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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13568 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 13202/2024
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì venerdì 3 ottobre 2025, ore 10.00, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 13202 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024.
Sono presenti:
- per la parte opponente, l'Avvocato Controparte_1
Antonio Quattrociocchi Branca;
- per la parte opposta, , gli Avvocati Marco Fini ed Isabella Monti in CP_2 sostituzione dell'avv. Luigi Parenti. Stefano Calcagnini;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi che devono qui intendersi come per integralmente riportate e trascritte.
Dato atto, il Giudice ordina la discussione orale della causa all'esito della quale si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si allega al presente verbale e si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13202 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. elettivamente Parte_2 domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Quattrociocchi Branca (Cod. Fisc. - PEC C.F._1
- FAX 06.3218614) che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
Parte Opponente
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Virgilio n. 8, presso lo studio CP_2 dell'Avv. Luigi Parenti (PEC -FAX 06/3728993) che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Parte opposta
2 CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 20.3.2024 il Parte_3
3 proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data in
[...] data 14.3.2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro
22.308,56, in forza del decreto ingiuntivo n. 17154/2023 emesso dal Tribunale Civile di Roma il
10.11.2023, nell'ambito del procedimento monitorio telematico iscritto al R.G. n. 34331/2023, munito di decreto di esecutorietà il 4.3.2024.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva la nullità e/o inefficacia del precetto opposto per inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo costituente il titolo della minacciata esecuzione.
L'opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare istruttoria: sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva del titolo costituito da ingiunzione di pagamento
n. 17154/2023 pronunciato dal Tribunale Civile di Roma il 10.11.2023 nell'ambito del procedimento monitorio telematico n.R.G. 34331/2023, munito di decreto di esecutorietà il
4.3.2024, ricorrendone i gravi motivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 Cod. Proc. Civ. , 1° comma, secondo periodo;
ovvero in via alternativa o subordinata revocare e/o sospendere in via immediata e cautelare il provvedimento con il quale è stata concessa l'esecutorietà all'ingiunzione de quo. Nel merito. accertare e dichiarare l'inesistenza di valido titolo atto all'esecuzione forzata de quo costituito dall' ingiunzione di pagamento n. 17154/2023 pronunciata dal Tribunale Civile di Roma il 10.11.2023 nell'ambito del procedimento monitorio telematico
n.R.G. 34331/2023, munita di decreto di esecutorietà il 4.3.2024 per tutti i motivi esposti di cui alla narrativa.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 13202/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.5.2024, si costituiva in giudizio il sig. CP_2
contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
[...]
3 L'opposto concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In ogni caso: - rigettare le richieste avanzate dal , in quanto infondate Parte_4 in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, per i motivi dedotti in narrativa;
In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'Arch. a titolo di compenso CP_2 professionale di € 21.964,20 e a titolo di spese di precetto € 344.36, per complessivi € 22.308,56; - rigettare ogni altra istanza, richiesta o conclusione. Con ogni riserva di integrare le richieste entro
i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 4.9.2024, il Giudice respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno
20.12.2024.
All'udienza di prima comparizione, confermava i provvedimenti assunti con decreto ex art. 171 bis c.p.c. e, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno.
Se infatti è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi da proporsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., o opposizione tardiva, ex art. 650
c.p.c., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza.
Quanto sopra si è andato consolidando nella giurisprudenza nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente
4 qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c..
La ratio della diversa disciplina risiede nella particolare struttura del procedimento monitorio che si caratterizza per la predisposizione, da parte del titolare di un diritto di credito, di una fase senza contraddittorio, fase che deve risultare idonea a garantire la celere formazione di un titolo esecutivo su cui fondare l'esecuzione forzata.
La specifica struttura del procedimento pone in risalto l'importanza della notificazione del decreto ingiuntivo, poiché è attraverso quest'atto che l'ingiunto viene a conoscenza di quanto è stato contestato nei suoi confronti e senza il suo contraddittorio e soprattutto è da questo momento che è posto nella condizione di esercitare il suo diritto alla difesa, sancito costituzionalmente, attraverso l'opposizione.
Ciò premesso, dall'esame delle doglianze formulate dall'opponente e alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, può affermarsi che, nel caso di specie, il vizio di notifica del decreto ingiuntivo dedotto dall'opponente integri, più che un'ipotesi di inesistenza della notificazione, tutt'al più un'ipotesi di nullità della stessa, con la conseguenza che l'eccezione predetta è inammissibile in sede di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Dagli atti e documenti di causa risulta, infatti, che il decreto ingiuntivo n. 17154/2023 emesso dal
Tribunale Civile di Roma, costituente il titolo in forza del quale è stata minacciata l'esecuzione, è stato notificato in data 22.11.2023, unitamente ad altro atto di precetto, al condominio debitore, in persona dell'Amministratore pro tempore, presso la sede del condominio stesso Parte_4
3, Roma). Tale notificazione si perfezionava per compiuta giacenza in data 4.12.2023.
[...]
La notifica del decreto ingiuntivo è stata, pertanto, effettuata presso un luogo avente un evidente collegamento con il destinatario della notifica e, ancorché affetta da vizi di nullità o irregolarità, deve ritenersi che il tentativo di notifica del provvedimento monitorio è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersene, potendo tale invalidità essere fatta valere con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. o con quella tardiva disciplinata dall'art. 650 c.p.c. (in tal senso: Cass. sent. n. 17478 del 23.08.2011; Cass. sent. n. 865 20.01.2015).
E' pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del
5 provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. sent. n. 3277 del 18.02.2015).
Ed ancora, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. sent. n. 24752 del 7.10.2008).
Più di recente, la S.C. di Cassazione si è così espressa: “in sede di opposizione all'esecuzione promossa contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale è possibile dedurre esclusivamente questioni inerenti a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. sent.
22090/2021; cfr. ex multis Cass. sent. 14636/2017; Cass. sent. 17903/2012).
Nel caso di specie, l'odierno opponente avrebbe dovuto, dunque, far valere il dedotto vizio di notifica del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., o ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Stante i detti incontrovertibili principi, la doglianza riguardante il vizio di notifica del decreto ingiuntivo fatta valere con l'opposizione in alcun modo può essere in questa sede esaminata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di , così provvede: Controparte_1 CP_2
1) Rigetta l'opposizione;
6 2) Condanna l'opponente, al pagamento, Controparte_1 in favore dell'opposto, , delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 CP_2 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Roma all'udienza del 3 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
7
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì venerdì 3 ottobre 2025, ore 10.00, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 13202 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024.
Sono presenti:
- per la parte opponente, l'Avvocato Controparte_1
Antonio Quattrociocchi Branca;
- per la parte opposta, , gli Avvocati Marco Fini ed Isabella Monti in CP_2 sostituzione dell'avv. Luigi Parenti. Stefano Calcagnini;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi che devono qui intendersi come per integralmente riportate e trascritte.
Dato atto, il Giudice ordina la discussione orale della causa all'esito della quale si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si allega al presente verbale e si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13202 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. elettivamente Parte_2 domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Quattrociocchi Branca (Cod. Fisc. - PEC C.F._1
- FAX 06.3218614) che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
Parte Opponente
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Virgilio n. 8, presso lo studio CP_2 dell'Avv. Luigi Parenti (PEC -FAX 06/3728993) che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Parte opposta
2 CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 20.3.2024 il Parte_3
3 proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data in
[...] data 14.3.2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro
22.308,56, in forza del decreto ingiuntivo n. 17154/2023 emesso dal Tribunale Civile di Roma il
10.11.2023, nell'ambito del procedimento monitorio telematico iscritto al R.G. n. 34331/2023, munito di decreto di esecutorietà il 4.3.2024.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva la nullità e/o inefficacia del precetto opposto per inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo costituente il titolo della minacciata esecuzione.
L'opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare istruttoria: sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva del titolo costituito da ingiunzione di pagamento
n. 17154/2023 pronunciato dal Tribunale Civile di Roma il 10.11.2023 nell'ambito del procedimento monitorio telematico n.R.G. 34331/2023, munito di decreto di esecutorietà il
4.3.2024, ricorrendone i gravi motivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 Cod. Proc. Civ. , 1° comma, secondo periodo;
ovvero in via alternativa o subordinata revocare e/o sospendere in via immediata e cautelare il provvedimento con il quale è stata concessa l'esecutorietà all'ingiunzione de quo. Nel merito. accertare e dichiarare l'inesistenza di valido titolo atto all'esecuzione forzata de quo costituito dall' ingiunzione di pagamento n. 17154/2023 pronunciata dal Tribunale Civile di Roma il 10.11.2023 nell'ambito del procedimento monitorio telematico
n.R.G. 34331/2023, munita di decreto di esecutorietà il 4.3.2024 per tutti i motivi esposti di cui alla narrativa.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 13202/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.5.2024, si costituiva in giudizio il sig. CP_2
contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
[...]
3 L'opposto concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In ogni caso: - rigettare le richieste avanzate dal , in quanto infondate Parte_4 in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, per i motivi dedotti in narrativa;
In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'Arch. a titolo di compenso CP_2 professionale di € 21.964,20 e a titolo di spese di precetto € 344.36, per complessivi € 22.308,56; - rigettare ogni altra istanza, richiesta o conclusione. Con ogni riserva di integrare le richieste entro
i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 4.9.2024, il Giudice respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno
20.12.2024.
All'udienza di prima comparizione, confermava i provvedimenti assunti con decreto ex art. 171 bis c.p.c. e, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno.
Se infatti è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi da proporsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., o opposizione tardiva, ex art. 650
c.p.c., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza.
Quanto sopra si è andato consolidando nella giurisprudenza nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente
4 qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c..
La ratio della diversa disciplina risiede nella particolare struttura del procedimento monitorio che si caratterizza per la predisposizione, da parte del titolare di un diritto di credito, di una fase senza contraddittorio, fase che deve risultare idonea a garantire la celere formazione di un titolo esecutivo su cui fondare l'esecuzione forzata.
La specifica struttura del procedimento pone in risalto l'importanza della notificazione del decreto ingiuntivo, poiché è attraverso quest'atto che l'ingiunto viene a conoscenza di quanto è stato contestato nei suoi confronti e senza il suo contraddittorio e soprattutto è da questo momento che è posto nella condizione di esercitare il suo diritto alla difesa, sancito costituzionalmente, attraverso l'opposizione.
Ciò premesso, dall'esame delle doglianze formulate dall'opponente e alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, può affermarsi che, nel caso di specie, il vizio di notifica del decreto ingiuntivo dedotto dall'opponente integri, più che un'ipotesi di inesistenza della notificazione, tutt'al più un'ipotesi di nullità della stessa, con la conseguenza che l'eccezione predetta è inammissibile in sede di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Dagli atti e documenti di causa risulta, infatti, che il decreto ingiuntivo n. 17154/2023 emesso dal
Tribunale Civile di Roma, costituente il titolo in forza del quale è stata minacciata l'esecuzione, è stato notificato in data 22.11.2023, unitamente ad altro atto di precetto, al condominio debitore, in persona dell'Amministratore pro tempore, presso la sede del condominio stesso Parte_4
3, Roma). Tale notificazione si perfezionava per compiuta giacenza in data 4.12.2023.
[...]
La notifica del decreto ingiuntivo è stata, pertanto, effettuata presso un luogo avente un evidente collegamento con il destinatario della notifica e, ancorché affetta da vizi di nullità o irregolarità, deve ritenersi che il tentativo di notifica del provvedimento monitorio è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersene, potendo tale invalidità essere fatta valere con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. o con quella tardiva disciplinata dall'art. 650 c.p.c. (in tal senso: Cass. sent. n. 17478 del 23.08.2011; Cass. sent. n. 865 20.01.2015).
E' pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del
5 provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. sent. n. 3277 del 18.02.2015).
Ed ancora, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. sent. n. 24752 del 7.10.2008).
Più di recente, la S.C. di Cassazione si è così espressa: “in sede di opposizione all'esecuzione promossa contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale è possibile dedurre esclusivamente questioni inerenti a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. sent.
22090/2021; cfr. ex multis Cass. sent. 14636/2017; Cass. sent. 17903/2012).
Nel caso di specie, l'odierno opponente avrebbe dovuto, dunque, far valere il dedotto vizio di notifica del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., o ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Stante i detti incontrovertibili principi, la doglianza riguardante il vizio di notifica del decreto ingiuntivo fatta valere con l'opposizione in alcun modo può essere in questa sede esaminata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di , così provvede: Controparte_1 CP_2
1) Rigetta l'opposizione;
6 2) Condanna l'opponente, al pagamento, Controparte_1 in favore dell'opposto, , delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 CP_2 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Roma all'udienza del 3 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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