CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6495 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor IE RO TO NT Presidente
Dottoressa Maria Aversano Consigliere
Avvocato LD NT Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1795 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza del 15.10.2025 e vertente
T R A
n. 589/2011 Parte_1 Parte_2 Parte_3
(C.F. ), in persona del curatore dott. , rappresentato e P.IVA_1 Parte_4
difeso dall'avv. Alessandro Lendvai
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa e dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
GI M. OC
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 7 1. Con atto di citazione, il Fallimento Parte_5 Controparte_2
conveniva dinanzi il Tribunale di Roma la IG.ra , per
[...] Controparte_1
“accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 64 l.f., della dazione di danaro indicata in
narrativa, effettuata dalla società fallita in favore della parte convenuta per l'ammontare di €
20.000,00 trattandosi di atto a titolo gratuito compiuto nei due anni antecedenti il fallimento e/o
dichiarare l'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c., o in via subordinata ai sensi
dell'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento in favore del
[...]
, della predetta somma di € 20.000,00 Controparte_3
oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla data
del versamento indebito alla restituzione o, in subordine, dalla data della domanda, ovvero del
maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di
causa”
Si costituiva in giudizio la IG.ra chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
avanzate da parte avversa.
Con sentenza 13900/2022 del 27/09/2022 il Tribunale di Roma respingeva le domande propoiste dal nei confronti di e Controparte_3 Controparte_1
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite
2. Con atto di citazione in appello il Controparte_3
ha impugnato la richiamata sentenza così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte
[...]
d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'azione proposta, accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi
dell'art. 64 l.f., della dazione di danaro indicata in narrativa, effettuata dalla società fallita in favore
della parte convenuta per l'ammontare di € 20.000,00 trattandosi di atto a titolo gratuito compiuto
nei due anni antecedenti il fallimento e/o dichiarare l'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art.
2033 c.c., o in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare la medesima
al pagamento in favore del , Controparte_3
della predetta somma di € 20.000,00 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e
rivalutazione monetaria dalla data del versamento indebito alla restituzione o, in subordine, dalla
pagina 2 di 7 data della domanda, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto del proposto appello.
3. L'appellante eccepisce prioritariamente la violazione e falsa applicazione dell'art. 64
l.f. e dell'art. 2697 c.c. per aver il Tribunale escluso la natura gratuita del pagamento.
Va premesso in fatto che la IG.ra aveva investito propri risparmi in Controparte_1
quello che si sarebbe rivelato, come accertato da sentenza penale passata in giudicato, un circuito fraudolento di intermediazione finanziaria;
i capitali degli investitori confluivano nella European Investments Management (EIM) e nelle società satelliti all'uopo costituite, tra le quali la appellante oi fallita, al fine Parte_2
della gestione e compravendita (nella maggior parte dei casi fittizia) di strumenti finanziari. Senonché, per far fronte alle difficoltà di restituzione delle somme e nascondere la frode finanziaria in atto, la società proponeva ai clienti investitori di aderire allo scudo fiscale ter per mezzo della (E.G.P.) al fine Controparte_4
di recuperare il capitale investito. Nella specie la IG.ra corrispondeva Controparte_1
alle società del Gruppo Dharma (E.I.M. Inc. e/o E.I.M. Ltd.) somme complessivamente pari ad € 853.956,36 che successivamente confluivano nella E.G.P. S.A., in virtù
dell'adesione alla procedura dello scudo fiscale ter di cui all'art. 13 del D.L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
Nel mese di gennaio 2010, l'appellata chiedeva la restituzione dell'importo di €. 30.000,00,
ma riusciva ad ottenere solamente la restituzione della minor somma di €. 20.000,00,
oggetto di causa. Tale rimborso veniva effettuato, a mezzo due bonifici bancari del
12.02.2010 e del 15.02.2010, dalla società che coadiuvava Parte_2
l'attività illecita del gruppo agganciato al portafoglio di investimento gestito dalla E.G.P.
S.A..
Con raccomandate del 07.04.2011 e del 24.05.2011, la appellata faceva Controparte_1
istanza di insinuazione al passivo della in Controparte_5
liquidazione coatta amministrativa.
pagina 3 di 7 In data 11.11.2011, il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della
[...]
società satellite del gruppo facente capo dapprima alla EIM e, Parte_2
successivamente, alla E.G.P. S.A.. Da ciò scaturiva il presente giudizio proposto dal appellante teso alla restituzione della somma di € 20.000,00 in quanto CP_3
pagamento ritenuto a titolo gratuito, quindi inefficace ai sensi dell'art. 64 L.F.; giudizio definito con la sentenza oggetto di impugnazione.
La Corte ritiene l'appello infondato.
Secondo l'appellante il pagamento avrebbe natura gratuita non sussistendo tra la disponente e la beneficiaria alcun rapporto Parte_2 Controparte_1
obbligatorio; la fallita avrebbe pagato un debito altrui, nello specifico della società
; la fallita da tale gratuito pagamento non avrebbe tratto Controparte_4
alcun vantaggio patrimoniale né alcun vantaggio compensativo.
Come chiarito nella impugnata sentenza, il gruppo è stato oggetto di Parte_2
una serie procedimenti giudiaziari, tra cui: 1) il fallimento della Controparte_6
nei cui confronti parte attrice ha proposto domanda di insinuazione al
[...]
passivo; 2) procedimento penale n. 31083/2011 R.G.N.R. cui poi è seguita la sentenza, resa il 28.06.2012, dal Tribunale di Roma (procedimento n. 14545/2011 R. G. Dib.) con la quale
è stata riconosciuta l'esistenza di un'unica entità economica tra la e Parte_2
diverse società, tra cui la gestita dai diversi soggetti, Controparte_6
tra il che hanno costituito una associazione a delinquere diretta ad Parte_6
esercitare abusivamente l'attività finanziaria e truffa a danno di molteplici risparmiatori
(oltre 1.600, cfr. doc. 45 e 46 memoria ex art. 183, VI co. n. 2, c.p.c. di parte convenuta). E'
stato acclarato con sentenza penale irrevocabile che vi fosse un sodalizio criminale -
costituito da medesimi amministratori e soci di diverse società tra le quali la appellante e la - che operava con Parte_2 Controparte_6
commistione gestionale per la (illecita ed abusiva) attività di raccolta del risparmio e di
(il più delle volte fittizio) investimento finanziario nei confronti di un esteso numero di clienti;
è stato acclarato che gli effettuati versamenti di capitale, inclusi i rimborsi richiesti pagina 4 di 7 dai clienti, provenivano indistintamente da una delle società appartenente al sodalizio criminale, come accaduto anche per il versamento oggetto di causa.
La Suprema Corte ha chiarito che, al fine di cogliere appieno se un depauperamento delle risorse patrimoniali del disponente si sia verificato in mancanza di un corrispettivo occorre aver riguardo non alla causa tipica del negozio individuata in astratto, ma al suo scopo pratico ed alla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, compiendo la verifica della giustificazione causale nell'ambito dell'intera operazione economica compiuta dalle parti. Molteplici rapporti tra loro collegati possono coesistere e convergere in un complesso rapporto negoziale plurilaterale teso a realizzare un risultato, oneroso o gratuito, che a volte può essere addirittura antitetico a quello astratto dei singoli negozi utilizzati, sicché solo la prospettiva più ampia che persegue la verifica della causa concreta consente di apprezzare la complessità della fattispecie verificatasi. Cass., Sez. U., 6538 /2010; Cass. 1195/2020; Cass. 23140/2020; Cass. 20886/2024;
Cass. 12357/2025).
La valutazione di gratuità od onerosità di un negozio deve essere compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta sottesa all'intera operazione da parte del solvens, costituita dalla sintesi dell'interesse che lo stesso è diretto a realizzare;
causa evincibile dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti, dal legame tra gli stessi, etc..
Nella specie, come detto, appare accertato in atti, e non contestato dall'appellante (cui incombe l'onere probatorio), che la e la EGP fossero società facenti Parte_2
capo al sodalizio criminale capeggiato dal e dai suoi sodali e che le stesse fossero Pt_6
utilizzate l'una per le fittizie operazioni di investimento e per i versamenti di capitale e l'altra per le operazioni di rimpatrio dei capitali esteri “da scudo fiscale”, nonché che le diverse società agissero in interdipendenza per compiere plurime operazioni riferibili al medesimo rapporto, dal chiaro connotato fraudolento, instaurato con l'investitore.
Appare comprovato che le operazioni intervenute, tra cui quella oggetto di causa, fossero effettuate con sostanziale commistione gestionale e fossero quindi volte a soddisfare pagina 5 di 7 l'interesse del gruppo di continuare a gestire i rapporti con i clienti anche attraverso il parziale rimborso delle somme investite.
Corretta e condivisibile pertanto appare la impugnata sentenza del Tribunale che ha fatto esatta applicazione dei principi richiamati dalla Cassazione, apprezzando la fattispecie in esame in una prospettiva di sistema, valorizzando il collegamento tra le diverse società
del sodalizio ed i comuni interessi, così escludendo che il versamento in favore della sig.ra possa ritenersi sine causa. Controparte_1
4. Va rigettata anche la rinnovata eccezione di violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. per avere il Tribunale escluso la ripetizione del pagamento d'indebito.
L'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. contempla l'ipotesi di indebito oggettivo e si fonda su due presupposti: l'avvenuta esecuzione di una prestazione ed il suo carattere non dovuto. La ripetizione si potrà ottenere quando la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, qualora cioè l'arricchimento non sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
E' evidente, per quanto sopra specificato, che nella specie va esclusa l'applicabilità
dell'azione generale di arricchimento avendo il pagamento comunque una giustificazione ed una causa, essendo stato effettuato solo in apparenza quale adempimento dell'obbligo altrui essendo realtà diretto al raggiungimento di interessi comuni.
5. Per gli stessi motivi va confermata la sentenza nella parte in cui ha rigettato anche la azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., avanzata in via subordinata dall'appellante; azione che si fonda sempre sull'arricchimento ingiustificato, ossia senza causa.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
pagina 6 di 7 2) Condanna parte appellante al pagamento in favore della sig.ra delle Controparte_1
spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA
e CPA come per legge;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 05.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LD NT IE RO TO NT
pagina 7 di 7