Decreto cautelare 21 giugno 2024
Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/09/2025, n. 7548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7548 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07548/2025REG.PROV.COLL.
N. 04989/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4989 del 2024, proposto da
Azienda Agricola MA Adriano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Botasso, con domicilio eletto presso lo studio Placidi S.r.l., in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 104/2024, resa tra le parti, limitatamente alla parte in cui non ha accolto il ricorso relativamente all’annullamento dell’intimazione riferita alla cartella di pagamento n. 09120180003035641000;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGEA e ADER e della Regione Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 46/2024 R.R. l’Azienda Agricola MA Adriano impugnava dinanzi al Tar per il Friuli Venezia Giulia l’intimazione di pagamento n. 09120239002895032000 del 12 dicembre 2023 riferita alle cartelle n. 09120180002908269000 per l’importo di € 5.084,65 notificata il 7 maggio 2018 e n. 09120180003035641000 per l’importo di € 48.276,69, notificata il 20 giugno 2018, entrambe relative alla campagna lattiera 2014/2015 (emesse, la prima a titolo di sanzione ex art. 5 del D.L. n. 49/2003 e la seconda a titolo di prelievo supplementare).
Il Tar, con sentenza in forma semplificata n. 104 del 13 marzo 2024 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione quanto alla contestazione della sanzione e respingeva l’impugnazione del prelievo supplementare prendendo atto che l’intimazione di pagamento riferita alla medesima cartella aveva già costituito oggetto di un contenzioso definito in senso sfavorevole alla ricorrente.
L’Azienda agricola, con appello depositato il 20 giugno 2024, impugnava la decisione di primo grado formulando i seguenti capi d’impugnazione:
I. « Inesigibilità del credito per sovracompensazione con gli aiuti PAC e PSR »;
II. « Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in materia di “quote latte” relativamente alle annate 2014/2015 »;
III. « Sul contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale e conseguente erroneità dei dati posti alla base del meccanismo delle quote latte ».
La Regione Friuli Venezia Giulia si costituiva in giudizio il 1° luglio 2024 eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione e l’inammissibilità dell’appello in ragione della genericità e non riferibilità delle censure formulate alla sentenza impugnata e, in ogni caso, l’infondatezza dello stesso.
AGEA, costituita formalmente in giudizio il 5 luglio 2024, sviluppava le proprie difese con memoria depositata il giorno successivo contestando la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare.
All’esito della camera di consiglio dell’11 luglio 2024, con ordinanza n. 2308/2024, veniva respinta l’istanza cautelare « preso atto che l’appellante, come rilevato dal Tar, impugnava dinanzi al Tar analoga intimazione di pagamento riferita alle medesime cartelle di pagamento n. 09120180002908269000 e n. 09120180003035641000, con ricorso accolto in primo grado ma respinto all’esito del giudizio di appello con decisione n. 6196/2023 ».
In assenza di ulteriori contributi delle parti, all’esito della pubblica udienza del 18 settembre 2025, la causa veniva decisa.
Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla Regione atteso che gli atti impugnati in primo grado non sono alla stessa riferibili.
Quanto al merito del ricorso non può che rilevarsi come il Tar, con la sentenza impugnata, abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che in ordine alla pretesa si era già formato un giudicato sfavorevole all’Azienda ricorrente.
Il SI MA, infatti, impugnava l’intimazione di pagamento n. 09120229001115214000 del 15 giugno 2022 con ricorso n. 388/2022 che il Tar Friuli Venezia Giulia accoglieva con sentenza 482 del 12 novembre 2022.
L’appello proposto da AGEA avverso detto esito veniva accolto dalla Sezione con decisione n. 6196 del 23 giugno 2023 consolidando la pretesa dell’amministrazione, anche in ragione del fatto che, quanto meno in sede di giurisdizione esclusiva e in controversie di questo tipo, il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile.
Per tale motivo il Tar, come in parte anticipato respingeva il ricorso proposto dall’Azienda:
- prendendo atto della circostanza « che analoga intimazione di pagamento era già stata emessa nei confronti del ricorrente, nell’anno 2022, per l’adempimento della stessa cartella erariale che qui viene specificamente in rilievo » ed affermando che « la questione della conoscenza degli atti pregressi non può più essere messa in discussione dal ricorrente, né, tanto meno, il medesimo può far valere ora, mediante l’impugnazione dell’intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 da ultimo emessa nei suoi confronti, i vizi che asseritamente inficiano la cartella su indicata, se non addirittura gli atti ad essa pregressi, che avrebbe dovuto e potuto denunciare mediante la loro tempestiva impugnazione »;
- rilevando che la prova della notifica della cartella e l’esito negativo del richiamato giudizio escludevano ogni ipotesi di prescrizione del credito precedente all’emissione della cartella neutralizzando altresì le doglianze « contenute nel primo motivo di impugnazione, circa l’asserita sovra-compensazione con gli aiuti PAC e PSR, peraltro genericamente dedotte » nonché « quelle, sviluppate nel terzo motivo, volte a lamentare il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale »;
- ritenendo irrilevante il dedotto contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria (oggetto del secondo motivo) essendo la debenza della somma « consacrata in atti oramai inoppugnabili ».
Quanto al primo dei suesposti articolati motivazionali, non può che condividersi la posizione espressa dal Tar, pienamente conforme alla consolidata posizione della Sezione che di recente ha avuto modo di ribadire come « la certezza del diritto è incluso tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza HN & EI del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea. Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori » (Cons. Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1313).
Con riferimento alla specifica questione, tuttavia, la sentenza non è contestata dall’Azienda che sviluppa il proprio appello limitandosi a lamentare il mancato accoglimento delle doglianze formulate dinanzi al Tar (sostanzialmente riproponendo i motivi già oggetto del ricorso di primo grado): approccio che determina, prima ancora dell’infondatezza, l’inammissibilità dell’impugnazione.
Deve infatti rilevarsi che ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a « il ricorso in appello deve contenere … le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata ». Ciò comporta l’obbligo dell’appellante di formulare specifiche contestazioni in fatto e in diritto riferite alle motivazioni della sentenza impugnata indicando le questioni che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente definito illustrando i vizi logici della decisione restando esclusa la mera riproposizione delle questioni introdotte in primo grado ( ex multis , cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 2024, n. 5678).
Ad ulteriore sostegno della pretestuosità della presente impugnazione e della piena legittimità della pretesa dell’amministrazione deve rilevarsi che l’appellante, unitamente ad altri produttori, impugnava con ricorso n. 489/2016 la presupposta imputazione del prelievo supplementare dovuto ex art. 8 quinquies della L. n. 33/2009 con la quale veniva calcolato il prelievo esigibile unitamente agli interessi maturati: ricorso che il Tar, con sentenza n. 158 del 9 aprile 2019 (non impugnata), respingeva relativamente all’imputazione di prelievo accogliendola invece limitatamente alla dedotta erroneità del calcolo degli interessi.
Ne deriva che il prelievo riferito all’annualità 2014/15, il cui termine di prescrizione non decorreva in pendenza di giudizio, è tuttora esigibile.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.500,00 in favore di ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO