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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 5063/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), in proprio e n.q. di legale rappresentante della società C.F._1 [...]
, con sede in Rosolini, via Prezzolini s.n. (C.F. Controparte_1
), e , nato a [...] il [...] (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Pozzallo, via Sirio n. 3, presso C.F._2
lo studio dell'Avv. GALAZZO VINCENZO ) che li C.F._3
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORI
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
, residente in elettivamente domiciliato C.F._4 Controparte_2
in Modica, via Risorgimento n. 150 , presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di
Pasquale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 30.11.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo al Giudice adito di Parte_3
accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare non veritiere, diffamatorie, poiché lesive della reputazione e dell'onore degli esponenti, nelle qualità dedotte, le affermazioni loro rivolte dal convenuto, e di cui infra, sia nel corso di pubbliche riunioni che mediante dichiarazioni rese alla stampa, ovvero comunicando via internet;
ritenere il medesimo responsabile dei danni morali e alla immagine e, per
l'effetto, condannarlo, in pro di parte attrice, al conseguente ristoro nella misura siccome quantificata di € 100.000,00 (Euro centomila/00) o in quell'altra, maggiore
o minore che al Tribunale parrà ben visa, da devolversi interamente in favore della
(C.F.: ) con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Rosolini, via delle Margherite n. 4”.
A sostegno della propria domanda, gli attori, dopo aver riportato l'excursus della vicenda giudiziaria riguardante la costruzione di impianti adibiti a tunnel/serra ed annessi impianti di fertilizzazione, irrigazione e distribuzione di antiparassitari realizzati su un terreno in c.da Rizzarelli, condotto in affitto dalla società
[...]
culminata nella sentenza n. 365/2018 del TAR - Sezione di Catania CP_4
(che ha accolto il ricorso presentato dalla su citata società), deducevano che la stessa vicenda aveva dato luogo ad un diffuso ed acceso dibattito all'interno della comunità cittadina. Sostenevano, tuttavia, che l'odierno convenuto, il quale all'epoca dell'instaurazione del presente procedimento rivestiva la carica di assessore ai Lavori
Pubblici, aveva, in diverse occasioni, esorbitato dai confini del civile dibattito, profferendo affermazioni gravemente diffamatorie nei confronti degli attori, precipuamente commesse con il mezzo della stampa e dei social networks. In particolare, gli attori esponevano che il , in un'intervista rilasciata al locale Parte_3
periodico “Corriere Elorino” nell'edizione 1/15 settembre 2016, ha affermato: “Il lettore deve ovviamente che l'azienda che sta realizzando queste serre agricole pare sia ben rappresentata in Consiglio Comunale, ed il Consigliere comunale con l'altro, un tempo acerrimo nemico, reggono il moccolo alla virtuale maggioranza minoritaria e all'attuale Amministrazione…” . Inoltre, secondo il racconto attoreo, l'odierno convenuto, in una intervista rilasciata al medesimo giornale in data 08.11.2016, lamentava che “…si continuava a lasciare quelle terre a persone di dubbia provenienza…” e, rivolgendosi all'attore , Parte_2
all'epoca consigliere comunale, lo invitava a dimettersi per notevoli conflitti di interesse. Ed ancora, proseguendo nella narrazione attorea, nel corso di una conferenza stampa indetta dall'associazione “Piazza Civica” e pubblicata il
06.10.2016, il aveva affermato: “…è stato fatto uno scempio in quanto è Parte_3
stato estirpato un pilastro in cui gravava il vincolo archeologico…il Consiglio
Comunale è omertoso e omertà equivale, al mio paese, ad atteggiamento mafioso”.
Infine, gli odierni attori sostenevano che, a seguito della notizia riportata dalla suddetta testata giornalistica in data 28.11.2016 intitolata “Minacce di morte per l'ex assessore ai lavori pubblici ”, quest'ultimo avrebbe ipotizzato un Parte_3
collegamento con la sua attività politica e, in particolare, con le battaglie contro la realizzazione delle serre-tunnel all'ingresso della città, tanto da suscitare il coinvolgimento della Commissione parlamentare Antimafia, per il tramite della locale deputata parlamentare, On. Asserivano, pertanto, gli attori che Persona_1
tutte le suddette dichiarazioni, rese dal , avessero contenuto diffamatorio e Parte_3
non veritiero e, come tali, avessero leso la reputazione e l'onore da sempre riconosciuti agli attori all'interno della comunità, con conseguente obbligo di ristoro del danno, sia in favore delle persone fisiche, che della persona giuridica costituita dalla società attrice, essendo concettualmente identificabile un onore e un decoro collettivo anche per essa. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.01.2019, si costituiva in giudizio , chiedendo al Giudice di accogliere le seguenti Parte_3
conclusioni: “- In via preliminare, dichiarare l'atto introduttivo e la domanda nulli
e/o inammissibili per genericità ed indeterminatezza;
- Nel merito, rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto tutte le domande attoree per tutto quanto dedotto ed eccepito nei motivi della comparsa di costituzione, per non attribuibilità ed imputabilità delle affermazioni al convenuto, per insussistenza e mancata prova del contenuto diffamatorio delle affermazioni;
- In via subordinata, rigettare la domanda attorea per esercizio legittimo del diritto di critica politica;
- In via ancora più gradata, solo in caso di mancato accoglimento delle richieste che precedono, dichiarare il danno risarcitorio domandato dagli attori abnorme ed eccessivo;
-
Vinte le spese ed i compensi difensivi”. In particolare, il convenuto eccepiva l'indeterminatezza del contenuto della domanda attorea, dalla quale non era dato capire quali frasi ed affermazioni asseritamente diffamatorie fossero riconducibili a
, provenendo, piuttosto, da altri utenti Facebook o dal direttore Pt_3 Parte_3
della testata giornalistica. Contestava, inoltre, che le frasi oggetto di causa avessero contenuto diffamatorio, in quanto, invece, aventi il carattere della veridicità, non ledendo l'onore, la dignità e l'immagine degli attori. Affermava, infine, che le dichiarazioni contestate dagli attori fossero state riportate in modo decontestualizzato, dovendosi, invece, ritenere come legittima critica politica da collocare nell'ambito di una vicenda giudiziaria di interesse collettivo e foriero di un dibattito politico in cui il convenuto, quale appartenente ad un'organizzazione politica denominata “Piazza
Civica”, esercitava il diritto alla critica politica nei confronti della amministrazione comunale e dei consiglieri appartenenti alla maggioranza della compagine consiliare rosolinese. In subordine, contestava il quantum risarcitorio in Parte_3
quanto considerato abnorme ed eccessivo.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti, l'interrogatorio formale del convenuto e le prove testimoniali. Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
A norma dell'art. 595 c.p commette il reato di diffamazione “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione” ed “è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro
1.032,00”.
Dunque, i requisiti fondamentali della diffamazione sono l'offesa dell'altrui reputazione e la comunicazione con più persone. Passando in rassegna il primo requisito previsto dalla norma, ovvero l'idoneità del comportamento asseritamente diffamatorio ad offendere l'altrui reputazione, va precisato che esso deve essere inteso come una lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali di un soggetto e si concretizza allorché ne venga lesa l'immagine, l'onore o il decoro.
A tal fine, secondo autorevole giurisprudenza l'idoneità dell'espressione offensiva a ledere l'onore od il decoro di un individuo deve essere valutata in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore, al contesto nel quale dette espressioni sono state pronunciate, nonché alla coscienza sociale.
Per quanto riguarda il secondo requisito, vale a dire quello della comunicazione con più persone, occorre chiarire come la trasmissione del messaggio diffamatorio a più soggetti può avvenire sia oralmente che per iscritto. In quest'ultimo caso rientra anche la pubblicazione dei post diffamatori sui social networks (come nel caso di specie la bacheca di Facebook). Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione la vittima non deve essere necessariamente identificata per nome e cognome, essendo sufficiente che essa risulti individuabile nell'ambito di una categoria ristretta di persone e risulti identificabile tramite elementi indiziari. In tal caso, è necessario che i soggetti destinatari del messaggio diffamatorio -per motivi personali o di lavoro- siano a conoscenza di alcuni particolari della vita privata dalla vittima, quale può essere a titolo esemplificativo l'occupazione lavorativa. Quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente che vi sia dolo generico, ovvero la consapevolezza del diffamatore di pronunciare o scrivere frase lesiva dell'altrui reputazione, accompagnata dalla volontà che la frase denigratoria giungerà a conoscenza di più persone.
È necessario, dunque, che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone o anche una sola, ma con modalità tali che la notizia verrà sicuramente a conoscenza di altri e che egli si rappresenti, e voglia la realizzazione di tale evento.
Ciò premesso, nel caso di specie manca, anzitutto, l'effettiva riferibilità delle diverse frasi incriminate all'odierno convenuto.
Risulta, infatti, documentalmente provato che alcune frasi, in particolare quelle riportate alle ultime righe di pag. 2 e alle prime righe di pag. 3 dell'atto di citazione non provengono dall'account di , ma da altri utenti Facebook;
Parte_3
altre espressioni, inoltre, sono frutto dell'elaborazione giornalistica del direttore del periodico “Corriere Elorino”, come dallo stesso dichiarato in sede di escussione testimoniale del 18.02.2021.
Ad ogni modo, contestualizzando l'insieme delle frasi oggetto di controversia nell'ambito della vicenda politica e giudiziaria che ha coinvolto la società attrice, in quanto aveva realizzato delle serre-tunnel su una parte estesa di un fondo dalla stessa condotta in affitto, emerge che le suddette frasi possano essere ricondotte sotto la scriminante della critica politica.
È bene innanzi tutto chiarire (come si legge in Cass. Pen., sentenza 4853/2011 e nei precedenti ivi richiamati), che l'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, si pone nei casi in cui l'espressione critica comporti necessariamente valutazioni negative circa le qualità del destinatario;
dunque, l'offesa esiste, ma è scriminata, perché formulata nell'esercizio di un diritto;
laddove vengano meno invece i requisiti minimi dell'offesa stessa, non assume alcun rilievo l'esplorazione dei limiti del diritto di critica. Nella fattispecie, non vi è dubbio che le esternazioni del convenuto abbiano una portata potenzialmente offensiva, tuttavia, in concreto, si ritiene che la sua condotta sia effettivamente coperta dalla scriminante del diritto di critica.
Si ricorda che il diritto di critica, costituendo la rappresentazione di un punto di vista personale dell'autore, se non richiede che le osservazioni screditanti rivestano carattere obbiettivo, per assurgere a causa di giustificazione, postula però che la critica non sia formulata in modo gratuito e che non contenga espressioni inutilmente volgari, umilianti o non consone;
il legittimo esercizio del diritto di critica, pur potendo contemplare (tanto più in ambito politico) toni aspri e manifestazioni di dissenso più “forti” ed incisive di quelle in uso nella dialettica ordinaria, deve però restare improntato al canone della pertinenza, e non può tradursi in un attacco personale gratuito.
Ricorda in proposito la Cassazione penale che: “In tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato” (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020).
Dunque, nel diritto di critica (specie se raffrontato al diritto di cronaca) il canone della verità assume un rilievo affievolito, e si restringe in certo senso al contenuto degli eventuali fatti o comportamenti specifici sui quali la critica è esercitata.
Deve, inoltre, essere considerata la circostanza che, secondo consolidata giurisprudenza, il limite della “verità dei fatti” quale scriminante della critica politica può assumere anche il carattere della “verità putativa”, che ricorre nel caso in cui, come quello in esame (il riferimento è agli atti di accertamento di violazione edilizia del Comando di Polizia Municipale del Comune di Rosolini e alle successive ordinanze di demolizione), il fatto apparentemente vero sia stato appreso da un provvedimento giudiziario, amministrativo o un atto di indagine. In ogni caso la domanda è risultata del tutto sfornita di prova anche sotto il profilo del danno.
Sul punto occorre evidenziare che anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, ovvero, nel caso di lesione di diritti inviolabili, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass.
21865 del 24/09/2013, Cass 7471 del 14/05/2012, Cass. 8421 del 12/04/2011,
Cass.10527 del 13/05/2011).
Con una recente pronuncia, che questo tribunale condivide, la Suprema Corte ha precisato che “Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cassazione civile sez. III
18 febbraio 2020 n. 4005).
Nel caso di specie tale prova non è stata offerta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna gli attori , e la Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_3
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.052,00,
[...]
in base al valore della domanda, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 26/02/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 5063/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), in proprio e n.q. di legale rappresentante della società C.F._1 [...]
, con sede in Rosolini, via Prezzolini s.n. (C.F. Controparte_1
), e , nato a [...] il [...] (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Pozzallo, via Sirio n. 3, presso C.F._2
lo studio dell'Avv. GALAZZO VINCENZO ) che li C.F._3
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORI
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
, residente in elettivamente domiciliato C.F._4 Controparte_2
in Modica, via Risorgimento n. 150 , presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di
Pasquale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 30.11.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo al Giudice adito di Parte_3
accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare non veritiere, diffamatorie, poiché lesive della reputazione e dell'onore degli esponenti, nelle qualità dedotte, le affermazioni loro rivolte dal convenuto, e di cui infra, sia nel corso di pubbliche riunioni che mediante dichiarazioni rese alla stampa, ovvero comunicando via internet;
ritenere il medesimo responsabile dei danni morali e alla immagine e, per
l'effetto, condannarlo, in pro di parte attrice, al conseguente ristoro nella misura siccome quantificata di € 100.000,00 (Euro centomila/00) o in quell'altra, maggiore
o minore che al Tribunale parrà ben visa, da devolversi interamente in favore della
(C.F.: ) con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Rosolini, via delle Margherite n. 4”.
A sostegno della propria domanda, gli attori, dopo aver riportato l'excursus della vicenda giudiziaria riguardante la costruzione di impianti adibiti a tunnel/serra ed annessi impianti di fertilizzazione, irrigazione e distribuzione di antiparassitari realizzati su un terreno in c.da Rizzarelli, condotto in affitto dalla società
[...]
culminata nella sentenza n. 365/2018 del TAR - Sezione di Catania CP_4
(che ha accolto il ricorso presentato dalla su citata società), deducevano che la stessa vicenda aveva dato luogo ad un diffuso ed acceso dibattito all'interno della comunità cittadina. Sostenevano, tuttavia, che l'odierno convenuto, il quale all'epoca dell'instaurazione del presente procedimento rivestiva la carica di assessore ai Lavori
Pubblici, aveva, in diverse occasioni, esorbitato dai confini del civile dibattito, profferendo affermazioni gravemente diffamatorie nei confronti degli attori, precipuamente commesse con il mezzo della stampa e dei social networks. In particolare, gli attori esponevano che il , in un'intervista rilasciata al locale Parte_3
periodico “Corriere Elorino” nell'edizione 1/15 settembre 2016, ha affermato: “Il lettore deve ovviamente
all'epoca consigliere comunale, lo invitava a dimettersi per notevoli conflitti di interesse. Ed ancora, proseguendo nella narrazione attorea, nel corso di una conferenza stampa indetta dall'associazione “Piazza Civica” e pubblicata il
06.10.2016, il aveva affermato: “…è stato fatto uno scempio in quanto è Parte_3
stato estirpato un pilastro in cui gravava il vincolo archeologico…il Consiglio
Comunale è omertoso e omertà equivale, al mio paese, ad atteggiamento mafioso”.
Infine, gli odierni attori sostenevano che, a seguito della notizia riportata dalla suddetta testata giornalistica in data 28.11.2016 intitolata “Minacce di morte per l'ex assessore ai lavori pubblici ”, quest'ultimo avrebbe ipotizzato un Parte_3
collegamento con la sua attività politica e, in particolare, con le battaglie contro la realizzazione delle serre-tunnel all'ingresso della città, tanto da suscitare il coinvolgimento della Commissione parlamentare Antimafia, per il tramite della locale deputata parlamentare, On. Asserivano, pertanto, gli attori che Persona_1
tutte le suddette dichiarazioni, rese dal , avessero contenuto diffamatorio e Parte_3
non veritiero e, come tali, avessero leso la reputazione e l'onore da sempre riconosciuti agli attori all'interno della comunità, con conseguente obbligo di ristoro del danno, sia in favore delle persone fisiche, che della persona giuridica costituita dalla società attrice, essendo concettualmente identificabile un onore e un decoro collettivo anche per essa. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.01.2019, si costituiva in giudizio , chiedendo al Giudice di accogliere le seguenti Parte_3
conclusioni: “- In via preliminare, dichiarare l'atto introduttivo e la domanda nulli
e/o inammissibili per genericità ed indeterminatezza;
- Nel merito, rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto tutte le domande attoree per tutto quanto dedotto ed eccepito nei motivi della comparsa di costituzione, per non attribuibilità ed imputabilità delle affermazioni al convenuto, per insussistenza e mancata prova del contenuto diffamatorio delle affermazioni;
- In via subordinata, rigettare la domanda attorea per esercizio legittimo del diritto di critica politica;
- In via ancora più gradata, solo in caso di mancato accoglimento delle richieste che precedono, dichiarare il danno risarcitorio domandato dagli attori abnorme ed eccessivo;
-
Vinte le spese ed i compensi difensivi”. In particolare, il convenuto eccepiva l'indeterminatezza del contenuto della domanda attorea, dalla quale non era dato capire quali frasi ed affermazioni asseritamente diffamatorie fossero riconducibili a
, provenendo, piuttosto, da altri utenti Facebook o dal direttore Pt_3 Parte_3
della testata giornalistica. Contestava, inoltre, che le frasi oggetto di causa avessero contenuto diffamatorio, in quanto, invece, aventi il carattere della veridicità, non ledendo l'onore, la dignità e l'immagine degli attori. Affermava, infine, che le dichiarazioni contestate dagli attori fossero state riportate in modo decontestualizzato, dovendosi, invece, ritenere come legittima critica politica da collocare nell'ambito di una vicenda giudiziaria di interesse collettivo e foriero di un dibattito politico in cui il convenuto, quale appartenente ad un'organizzazione politica denominata “Piazza
Civica”, esercitava il diritto alla critica politica nei confronti della amministrazione comunale e dei consiglieri appartenenti alla maggioranza della compagine consiliare rosolinese. In subordine, contestava il quantum risarcitorio in Parte_3
quanto considerato abnorme ed eccessivo.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti, l'interrogatorio formale del convenuto e le prove testimoniali. Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
A norma dell'art. 595 c.p commette il reato di diffamazione “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione” ed “è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro
1.032,00”.
Dunque, i requisiti fondamentali della diffamazione sono l'offesa dell'altrui reputazione e la comunicazione con più persone. Passando in rassegna il primo requisito previsto dalla norma, ovvero l'idoneità del comportamento asseritamente diffamatorio ad offendere l'altrui reputazione, va precisato che esso deve essere inteso come una lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali di un soggetto e si concretizza allorché ne venga lesa l'immagine, l'onore o il decoro.
A tal fine, secondo autorevole giurisprudenza l'idoneità dell'espressione offensiva a ledere l'onore od il decoro di un individuo deve essere valutata in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore, al contesto nel quale dette espressioni sono state pronunciate, nonché alla coscienza sociale.
Per quanto riguarda il secondo requisito, vale a dire quello della comunicazione con più persone, occorre chiarire come la trasmissione del messaggio diffamatorio a più soggetti può avvenire sia oralmente che per iscritto. In quest'ultimo caso rientra anche la pubblicazione dei post diffamatori sui social networks (come nel caso di specie la bacheca di Facebook). Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione la vittima non deve essere necessariamente identificata per nome e cognome, essendo sufficiente che essa risulti individuabile nell'ambito di una categoria ristretta di persone e risulti identificabile tramite elementi indiziari. In tal caso, è necessario che i soggetti destinatari del messaggio diffamatorio -per motivi personali o di lavoro- siano a conoscenza di alcuni particolari della vita privata dalla vittima, quale può essere a titolo esemplificativo l'occupazione lavorativa. Quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente che vi sia dolo generico, ovvero la consapevolezza del diffamatore di pronunciare o scrivere frase lesiva dell'altrui reputazione, accompagnata dalla volontà che la frase denigratoria giungerà a conoscenza di più persone.
È necessario, dunque, che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone o anche una sola, ma con modalità tali che la notizia verrà sicuramente a conoscenza di altri e che egli si rappresenti, e voglia la realizzazione di tale evento.
Ciò premesso, nel caso di specie manca, anzitutto, l'effettiva riferibilità delle diverse frasi incriminate all'odierno convenuto.
Risulta, infatti, documentalmente provato che alcune frasi, in particolare quelle riportate alle ultime righe di pag. 2 e alle prime righe di pag. 3 dell'atto di citazione non provengono dall'account di , ma da altri utenti Facebook;
Parte_3
altre espressioni, inoltre, sono frutto dell'elaborazione giornalistica del direttore del periodico “Corriere Elorino”, come dallo stesso dichiarato in sede di escussione testimoniale del 18.02.2021.
Ad ogni modo, contestualizzando l'insieme delle frasi oggetto di controversia nell'ambito della vicenda politica e giudiziaria che ha coinvolto la società attrice, in quanto aveva realizzato delle serre-tunnel su una parte estesa di un fondo dalla stessa condotta in affitto, emerge che le suddette frasi possano essere ricondotte sotto la scriminante della critica politica.
È bene innanzi tutto chiarire (come si legge in Cass. Pen., sentenza 4853/2011 e nei precedenti ivi richiamati), che l'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, si pone nei casi in cui l'espressione critica comporti necessariamente valutazioni negative circa le qualità del destinatario;
dunque, l'offesa esiste, ma è scriminata, perché formulata nell'esercizio di un diritto;
laddove vengano meno invece i requisiti minimi dell'offesa stessa, non assume alcun rilievo l'esplorazione dei limiti del diritto di critica. Nella fattispecie, non vi è dubbio che le esternazioni del convenuto abbiano una portata potenzialmente offensiva, tuttavia, in concreto, si ritiene che la sua condotta sia effettivamente coperta dalla scriminante del diritto di critica.
Si ricorda che il diritto di critica, costituendo la rappresentazione di un punto di vista personale dell'autore, se non richiede che le osservazioni screditanti rivestano carattere obbiettivo, per assurgere a causa di giustificazione, postula però che la critica non sia formulata in modo gratuito e che non contenga espressioni inutilmente volgari, umilianti o non consone;
il legittimo esercizio del diritto di critica, pur potendo contemplare (tanto più in ambito politico) toni aspri e manifestazioni di dissenso più “forti” ed incisive di quelle in uso nella dialettica ordinaria, deve però restare improntato al canone della pertinenza, e non può tradursi in un attacco personale gratuito.
Ricorda in proposito la Cassazione penale che: “In tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato” (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020).
Dunque, nel diritto di critica (specie se raffrontato al diritto di cronaca) il canone della verità assume un rilievo affievolito, e si restringe in certo senso al contenuto degli eventuali fatti o comportamenti specifici sui quali la critica è esercitata.
Deve, inoltre, essere considerata la circostanza che, secondo consolidata giurisprudenza, il limite della “verità dei fatti” quale scriminante della critica politica può assumere anche il carattere della “verità putativa”, che ricorre nel caso in cui, come quello in esame (il riferimento è agli atti di accertamento di violazione edilizia del Comando di Polizia Municipale del Comune di Rosolini e alle successive ordinanze di demolizione), il fatto apparentemente vero sia stato appreso da un provvedimento giudiziario, amministrativo o un atto di indagine. In ogni caso la domanda è risultata del tutto sfornita di prova anche sotto il profilo del danno.
Sul punto occorre evidenziare che anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, ovvero, nel caso di lesione di diritti inviolabili, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass.
21865 del 24/09/2013, Cass 7471 del 14/05/2012, Cass. 8421 del 12/04/2011,
Cass.10527 del 13/05/2011).
Con una recente pronuncia, che questo tribunale condivide, la Suprema Corte ha precisato che “Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cassazione civile sez. III
18 febbraio 2020 n. 4005).
Nel caso di specie tale prova non è stata offerta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna gli attori , e la Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_3
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.052,00,
[...]
in base al valore della domanda, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 26/02/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli