Articolo 14 della Legge 2 aprile 1968, n. 503
Articolo 13Articolo 15
Versione
5 maggio 1968
Art. 14.
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
a) mediante un contributo annuo di lire 150 milioni a carico dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
b) con eventuali contributi della Cassa per il Mezzogiorno sugli stanziamenti recati dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177 , e sue integrazioni e modificazioni, e con ogni altro contributo erogato da enti, associazioni e privati.
All'onere di cui alla lettera a) si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1968. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968