Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ATINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3359 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2021 promossa da:
) con sede in Perugia, Via Madonna Alta, 138 in persona del CP_1 (C.F. P.IVA 1
elettivamente domiciliata in Perugia, Via Mario An- legale rappresentante p.t. Rag. CP 2
Email 1 ) fax geloni 57 presso lo studio dell'Avv. Massimo Regni (
075/5004472 che la rappresenta ed assiste in virtù di delega in calce all'atto introduttivo.
-ATTRICE-
CONTRO
in persona del le- Controparte_3
P.IVA 2 ), con sede in Bernalda, alla via Montegrappa n.34, rap-gale rappresentante p.t. (P.IVA presentato e difeso, dall'Avv. Assunta Gallotta (C.F.: C.F. 1 () con studio legale in
Email 2 ) pressoBernalda, al Corso Umberto 192 (Fax 0835542056 - PEC: la cui casella di posta certificata, assieme allo stesso, elegge domicilio digitale, il tutto in virtù di mandato rilasciato su foglio separato ma congiunto alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA-
OGGETTO: Pagamento somma
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 5.6.2024 con termini per memorie e repliche ex art.190
c.p.c. decorrenti dal 1.10.2024
Con atto di citazione del 23.6.2021 la CP 1 C.F. P.IVA 1 con sede in Perugia, Via Madonna
CP 2 elettivamente domiciliata in Perugia,
,Alta, 138 in persona del legale rappresentante p.t. Rag.
Via Mario Angeloni 57 presso lo studio dell'Avv. Massimo Regni ( ) Email 1
fax 075/5004472 che la rappresentava ed assisteva in virtù di delega in calce al detto atto, conveniva in giudizio la P.IVA 2 ) in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t., con sede in Bernalda (MT), Via Montegrappa, 34, al fine di sentir accogliere la domanda giudiziale proposta nei confronti della stessa e conseguentemente sentir condannare la convenuta al pagamento, in favore di essa attrice, della somma di € 14.763,02, o di quella diversa che fosse stata accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, vinte le spese.
Sosteneva l'attrice che, a mezzo della società DLL Controparte_4 in data 24.7.2019 stipulava, con la convenuta il contratto di locazione finanziaria n° 4184743 relativo ai beni così descritti: n° 2 Riuniti
Controparte 5 n° 1 Radiografico Endorale Vatech HF + n° 1 Europa B Evo + n° 1 Panoramico PAX I 2D
Vatech + acc. nuovo 2018 d, per il prezzo complessivo di € 59.630,00 + IVA;
che il corrispettivo della loca- zione finanziaria doveva essere versato mediante n° 72 canoni mensili, di cui la prima maxi-rata di € 14.763,02 Con (11.950,84 + IVA e le altre 71 rate di € 812,16 + IVA;
che al fine di permettere a (così d'ora in poi per brevità n.d.r.) di accedere al finanziamento, non potendo accedervi, all'epoca, l'attrice sosteneva di aver auto- rizzato la società di leasing ad erogare alla convenuta il solo importo di €.57.985,58 "...compensando la maxi
Con rata iniziale che sarebbe dovuta poi essere corrisposta dalla ad Umbra..."con la conseguenza che la So-
Con Con cietà di Leasing erogava a tramite bonifico bancario la somma di cui sopra mentre doveva corri- spondere ad essa attrice la somma di €.14.763,02; che ricevuti regolarmente i beni oggetto di locazione finan- ziaria e iniziato il pagamento, dei canoni stabiliti, la convenuta ometteva il pagamento della somma di.€.14.763,02,del quale l'attrice vanamente chiedeva il versamento, instaurando di conseguenza il presente procedimento e rassegnando le conclusioni di cui sopra.
Con comparsa del 10.11.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_6
P.IVA 2 ), con sede in
,in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA
[...]
Bernalda, alla via Montegrappa n.34, rappresentato e difeso, dall'Avv. Assunta Gallotta (C.F.:
) con studio legale in Bernalda, al Corso Umberto 192 (Fax 0835542056 - PEC: [...] C.F. 1
) presso la cui casella di posta certificata, assieme allo stesso, eleggeva domicilio Email 3 digitale, il tutto in virtù di mandato rilasciato su foglio separato ma congiunto al detto atto, la quale contestava quanto sostenuto e preteso da controparte asserendo che:nel contratto di leasing di cui si discuteva l'attuale attrice aveva rivestito esclusivamente la veste di fornitore, che i beni consegnati e descritti nel pedissequo verbale del 24.7.2019 corrispondevano a quelli forniti, che nel contratto erano descritte le modalità di paga- mento del canone: primo canone pari a €11.950 + IVA = €14.579,00 (minore rispetto quello di €14.763,02 preteso dalla CP 1 n.d.r.) e successivi n.71 canoni per l'importo ciascuno di €812,16 + IVA
-
€990,83, che l'assunto di parte attrice posto a fondamento della sua pretesa creditoria contrastava con quanto asserito con la nota datata 8.11.2018 con cui la stessa attestava e dichiarava alla finanziaria che la CP 3
aveva provveduto a versare alla parte attrice la maxi-rata e dunque la somma di €14.763,01 Iva Inclusa preci- sando: "pertanto tratteniamo tali importi a titolo di acconto sul prezzo del bene da Voi acquistato ed oggetto del contratto di locazione, autorizzandoVi a corrisponderci il prezzo, come da nostra fattura, dedotti gli im- porti di cui sopra" e che con il documento prodotto e denominato "Estratto conto al 20.08.2019", di cui si essa convenuta contestava l'inidoneità di prova, sia perché proveniente dalla stessa parte attrice, sia perché risultavano assenti gli elementi atti a comprendere la riconducibilità all'emittente e al beneficiario, nonché la titolarità del c.c. bancario, la CP 1 pretendeva di provare di aver ricevuto dalla esclusivamente la somma di €57.985,58, rilevando che tale documento richiamava esclusivamente la fattura n.181.098.160 del
27.12.2018 asseritamente mai prodotta dalla parte attrice.
Quindi parte convenuta eccepiva,preliminarmente ed in rito,l 'improcedibilità dell'azione intentata da parte attrice nei suoi confronti per mancato invito alla negoziazione assistita obbligatoria, stante che la domanda non eccedeva in valore l'importo di €.50.000,00,la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e passiva di essa convenuta essendo il rapporto di locazione intercorso solo tra essa convenuta e la Società Finanziaria DLL verso cui era sorto l'impegno del pagamento dei canoni, l'inesistenza del credito in quanto con la nota del giorno 8.11.2018 indirizzata alla Finanziaria l'attrice confermava di aver ricevuto la somma di “...€14.763,02 iva inclusa a Voi dovuto nella Vostra qualità di Locatore, in merito al contratto di Locazione Finanziaria N°
418743".con atto avente valore confessorio.
La convenuta, pertanto, concludeva affinchè in via preliminare, rilevato che la procedura di negoziazione assistita non risultava esperita, fosse sospeso il procedimento ed assegnato alla parte attrice il termine per co- municare all'altra l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
in accoglimento dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva della CP 3 nonché attiva della CP 1 fosse rigettata la do- manda attrice e nel caso di non accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della [...] CP comunque rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e condannarsi la CP_1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite.
All'udienza del giorno 11.2.2022 il Giudice, “... Ritenuta applicabile la negoziazione assistita, in quanto l'at- tore chiede il pagamento di somme inferiori ad euro 50.000, rilevato che vi è eccezione del convenuto in ordine al mancato esperimento della negoziazione assistita;
visto l'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132..." con- cedeva a parte attrice termine di giorni 15 per invitare parte convenuta alla negoziazione assistita, rinviando il giudizio alla successiva udienza del 17.2.2022 dove, a seguito della richiesta di parte convenuta di declaratoria di improcedibilità del giudizio per omesso invito alla negoziazione assistita nei termini concessi da parte dell'attrice e la richiesta di rimessione in termini formulata dalla stessa, il Giudice "...rilevato che in ogni caso, l'istanza per rimessione in termini non può essere accolta in quanto non adeguatamente dimostrato l'im- pedimento, anche con riferimento al periodo tra il 18 dicembre 2021 ed il 14 febbraio 2022..." rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13 aprile 2022, differita al
1.6.2022 e quindi al 25.10.2023. Assegnata la cognizione della causa all'attuale Giudicante questi,con ordinanza del 9.5.2023,diponeva per la prosecuzione innanzi a sé la comparizione delle parti l'udienza del 25.10.2023 e quindi la successiva del
29.11.2023 ed ancora quella del 10.4.2024, a seguito della quale, con ordinanza del giorno 11.4.2024, previa revoca di quanto disposto all'udienza del 29.11.2023 e richiamati i provvedimenti resi dal precedente Gudi- cante all'udienza del 17.2.2022, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5.6.2024, a seguito delle quali tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie conclusive e repliche, decorrenti dal 1.10.2024.
Esaminando le note conclusive depositate da entrambe le parti è evidente che la questione principale oggetto di dibattimento è valutare se il presente procedimento debba o meno essere dichiarato improcedibile per aver omesso, parte attrice, di ottemperare all'ordine del Giudice emesso all'udienza del 11.11.2021, di avviare il procedimento di negoziazione assistita trasmettendo l'invito a controparte nel termine di 15 giorni da tale giorno, rinviando all'udienza del 17.2.2022 per verificarne l'esito favorevole o meno e ciò a seguito di tempe- stivo rilievo della convenuta, all'atto della sua costituzione, dell'obbligatorietà dell'espletamento della detta procedura per essere il valore della causa inferiore ad €.50.000,00.
Ed allora: la negoziazione assistita è quel procedimento volto alla sottoscrizione, ad opera delle parti di un accordo, c.d. convenzione di negoziazione, mediante il quale esse convengono cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, assistite da uno o più avvocati. L'avvio del proce- dimento di negoziazione assistita è obbligatorio nei casi tassativamente indicati dalla legge e come disposto dall'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in L.n. 162/2014, questa costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per alcune materie e per cause di valore inferiore ad €.50.000,00.
L'art. 3 comma 1 del D.L. sopra citato, infatti, afferma che l'esperimento di negoziazione assistita è obbliga- toria per chi intende "esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti" e "Allo stesso modo deve procedere, fuori dai casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.". In questi casi infatti “l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di proce- dibilità della domanda giudiziale".
L'iter della procedura è molto semplice e lasciato in gran parte all'autonomia delle parti:la parte istante o onerata dell'avvio della procedura da parte del Giudice, deve notificare a controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, indicando l'oggetto della controversia, che non può concernere diritti indisponibili e avvertendo l'altra parte del fatto che la sua eventuale mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrebbe in futuro essere valutato dal giudice ai fini della determinazione del regime delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 c.p.c. (Responsabi- lità aggravata) e 642 (Esecuzione provvisoria), comma 1 del codice di procedura civile.
L'invito è formulato con raccomandata a/r o con pec alla controparte con il quale si chiede di stipulare una convenzione di negoziazione assistita per la risoluzione in via amichevole e solitamente l'invito formale è integrato nella classica lettera di messa in mora. Come detto la parte invitata ha 30 gg dal ricevimento della lettera per accettare o rifiutare l'invito. In caso di adesione, le parti devono sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita, volta a disciplinare la procedura. All'esito della negoziazione assistita, se le parti si accordano sottoscriveranno, insieme agli avvocati che hanno curato la procedura, un accordo di negoziazione assistita che costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (v.art.5 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014); in caso di rifiuto espresso o tacito (decorsi i 30gg), la parte istante ha facoltà di avviare il giudizio avendo così soddisfatta la condizione di procedibilità.
Come detto, l'art. 3 comma 1 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in Legge n. 162 del 2014 dispone l'impro- cedibilità della domanda giudiziale, nei casi di mancata negoziazione assistita obbligatoria. La portata del dettato normativo è ulteriormente precisata dal successivo comma 2 del medesimo articolo, in forza del quale la condizione si considera avverata ove l'invito sia seguito da rifiuto o da mancata adesione entro trenta giorni dalla sua ricezione, ovvero nelle ipotesi di inutile decorso del periodo di tempo di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) del D.L. 132/2014, il che induce a ritenere che la norma in esame parrebbe affermare la necessità di un'effettiva attività di natura formale, così imponendo alla parte istante di dare seguito alla negoziazione anche nell'ipotesi di evidente impossibile proficuo esperimento di ulteriori adempimenti, tanto che anche recentemente la Giuri- sprudenza si è espressa affermando che l'invito alla negoziazione assistita deve rispettare le formalità prescritte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito nella l. n. 162 del 2014, deve essere firmato dalla parte e deve contenere l'autentica da parte del difensore. In mancanza di tanto, l'invito è irrituale, non idoneo a produrre effetti e dunque inidoneo a costituire valida condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (Tribunale sez. XI -
Napoli, 26/09/2024, n. 8192) ed ancora che, considerato che il D.L.. 132/2014 non qualifica espressamente il termine assegnato dal Giudice per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita come perentorio, il termine in questione può essere considerato ordinatorio, considerato altresì che non vi è motivo di ritenere che la perentorietà sia insita nella conseguenza sanzionatoria derivante dall'omessa comunicazione dell'invito, l'im- procedibilità, posto che la sanzione è correlata non tanto al rispetto di un determinato termine bensì a garantire l'effettività del ricorso alla procedura tesa alla conciliazione della lite e pur tuttavia, il carattere ordinatorio del termine assegnato dal Giudice comporta comunque l'effetto per cui la relativa scadenza, in mancanza di un'e- spressa e motivata istanza di proroga antecedente al suo decorrere, generi l'improcedibilità della domanda, producendo così in sostanza gli stessi effetti preclusivi dei termini perentori. (Tribunale sez. I - Reggio Cala- bria, 01/08/2019, n. 1108).
Venendo al presente caso: a fronte della tempestiva eccezione dell'attuale parte convenuta di omesso inizio del procedimento di negoziazione assistita prima dell'instaurarsi del giudizio da parte dell'attrice, sollevata nella prima difesa utile e alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 11.11.20221,il Giudice, rilevata la fondatezza del rilievo in quanto il valore della controversia non eccedeva l'importo di €.50.000,00, dispo- neva come segue: visto l'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132;
p.q.m.
assegna a parte attrice termine di 66
giorni 15 per la comunicazione dell'invito; rinvia la causa per la verifica dell'intervenuta intesa e in difetto per i provvedimenti conseguenziali all'udienza del 17 febbraio 2022, ore 10:00". ...All'udienza del 17.2.2022 il Giudice disponeva come segue: Rilevato che i procuratori delle parti hanno dedotto come da note da intendersi riportate chiedendo l'avv. Regni rimessione in termini per l'espletamento della negoziazione assistita e l'avv. Gallotta dichiararsi l'improcedibilità per mancato tempestivo svolgimento della stessa. Il Giudice,Dato atto, rilevato che in ogni caso, l'istanza per rimessione in termini non può essere accolta in quanto non adeguatamente dimostrato l'impedimento, anche con riferimento al periodo tra il 18 dicembre 2021 ed il 14 febbraio 2022; rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13 aprile 2022, ore 9.30" ritenendo così la causa esaurientemente istruita e pronta per essere decisa.
Stante i rinvii della procedura e l'assegnazione della cognizione della causa all'attuale Giudicante questi,dopo aver assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. all'esito dell'udienza del 29.11.2023, successivamente all'udienza del 10.4.2024, anche a seguito delle deduzioni e delle memorie depositate dalle parti, con ordinanza del giorno 11.4.2024, revocava quanto disposto all'udienza del 29.11.2023 e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5.6.2024 "... Visto quanto disposto dal precedente Giudicante all'udienza del giorno 66
11.11.2021,quanto richiesto da parte attrice con note del 16.2.2022 e replicato da parte convenuta con note del
16.2.2022 entrambe per,l'udienza del 17.2.2022; Visto quanto disposto dal precedente Giudicante all'udienza di cui sopra;
Visto il disposto dell'art. 3 del D.L.n.132 del 2014 convertito in Legge n.162 del 2014..."(v.or- dinanza citata)
Ai sensi della norma indicata e come sopra esaminata, alla luce di quanto prodotto da parte attrice con propria memoria del 16.2.2022, emerge che la stessa,non solo non ha inviato a controparte l'Invito a stipualare una negoziazione assistita” ma ha trasmesso alla stessa il testo di una “Convenzione di negoziazione assistita" come se controparte avesse accettato l'invito ad esperire tale procedura, accettazione della quale non si fa men- zione nel testo e comunque ha trasmesso a controparte tale atto in data 14.2.2022 alle 15.23, ricevuto da con- troparte in pari data alla stessa ora e comunque ben oltre il termine di 15 giorni concesso dal Giudice all'udienza del 11.11.2021, a ridosso dell'udienza disposta per il 17.2.2022 volta a verificare l'esito positivo o negativo della negoziazione assistita nella quale il Giudice, disattesa ogni altra richiesta ed istanza fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza successiva del 13.4.2022, conclusioni rassegnate all'udienza del
5.6.2024 disposta da questo Giudice con espresso richiamo a quanto sancito dall'art.3 del D.L.n.132 del 2014 convertito in Legge n.162 del 2014 più volte sopra richiamato.
Consegue che non solo parte attrice non ha ottemperato a quanto disposto dal Giudice nel termine dallo stesso stabilito, ma non ha neanche formulato l'invito secondo le formalità prescritte dal D.L. n. 132 del 2014, con-
è vertito nella 1. n. 162 del 2014 trasmettendo a controparte un atto irrituale,a fronte del quale la stessa non stata messa in condizione di accettare o rifiutare formalmente l'invito, anche ai fini delle conseguenze previste in caso di accettazione o di rifiuto dello stesso, nei termini e tempi stabiliti, senza formale e tempestiva richiesta di proroga del termine concesso, con conseguente venir meno di una condizione di procedibilità e quindi di declaratoria di improcedibilità del presente procedimento.
Si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr.Alberta Balloni,definitvamente pronunciando slla domanda proposta da P.IVA 1 ) con sede in Perugia, Via Madonna Alta, 138 in persona del C.F. CP 1
'elettivamente domiciliata in Perugia, Via Mario Angeloni 57 legale rappresentante p.t. Rag. CP_2
) fax 075/5004472 che laEmail 1presso lo studio dell'Avv. Massimo Regni ( rappresenta ed assiste in virtù di delega in calce all'atto introduttivo contro
[...] in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA Controparte 7
P.IVA 2 ), con sede in Bernalda, alla via Montegrappa n.34, rappresentato e difeso, dall'Avv. Assunta Gallotta (C.F.: () con studio legale in Bernalda, al Corso Umberto 192 (Fax C.F. 1
0835542056 - PEC: ) presso la cui casella di posta certificata, assieme allo Email 2 stesso, elegge domicilio digitale, il tutto in virtù di mandato rilasciato su foglio separato ma congiunto alla comparsa di costituzione:
Disattesa ogni altra istanza e richiesta, visto quanto disposto dall'art.3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito nella 1. n. 162 del 2014 e visti gli atti e documenti di causa, segnatamente i documenti allegati alle memorie di parte attrice del 16.2.2022, dichiara l'improcedibilità del giudizio per omesso instaurarsi del procedimento di negoziazione assistita di cui era onerata parte attrice nel termine stabilito dal Giudice all'udienza del
11.11.2021 e nei modi stabiliti dalla norma sopra citata.
Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Perugia 8.1.2025 Il Giudice Onorario
Dr.Alberta Balloni