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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 647/2021
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 647 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del 26 febbraio
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...]
14, elettivamente domiciliata in Cardito (NA), al Corso C. Battisti n. 145, presso lo studio dell'Avv. Francesco Castaldo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] in data [...], (C.F. CP_1
) e residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliata presso in Afragola alla via Rossini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Tignola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.01.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti così concludevano:
Parte ricorrente chiede la conferma dei provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del 12.11.2021, ad eccezione di quanto previsto della casa coniugale, in relazione alla quale si chiede l'assegnazione al resistente, che vi abita da oltre un anno con il figlio minore . Impugna e contesta le avverse conclusioni, domandandone Per_1
il rigetto. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con rinuncia ai termini di legge.
Parte resistente chiede disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli, con il collocamento del minore presso il padre e della figlia Per_1 Per_2
presso la madre. Chiede altresì la previsione del solo obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie in capo ai coniugi, con esclusione di qualsiasi assegno di mantenimento, in quanto ciascun genitore provvederà in maniera autonoma per il figlio collocato presso di sé. Chiede infine disporsi l'assegnazione al resistente della casa coniugale ove attualmente coabita con il minore . Impugna e contesta le avverse Per_1
conclusioni domandandone il rigetto e chiede introitarsi la causa a sentenza rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato il 18.01.2021, premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con il 22.07.2005 in Cardito, chiedeva CP_2
pronunziarsi la separazione personale alle condizioni ivi indicate.
In particolare, la ricorrente evidenziava che da tale unione erano nati due figli: Per_2
(in data 01.12.2005) e (il 20.04.2010). Per_1
Rappresentava inoltre l'irreversibilità della progressiva frattura del rapporto coniugale, caratterizzato da continui contrasti ed incomprensioni, nonché della cessazione della comunione spirituale e materiale su cui si fonda il matrimonio.
pag. 2/10 Chiedeva quindi l'assegnazione della casa coniugale sita in Cardito, alla via S. Rosa n.
14, oltre all'affidamento condiviso dei figli minori, da collocare presso la madre, nonché un assegno mensile dell'importo di €. 700.00 a carico del resistente per il mantenimento dei figli, da pagare il primo di giorno ogni mese.
All'udienza celebrata in data 21.11.2021 sentita la sola ricorrente in quanto il sig. CP_1
rimaneva contumace, il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
[...]
autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via temporanea ed urgente, disponeva l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , l'affidamento condiviso dei Pt_1
figli – collocati presso la madre – disciplinando il diritto di visita del padre, nonché la previsione a carico del sig. di un assegno mensile di € 500.00 per il CP_1
mantenimento dei figli da pagare il primo giorno di ogni mese, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo alle spese scolastiche e mediche per i figli nella misura del 50%.
Veniva quindi fissata udienza per la comparizione delle parti dinnanzi al G.I. per il
21.03.2022 assegnando termine per la notifica dell'ordinanza del 16.11.2021 al convenuto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
A seguito di un rinvio per il mancato perfezionamento della notifica, in data 21.10.2022 si costituiva il resistente sig. il quale preliminarmente chiedeva CP_1
l'estinzione del procedimento per la mancata notifica ex art. 709 c.p.c, e, in subordine, il rigetto della richiesta del mantenimento, così come formulata dalla ricorrente;
in via ulteriormente gradata ,chiedeva fissarsi l'importo dell'assegno di mantenimento mensile a carico del resistente – privo di occupazione lavorativa – in misura non superiore ad €
300,00 (ossia €150,00 a figlio).
All'udienza del 17.04.2023, il sig. si costituiva a mezzo del nuovo CP_1
difensore, Avv. Giuseppina Tignola, la quale – nel riportarsi integralmente alle difese rassegnate dai precedenti procuratori – chiedeva disporsi l'audizione del figlio minore della coppia, . Persona_3
Il G.I. procedeva all'ascolto del minore all'udienza del 17.05.2023, e all'esito – sciolta la riserva – autorizzava lo stesso ad abitare in via privilegiata con il padre, in caso di trasferimento della ricorrente presso l'abitazione del nuovo compagno, prevedendo pag. 3/10 altresì lo svolgimento degli incontri del minore con la madre secondo le medesime modalità stabilite dall'ordinanza presidenziale per i precedenti incontri con il padre.
Incaricava inoltre i Servizi Sociali del Comune di Cardito di monitorare il nucleo familiare e rinviava la causa al 12.09.2023, da celebrarsi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
In tale data, veniva disposta la prosecuzione dell'attività di supporto psicologico e rafforzamento della genitorialità, e si invitavano i predetti Servizi Sociali a trasmettere la redazione della relazione finale di aggiornamento entro il 09.01.2024.
Alla luce del mancato deposito della relazione, l'udienza del 22.01.2024 veniva rinviata in prosieguo al 05.06.2024, allorquando si assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 25.10.2024, il Collegio, stante la diversa prospettazione delle parti in ordine alla volontà del minore di domiciliare presso la madre o il padre, in assenza di indicazioni sul punto nella relazione depositata dai Servizi Sociali, ritenuto indispensabile ascoltare nuovamente il minore, disponeva la rimessione del giudizio sul ruolo del G.I. e fissava l'udienza al 18.12.2024 per l'audizione di . Persona_3
Alla predetta udienza, il G.I. procedeva nuovamente all'ascolto del minore e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Le Parti depositavano nei termini note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e chiedevano introitarsi la causa a sentenza rinunciando si termini ex art. 190 c.p.c..
In data 27.02.2025, il G.I., sciogliendo la riserva, rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del P.M.
2. La domanda di separazione e le statuizioni accessorie
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, si premette che nulla deve disposi in ordine all'affidamento della primogenita , in quanto nelle more del giudizio ha Per_2
raggiunto la maggiore età.
pag. 4/10 E difatti, in relazione ai figli maggiorenni, non sussiste più alcuna necessità giuridica di disporne l'affidamento o la collocazione, né di disciplinare il diritto di visita del genitore non convivente, le cui modalità saranno rimesse alla volontà del figlio: quest'ultimo infatti – con il raggiungimento della maggiore età – ha la facoltà di decidere liberamente se e con quale dei due genitori coabitare.
Quanto al minore , alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, Per_1
ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso – richiesto da entrambe le parti – risulta conforme all'interesse del minore, essendo peraltro pacifico che lo stesso ha un'assidua frequentazione con la madre e una sana relazione con quest'ultima (sul punto si rimanda alle relazioni del SS).
Per quanto riguarda, poi, la collocazione del minore, ritiene il Collegio che vada riconosciuta la residenza privilegiata presso il padre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale e della volontà espressa dal minore, il quale – ascoltato dal Giudice – ha ripetutamente dichiarato di non essere pronto ad incontrare il compagno della ricorrente e di voler continuare ad incontrare la madre senza la presenza del suo attuale partner, con cui la sig,ra convive. Pt_1
In particolare, nel corso del giudizio, il minore ha deciso di trasferirsi presso il padre – con cui allo stato convive nella casa coniugale – manifestando un'evidente difficoltà nell'accettazione della nuova relazione sentimentale intrapresa dalla ricorrente;
solo in tempi recenti, inoltre, ha cominciato ad instaurare un rapporto con il fratellino nato da tale unione.
Ne consegue che, anche alla luce del trasferimento della ricorrente presso l'abitazione del compagno assieme alla figlia maggiorenne e al figlio di pochi mesi nato dalla nuova unione, deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale in favore del resistente.
Come è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la casa familiare va assegnata al genitore collocatario del figlio minorenne nell'esclusivo interesse della prole, allo scopo di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (cfr., ex multis, Cass., sez. I, Ordinanza n. 33610 dell'11/11/2021), salvo che vi siano fondate ed evidenti ragioni – non ravvisabili nel caso di specie – che impongano al Giudice di pag. 5/10 derogare alla “regola” nel superiore interesse del minore.
In ordine al diritto-dovere della madre di frequentare il figlio, considerando il netto miglioramento del rapporto tra i due e l'intensificazione degli incontri - circostanze che emergono dalla relazione dei Servizi Sociali depositata il 17.06.2024 e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 18.12.2024 dal minore, il quale ha sostenuto: “il rapporto è buono. Mi trovo bene. Mi fa piacere andare da lei (…) se non c' è il compagno di mamma mi farebbe vederla qualche volta in più, anche fuori di casa” – tenuto conto dell'indisponibilità del minore ad incontrare il nuovo compagno della ricorrente, il Collegio ritiene di adottare un calendario in base al quale la madre avrà facoltà di vedere il figlio il martedì e il giovedì prelevandolo presso l'abitazione del padre alle ore 17.00 per riaccompagnarlo alle ore 20.00, mentre il minore trascorrerà con la madre – allo stato senza pernottamento – a settimane alterne il sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18:00, ovviamente compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso;
trascorrerà durante le vacanze estive 15 giorni nel bimestre luglio/agosto per il periodo che sarà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
gli altri periodi di vacanza (Natale, Pasqua ed altre festività) alternativamente da concordare di volta in volta;
trascorrerà infine con ciascun genitore il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.) verranno concordemente prese dai genitori.
Si ritiene tuttavia opportuno suggerire la prosecuzione del percorso di supporto psicologico e di monitoraggio avviato dai Servizi Sociali, con la prosecuzione di incontri condivisi in presenza di entrambi i genitori, al fine di guidare le parti verso un rapporto autonomo e consapevole con il figlio minore.
3. I rapporti economici
In ordine alle determinazioni economiche, premesso che la sig,ra in ricorso Pt_1
dichiarava di rinunciare al proprio diritto al mantenimento, si osserva che grava un obbligo di mantenimento del figlio minore e della figlia , da poco maggiorenne, Per_2
solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie pag. 6/10 della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita del figlio giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione.
Si ritiene sussistente tale obbligo di mantenimento anche nei confronti della primogenita
– pur se non veniva dedotto alcun percorso di studi della giovane, all'epoca dell'instaurazione del giudizio ancora minorenne – in ragione del recente raggiungimento della maggiore età e del lasso di tempo fisiologico per la ricerca di un lavoro (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, ord. 28 ottobre 2024, n. 27818).
In proposito, si osserva che ciascun genitore deve provvedere a contribuire al mantenimento dei figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti se conviventi presso l'altro genitore anche in assenza di specifica domanda sul punto da parte del genitore prevalente.
Né si può ritenere il genitore esonerato in caso di disoccupazione in quanto è ugualmente tenuto a contribuire al mantenimento dei propri figli, in considerazione della sussistenza della propria 'capacità lavorativa' e, dunque, della 'possibilità' di reperire un'attività lavorativa, anche se saltuaria;
.
Invero la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e a tal fine, non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Tale previsione è doverosa anche nei casi come quello in questione ciascuno dei due figli vive con un genitore diverso, non potendosi prevedere una sorta di reciproco
“esonero”, ritenendo sufficiente prevedere il mantenimento diretto a carico di ciascun pag. 7/10 genitore del figlio con lo stesso convivente, e ciò in ragione di un autonomo diritto riconosciuto in capo ad ogni figlio e della diversa sorte che potrebbero avere le obbligazioni a carico dei genitori (basti pensare che l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne potrebbe cessare ben prima di quello in favore del figlio minore) .
Peraltro il mantenimento dei figli in caso di separazione deve essere rapportato al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, e ciò può comportare una contribuzione più significativa a carico del genitore che gode di entrate maggiori in quanto certamente non può godere di tale maggiore benessere solo il figlio convivente con quest'ultimo.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio
(estremamente scarna sul punto, e costituita in sostanza dal solo certificato relativo ai redditi percepiti dalla ricorrente fino al 2022 e rilasciato dall'Agenzia delle Entrate), non emerge una sostanziale disparità reddituale tra i genitori, pertanto ritiene il Collegio di disporre a carico del sig. un assegno mensile di € 250.00 per il CP_1
mantenimento della figlia , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica Per_2
della stessa, da versare alla moglie il primo giorno di ogni mese, e parimenti a carico della sig.ra un assegno mensile di € 250.00 per il mantenimento del Parte_1
figlio minore da versare al marito il primo giorno di ogni mese Tali somme Per_1
saranno rivalutate ogni anno secondo gli indici ISTAT.
Ciascuno dei genitori contribuirà alle spese scolastiche e mediche per i figli nella misura del 50%;
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto sull'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata dal procuratore della ricorrente, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio dell'istante Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
pag. 8/10 a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] Parte_1
(NA) il 29.08.1985 e , nato a [...] in data [...], alle CP_1
seguenti condizioni:
1) assegna la casa coniugale al sig. che vi vivrà unitamente al CP_1
figlio minore;
Per_1
2) dispone l'affido condiviso del minore con collocamento preso Persona_3
il padre;
la madre avrà facoltà di vedere il figlio il martedì e il giovedì prelevandolo presso l'abitazione del padre alle ore 17.00 per riaccompagnarlo alle ore 20.00; il minore trascorrerà con la madre –senza pernottamento – a settimane alterne il sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18:00, compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso;
trascorrerà durante le vacanze estive 15 giorni nel bimestre luglio/agosto per il periodo che sarà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
gli altri periodi di vacanza (Natale,
Pasqua ed altre festività) alternativamente da concordare di volta in volta;
trascorrerà infine con ciascun genitore il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni.
3) Pone a carico di un assegno mensile di € 250.00 per il CP_1
mantenimento della figlia , fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_2
economica della stessa, da corrispondere alla moglie il primo giorno di ogni mese, somma rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie, previste dal Protocollo del Tribunale di Napoli Nord al 50%;
4) Pone a carico di un assegno mensile di € 250.00 per il Parte_1
mantenimento del figlio minore da versare al marito il primo giorno Per_1
di ogni mese, somma rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT oltre spese straordinarie, previste dal Protocollo del Tribunale di Napoli Nord al
50%;
b) Suggerisce la prosecuzione dei percorsi di sostegno psicologico al minore e i percorsi volti al rafforzamento della capacità genitoriali già avviati dai Servizi
Sociali di Cardito, nelle modalità indicate in parte motiva c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia pag. 9/10 autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L. 898/1970 come riformato.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 09.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Alessandra Tabarro
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 647/2021
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 647 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del 26 febbraio
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...]
14, elettivamente domiciliata in Cardito (NA), al Corso C. Battisti n. 145, presso lo studio dell'Avv. Francesco Castaldo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] in data [...], (C.F. CP_1
) e residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliata presso in Afragola alla via Rossini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Tignola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.01.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti così concludevano:
Parte ricorrente chiede la conferma dei provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del 12.11.2021, ad eccezione di quanto previsto della casa coniugale, in relazione alla quale si chiede l'assegnazione al resistente, che vi abita da oltre un anno con il figlio minore . Impugna e contesta le avverse conclusioni, domandandone Per_1
il rigetto. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con rinuncia ai termini di legge.
Parte resistente chiede disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli, con il collocamento del minore presso il padre e della figlia Per_1 Per_2
presso la madre. Chiede altresì la previsione del solo obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie in capo ai coniugi, con esclusione di qualsiasi assegno di mantenimento, in quanto ciascun genitore provvederà in maniera autonoma per il figlio collocato presso di sé. Chiede infine disporsi l'assegnazione al resistente della casa coniugale ove attualmente coabita con il minore . Impugna e contesta le avverse Per_1
conclusioni domandandone il rigetto e chiede introitarsi la causa a sentenza rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato il 18.01.2021, premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con il 22.07.2005 in Cardito, chiedeva CP_2
pronunziarsi la separazione personale alle condizioni ivi indicate.
In particolare, la ricorrente evidenziava che da tale unione erano nati due figli: Per_2
(in data 01.12.2005) e (il 20.04.2010). Per_1
Rappresentava inoltre l'irreversibilità della progressiva frattura del rapporto coniugale, caratterizzato da continui contrasti ed incomprensioni, nonché della cessazione della comunione spirituale e materiale su cui si fonda il matrimonio.
pag. 2/10 Chiedeva quindi l'assegnazione della casa coniugale sita in Cardito, alla via S. Rosa n.
14, oltre all'affidamento condiviso dei figli minori, da collocare presso la madre, nonché un assegno mensile dell'importo di €. 700.00 a carico del resistente per il mantenimento dei figli, da pagare il primo di giorno ogni mese.
All'udienza celebrata in data 21.11.2021 sentita la sola ricorrente in quanto il sig. CP_1
rimaneva contumace, il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
[...]
autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via temporanea ed urgente, disponeva l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , l'affidamento condiviso dei Pt_1
figli – collocati presso la madre – disciplinando il diritto di visita del padre, nonché la previsione a carico del sig. di un assegno mensile di € 500.00 per il CP_1
mantenimento dei figli da pagare il primo giorno di ogni mese, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo alle spese scolastiche e mediche per i figli nella misura del 50%.
Veniva quindi fissata udienza per la comparizione delle parti dinnanzi al G.I. per il
21.03.2022 assegnando termine per la notifica dell'ordinanza del 16.11.2021 al convenuto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
A seguito di un rinvio per il mancato perfezionamento della notifica, in data 21.10.2022 si costituiva il resistente sig. il quale preliminarmente chiedeva CP_1
l'estinzione del procedimento per la mancata notifica ex art. 709 c.p.c, e, in subordine, il rigetto della richiesta del mantenimento, così come formulata dalla ricorrente;
in via ulteriormente gradata ,chiedeva fissarsi l'importo dell'assegno di mantenimento mensile a carico del resistente – privo di occupazione lavorativa – in misura non superiore ad €
300,00 (ossia €150,00 a figlio).
All'udienza del 17.04.2023, il sig. si costituiva a mezzo del nuovo CP_1
difensore, Avv. Giuseppina Tignola, la quale – nel riportarsi integralmente alle difese rassegnate dai precedenti procuratori – chiedeva disporsi l'audizione del figlio minore della coppia, . Persona_3
Il G.I. procedeva all'ascolto del minore all'udienza del 17.05.2023, e all'esito – sciolta la riserva – autorizzava lo stesso ad abitare in via privilegiata con il padre, in caso di trasferimento della ricorrente presso l'abitazione del nuovo compagno, prevedendo pag. 3/10 altresì lo svolgimento degli incontri del minore con la madre secondo le medesime modalità stabilite dall'ordinanza presidenziale per i precedenti incontri con il padre.
Incaricava inoltre i Servizi Sociali del Comune di Cardito di monitorare il nucleo familiare e rinviava la causa al 12.09.2023, da celebrarsi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
In tale data, veniva disposta la prosecuzione dell'attività di supporto psicologico e rafforzamento della genitorialità, e si invitavano i predetti Servizi Sociali a trasmettere la redazione della relazione finale di aggiornamento entro il 09.01.2024.
Alla luce del mancato deposito della relazione, l'udienza del 22.01.2024 veniva rinviata in prosieguo al 05.06.2024, allorquando si assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 25.10.2024, il Collegio, stante la diversa prospettazione delle parti in ordine alla volontà del minore di domiciliare presso la madre o il padre, in assenza di indicazioni sul punto nella relazione depositata dai Servizi Sociali, ritenuto indispensabile ascoltare nuovamente il minore, disponeva la rimessione del giudizio sul ruolo del G.I. e fissava l'udienza al 18.12.2024 per l'audizione di . Persona_3
Alla predetta udienza, il G.I. procedeva nuovamente all'ascolto del minore e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Le Parti depositavano nei termini note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e chiedevano introitarsi la causa a sentenza rinunciando si termini ex art. 190 c.p.c..
In data 27.02.2025, il G.I., sciogliendo la riserva, rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del P.M.
2. La domanda di separazione e le statuizioni accessorie
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, si premette che nulla deve disposi in ordine all'affidamento della primogenita , in quanto nelle more del giudizio ha Per_2
raggiunto la maggiore età.
pag. 4/10 E difatti, in relazione ai figli maggiorenni, non sussiste più alcuna necessità giuridica di disporne l'affidamento o la collocazione, né di disciplinare il diritto di visita del genitore non convivente, le cui modalità saranno rimesse alla volontà del figlio: quest'ultimo infatti – con il raggiungimento della maggiore età – ha la facoltà di decidere liberamente se e con quale dei due genitori coabitare.
Quanto al minore , alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, Per_1
ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso – richiesto da entrambe le parti – risulta conforme all'interesse del minore, essendo peraltro pacifico che lo stesso ha un'assidua frequentazione con la madre e una sana relazione con quest'ultima (sul punto si rimanda alle relazioni del SS).
Per quanto riguarda, poi, la collocazione del minore, ritiene il Collegio che vada riconosciuta la residenza privilegiata presso il padre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale e della volontà espressa dal minore, il quale – ascoltato dal Giudice – ha ripetutamente dichiarato di non essere pronto ad incontrare il compagno della ricorrente e di voler continuare ad incontrare la madre senza la presenza del suo attuale partner, con cui la sig,ra convive. Pt_1
In particolare, nel corso del giudizio, il minore ha deciso di trasferirsi presso il padre – con cui allo stato convive nella casa coniugale – manifestando un'evidente difficoltà nell'accettazione della nuova relazione sentimentale intrapresa dalla ricorrente;
solo in tempi recenti, inoltre, ha cominciato ad instaurare un rapporto con il fratellino nato da tale unione.
Ne consegue che, anche alla luce del trasferimento della ricorrente presso l'abitazione del compagno assieme alla figlia maggiorenne e al figlio di pochi mesi nato dalla nuova unione, deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale in favore del resistente.
Come è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la casa familiare va assegnata al genitore collocatario del figlio minorenne nell'esclusivo interesse della prole, allo scopo di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (cfr., ex multis, Cass., sez. I, Ordinanza n. 33610 dell'11/11/2021), salvo che vi siano fondate ed evidenti ragioni – non ravvisabili nel caso di specie – che impongano al Giudice di pag. 5/10 derogare alla “regola” nel superiore interesse del minore.
In ordine al diritto-dovere della madre di frequentare il figlio, considerando il netto miglioramento del rapporto tra i due e l'intensificazione degli incontri - circostanze che emergono dalla relazione dei Servizi Sociali depositata il 17.06.2024 e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 18.12.2024 dal minore, il quale ha sostenuto: “il rapporto è buono. Mi trovo bene. Mi fa piacere andare da lei (…) se non c' è il compagno di mamma mi farebbe vederla qualche volta in più, anche fuori di casa” – tenuto conto dell'indisponibilità del minore ad incontrare il nuovo compagno della ricorrente, il Collegio ritiene di adottare un calendario in base al quale la madre avrà facoltà di vedere il figlio il martedì e il giovedì prelevandolo presso l'abitazione del padre alle ore 17.00 per riaccompagnarlo alle ore 20.00, mentre il minore trascorrerà con la madre – allo stato senza pernottamento – a settimane alterne il sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18:00, ovviamente compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso;
trascorrerà durante le vacanze estive 15 giorni nel bimestre luglio/agosto per il periodo che sarà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
gli altri periodi di vacanza (Natale, Pasqua ed altre festività) alternativamente da concordare di volta in volta;
trascorrerà infine con ciascun genitore il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.) verranno concordemente prese dai genitori.
Si ritiene tuttavia opportuno suggerire la prosecuzione del percorso di supporto psicologico e di monitoraggio avviato dai Servizi Sociali, con la prosecuzione di incontri condivisi in presenza di entrambi i genitori, al fine di guidare le parti verso un rapporto autonomo e consapevole con il figlio minore.
3. I rapporti economici
In ordine alle determinazioni economiche, premesso che la sig,ra in ricorso Pt_1
dichiarava di rinunciare al proprio diritto al mantenimento, si osserva che grava un obbligo di mantenimento del figlio minore e della figlia , da poco maggiorenne, Per_2
solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie pag. 6/10 della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita del figlio giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione.
Si ritiene sussistente tale obbligo di mantenimento anche nei confronti della primogenita
– pur se non veniva dedotto alcun percorso di studi della giovane, all'epoca dell'instaurazione del giudizio ancora minorenne – in ragione del recente raggiungimento della maggiore età e del lasso di tempo fisiologico per la ricerca di un lavoro (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, ord. 28 ottobre 2024, n. 27818).
In proposito, si osserva che ciascun genitore deve provvedere a contribuire al mantenimento dei figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti se conviventi presso l'altro genitore anche in assenza di specifica domanda sul punto da parte del genitore prevalente.
Né si può ritenere il genitore esonerato in caso di disoccupazione in quanto è ugualmente tenuto a contribuire al mantenimento dei propri figli, in considerazione della sussistenza della propria 'capacità lavorativa' e, dunque, della 'possibilità' di reperire un'attività lavorativa, anche se saltuaria;
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Invero la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e a tal fine, non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Tale previsione è doverosa anche nei casi come quello in questione ciascuno dei due figli vive con un genitore diverso, non potendosi prevedere una sorta di reciproco
“esonero”, ritenendo sufficiente prevedere il mantenimento diretto a carico di ciascun pag. 7/10 genitore del figlio con lo stesso convivente, e ciò in ragione di un autonomo diritto riconosciuto in capo ad ogni figlio e della diversa sorte che potrebbero avere le obbligazioni a carico dei genitori (basti pensare che l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne potrebbe cessare ben prima di quello in favore del figlio minore) .
Peraltro il mantenimento dei figli in caso di separazione deve essere rapportato al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, e ciò può comportare una contribuzione più significativa a carico del genitore che gode di entrate maggiori in quanto certamente non può godere di tale maggiore benessere solo il figlio convivente con quest'ultimo.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio
(estremamente scarna sul punto, e costituita in sostanza dal solo certificato relativo ai redditi percepiti dalla ricorrente fino al 2022 e rilasciato dall'Agenzia delle Entrate), non emerge una sostanziale disparità reddituale tra i genitori, pertanto ritiene il Collegio di disporre a carico del sig. un assegno mensile di € 250.00 per il CP_1
mantenimento della figlia , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica Per_2
della stessa, da versare alla moglie il primo giorno di ogni mese, e parimenti a carico della sig.ra un assegno mensile di € 250.00 per il mantenimento del Parte_1
figlio minore da versare al marito il primo giorno di ogni mese Tali somme Per_1
saranno rivalutate ogni anno secondo gli indici ISTAT.
Ciascuno dei genitori contribuirà alle spese scolastiche e mediche per i figli nella misura del 50%;
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto sull'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata dal procuratore della ricorrente, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio dell'istante Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
pag. 8/10 a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] Parte_1
(NA) il 29.08.1985 e , nato a [...] in data [...], alle CP_1
seguenti condizioni:
1) assegna la casa coniugale al sig. che vi vivrà unitamente al CP_1
figlio minore;
Per_1
2) dispone l'affido condiviso del minore con collocamento preso Persona_3
il padre;
la madre avrà facoltà di vedere il figlio il martedì e il giovedì prelevandolo presso l'abitazione del padre alle ore 17.00 per riaccompagnarlo alle ore 20.00; il minore trascorrerà con la madre –senza pernottamento – a settimane alterne il sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18:00, compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso;
trascorrerà durante le vacanze estive 15 giorni nel bimestre luglio/agosto per il periodo che sarà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
gli altri periodi di vacanza (Natale,
Pasqua ed altre festività) alternativamente da concordare di volta in volta;
trascorrerà infine con ciascun genitore il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni.
3) Pone a carico di un assegno mensile di € 250.00 per il CP_1
mantenimento della figlia , fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_2
economica della stessa, da corrispondere alla moglie il primo giorno di ogni mese, somma rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie, previste dal Protocollo del Tribunale di Napoli Nord al 50%;
4) Pone a carico di un assegno mensile di € 250.00 per il Parte_1
mantenimento del figlio minore da versare al marito il primo giorno Per_1
di ogni mese, somma rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT oltre spese straordinarie, previste dal Protocollo del Tribunale di Napoli Nord al
50%;
b) Suggerisce la prosecuzione dei percorsi di sostegno psicologico al minore e i percorsi volti al rafforzamento della capacità genitoriali già avviati dai Servizi
Sociali di Cardito, nelle modalità indicate in parte motiva c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia pag. 9/10 autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L. 898/1970 come riformato.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 09.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Alessandra Tabarro
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