Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1223/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Valentina Agata Di
[...]
Grazia (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(c.f. 93 ), in Parte_2 C.F._2
persona dell'amministratore p.t. Avv. rappresentato e difeso per Controparte_1
procura in atti dall'Avv. Maurizio Mariani (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato, in persona del suo procuratore speciale dott. Parte_3
), con sede legale in Bologna (c.f. 00 ), rappresentata Parte_4 C.F._3
e difesa per procura in atti dall'Avv. Concetta Valeria Patermo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellati
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 13.1.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 28/09/2015 il Parte_5
esercitava azione di responsabilità nei confronti del suo ex-amministratore Avv.
che, pertanto, conveniva innanzi al Tribunale di Catania al Parte_1
quale veniva infine richiesto di “ritenere e/o dichiarare per i motivi di cui in premessa l'inadempimento dell'ex-amministratore, Avv. , ex Parte_1
art. 1218 cc o la sua responsabilità ex art. 2043 cc;
accertare in sede civile la sussistenza del reato di cui agli articoli 646 e 61 n. 11, c.p. per i motivi in narrativa;
condannare, per gli effetti, l'Avv. al pagamento di € 11.012,84 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal condominio attore per come sopra quantificati o di quell'altra che verrà determinata in corso di causa e/o ritenuta equa oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Condannare l'Avv. al risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale e/o morale subito dal Condominio attore nella misura di € 5.000,00 o di quell'altra che verrà determinata in corso di causa e/o ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
All'uopo esponeva detto Parte_2
- che la convenuta ne era stata amministratrice dall'aprile del 2010 sino al 30 ottobre 2013,
- che con delibera del 12.4.2013 l'assemblea condominiale aveva approvato il predisposto progetto di manutenzione straordinaria della terrazza di copertura dell'edificio e dei suoi prospetti,
- che la contabilità dei relativi lavori aveva suscitato dei rilievi che avevano indotto l'organo assembleare sia a revocare il mandato alla sia ad Pt_1
officiare professionista di fiducia della revisione dell'intero impianto contabile della gestione dell'ente condominiale, - che con l'elaborato infine rassegnato detto professionista - il Rag.
[...]
- aveva segnalato la sussistenza di diverse irregolarità contabili ed Per_1
anche fiscali, specie in riferimento alle somme che i condomini avevano versato a copertura delle spese delle opere di manutenzione straordinaria anzidette,
- che si era in particolare accertato: a) che all'Avv. erano Controparte_3
stati erogati complessivi € 1.050,00 (in due soluzioni di € 1.000,00 e di € 50,00 ciascuna) senza che fosse rilasciata fattura;
b) che risultasse priva di alcun riscontro contabile somma pari ad € 4.647,37; c) che addì 30/08/2013 e
20/10/2013 la si fosse autoliquidata la complessiva somma di € Pt_1
4.054,00 a titolo di compensi per amministrazione straordinaria nonostante il suo compenso aggiuntivo per il coordinamento delle ridette opere di manutenzione straordinaria fosse stato fissato nella misura dell'1% dell'importo delle opere medesime e, pertanto, le spettasse la sola somma di €
1.142,42 (IVA e c.p. compresi) in ragione dell'esecuzione di opere per complessivi € 90.039,33; d) che all'atto di autoliquidarsi il compenso di spettanza per la gestione ordinaria 2013 la convenuta non avesse defalcato dal netto a pagare l'importo di € 180,00 a titolo di ritenuta d'acconto; e) che una cartella esattoriale di € 119,55 fosse stata pagata due volte.
E poiché il disordine e la superficialità che avevano caratterizzato sia la sua gestione ordinaria per il 2013 sia la gestione straordinaria di detti lavori di manutenzione straordinaria dovevano condurre ad escludere il riconoscimento di alcun compenso all'uno ed all'altro riguardo, la doveva dirsi pure tenuta a restituire sia detto Pt_1
residuo importo di € 1.142,42 sia quello di € 961,92 che aveva incassato a compenso di detta gestione ordinaria 2013.
Donde la finale richiesta di condanna della convenuta al pagamento in favore di esso della suddetta complessiva somma di € 11.012,84. Parte_2
Per altro verso, integrando i fatti di cui la si era resa responsabile la fattispecie Pt_1
delittuosa di cui agli artt. 646 e 61, n. 11), c.p., chiedeva esso medesimo Parte_2 che detta convenuta fosse ulteriormente condannata al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento dell'emergente danno non patrimoniale ex art. 185 c.p., della somma di € 5.000,00 o di quell'altra che in via equitativa fosse stata ritenuta congrua.
Costituitasi in contraddittorio contestava tutti e ciascuno degli Parte_1
addebiti che il , già da lei amministrato, aveva Parte_2
ritenuto di muoverle. Per la denegata ipotesi che tutti o taluno degli stessi addebiti fossero stati, tuttavia, ritenuti fondati, dichiarava di voler chiamare in causa la
[...]
compagnia presso la quale aveva acceso polizza di Controparte_4
responsabilità professionale: per esserne, in eventum litis, manlevata e garantita.
In seguito alla citazione per chiamata in causa conseguentemente notificata si costituiva a sua volta in contraddittorio, quale avente causa da detta
[...]
la che negava di poter essere, a Controparte_4 Controparte_5
termini della polizza invocata (che l'assicurata neppure aveva, peraltro, prodotto), tenuta a manlevare la cui infatti si imputavano condotte dolose, non prima Pt_1
peraltro di aver eccepito che la garanzia assicurativa si fosse comunque estinta per prescrizione;
indi concludendo con la richiesta al Tribunale di “ritenere e dichiarare
l'inesistenza dell'obbligo di manleva in capo alla concludente per mancanza di prova della esistenza di un valido ed efficace contratto di assicurazione e, conseguentemente, rigettare la domanda spiegata dall'avv. ; ove venga data Pt_1
prova della esistenza di un contratto di assicurazione e della validità ed efficacia dello stesso, all'esito delle risultanze istruttorie, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurata alla manleva e statuire di conseguenza;
in ogni caso, rigettare la domanda di manleva in quanto infondata atteso che i fatti per cui è causa sono tutti conseguenza di atti dolosi ovvero volontari, e comunque rigettarla in relazione a tutte le domande restitutorie spiegate dal Parte_2
comunque ritenendo e dichiarando l'inoperatività della garanzia per violazione del disposto degli artt. 1892 e 1893 c.c., e statuire di conseguenza;
in subordine, ridotta la domanda a quanto accertato e rigorosamente provato, in caso di provata esistenza
e ritenuta operatività della garanzia, contenere la domanda nei confronti della concludente nei limiti di polizza, tenuto conto di franchigie e scoperti ed escluso tutto quanto oggetto di condanna in restituzione”.
Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto,
c.p.c. il G.I., giusta ordinanza del 15.6.2018, istituiva c.t.u. onde accertarsi “con riferimento alle rispettive deduzioni delle parti, la sussistenza o meno degli inadempimenti contrattuali della convenuta dedotti in citazione nonché l'entità dei pregiudizi patrimoniali conseguentemente subiti dalla parte attrice”.
Acquisito elaborato peritale – e raccolte le finali conclusioni le parti – il primo giudice, posta la causa in decisione, considerava:
- che “l'inadempimento dell'ex amministratore Avv. è Parte_1
stato certamente riscontrato dal C.T.U., Dott.ssa la quale Persona_2
nella propria relazione del 22/01/2020 ha rilevato: A) che “Dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione in atti, nel prospetto “Situazione di cassa al 31/12/2013” (Allegato G fascicolo parte attrice) vengono effettivamente indicati euro 4.406,44 a titolo di anticipazioni senza che però vengano fornite adeguate pezze d'appoggio a supporto di quanto affermato dall'ex amministratrice. La scrivente, in assenza deve condividere quanto affermato da parte attrice. E pertanto, ritiene di dover stornare tale importo trattenuto a titolo di anticipazione”; B) che “nei c/c condominiali solo in parte sono transitati gli incassi delle quote ordinarie e straordinarie e conguagli ordinari. Infatti, citando quanto rilevato nella relazione di parte, “a fronte di incassi per quote ordinarie e conguagli anno 2012 per un totale di euro
7.237,00 si rilevano in entrata del c/c postale soltanto euro 2.584,33, e a fronte di incassi per quote straordinarie di euro 65.164,06 si rilevano in entrata del
c/c bancario solo euro 59.984,02. Non si rinvengono notizie circa l'uso di queste somme non transitate nei c/c che ammontano ad un totale di euro
9.832,71”. Orbene, la sottoscritta CTU per constatare tale circostanza ha esaminato dapprima il c/c postale elencando tutte le voci di entrata. La tabella che segue riassume i risultati dell'analisi .….. Dall'analisi dell'estratto conto si evince che le somme confluite in detto conto corrente postale a titolo di quote/conguagli 2012 sono pari ad euro 2.584,33, mentre gli importi incassati per l'anno 2012 risultano essere pari ad euro 7.237,00. Pertanto, su tale punto si condividono i conteggi eseguiti dal CTP di parte attrice e si rimanda a parte convenuta di fornire adeguate pezze d'appoggio al fine di meglio ricostruire la sorte della differenza di cassa evidenziata pari ad euro 4.652,67 che si presuppone essere stata incassata in contanti”; C) che “per quanto concerne i conteggi effettuati dal CTP di parte attrice - che sono stati verificati dalla sottoscritta CTU - inerenti le entrate e le uscite sul conto corrente acceso Contr presso il a fronte di entrate per euro 65.164,06 si registrano pagamenti effettuati in ordine ai lavori straordinari da eseguirsi sul condominio per un importo pari ad euro 59.984,02, con una differenza di euro 9.832,71”; D) che
“A pag. 4 dell'atto di citazione, si contesta all'ex-amministratrice di aver eseguito prelevamenti sui conti correnti che non trovano riscontro con la gestione ordinaria delle spese condominiali. In particolare, gli importi contestati sono riassunti nella tabella che segue…. (totale € 11.890,35).
Inoltre, la scrivente CTU ha individuato un altro prelevamento sul conto corrente postale avvenuto in data 27/05/2013 pari ad euro 400,00 di cui non si
è in grado di ricostruire la sorte. La scrivente ha verificato, sulla scorta dell'estratto conto bancario, ogni singolo movimento e nello specifico quelli aventi quale causale “prelevamento” e il risultato cui si perviene è il medesimo del CTP di parte attrice, quindi si condivide l'ipotesi che siano stati effettuati prelevamenti per un importo complessivo di euro 12.290,35 e, sulla base della documentazione in atti, la scrivente non è in grado di ricostruire la destinazione di tale liquidità prelevata dai summenzionati conti correnti”; E) che “Parte attrice rileva: 1) che in data 20/06/2013 siano stati trasferiti fondi per euro 1.500,00 verso il , tale Controparte_7
movimento è stato verificato dalla scrivente che conferma quanto rilevato da parte attrice;
2) che in data 15/07/2013 sia stato effettuato un pagamento in favore dell'Ordine degli Avvocati di Catania per euro 91,07, tale movimento è stato verificato dalla scrivente che conferma quanto rilevato da parte attrice;
3) che in data 16/09/2013 sia stato emesso un assegno circolare per euro
300,00 senza che si possa attribuire alcuna corrispondenza con la gestione condominiale, tale movimento è stato verificato dalla scrivente che conferma quanto rilevato da parte attrice;
4) che al punto 2) dell'atto di citazione, capitolato “Ulteriori profili di inadempimento”, vengono contestati all'ex- amministratrice ulteriori pagamenti che presentano delle criticità: a) I pagamenti effettuati in favore dell'Avv. e precisamente euro 50,00 in CP_3
data 06/05/2013 ed euro 1.000,00 in data 30/10/2013 senza che sia stata emessa regolare fattura, né si rinviene traccia del versamento della ritenuta
d'acconto sul compenso erogato in favore del professionista. Tale circostanza
è stata appurata dalla scrivente e si condivide quanto affermato dal CTP di parte attrice nella sua relazione. Inoltre, non vi è traccia di questo pagamento nell'estratto conto bancario;
b) la scrivente conferma che nel consuntivo 2013 non è stata rendicontata la somma di euro 4.647,37 derivante da quanto riportato nel consuntivo 2012 (euro 6.283,37) a titolo di conguagli da versare da parte dei condomini e quanto riportato nel consuntivo 2013 come differenza ancora da riscuotere per la medesima causale (1.636,52); c) per quanto riguarda i compensi per la gestione straordinaria che l'ex-amministratrice erogava in suo favore per euro 4.054,00, si specifica che nel verbale del 12 aprile 2013 veniva deliberato di riconoscere il 4% di compenso, mentre all'assemblea successiva del 2 luglio 2013 tale compenso viene ridotto nella misura dell'1%. Pertanto, ad avviso di chi scrive, si può ritenere che il compenso spettante all'ex amministratrice per la gestione dei lavori straordinari debba ritenersi nella misura dell'1%, atteso che al momento della revoca i lavori erano stati eseguiti per un ammontare di euro 90.039,33. Si condivide con il CTP di parte attrice nell'affermare che il compenso spettante era di euro 1.142,42 oltre Iva e C.P.A. E pertanto la somma di euro 4.054,00 per compensi straordinari va ridotta ad euro 1.142,42 con una differenza da restituire di euro 2.911,58; d) Non si rinviene il versamento della ritenuta
d'acconto sui propri compensi pari ad euro 180,00, e si dà atto che la cartella esattoriale n. 79715806 di euro 119,55 è stata pagata due volte, per complessivi euro 299,55; e) In riferimento all'esecuzione dei bonifici per i lavori di manutenzione straordinaria senza l'utilizzo dell'apposita causale, si specifica che, ai sensi dell'art. 16bis DPR 917/86, in caso di ristrutturazione si ha la possibilità di usufruire di uno sgravio fiscale pari al 50% delle spese sostenute ripartito in dieci anni. Una delle condizioni per usufruire di questo beneficio è eseguire i bonifici cd. “parlanti”, vale a dire con una causale ad hoc. Nel caso di specie, questa procedura non è stata eseguita, pertanto il
non potrà usufruire di questo sgravio. Dall'analisi dell'estratto Parte_2
conto sono stati individuati i bonifici eseguiti in favore della ditta edile esecutrice dei lavori per un ammontare complessivo di euro 43.197,54. Il beneficio fiscale che il avrebbe potuto beneficiare è pari alla metà, Parte_2
quindi euro 21.598,77 da ripartire in dieci anni (quota parte annua euro
2.159,00)”,
- che, in ragione di tutto quanto era così rimasto accertato, “l'ex-amministratrice, avendo violato il dovere di diligenza fissato dall'art. 1710 c.c., va condannata al risarcimento del danno subito dal attore per la sua negligente Parte_2
attività”,
- che, in considerazione tuttavia di quanto aveva soltanto integrato petitum della citazione attorea – e poiché “non vanno restituiti come compensi straordinari, come poi chiesto nella successiva pagina 7 dell'atto di citazione, tutti gli €
4.054,00 ma solo la differenza di € 2.911,58” – andasse dunque pronunciata condanna della al pagamento in favore del attore della Pt_1 Parte_2
minor somma di € 8.908,50 (oltre interessi moratori).
Quanto al danno non patrimoniale altresì reclamato in atti il primo giudice – rilevato che “risponde del reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. l'amministratore di , tenuto ai sensi dell'art. 1130 c.c. a riscuotere i contributi ed erogare Parte_2
le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, nel caso in cui si verifichi un ammanco di cassa, anche di esigua entità (Cass. 11 aprile 2012 n. 36022), o nel caso in cui le risorse patrimoniali non vengano utilizzate per le finalita' tipiche della realta' organizzativa condominiale”, che “Secondo la giurisprudenza, l'amministratore del Parte_2
condannato per appropriazione indebita per aver distratto denaro dal conto del
, oltre a dover restituire gli importi illegittimamente prelevati, è altresì Parte_2
tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., sub specie di danno morale, da quantificarsi in via equitativa dal Giudice. Così ha disposto il
Tribunale di Roma con sentenza n. 17222/2016, pubblicata il 19 settembre 2016, …”, ed ancora che “Il Giudice civile, secondo la Suprema Corte, può accertare autonomamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato” – riconosceva che
“Alla luce delle risultanze istruttorie, ed in particolare della c.t.u. svolta in corso di causa ed avente valore probatorio, e della giurisprudenza sopra riportata, la condotta dell'Avv. possa integrare in astratto gli estremi del Parte_1
reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p.”: ed al riguardo concludeva che “Per quantificare il danno morale, poi, si ricorre al criterio della cosiddetta
“equità”. Ritiene corretto questo Giudice, secondo equità ed in proporzione alla condanna risarcitoria della convenuta, liquidare il danno morale subito dal
Condominio attore, in conseguenza della mala gestio della convenuta, in €
3.000,00”.
Infine, in ordine alla domanda di garanzia formulata dalla con la sua chiamata Pt_1
in causa della (oggi , riteneva il primo Controparte_4 Parte_3
giudice di dover accogliere “l'eccezione della terza chiamata di inoperatività della polizza. Invero, si legge nel contratto con la prodotto dalla Controparte_4
convenuta in allegato alla propria memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.: 1) “oggetto del contratto: La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontarie e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale di amministratore in stabili condominiali (art. 1130 codice civile) … 3) La garanzia non vale per: a) le richieste di risarcimento determinate da infedeltà del dipendente o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita”. Poiché nel presente giudizio, come sopra evidenziato, si sono riscontrati dei comportamenti della convenuta Avv. astrattamente inquadrabili nel reato di appropriazione Pt_1
indebita, è evidente che la garanzia non può operare e la Compagnia terza chiamata non può essere condannata a tenere indenne la convenuta”.
E per tutto quanto così riassunto, con sentenza n. 3038/2023 del 13.7.2023 l'adito
Tribunale così statuiva infine, definitivamente pronunziando:”
P Q M
…. Condanna, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore Parte_1
del attore della somma di € 11.908,00, oltre interessi nei termini di cui Parte_2
alla stessa motivazione. Rigetta la domanda di manleva della convenuta
[...]
rivolta contro la Compagnia assicuratrice terza chiamata. Condanna Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, ex DM Parte_1
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per ciascuna parte del giudizio, in €
5.077,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed iva come per legge. Oltre alle spese di c.t.u. che si liquidano, ex DM 182/2002, art. 5, in € 970,42, oltre iva e cassa previdenza, come per legge”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva innanzi a questa Corte, Parte_1
con citazione tempestivamente notificata il 28.9.2023, appello articolato su tre motivi.
Deducendo, con il primo, che le risultanze della istituita c.t.u. contabile non fossero affidabili non avendo – deduceva – l'esperto officiato “mai verificato ed accertato la mancanza o meno delle “ricevute” indicate nella relazione contabile versata da parte attrice, sempre contestata dalla convenuta e mai realmente prodotte in atti dalla difesa attorea, per come sempre eccepito da questa difesa fin dall'udienza del 29/03/2019. …. Sembra a chi scrive che l'elaborato peritale nella sua interezza, per come in atti risulta essere stato formulato dal ctu, abbia miseramente fallito il suo obiettivo primario, che è quello di supportare, in maniera utile, certa e idonea, sotto il profilo tecnico-specialistico l'intervento del Giudice adito, quale organo preposto prima all'istruzione del giudizio e, quindi, alla decisione finale della lite, senza preoccuparsi affatto di rispondere al mandato supplementare conferito e fugare del tutto le contestazioni ritualmente e tempestivamente poste sul tavolo del giudizio da questa difesa. Consapevoli di quanto sopra, quindi, si chiedeva, ancora in sede di conclusioni, che la causa venisse rimessa sul ruolo, disponendo la sostituzione del ctu contabile ed il conseguente rinnovo della consulenza d'ufficio”.
Indi, con il suo secondo motivo di impugnazione, obiettava la che, essendo il Pt_1
delitto di appropriazione indebita punibile solo su istanza della persona offesa dal reato, nessun danno non patrimoniale il Tribunale potesse essere comunque riconosciuto al in difetto della presentazione di Parte_2
alcuna querela. E, sotto diverso e concorrente profilo, allo stesso riguardo altresì si obiettava che, in seno ai soggetti collettivi, un danno “morale” possa essere riconosciuto “solo ad enti pubblici che perseguano un interesse pubblico (Cass. Pen.
n. 38932/2017)”.
Infine, quanto al danno patrimoniale al cui risarcimento era stata anzitutto condannata, con il suo terzo ed ultimo motivo di gravame censurava essa : Pt_1
- per un verso, che “le somme da percepirsi dall'amministratore a titolo di compensi per i lavori straordinari erano state determinate nella misura del
4% durante l'assemblea del 12 aprile 2013. Detta misura, richiesta dall'amministratore, fu riconosciuta e deliberata come sopra meglio precisato, e la relativa delibera non venne mai impugnata nei termini di legge,
Successivamente, all'assemblea del 01.07.2013 tenutasi in autoconvocazione, fu in assoluta autonomia e unilateralmente stabilito di ridurre detto compenso nella misura dell'1%”,
- per altro verso, che “Delle restanti somme di importo pari ad € 4.647,37 corre l'obbligo di evidenziare che esse furono impiegate per esigenze di cassa da pagare per le vie brevi in relazione ad attività immediate ed urgenti espletate da manovalanza in nome e per conto del ”. Parte_2
E per quanto così riassunto l'appellante concludeva Parte_1
chiedendo alla Corte adita che la domanda di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, già formulata nei suoi confronti dal
[...]
, fosse, in riforma della sentenza impugnata, infine Parte_5 Pt_2
rigettata.
§§§
Costituitisi in contraddittorio sia detto sia la Parte_2 Parte_3
contestavano in ogni sua parte l'impugnazione della che infine
[...] Pt_1
chiedevano che fosse, pertanto, rigettata.
Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, all'esito della trattazione della causa, avendo ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. rimetteva le parti ad udienza di discussione orale della causa ex art. 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Il primo motivo di impugnazione della deve dirsi privo di ragione. In buona Pt_1
sostanza, la addebita al oggi appellato (che già alla suddetta Pt_1 Parte_2
udienza del 29.3.2019 attestava a verbale, tempestivamente replicando alle primitive contestazioni della appellante oggi riproposte con il motivo in esame, di aver debitamente versato in atti – “sia telematicamente nei termini di rito che come copia di cortesia” - tutta la documentazione contabile che il nuovo amministratore aveva ricevuto dalle mani di essa medesima all'atto del passaggio delle consegne) di Pt_1
aver callidamente celato quelle “ricevute” che avrebbero consentito, a suo dire, di fornire prova documentale dell'assunto che parecchie delle somme la cui appostazione in bilancio nella colonna “uscite” è rimasta non giustificata siano state (piuttosto che oggetto di indebita appropriazione) regolarmente pagate a terzi a copertura delle spese di gestione ordinaria e straordinaria dell'ente condominiale.
Simile suggestivo argomentare - rileva la Corte - si pone in palese contrasto con il dettato normativo. E' pacifico (e lo ricordava già il primo giudice nella sua sentenza) che l'operato dell'amministratore condominiale trovi la sua disciplina nelle norme codicistiche in materia di mandato, in esse compreso l'art. 1713 c.c. secondo cui “Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”: e chi sia tenuto a fornire rendiconto deve presentarlo a chi abbia diritto di ottenerlo “con i documenti giustificativi” ai sensi dell'art. 263 c.p.c.; ciò che vale quanto dire che, ammesso pure (ma lo si esclude) che l'onere di accludere al rendiconto i documenti giustificativi non sussista in sede negoziale, allorchè l'obbligo di fornire rendiconto sia infine sottoposto a vaglio giudiziale non sia, tuttavia, revocabile in dubbio la soccombenza di chi a detto onere non abbia saputo assolvere. In definitiva – deve concludersi - se le “ricevute” appellante non avrebbe dovuto esimersi, prima di procedere al passaggio delle consegne, dal farsene copia onde poterle in eventum litis – stante l'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 c.c. - esibire alla bisogna.
§§§
Il secondo motivo di impugnazione della deve, per converso, dirsi fondato Pt_1
non già, e non tanto, in considerazione del fatto che nessuna querela, ex art. 120 c.p.,
a carico della odierna appellante sia stata al tempo presentata né dal nuovo amministratore (che fosse stato autorizzato dall'organo assembleare) del Condominio oggi appellato né, tampoco, da taluno dei condomini: non foss'altro perché la fattispecie delittuosa nella specie ipotizzabile - e già correttamente individuata dal primo giudice - era, al tempo, punibile anche d'ufficio stante la ricorrenza dell'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera ex art. 61, n. 11), c.p.
(il terzo comma dell'art. 646 c.p. è stato, infatti, infine abrogato solo ex art. 10 D.Lgs.
10.4.2018 n. 36).
Ciò nondimeno, deve consentirsi con parte appellante che un danno non patrimoniale – tanto più se sub specie di danno “morale” - non si presti ad essere validamente configurato anche nei casi di specie, ovvero ed in particolare anche in capo ad un condominio edilizio. L'esegesi di dottrina e giurisprudenza ha bensì condotto a riconoscere infine che anche persona giuridica ed anche ente collettivo possano, se risulti lesa la loro sfera giuridico-soggettiva, patire anche un danno non patrimoniale
(conf. ex ceteris Cass. III 20643/2016, “In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Nella specie, la sentenza impugnata aveva liquidato il danno all'immagine in favore di una società operante nella grande distribuzione sulla base della sola considerazione che un tale operatore di mercato "mira a costruirsi una immagine ben riconoscibile": la S.C. ha ritenuto inidonea tale motivazione, in quanto tautologica e priva di indicazioni dalle quali inferire, anche in via presuntiva, un discredito sociale subito dalla società)”): epperò il condominio edilizio, cui la riforma ex L. 220/2012 ha continuato a negare la possibilità di acquisire personalità giuridica, neppure si presta ad essere ricondotto alla nozione di ente collettivo (quali le società ed anche le associazioni, le fondazioni ed i comitati), null'altro essendo invece che una species delle comunioni di godimento, la cui disciplina è ex art. 2248 c.c. quella dettata dagli artt. 1100 e segg.
Anche il condominio edilizio è in buona sostanza, quantomeno de jure condito, solo e soltanto una comunione priva, come tale, anche della stessa “soggettività” riconosciuta agli enti collettivi non dotati di personalità giuridica: di conseguenza, va aprioristicamente escluso che un condominio edilizio possa patire un danno non patrimoniale, tantomeno sub specie di danno “morale”.
La condanna della al pagamento al oggi appellato - a titolo di Pt_1 Parte_2
risarcimento di un danno “morale” nella specie pretesamente patito dallo stesso Condominio - anche della somma di € 3.000,00 deve essere pertanto, in riforma della sentenza impugnata, infine esclusa.
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Del terzo ed ultimo motivo dell'appello della va scrutinata la fondatezza nella Pt_1
parte in cui si denuncia che a torto sia stato ritenuto che l'assemblea del
[...]
– dopo aver deliberato di riconoscere alla odierna appellante, Parte_2
per il coordinamento delle sullodate opere di manutenzione straordinaria della terrazza di copertura dell'edificio e dei suoi prospetti, compenso CP_8
aggiuntivo pari al 4% dell'importo delle opere che fossero state eseguite – avesse titolo a deliberare soltanto unilateralmente, in una successiva seduta (del 2.7.2013), che lo stesso compenso dovesse essere invece pari alla minor misura percentuale dell'1%.
Anche a tal riguardo – si osserva - mette conto di ribadire che i rapporti tra condominio edilizio ed il soggetto che venga officiato dell'incarico di amministrarlo sono presidiati dalla disciplina codicistica del contratto di mandato, in essa compreso l'art. 1720 c.c. che, statuendo che “Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta”, a tale ultimo proposito rinvia al precedente art. 1709 secondo cui “Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice”. Di regola, pertanto, la misura del compenso del mandatario viene da questi medesimo negozialmente pattuita con il mandante: pattuizione che ha, anch'essa, indubbia forza di legge tra le parti ex art. 1372 e che, conseguentemente, può essere posta nel nulla solo, ai sensi della stessa disposizione codicistica, “per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”, e non certo e non anche per volontà unilaterale di taluna delle parti in contratto.
Donde deve farsi discendere che (neppure avendo il appellato riproposto Parte_2
ex art. 346 c.p.c. – in relazione alla diligenza dimostrata dalla Pt_1
nell'amministrare il medesimo e, in particolare, nel coordinare le opere Parte_2 ridette di manutenzione straordinaria dello stabile - l'eccezione di inadempimento altresì sollevata con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado) alla appellante vada riconosciuta l'intera suddetta somma di € 4.054,00 e che, pertanto, il complessivo importo di € 8.908,50 al cui pagamento la era condannata dal Pt_1
primo giudice debba essere ridotto a quello di € 5.996,92; oltre “interessi moratori al tasso legale tempo per tempo in vigore”, così per come decretato dal Tribunale senza che sul punto sia stato interposto gravame alcuno.
Per converso – si passa a considerare – dello stesso terzo motivo di impugnazione va sanzionata la pregiudiziale inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., nell'ulteriore parte in cui si continua a sostenere che la suddetta somma di € 4.647,37 sia stata (come si ripete) impiegata “per esigenze di cassa da pagare per le vie brevi in relazione ad attività immediate ed urgenti espletate da manovalanza in nome e per conto del
”: in simil guisa, ovvero ciò essendosi limitata a fare nuovamente oggetto Parte_2
di mera allegazione, la dimostra di non volersi confrontare con quanto Pt_1
considerato al riguardo dal primo giudice che, sulla scorta di quanto altresì avvalorato dal c.t.u., congruamente rilevava che l'importo anzidetto – quale riveniente da quanto appostato nel consuntivo 2012 per “conguagli da versare da parte dei condomini” nella misura di € 6.283,37 e quanto appostato allo stesso titolo nel consuntivo 2013 nella minor misura di € 1.636,52 – fosse, sino al finale momento del passaggio delle consegne, rimasto privo di idonea rendicontazione.
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E' appena il caso di soggiungere che – dato e non ammesso che, limitandosi a richiedere altresì, nel formulare le proprie conclusioni, di “Condannare per i motivi sopra rassegnati [?] la società assicuratrice , già Parte_3 [...]
, a garantire e manlevare l'odierno concludente nella non temuta Controparte_4
ipotesi di eventuale condanna al ristoro delle somme richieste dall'attore in primo grado”, la abbia validamente riproposto la propria domanda di garanzia – Pt_1
anche questa andrebbe comunque sanzionata di pregiudiziale inammissibilità ex art. 342 c.p.c. nulla essendo stato, infatti, dedotto che fosse rivolto a confutare le motivate considerazioni che conducevano il primo giudice a disattendere la domanda medesima.
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Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello dispiegato in atti,
[...]
deve essere condannata, in riforma della sentenza impugnata, al Parte_1
pagamento in favore del , della minor Parte_5 Parte_2
somma di € 5.996,92, oltre interessi moratori al tasso legale tempo per tempo in vigore.
Stante il finale esito del doppio grado di giudizio, congruo si ritiene compensare per metà le spese del doppio grado di giudizio e, correlativamente, condannare l'appellante al pagamento della residua metà delle spese di rappresentanza e difesa in prime ed in seconde cure del appellato: e così al pagamento – sulla base, Parte_2
per l'uno e per l'altro grado di giudizio, esclusivamente (conf. ex pluribus Cass.
19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 deve, in ragione del decisum, farsi applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – degli importi (cui si perviene sommando: quanto al giudizio di primo grado, € 459,50 x fase di studio + € 388,50 x fase introduttiva + € 840,00 x fase di trattazione ed istruttoria + € 950,50 x fase decisionale;
e quanto al giudizio di secondo grado, €
567,00 x fase di studio + € 460,50 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione
+ € 477,75 x fase decisionale) - di cui in dispositivo;
cui aggiungere le spese borsuali documentate.
Ferma restando poi la condanna della al pagamento delle spese di Pt_1
rappresentanza e difesa della nel giudizio di primo Parte_3
grado, le spese del giudizio di garanzia vanno per converso – quanto al processo di appello - compensate per intero tra le relative parti stante l'acquisita qualità - nello stesso processo - di detta compagnia assicurativa di litisconsorte processuale necessario. Infine, le spese di c.t.u. vanno lasciate per intero a definitivo carico della se si Pt_1
considera che, secondo la più evoluta giurisprudenza, “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza” (Cass.SS.UU. 32061/2022) e che poi “Disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può disporre la ripartizione per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico
d'ufficio perché tale statuizione, ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'art. 91 c. p. c. che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa” (Cass. II 6228/92).
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3038/2023 del 13.7.2023 proposto, con citazione del
28.9.2023, da nei confronti del Parte_1 Parte_5
, e della – così provvede:
[...] Parte_3
- in parziale accoglimento dell'appello condanna in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, al pagamento in favore del
[...]
, della minor somma di € 5.996,92, oltre interessi Parte_5
nei termini di cui in motivazione,
- compensa per metà le spese del doppio grado del giudizio principale, e condanna al pagamento della ulteriore metà delle spese Parte_1
di rappresentanza e difesa nello stesso doppio grado del Parte_5
, e così al pagamento: a) quanto al giudizio di
[...] Parte_2
primo grado, di complessivi € 2.638,50 per compensi professionali, oltre spese vive e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
b) quanto al giudizio di secondo grado, di complessivi € 2.428,75 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- compensa per intero tra le relative parti le spese in seconde cure del giudizio di garanzia.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.III.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)