TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 21 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1290 del r.a.c.l. dell'anno 2021, promossa da:
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù Parte_1 di procura speciale, dall'avvocato Sabina Contu e dall'avvocato Carmen Bellini, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Sabina Contu
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato
Maurizio Falqui Cao con l'avvocato Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Cagliari, nell'Ufficio Legale della Sede provinciale
RESISTENTE
Motivi della decisione
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come in memoria di costituzione
Con ricorso depositato in data 26 maggio 2021, nata a [...] il [...] Parte_1
CF: , ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, in funzione C.F._1 CP_ di Giudice del Lavoro, l' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto, quale erede legittima e titolare della pensione di reversibilità del de cuius alla ricostituzione Persona_1 contributiva di cui all'art.13 comma 7 della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, CP_ coefficiente 1,50, avendo il de cuius contratto patologia asbestosica accertata dall
Ha precisato:
-di essere legittimata ad agire ex art.100 cpc in qualità di vedova di Persona_1
nato a [...] il 4 ottobre del 1942 saldatore e tubista, deceduto in data C.F._2
29 gennaio del 2015 per mesotelioma pleurico (Doc 1 Certificato Istat e Certificato di morte); - di essere titolare dal 29 gennaio 2015 della pensione di reversibilità del defunto marito Categoria
CP_ SO 003 Certificato 20152742 (Doc 2 Estratto contributivo;
CP_
- di aver presentato all' in data 23.10.2015, domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali ex art. 13 comma 7 L 257/1992; CP_
- che l' con provvedimento del 20.03.2019, ha riconosciuto il marito -de cuius
[...] affetto da malattia professionale ai sensi del T.U. approvato con DPR n. Persona_1
1124/1965 e attestato il periodo di esposizione all'amianto ai fini dell'art. 13 comma 7 Legge CP_ 257/1992 (Doc 4 Certificazione art.13 comma 7 Legge 257 del 1992); CP_
- in data 3 aprile 2019 presentava all' a mezzo del Patronato Anmil di Cagliari domanda di ricostituzione per motivi contributivi ai sensi dell'art. 13 comma 7 legge 257/1992 avente il numero
203081200271 che si prefiggeva lo scopo di ricostituire la pensione del titolare Persona_2
Certificato di pensione di vecchiaia 10130584 come da estratto conto previdenziale
[...] CP_ (Doc 3 Domanda amministrativa;
CP_
- in data 24 gennaio 2020, l' rigettava la domanda con la seguente motivazione: “ la prestazione richiesta non prevista per la pensione di cui lei è titolare” (Doc 5 Reiezione domanda amministrativa CP_ ;
- in data 19 febbraio 2020, avverso il diniego amministrativo, presentava ricorso al Comitato CP_ Provinciale CP_ Resiste l' chiedendo il rigetto della domanda atteso che la ricorrente non ha né dedotto né CP_ comprovato che vi sia stata domanda amministrativa all' da parte del coniuge Persona_1 anteriormente al suo decesso e che il diritto alla modifica della provvista contributiva è intrasmissibile e che, quindi, la propria prestazione quale superstite correttamente liquidata.
La causa istruita con produzioni documentali è stata tenuta a decisione.
L'art 7 Legge 27 marzo 1992 n. 257 prevede che, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
La legge prevede, quindi, il diritto di rivalutazione dei contributi con coefficiente 1,5 del periodo di esposizione ad asbesto che permette di anticipare la maturazione del diritto a pensione e di rivalutare la prestazione pensionistica. Ne consegue che i lavoratori esposti all'amianto che si sono ammalati, al di là del grado invalidante, hanno diritto ad ottenere i benefici contributivi per esposizione amianto sulla base della normativa citata.
Il coniuge ha diritto alla rivalutazione contributiva della pensione di reversibilità se il defunto
è stato esposto all'amianto.
Si rammenti che il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza della esposizione all'amianto costituisce, nell'interpretazione della Corte di Cassazione, un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione (lo ribadisce, da ultimo sent. n. 27149/2024, ivi richiamando le
2 pronunce n. 2351/2015, 2856/2017, 4283/2020, 14599/2022; ed altre ancora, cfr. ord. 7559/2019,
29624/2024, 18254/19), che sorge in conseguenza della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria (Cass. n. 2856/17).
Ciò che si fa valere nelle controversie ex articolo 13 legge 257/1992 non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica ovvero alla rivalutazione dei singoli ratei, bensì il diritto ad un beneficio che, seppure previsto ai fini pensionistici, è dotato di una sua specifica individualità ed autonomia;
il beneficio della rivalutazione contributiva è riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie, condizioni all'evidenza conosciute solo da chi le invoca e, come tali, da portare a conoscenza dell mediante apposita domanda amministrativa. CP_1
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 11438/17), la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente erogatore ex art. 7 legge n. 533 del 1973 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria "avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (Cass. n. 732 del
2007)". Alla presentazione della domanda amministrativa corrisponde altresì l'insorgenza del diritto del privato a esercitare tutela in sede giudiziaria, e la sua mancata presentazione si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l'accertamento (arg. da ord. n. 17281/2024): in sintesi, la previa domanda amministrativa assurge a "elemento costitutivo del corrispondente diritto" (cfr. Cass. 30283/2018, ivi richiamate anche ord. n.11574/15
e sent. n.732/07), e non integra una mera condizione dell'azione, divenendo irrilevante ove sopravvenuta in corso di causa: donde la necessità di presentarla prima dell'instaurazione della lite
(Cass., sez. lav., 29/10/2018, n. 27384).
E' pacifico che nel caso in esame, il titolare della pensione diretta (pensione di vecchiaia, categoria VO), coniuge defunto dell'attuale ricorrente, non aveva in vita presentato domanda amministrativa per la rivalutazione contributiva ex art. 13 comma 7 L. 257/1992, sicché all'apertura della sua successione, non è stato devoluto all'erede l'autonomo diritto al conseguimento di una prestazione previdenziale maggiorata per effetto della predetta (eventuale) rivalutazione contributiva - trattasi di una situazione giuridica soggettiva non sorta per mancato perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva. Il coniuge superstite ha, tuttavia, richiesto jure hereditatis il diritto alla rivalutazione contributiva per il ricalcolo della pensione del de cuius, ha presentato domanda amministrativa in tal senso e, quindi, il diritto ex art. 13 co. 7 è sorto in virtù ed a seguito di domanda dell'erede. CP_
All'uopo si ritiene di disattendere l'eccezione dell' di mancato riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente atteso che con il decesso dell'assicurato gli eredi succedono in tutte le posizioni attive- creditorie del de cuius, ivi compreso il diritto alla rivalutazione della contribuzione
3 per esposizione all'amianto, che sia stata la vedova a presentare la domanda amministrativa, è conseguenza della situazione dedotta, ossia della mancata consapevolezza del Sig. in vita, Per_1 CP_ della propria esposizione all'amianto riconosciuta, infatti, dall' in data successiva al decesso
(Corte d'appello di Torino n. 243/2022).
Nel caso di specie, infatti, il de cuius saldatore e tubista alle dipendenze di varie aziende Per_1 nel periodo dal 1968 al 1982 è deceduto in data 29.01.2015 per mesotelioma pleurico.
Deve rilevarsi che la ricorrente, con le produzioni documentali in atti, ha dato prova adeguata CP_ di avere formulato successivamente al decesso del marito la domanda amministrativa all' di incremento dell'anzianità contributiva per i benefici previsti per i lavoratori esposti all'amianto in CP_ data 03.04.2019, ovvero in data successiva al provvedimento dell' di riconoscimento sia dell'esposizione all'amianto che della malattia professionale in capo al de cuius Per_1
Risulta documentalmente dimostrato che il de cuius con Persona_1 CP_ provvedimento dell' del 20.03.2019, ha ottenuto il riconoscimento dell'esposizione all'amianto per i periodi lavorativi dal 07.01.1980 al 04.07.1980, dal 05.11.1975 al 18.07.1979, dal 28.07.1980 al 17.05.1982, dal 27.12.1969 al 29.01.1970, dal 22.07.1968 al 15.06.1969, dal
01.06.1970 al 24.09.1974, dal 25.09.1974 al 28.07.1975, dal 16.08.1982 al 04.12.1982 e dal
01.08.1975 al 16.09.1975.
Risulta, altresì, provato che è affetto da malattia professionale Persona_1 riconosciuta ai sensi del T.U. approvato con DPR n. 1124/1965, a causa dell'esposizione CP_ all'amianto, riconosciuta dall' in data 20.03.2019.
Tanto premesso, anche considerato che l'art. 7 della L. 257/92 non fa riferimento ad alcun limite del grado invalidante e non contiene limiti di soglia, risultano sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla legge al fine del conseguimento del beneficio richiesto.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso merita, pertanto, accoglimento e deve ritenersi accertato il diritto del de cuius alla rivalutazione contributiva prevista Persona_1 dall'art. 13, co. 7 della l. 257/92, coefficiente 1,5, relativamente al periodo lavorativo sopra precisato. CP_ L' è, perciò, tenuto alla ricostituzione della anzianità contributiva della pensione di reversibilità della ricorrente con la moltiplicazione per il previsto coefficiente ai fini della misura della pensione di anzianità dalla domanda amministrativa.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni trattate
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara che ha diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 c. 7, l. 257/92, Persona_1 coefficiente 1,5, relativamente al periodo lavorativo esposto all'amianto di cui al provvedimento CP_ del 20.03.2019 e che la ricorrente , quale erede legittima e titolare della Parte_1 pensione di reversibilità del de cuius ha diritto al trattamento Persona_1
4 CP_ pensionistico richiesto e per l'effetto condanna l' alla ricostituzione per motivi contributivi con la moltiplicazione del coefficiente 1,5 dalla domanda amministrativa oltre rivalutazione e interessi maturati;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, 21 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo
5