenti fattori che hanno occultato l'esistenza della buca.
Peraltro, dall'istruttoria è emerso che la risiedeva a Cosenza, sicché neppure può Pt_1 ritenersi integrata, in capo alla stessa, una radicata conoscenza del luogo del sinistro e delle condizioni del manto stradale.
Ebbene, nel caso concreto, tenuto conto, per gli elementi appena valutati, della non immediata visibilità della buca in questione, non appare, dunque, configurabile un concorso di colpa in capo alla danneggiata.
2.5. Per ciò che attiene alle conseguenze dannose che sono derivate dal sinistro, il nesso causale tra evento e danno-conseguenza è stato accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, avverso la quale nessuna delle parti ha mosso specifiche contestazioni o rilievi critici.
Pag. 7 a 10 Il CTU nominato, infatti, con procedimento scientifico immune da vizi logici, ha accertato che , nell'incidente per cui è causa, ha riportato esiti – del tutto Parte_1 compatibili con la dinamica della caduta – da pregressa frattura di D7 trattata chirurgicamente con laminectomia di D7 e stabilizzazione di D6-D8; e che, per le lesioni patite, ella ha riportato una inabilità temporanea totale al 100% per giorni 6, una inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 30 ed una inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 40.
Sono, inoltre, residuati postumi invalidanti tali da cagionare un danno biologico pari al 9%.
Traducendo tali percentuali in valori monetari, al fine della liquidazione del danno biologico
- non suscettibile di quantificazione certa e determinabile, dunque, in via equitativa ex art. 1226 c.c. - può senz'altro farsi applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano e delle relative tabelle, come aggiornate all'anno 2024. Infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa per la mancanza di criteri legali, deve avvenire con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze, atteso che la parità di trattamento costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto - su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
In particolare, nel caso di specie, trattandosi di postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo e non essendo ancora state approvate in via definitiva riforme che estendano l'applicabilità delle c.d. «micropermanenti» al di fuori dei casi di r.c.a.
e delle lesioni da colpa medica, l'unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato il c.d. «criterio a punto variabile», adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari.
La quantificazione del danno operata in tal modo, tenuto conto dell'età della persona danneggiata all'epoca dell'incidente (59 anni), della percentuale di invalidità permanente
(9%), dell'inabilità temporanea assoluta (gg. 6), dell'inabilità temporanea parziale al 50%
(gg. 30) e dell'inabilità temporanea parziale al 25% (gg. 40), restituisce un totale generale pari alla somma di € 19.145,00.
Pag. 8 a 10 Quanto al danno patrimoniale, non vi sono in atti spese mediche documentate.
2.6. L'importo risarcitorio complessivamente liquidato è, dunque, pari ad € 19.145,00, senza che possa essere riconosciuto alcun ulteriore aumento a titolo di personalizzazione, per difetto di allegazione e prova di ulteriori voci di danno non patrimoniale da ristorare.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma all'attualità, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente a decorrere dalla data dell'illecito sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), oltre interessi al saggio legale successivamente a tale data (Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
2.7. Infine, non può procedersi ad alcuna riduzione dell'importo liquidato a titolo risarcitorio, in relazione ad eventuali somme che l'attrice avrebbe ricevuto dall'INAIL o dall'INPS, come dedotto dal convenuto, atteso che il che ha formulato l'eccezione CP_1 avrebbe dovuto assolvere al relativo onere della prova, non essendo, di converso, onere della parte attrice quello di dichiarare di aver percepito indennizzi dagli Istituti previdenziali.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia, del suo valore (con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione dello scarso grado di complessità delle questioni controverse affrontate, ulteriormente ridotto del 50% ex art. 130 DPR n. 115/2002, con attribuzione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la parte vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Analogamente, seguono la soccombenza le spese di ctu, liquidate con separato e coevo decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
Pag. 9 a 10 - accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1 della somma di € 19.145,00, oltre interessi come specificato in parte motiva;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1.270,00 per onorari, oltre accessori di legge, nonché oltre esborsi anticipati e/o prenotati a debito, con attribuzione in favore dell'Erario;
- pone a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Si comunichi.
Catanzaro, 11/07/2025
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, all'esito dell'udienza dell'11/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato, ex art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5117 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f.: ), con l'avvocato Antonella Germanò Parte_1 C.F._1
-attrice-
E
, in persona del l.r.p.t. (c.f. ), con gli avvocati Controparte_1 P.IVA_1
Annarita De Siena e Saverio Molica
-convenuto-
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza dell'11/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/10/2018, Parte_1 ha evocato in giudizio il , al fine di chiedere il ristoro dei danni patiti Controparte_1
a seguito di una caduta che l'ha vista coinvolta.
Ha esposto, in particolare: che, in data 17/9/2017, alle ore 10,00 circa, mentre si trovava su
Viale Brutium di , in prossimità dell'ufficio postale, intenta a raggiungere la CP_1 postazione bancomat della filiale, dopo essere scesa dalla vettura sulla quale era trasportata
Pag. 1 a 10 inciampava in una buca presente sul margine della carreggiata, parzialmente coperta da altre vetture ivi parcheggiate, cadendo rovinosamente sull'asfalto; che, a seguito dell'occorso, avvertiva immediatamente un forte dolore al tratto lombo-sacrale, ma ciononostante decideva di rientrare presso la sua abitazione sita in Cosenza, rifiutando l'intervento del 118; che, tuttavia, una volta giunta a casa, i dolori aumentavano, tanto da impedirle finanche la deambulazione e da costringerla a chiedere l'intervento del 118, che la trasportava presso l'Ospedale di Cosenza, ove le veniva riscontrata la frattura della vertebra D7 con compressione midollare;
che, a seguito di ricovero, subiva un intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale e veniva dimessa in data 23/9/2017; che, dopo le dimissioni, osservava un lungo periodo di riposo e cure mediche.
Tanto premesso in fatto, ha dedotto che la responsabilità dell'accaduto era da ascriversi all'Amministrazione comunale, proprietaria del tratto di strada in questione, la quale non aveva proceduto all'installazione di alcun segnale di pericolo, né alla riparazione del manto stradale dissestato. Ha, altresì, affermato che a nulla erano valsi i tentativi di risolvere bonariamente la vertenza.
1.1. Si è costituito l'Ente convenuto, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
1.2. Espletate istruttoria orale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa, differita per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza dell'11/7/2025
(sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta), all'esito della quale è stata decisa col presente provvedimento.
2. La domanda risarcitoria è fondata.
2.1. Preliminarmente, occorre ricondurre la fattispecie in esame al paradigma della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., disposizione a mente della quale
«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
In punto di diritto, giova evidenziare, poi, in conformità alla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 19/06/2015, n. 12802), che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde
Pag. 2 a 10 dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso (Cass. 7 aprile 2010 n. 8229, Cass. 5 dicembre 2008 n. 28811).
Sul piano probatorio, si rileva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso
(v. Cass. Civ. ord. n. 8811 del 12/05/2020).
Ancora, sul punto della ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha specificato che, nell'ipotesi in cui il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del
08/05/2008).
2.2. Stanti tali premesse, rileva il giudicante che, alla stregua dei suesposti principi,
l'odierna attrice ha compiutamente assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, avendo provato l'evento storico della caduta, la sua dinamica, la presenza dell'anomalia del manto stradale ed il nesso causale fra lo stato di manutenzione del tratto stradale percorso a piedi ed il sinistro.
Nello specifico, la teste , sorella dell'attrice, la quale si trovava insieme a Testimone_1 quest'ultima al momento del sinistro, ha confermato che, in data 17/9/2017, alle ore 10,00 circa, , dopo essere scesa dalla vettura su cui era trasportata (e su cui vi Parte_1 era, sul sedile posteriore, anche la teste), inciampava in una buca presente sul margine destro della carreggiata, nelle immediate vicinanze dell'ufficio postale di Viale Brutium di
Pag. 3 a 10 . Ha specificato, in particolare, di essere scesa dalla macchina (ferma in direzione CP_1
Catanzaro Sud – Catanzaro Lido), dallo stesso lato della sorella, poco prima di quest'ultima,
e di essere riuscita a chiudere lo sportello, mentre l'attrice è caduta mentre chiudeva lo sportello. La teste ha, inoltre, riferito di essersi precipitata a soccorrere la sorella, insieme al signore alla guida della vettura, e di averla aiutata a rialzarsi;
nonché che la sorella ha rifiutato l'intervento del 118 nell'immediatezza, salvo poi ricorrere alle cure dei sanitari una volta rientrata a casa, intorno alle 22,00/23,00, stante l'acuirsi della sintomatologia dolorosa.
Ha, infine, riconosciuto, tra le foto poste in visione ed allegate al fascicolo di parte attrice, lo stato dei luoghi ed ha precisato che la buca era parzialmente celata da altre vetture ivi parcheggiate, nella stessa posizione che si evince dalla foto n. 3 (cfr. verbale d'udienza del
13/12/2022).
Il teste che era alla guida della vettura dalla quale è scesa l'attrice, ha Testimone_2 confermato la dinamica dell'occorso descritta dalla teste , riferendo di avere Testimone_1 visto la sig.ra scendere dall'auto e, con lo sportello ancora aperto cadere a terra. Ha, Pt_1 altresì, confermato di aver aiutato l'attrice a rialzarsi da terra e di essersi accorto della buca una volta sceso dalla macchina: “Ho quindi visto la presenza di una buca, vicino alle auto parcheggiate, non visibile e non segnalata. Specifico che dal lato guida non potevo vedere la buca, scendendo dall'auto non era immediatamente visibile in quanto posta a bordo strada. Comunque, la buca era un pò profonda e larga circa 25/30 cm”. Anche il teste ha riconosciuto il luogo teatro del sinistro nelle foto poste in visione ed ha Tes_2 individuato – sia pur non in termini di certezza assoluta – la buca su cui è inciampata l'attrice nella “buca centrale della foto n. 3 indicata con la freccia a penna siglata dal Giudice” (cfr. verbale d'udienza del 4/7/2023).
A riscontro delle dichiarazioni testimoniali (tra di loro coerenti e sovrapponibili), vi è, poi, la documentazione sanitaria versata in atti, ossia, in particolare, la copia della cartella clinica n. 18760, rilasciata dall'UOC di Neurochirurgia dell'Ospedale “Annunziata-Mariano Santo-
Santa Barbara” di Cosenza, relativa al ricovero dell'attrice nel periodo 18/9/2017 –
23/9/2017.
Pag. 4 a 10 Risultano, inoltre, prodotte, in allegato al fascicolo di parte attrice, le fotografie ritraenti i luoghi di causa, per come confermato dai testi escussi, e raffiguranti l'anomalia del manto stradale.
L'oggettività delle riproduzioni fotografiche esaminate, unite alla valutazione delle deposizioni testimoniali, conduce, dunque, a far ritenere che sia stata raggiunta la prova del fatto e del nesso causale tra stato della cosa in custodia e danno-evento (ossia, la caduta).
2.3. Il , di converso, non ha provato che il sinistro si sia verificato Controparte_1 per caso fortuito o per esclusiva responsabilità dell'attore.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015), giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente
«carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013); in tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227 c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).
Deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa: «Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad
Pag. 5 a 10 escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”». (Cass. n.
26524/2020).
2.4. Ciò non significa, tuttavia, che la colpa della vittima - ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito - non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c. - sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co., c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co., c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte (che, nella fattispecie in esame, non risulta prospettata).
Nel caso di specie, dunque, appurato che la condotta dell'attrice non rivestiva, al momento del fatto, i caratteri della imprevedibilità da parte del custode, tale da interrompere il nesso causale (dal momento che la stava transitando a piedi su un tratto di strada Pt_1 all'interno del centro abitato del Comune di ), occorre valutare, alla luce delle CP_1
Pag. 6 a 10 emergenze processuali, l'osservanza, da parte sua, delle regole di prudenza e diligenza e, dunque, la sussistenza e, conseguentemente, il grado di apporto causale al fatto dannoso.
Tale verifica va effettuata «guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c.» (in motivazione, Corte di Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 25837 del 2017), trattandosi di un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito.
Orbene, deve ritenersi che, dalle prove raccolte in giudizio, non può ascriversi alla danneggiata alcun concorso di responsabilità nella causazione del danno.
In primo luogo, va evidenziata la generale situazione di regolarità del manto stradale limitrofo al luogo della caduta, come si evince dalla documentazione fotografica allegata dall'attrice, dalla quale può rilevarsi la scarsa riconoscibilità dell'imperfezione della strada, di certo non immediatamente percepibile dal passante quanto, ad esempio, alla profondità della fessurazione. In secondo luogo, come affermato dalla stessa parte attrice e confermato dai testi escussi, al momento della caduta, sebbene in orario diurno, la buca era parzialmente coperta da altre vetture ivi parcheggiate: tali elementi, unitamente alla incontestata assenza di segnaletica di pericolo, inducono a ritenere esistenti fattori che hanno occultato l'esistenza della buca.
Peraltro, dall'istruttoria è emerso che la risiedeva a Cosenza, sicché neppure può Pt_1 ritenersi integrata, in capo alla stessa, una radicata conoscenza del luogo del sinistro e delle condizioni del manto stradale.
Ebbene, nel caso concreto, tenuto conto, per gli elementi appena valutati, della non immediata visibilità della buca in questione, non appare, dunque, configurabile un concorso di colpa in capo alla danneggiata.
2.5. Per ciò che attiene alle conseguenze dannose che sono derivate dal sinistro, il nesso causale tra evento e danno-conseguenza è stato accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, avverso la quale nessuna delle parti ha mosso specifiche contestazioni o rilievi critici.
Pag. 7 a 10 Il CTU nominato, infatti, con procedimento scientifico immune da vizi logici, ha accertato che , nell'incidente per cui è causa, ha riportato esiti – del tutto Parte_1 compatibili con la dinamica della caduta – da pregressa frattura di D7 trattata chirurgicamente con laminectomia di D7 e stabilizzazione di D6-D8; e che, per le lesioni patite, ella ha riportato una inabilità temporanea totale al 100% per giorni 6, una inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 30 ed una inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 40.
Sono, inoltre, residuati postumi invalidanti tali da cagionare un danno biologico pari al 9%.
Traducendo tali percentuali in valori monetari, al fine della liquidazione del danno biologico
- non suscettibile di quantificazione certa e determinabile, dunque, in via equitativa ex art. 1226 c.c. - può senz'altro farsi applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano e delle relative tabelle, come aggiornate all'anno 2024. Infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa per la mancanza di criteri legali, deve avvenire con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze, atteso che la parità di trattamento costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto - su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
In particolare, nel caso di specie, trattandosi di postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo e non essendo ancora state approvate in via definitiva riforme che estendano l'applicabilità delle c.d. «micropermanenti» al di fuori dei casi di r.c.a.
e delle lesioni da colpa medica, l'unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato il c.d. «criterio a punto variabile», adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari.
La quantificazione del danno operata in tal modo, tenuto conto dell'età della persona danneggiata all'epoca dell'incidente (59 anni), della percentuale di invalidità permanente
(9%), dell'inabilità temporanea assoluta (gg. 6), dell'inabilità temporanea parziale al 50%
(gg. 30) e dell'inabilità temporanea parziale al 25% (gg. 40), restituisce un totale generale pari alla somma di € 19.145,00.
Pag. 8 a 10 Quanto al danno patrimoniale, non vi sono in atti spese mediche documentate.
2.6. L'importo risarcitorio complessivamente liquidato è, dunque, pari ad € 19.145,00, senza che possa essere riconosciuto alcun ulteriore aumento a titolo di personalizzazione, per difetto di allegazione e prova di ulteriori voci di danno non patrimoniale da ristorare.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma all'attualità, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente a decorrere dalla data dell'illecito sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), oltre interessi al saggio legale successivamente a tale data (Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
2.7. Infine, non può procedersi ad alcuna riduzione dell'importo liquidato a titolo risarcitorio, in relazione ad eventuali somme che l'attrice avrebbe ricevuto dall'INAIL o dall'INPS, come dedotto dal convenuto, atteso che il che ha formulato l'eccezione CP_1 avrebbe dovuto assolvere al relativo onere della prova, non essendo, di converso, onere della parte attrice quello di dichiarare di aver percepito indennizzi dagli Istituti previdenziali.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia, del suo valore (con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione dello scarso grado di complessità delle questioni controverse affrontate, ulteriormente ridotto del 50% ex art. 130 DPR n. 115/2002, con attribuzione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la parte vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Analogamente, seguono la soccombenza le spese di ctu, liquidate con separato e coevo decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
Pag. 9 a 10 - accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1 della somma di € 19.145,00, oltre interessi come specificato in parte motiva;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1.270,00 per onorari, oltre accessori di legge, nonché oltre esborsi anticipati e/o prenotati a debito, con attribuzione in favore dell'Erario;
- pone a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Si comunichi.
Catanzaro, 11/07/2025
Il Giudice
Stefano Costarella
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