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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2025, n. 5936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5936 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5482 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 13.10.2025 tra
(cod. fisc.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
E eletti- Parte_1 Parte_2 vamente domiciliati in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 8, presso lo studio dell'avv. Paolo Borroni (cod. fisc.: ), che li rappre- CodiceFiscale_1 senta e difende per procure alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti-
e (cod. fisc.: ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappre- CP_2 P.IVA_3 sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 15, presso lo studio dell'avv. Emanuele Dell'Ali, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti per atto del notaio Persona_1 di Verona in data 22.11.2011 (rep. n. 69127; racc. n. 19555), in atti;
-appellata- e
(cod. fisc.: ), e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_4
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappre- CP_2 P.IVA_3 sentante pro tempore, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Carmine Picone (cod. fisc.: ), che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende per procura generale alle liti per atto a rogito del notaio di Velletri del 12.12.2023 (rep. 79355; racc. Persona_2
29933), in atti;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per di , Parte_1 Parte_1 Parte_1
e : “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Parte_2 in riforma totale della sentenza impugnata: (…) IN VIA PRINCIPALE Nel Merito accertare e dichiarare anche in via gradata e/o subordinata tra loro: Illiceità, illegittimità, nullità, annullamento e/o inefficacia del contratto di conto cor- rente bancario n. 7873521 conto ordinario e n. 7873521-401167781 conto anticipo fatture, e, comunque: la Violazione dell'art. 644 c.p. c. I, III, IV e art
1815 c.c. II c.c. come modificato dall'art. 4 L. 108/96. e/o Violazione dell'art. 1283 c.c. – divieto di anatocismo e/o Violazione dell'art. 1375-1377 e/o 1175 c.c.e/o Violazione dell'art. 117 D.L. 01.09.1993 – TUB contratti. E per l'effetto, condannare alla restituzione alla parte attrice delle Controparte_4 somme anche in via subordinata e/o gradata tra loro meglio specificate in epigrafe e/o nelle conclusioni di cui alla relazione tecnica redatta dal Dott. in data 24.03.2016 che costituisce parte integrante e so- Persona_3 stanziale del presente atto e che si deposita in allegato e/o in ogni caso accertare e dichiarare l'importo effettivamente dovuto e/o a credito a favore della odierna parte attrice anche con compensazione dei reciproci dare-avere tra le parti”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, adversis Controparte_1 rejectis: (…) nel merito, rigettare l'appello e per l'effetto, confermare la sentenza di I grado.
Con vittoria di spese e compensi legali”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata Controparte_3 ogni contraria istanza ed eccezione,
i) dichiarare la legittimazione attiva della Controparte_3
2 ii) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_5 spetto a ogni eventuale domanda restitutoria e/o risarcitoria e/o di compen- sazione;
iii) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso appello con riferimento alle statuizioni relative al c/c, denegare la compensazione tra l'eventuale credito restitutorio vantato dall'attrice nei confronti della cedente e derivante dal suddetto rapporto e del debito derivante dal Controparte_1 contratto di finanziamento maturato nei confronti di Controparte_3
iv) dichiarare l'avverso appello infondato e conseguentemente rigettarlo e confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 16.6.2017, la Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma la chiedendo di “accertare e dichiarare anche in via Controparte_1 gradata e/o subordinata tra loro: Illiceità, illegittimità, nullità, annullamento e/o inefficacia del contratto di conto corrente bancario n. 7873521 conto or- dinario e n. 7873521 – 401167781 conto anticipi fatture e, comunque: la vio- lazione dell'art. 644 c.p. c. I, III, IV e art. 1815 c.c. II c.c. come modificato dall'art. 4 l. 108/1996 e/o violazione dell'art. 1283 c.c. – divieto di anatoci- smo e/o violazione dell'art. 1375-1377 e/o 1175 c.c. e/o violazione dell'art.
117 D.L. 01.09.1993 TUB contratti. E per l'effetto condannare Controparte_4
alla restituzione alla parte attrice delle somme anche in via subordinata
[...]
e/o gradata tra loro meglio specificate in epigrafe e/o nelle conclusioni di cui alla relazione tecnica redatta dal Dott. in data 24.03.2016 Persona_3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si de- posita in allegato e/o in ogni caso accertare e dichiarare l'importo effettiva- mente dovuto e/o a credito a favore della odierna parte attrice anche con compensazione del reciproci dare- avere tra le parti”.
A sostegno delle domande proposte la società attrice ha dedotto: i) di avere intrattenuto con la il rapporto di conto corrente n. 7873521 Controparte_1
e il rapporto di conto anticipi fatture n. 7873521 – 401167781; ii) di avere conferito incarico a un perito affinché verificasse l'applicazione da parte della
Banca cedente, nella tenuta dei rapporti sopraindicati, di interessi usurari, 3 anatocistici, commissione di massimo scoperto ed eventuali spese non espressamente pattuite;
iii) che dall'analisi effettuata dal perito incaricato è emersa l'applicazione da parte della Banca di interessi usurari, anatocistici e l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite;
iv) di avere pertanto diritto all'accertamento da parte del Tribunale di Roma dell'importo effettivamente dovuto o a credito a favore della stessa, anche con compensazione dei reciproci dare/avere tra le parti.
Si è costituita in data 21.11.2017 la e per essa la manda- Controparte_1 taria (oggi , contestando quanto dedotto CP_6 CP_2 dall'attrice e concludendo per il rigetto delle domande proposte. Inoltre, la Banca ha spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo che, previa autoriz- zazione alla chiamata in causa dei garanti della società attrice, Parte_1
e , questi venissero condannati, in so-
[...] Parte_2 lido con la di , al pagamento della Parte_1 Parte_1 complessiva somma di € 45.366,66, quale saldo del contratto di finanzia- mento n. 4248074.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati in causa, i quali sono rimasti contumaci nel giudizio di primo grado, e concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., con sentenza n. 11505/2020 emessa in data 10.8.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato le domande spiegate dalla società attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla ha condannato la di CP_4 Parte_1
, in solido con e Parte_1 Parte_1 [...]
, a pagare alla e per essa alla Parte_2 Controparte_1 CP_6 la complessiva somma di € 45.366,66, oltre interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2020, la di Parte_1
, e Parte_1 Parte_1 Parte_3
hanno proposto appello avverso la suddetta decisione, svolgendo le
[...] censure riportate di seguito e concludendo come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.6.2021, si è costituita nel presente grado di giudizio la e per essa la Controparte_1 mandataria che ha contestato la fondatezza delle censure CP_2 svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
4 Con ordinanza in data 13.7.2021 questa Corte ha rigettato l'istanza di so- spensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con atto depositato in data 1°.7.2025 è intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel presente grado di giudizio, nella qualità di cessionaria dei crediti dedotti e originariamente vantati dalla la e per essa Controparte_1 Controparte_3 la mandataria evidenziando, in via preliminare, la propria ca- CP_2 renza di legittimazione passiva rispetto alle avverse richieste restitutorie, ri- sarcitorie o di compensazione e insistendo per il rigetto dell'avverso gra- vame.
2. Con la memoria conclusionale depositata in data 8.9.2025 parte appel- lante ha dedotto il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria
[...]
In particolare, la , CP_7 Parte_1
hanno dedotto che Parte_1 Controparte_8
“la società cessionaria che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto è tenuta a fornire la prova che lo specifico credito per cui agisce è stato effettivamente oggetto di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs n. 385 del 1993 posta in essere in suo favore da parte dell'originario creditore”; e, quindi, ha dedotto che “detto onere probatorio non può ritenersi assolto con la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto a meno che, sempre secondo quanto recentemente precisato dalla stessa Suprema Corte, il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione”.
2.1. Gli odierni appellanti hanno invero contestato non la legittimazione della terza intervenuta, bensì la titolarità del rapporto di credito in capo a questa. Ciò non costituisce un'eccezione, ma una mera difesa, sicché è possibile sol- levare tale questione anche oltre i termini di preclusione per la proposizione delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.6.2024, n.
16814; Cass. civ., Sez. III, ord. 27.11.2023, n. 32814; Cass. civ., Sez. III, 17.4.2023, n. 10188). Soprattutto, tale difesa svolta da parte appellante non ha introdotto nuovi temi di indagine: in questo caso la contestazione della titolarità del rapporto sottostà invece alle preclusioni connesse
5 all'esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal thema decidendum dei fatti tar- divamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del pro- cesso - si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio, in base alle risultanze ritual- mente acquisite (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.11.2015, n. 23657; Cass. civ., Sez. III, 5.8.2010, n. 18207). Non è quest'ultimo, tuttavia, il caso in esame, come si dirà subito di seguito.
Peraltro, la deduzione in ordine alla mancanza di prova della titolarità del credito azionato in capo alla terza intervenuta nel giudizio di primo grado è stata effettuata dalla , da Parte_1 Parte_1 [...]
e da con la memoria conclusio- Parte_1 Parte_2 nale depositata l'8.9.2025 a fronte della costituzione della Controparte_3 con atto di intervenuto depositato in data 1°.
7.2025. In altri termini, nel caso in esame la contestazione in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria non poteva essere effettuata in precedenza.
In ogni caso, nel caso di specie non si pone un problema di deduzione oltre le preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modi- ficativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951).
2.2. Ciò preliminarmente e opportunamente osservato, la Suprema Corte ha chiarito che, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto com- preso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostan- ziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'og- getto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). E nel caso in esame, nello spiegare intervento ex art. 111 c.p.c. nel presente grado di giudizio, la e per essa la mandataria ha Controparte_3 CP_6 provato di essere la titolare del credito azionato in via riconvenzionale nei confronti degli odierni appellanti nel costituirsi nel giudizio di primo grado.
Dall'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 18.11.2021 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte terza intervenuta) risulta che sono stati ceduti dalla alla “tutti Controparte_1 Controparte_3
6 i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da ap- posita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il nu- mero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il Cre- dito e l'eventuale presenza di cambiali. Unitamente ai Crediti, il Cedente ha ceduto al Cessionario (i) anche le cambiali che assistono taluni dei Crediti
(laddove esistenti alla data di sottoscrizione del contratto di cessione e non soggette alla procedura di ammortamento a tale data) vantate nei confronti di alcuni dei debitori ceduti nonché' (ii) gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno dei Crediti, emessi da uno dei de- bitori ceduti, sottoscritti dal Cedente il 21 settembre 2017 e di proprietà dello stesso alla data di sottoscrizione del contratto di cessione”.
Inoltre, la terza intervenuta ha prodotto l'elenco dei crediti interessati dalla predetta cessione, estratto dal sito internet indicato nell'avviso predetto (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte terza intervenuta), tra cui figura la posizione debitoria in oggetto identificata con il n. 4451885, numero, questo, indicato sull'originario contratto di conto corrente (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), sul contratto di finanziamento chirogra- fario azionato in via riconvenzionale (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte ap- pellata – primo grado di giudizio), nonché sulle lettere di risoluzione depo- sitate in giudizio sempre dalla Banca cedente. È stato rispettato, dunque, quanto disposto dall'art. dell'art. 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999, se- condo cui: “Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessio- nario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di 7 rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ce- duti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta”.
2.3. La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con cer- tezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso con- tratto. Come ha chiarito la Suprema Corte, “è sufficiente a dimostrare la tito- larità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblica- zione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 29.12.2017, n. 31188; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 13.6.2019, n.15884; Cass. civ., Sez. I, 26.6.2019,
n. 17110).
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è dunque sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31188/2017). Più specificatamente, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è suffi- ciente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produ- zione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indica- zione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una spe- cifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano 8 d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, ecc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze” in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26.6.2023, n. 1642).
Nel caso in esame, inoltre, l'avviso conteneva inoltre il rinvio al sito internet in cui venivano elencati, con apposito numero identificato a conoscenza del debitore ceduto, i crediti oggetto di detta cessione.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere il giudice di prime cure ammesso c.t.u. contabile, reiterando quindi gli odierni appellanti tale richiesta istruttoria svolta nel giudizio di primo grado unitamente all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da rivolgere alla odierna appellata affinché riversi in giudizio tutti i documenti relativi CP_4 ai conti correnti impugnati, e di cui la produzione di parte appellante è evi- dentemente lacunosa. In particolare, parte appellante deduce che, diversa- mente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, “nel caso di specie risulta palesemente erronea in quanto si definisce l'atto introduttivo del giudizio ge- nerico ed incompleto quando è proprio l'atto di citazione che oltre alla de- scrizione fattuale si dilunga a dismisura sui motivi giuridici e trasfonde nello stesso la perizia articolata del Dott. e vengono depositati Persona_3 tutti i documenti posti a fondamento dell'elaborato peritale di parte”.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che “l'atto di citazione si risolve in una generica indicazione degli addebiti mossi: tuttavia, non è stato in alcun modo esplicitato come i principi espressi abbiano avuto una qualche riper- cussione sull'andamento in concreto dei contratti intercorsi tra le parti”; e che
“La genericità ed incompletezza dell'atto di citazione non è stata colmata attraverso una maggior approfondimento nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.”. La motivazione della decisione impugnata, dunque, ha
9 dato atto del dilungarsi dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in principi giuridici, ma osserva come gli stessi non vengano declinati in rela- zione al caso di specie.
Del resto, è la stessa parte appellante a rilevare come la propria allegazione in fatto, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si risolva nella trasposizione di brani della perizia di parte prodotta nel costituirsi in giudi- zio. Con riguardo a questa, tuttavia, il giudice di primo grado ha condivisi- bilmente ritenuto che “Parimenti inutilizzabile appare la perizia depositata dalla parte unitamente all'atto di citazione in quanto - in assenza di una chiara allegazione in ordine alle doglianze sollevate (da svolgersi, come detto, nell'atto di citazione e da precisarsi nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) - appare del tutto evidente che gli elementi istruttori non pos- sono andare a coprire ed a sanare le carenze assertive. D'altra parte, come osservato da costante giurisprudenza di legittimità, il giudice ha il potere do- vere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone al- trimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giu- dice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione. Infatti, poiché nel vigente ordinamento processuale, caratte- rizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la pro- pria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella do- manda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (Cass., sez. un., 1 febbraio 2008, n. 2435; Cass., 16 ottobre 2007, n. 21621; Cass., 24 dicembre
2004, n. 23976)”.
È sulla scorta di quanto sopra riportato che il Tribunale di Roma ha ritenuto che “non può essere accolta la domanda di consulenza tecnica contabile in assenza di specifiche e precise contestazioni circa le modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente. Simile consulenza deve, infatti, ritenersi inammissibile in quanto formulata con modalità puramente "esplorative"”.
10 3.2. Il giudice di primo grado, inoltre, ha condivisibilmente ritenuto che “Né conduce ad una diversa conclusione il lungo elenco di trimestri in cui, secondo parte attrice, sarebbero stati applicati dall'istituto di credito, interessi usurari. Infatti, la parte non allega chiaramente se ciò sia avvenuto a seguito di spe- cifica pattuizione intervenuta tra le parti (anche attraverso il meccanismo dell'esercizio, da parte della banca, dello jus variandi e del mancato esercizio, da parte del cliente, del diritto di recesso) ovvero semplicemente quale frutto della oscillazione dei tassi di interesse. Conseguentemente, non è possibile verificare se si tratti di usura originaria o di usura sopravvenuta”.
La motivazione della sentenza impugnata, dunque, ritiene generica l'allega- zione in ordine all'applicazione di tassi di interesse superiore al tasso soglia di usura sul rilievo per cui la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come,
“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determi- nata in [...] alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità né l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale so- glia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, con- traria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. civ., S.U., 19.10.2017, n. 24675).
A fronte delle considerazioni che precedono, condivisibilmente svolte dal giudice di prime cure, discende come non meriti censura la decisione da parte dello stesso di non disporre c.t.u. contabile, per la quale pure ha istato l'odierna parte appellante. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che ne- cessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di
11 elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130).
Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
3.3. La di , Parte_1 Parte_1 Parte_1
e censurano anche la decisione del giudice di Parte_2 primo grado di non ordinare ex art. 210 c.p.c. alla la produ- Controparte_1 zione in giudizio delle specifiche analitiche dei rapporti dare-avere completi di tassi, versamenti, prelievi, commissioni e spese applicate dall'origine dell'apertura del n. 7873521 conto ordinario, estratti conto, scalari e pro- spetti di liquidazione dall'apertura del rapporto al primo trimestre 2004, contratto di conto corrente con prospetto sottoscritto, contratti e documenti di sintesi per il conto anticipo fatture n. 7873521-401167781, nonché le specifiche analitiche dei rapporti dare-avere completi di tassi, versamenti, prelievi, commissioni e spese applicate dall'inizio del rapporto sino al primo trimestre 2004 e l'estratto conto del quarto trimestre 2010 al conto anticipo fatture.
La scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'i- stanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel mede- simo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119 TUB, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, co. 6, c.p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.5.2023, n. 12993).
Nel caso in esame, la richiesta è stata effettuata tempestivamente in data 15.1.2018 (v. doc. n. depositata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2
12 c.p.c.). In data 14.3.2018 la ha risposto a tale richiesta della CP_6 correntista che, essendo pendente il giudizio di primo grado, avrebbe con- segnato la documentazione soltanto su ordine del giudice, e quindi in caso di ordine ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
A prescindere da ogni valutazione in ordine alla condotta posta in essere dalla mandataria della in ragione di quanto sopra ritenuto in ordine CP_4 al vizio – a monte – di allegazione, è di tutta evidenza come sia irrilevante ai fini della decisione, e quindi tutt'altro che indispensabile ai sensi dell'art. 118 c.p.c., l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. Infatti, una volta che difetti l'allegazione delle circostanze di fatto rilevanti con riguardo alla do- manda proposta, come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di primo grado, la richiesta di esibizione di documentazione effettuata dalla parte onerata a fornire la prova risulta irrimediabilmente irrilevante ai fini della decisione.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1
In particolare, gli appellanti deducono che “La non ha depo-
[...] CP_1 sitato alcun documento dal quale si possa evincere l'effettivo credito vantato ed era onere della in riconvenzionale depositare la documentazione CP_1 posta a fondamento delle somme che ritiene dovute. Tale onere probatorio non è stato assolto e la sentenza andrà riformata”.
Il motivo non è fondato.
Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, la Banca odierna ap- pellata ha fornito la prova del credito dedotto. Come si legge nella decisione impugnata, “la ha depositato in atti il contratto di finanzia- Controparte_1 mento e le fideiussioni rilasciate dai terzi chiamati in causa, assolvendo così al proprio onere di allegare e provare il titolo negoziale dal quale origina il credito”.
Il credito dedotto in via riconvenzionale ha titolo in un contratto di finanzia- mento, e quindi la e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 aveva l'onere di produrre esclusivamente tale titolo, essendo onere della de- bitrice provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U., 30.10.2001, n. 13533). Di con- tro, come ha ritenuto il giudice di prime cure, “i debitori non hanno provato
13 di avere estinto, mediante pagamento ovvero con altre modalità, l'obbliga- zione oggetto della domanda riconvenzionale”.
In particolare, nel caso in esame trova applicazione il principio generale in materia di obbligazioni contrattuali, quello per cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. Cass. civ., S.U., 30.10.2002, n. 13533). La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte appellante fa riferimento al diverso caso in cui la proponga domanda CP_4 di adempimento in relazione a un rapporto di conto corrente, nel quale caso è onerata di provare il suo credito anche mediante la produzione degli estratti conto, poiché le obbligazioni di tale tipologia di rapporto emergono in ragione delle poste dello stesso, e non soltanto sulla base del contratto stipulato, a differenza di quanto accade con il contratto di mutuo.
5. In conclusione, l'appello proposto da Parte_1
e avverso la
[...] Parte_1 Parte_2 sentenza n. 11505/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 10.8.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla , Parte_1 da e da avverso la sen- Parte_1 Parte_2 tenza n. 11505/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, in data 10.8.2020; condanna la , Parte_1 Parte_1 Parte_1
e , in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] Parte_2
14 e per essa alla le spese del presente grado Controparte_1 CP_2 di giudizio, che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la , Parte_1 Parte_1 Parte_1
e , in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] Parte_2
e per essa alla le spese del presente grado Controparte_3 CP_2 di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 13.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AR TA Thellung de Courtelary
15
(cod. fisc.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
E eletti- Parte_1 Parte_2 vamente domiciliati in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 8, presso lo studio dell'avv. Paolo Borroni (cod. fisc.: ), che li rappre- CodiceFiscale_1 senta e difende per procure alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti-
e (cod. fisc.: ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappre- CP_2 P.IVA_3 sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 15, presso lo studio dell'avv. Emanuele Dell'Ali, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti per atto del notaio Persona_1 di Verona in data 22.11.2011 (rep. n. 69127; racc. n. 19555), in atti;
-appellata- e
(cod. fisc.: ), e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_4
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappre- CP_2 P.IVA_3 sentante pro tempore, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Carmine Picone (cod. fisc.: ), che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende per procura generale alle liti per atto a rogito del notaio di Velletri del 12.12.2023 (rep. 79355; racc. Persona_2
29933), in atti;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per di , Parte_1 Parte_1 Parte_1
e : “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Parte_2 in riforma totale della sentenza impugnata: (…) IN VIA PRINCIPALE Nel Merito accertare e dichiarare anche in via gradata e/o subordinata tra loro: Illiceità, illegittimità, nullità, annullamento e/o inefficacia del contratto di conto cor- rente bancario n. 7873521 conto ordinario e n. 7873521-401167781 conto anticipo fatture, e, comunque: la Violazione dell'art. 644 c.p. c. I, III, IV e art
1815 c.c. II c.c. come modificato dall'art. 4 L. 108/96. e/o Violazione dell'art. 1283 c.c. – divieto di anatocismo e/o Violazione dell'art. 1375-1377 e/o 1175 c.c.e/o Violazione dell'art. 117 D.L. 01.09.1993 – TUB contratti. E per l'effetto, condannare alla restituzione alla parte attrice delle Controparte_4 somme anche in via subordinata e/o gradata tra loro meglio specificate in epigrafe e/o nelle conclusioni di cui alla relazione tecnica redatta dal Dott. in data 24.03.2016 che costituisce parte integrante e so- Persona_3 stanziale del presente atto e che si deposita in allegato e/o in ogni caso accertare e dichiarare l'importo effettivamente dovuto e/o a credito a favore della odierna parte attrice anche con compensazione dei reciproci dare-avere tra le parti”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, adversis Controparte_1 rejectis: (…) nel merito, rigettare l'appello e per l'effetto, confermare la sentenza di I grado.
Con vittoria di spese e compensi legali”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata Controparte_3 ogni contraria istanza ed eccezione,
i) dichiarare la legittimazione attiva della Controparte_3
2 ii) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_5 spetto a ogni eventuale domanda restitutoria e/o risarcitoria e/o di compen- sazione;
iii) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso appello con riferimento alle statuizioni relative al c/c, denegare la compensazione tra l'eventuale credito restitutorio vantato dall'attrice nei confronti della cedente e derivante dal suddetto rapporto e del debito derivante dal Controparte_1 contratto di finanziamento maturato nei confronti di Controparte_3
iv) dichiarare l'avverso appello infondato e conseguentemente rigettarlo e confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 16.6.2017, la Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma la chiedendo di “accertare e dichiarare anche in via Controparte_1 gradata e/o subordinata tra loro: Illiceità, illegittimità, nullità, annullamento e/o inefficacia del contratto di conto corrente bancario n. 7873521 conto or- dinario e n. 7873521 – 401167781 conto anticipi fatture e, comunque: la vio- lazione dell'art. 644 c.p. c. I, III, IV e art. 1815 c.c. II c.c. come modificato dall'art. 4 l. 108/1996 e/o violazione dell'art. 1283 c.c. – divieto di anatoci- smo e/o violazione dell'art. 1375-1377 e/o 1175 c.c. e/o violazione dell'art.
117 D.L. 01.09.1993 TUB contratti. E per l'effetto condannare Controparte_4
alla restituzione alla parte attrice delle somme anche in via subordinata
[...]
e/o gradata tra loro meglio specificate in epigrafe e/o nelle conclusioni di cui alla relazione tecnica redatta dal Dott. in data 24.03.2016 Persona_3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si de- posita in allegato e/o in ogni caso accertare e dichiarare l'importo effettiva- mente dovuto e/o a credito a favore della odierna parte attrice anche con compensazione del reciproci dare- avere tra le parti”.
A sostegno delle domande proposte la società attrice ha dedotto: i) di avere intrattenuto con la il rapporto di conto corrente n. 7873521 Controparte_1
e il rapporto di conto anticipi fatture n. 7873521 – 401167781; ii) di avere conferito incarico a un perito affinché verificasse l'applicazione da parte della
Banca cedente, nella tenuta dei rapporti sopraindicati, di interessi usurari, 3 anatocistici, commissione di massimo scoperto ed eventuali spese non espressamente pattuite;
iii) che dall'analisi effettuata dal perito incaricato è emersa l'applicazione da parte della Banca di interessi usurari, anatocistici e l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite;
iv) di avere pertanto diritto all'accertamento da parte del Tribunale di Roma dell'importo effettivamente dovuto o a credito a favore della stessa, anche con compensazione dei reciproci dare/avere tra le parti.
Si è costituita in data 21.11.2017 la e per essa la manda- Controparte_1 taria (oggi , contestando quanto dedotto CP_6 CP_2 dall'attrice e concludendo per il rigetto delle domande proposte. Inoltre, la Banca ha spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo che, previa autoriz- zazione alla chiamata in causa dei garanti della società attrice, Parte_1
e , questi venissero condannati, in so-
[...] Parte_2 lido con la di , al pagamento della Parte_1 Parte_1 complessiva somma di € 45.366,66, quale saldo del contratto di finanzia- mento n. 4248074.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati in causa, i quali sono rimasti contumaci nel giudizio di primo grado, e concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., con sentenza n. 11505/2020 emessa in data 10.8.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato le domande spiegate dalla società attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla ha condannato la di CP_4 Parte_1
, in solido con e Parte_1 Parte_1 [...]
, a pagare alla e per essa alla Parte_2 Controparte_1 CP_6 la complessiva somma di € 45.366,66, oltre interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2020, la di Parte_1
, e Parte_1 Parte_1 Parte_3
hanno proposto appello avverso la suddetta decisione, svolgendo le
[...] censure riportate di seguito e concludendo come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.6.2021, si è costituita nel presente grado di giudizio la e per essa la Controparte_1 mandataria che ha contestato la fondatezza delle censure CP_2 svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
4 Con ordinanza in data 13.7.2021 questa Corte ha rigettato l'istanza di so- spensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con atto depositato in data 1°.7.2025 è intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel presente grado di giudizio, nella qualità di cessionaria dei crediti dedotti e originariamente vantati dalla la e per essa Controparte_1 Controparte_3 la mandataria evidenziando, in via preliminare, la propria ca- CP_2 renza di legittimazione passiva rispetto alle avverse richieste restitutorie, ri- sarcitorie o di compensazione e insistendo per il rigetto dell'avverso gra- vame.
2. Con la memoria conclusionale depositata in data 8.9.2025 parte appel- lante ha dedotto il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria
[...]
In particolare, la , CP_7 Parte_1
hanno dedotto che Parte_1 Controparte_8
“la società cessionaria che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto è tenuta a fornire la prova che lo specifico credito per cui agisce è stato effettivamente oggetto di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs n. 385 del 1993 posta in essere in suo favore da parte dell'originario creditore”; e, quindi, ha dedotto che “detto onere probatorio non può ritenersi assolto con la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto a meno che, sempre secondo quanto recentemente precisato dalla stessa Suprema Corte, il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione”.
2.1. Gli odierni appellanti hanno invero contestato non la legittimazione della terza intervenuta, bensì la titolarità del rapporto di credito in capo a questa. Ciò non costituisce un'eccezione, ma una mera difesa, sicché è possibile sol- levare tale questione anche oltre i termini di preclusione per la proposizione delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.6.2024, n.
16814; Cass. civ., Sez. III, ord. 27.11.2023, n. 32814; Cass. civ., Sez. III, 17.4.2023, n. 10188). Soprattutto, tale difesa svolta da parte appellante non ha introdotto nuovi temi di indagine: in questo caso la contestazione della titolarità del rapporto sottostà invece alle preclusioni connesse
5 all'esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal thema decidendum dei fatti tar- divamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del pro- cesso - si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio, in base alle risultanze ritual- mente acquisite (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.11.2015, n. 23657; Cass. civ., Sez. III, 5.8.2010, n. 18207). Non è quest'ultimo, tuttavia, il caso in esame, come si dirà subito di seguito.
Peraltro, la deduzione in ordine alla mancanza di prova della titolarità del credito azionato in capo alla terza intervenuta nel giudizio di primo grado è stata effettuata dalla , da Parte_1 Parte_1 [...]
e da con la memoria conclusio- Parte_1 Parte_2 nale depositata l'8.9.2025 a fronte della costituzione della Controparte_3 con atto di intervenuto depositato in data 1°.
7.2025. In altri termini, nel caso in esame la contestazione in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria non poteva essere effettuata in precedenza.
In ogni caso, nel caso di specie non si pone un problema di deduzione oltre le preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modi- ficativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951).
2.2. Ciò preliminarmente e opportunamente osservato, la Suprema Corte ha chiarito che, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto com- preso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostan- ziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'og- getto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). E nel caso in esame, nello spiegare intervento ex art. 111 c.p.c. nel presente grado di giudizio, la e per essa la mandataria ha Controparte_3 CP_6 provato di essere la titolare del credito azionato in via riconvenzionale nei confronti degli odierni appellanti nel costituirsi nel giudizio di primo grado.
Dall'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 18.11.2021 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte terza intervenuta) risulta che sono stati ceduti dalla alla “tutti Controparte_1 Controparte_3
6 i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da ap- posita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il nu- mero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il Cre- dito e l'eventuale presenza di cambiali. Unitamente ai Crediti, il Cedente ha ceduto al Cessionario (i) anche le cambiali che assistono taluni dei Crediti
(laddove esistenti alla data di sottoscrizione del contratto di cessione e non soggette alla procedura di ammortamento a tale data) vantate nei confronti di alcuni dei debitori ceduti nonché' (ii) gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno dei Crediti, emessi da uno dei de- bitori ceduti, sottoscritti dal Cedente il 21 settembre 2017 e di proprietà dello stesso alla data di sottoscrizione del contratto di cessione”.
Inoltre, la terza intervenuta ha prodotto l'elenco dei crediti interessati dalla predetta cessione, estratto dal sito internet indicato nell'avviso predetto (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte terza intervenuta), tra cui figura la posizione debitoria in oggetto identificata con il n. 4451885, numero, questo, indicato sull'originario contratto di conto corrente (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), sul contratto di finanziamento chirogra- fario azionato in via riconvenzionale (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte ap- pellata – primo grado di giudizio), nonché sulle lettere di risoluzione depo- sitate in giudizio sempre dalla Banca cedente. È stato rispettato, dunque, quanto disposto dall'art. dell'art. 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999, se- condo cui: “Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessio- nario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di 7 rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ce- duti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta”.
2.3. La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con cer- tezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso con- tratto. Come ha chiarito la Suprema Corte, “è sufficiente a dimostrare la tito- larità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblica- zione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 29.12.2017, n. 31188; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 13.6.2019, n.15884; Cass. civ., Sez. I, 26.6.2019,
n. 17110).
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è dunque sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31188/2017). Più specificatamente, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è suffi- ciente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produ- zione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indica- zione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una spe- cifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano 8 d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, ecc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze” in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26.6.2023, n. 1642).
Nel caso in esame, inoltre, l'avviso conteneva inoltre il rinvio al sito internet in cui venivano elencati, con apposito numero identificato a conoscenza del debitore ceduto, i crediti oggetto di detta cessione.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere il giudice di prime cure ammesso c.t.u. contabile, reiterando quindi gli odierni appellanti tale richiesta istruttoria svolta nel giudizio di primo grado unitamente all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da rivolgere alla odierna appellata affinché riversi in giudizio tutti i documenti relativi CP_4 ai conti correnti impugnati, e di cui la produzione di parte appellante è evi- dentemente lacunosa. In particolare, parte appellante deduce che, diversa- mente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, “nel caso di specie risulta palesemente erronea in quanto si definisce l'atto introduttivo del giudizio ge- nerico ed incompleto quando è proprio l'atto di citazione che oltre alla de- scrizione fattuale si dilunga a dismisura sui motivi giuridici e trasfonde nello stesso la perizia articolata del Dott. e vengono depositati Persona_3 tutti i documenti posti a fondamento dell'elaborato peritale di parte”.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che “l'atto di citazione si risolve in una generica indicazione degli addebiti mossi: tuttavia, non è stato in alcun modo esplicitato come i principi espressi abbiano avuto una qualche riper- cussione sull'andamento in concreto dei contratti intercorsi tra le parti”; e che
“La genericità ed incompletezza dell'atto di citazione non è stata colmata attraverso una maggior approfondimento nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.”. La motivazione della decisione impugnata, dunque, ha
9 dato atto del dilungarsi dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in principi giuridici, ma osserva come gli stessi non vengano declinati in rela- zione al caso di specie.
Del resto, è la stessa parte appellante a rilevare come la propria allegazione in fatto, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si risolva nella trasposizione di brani della perizia di parte prodotta nel costituirsi in giudi- zio. Con riguardo a questa, tuttavia, il giudice di primo grado ha condivisi- bilmente ritenuto che “Parimenti inutilizzabile appare la perizia depositata dalla parte unitamente all'atto di citazione in quanto - in assenza di una chiara allegazione in ordine alle doglianze sollevate (da svolgersi, come detto, nell'atto di citazione e da precisarsi nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) - appare del tutto evidente che gli elementi istruttori non pos- sono andare a coprire ed a sanare le carenze assertive. D'altra parte, come osservato da costante giurisprudenza di legittimità, il giudice ha il potere do- vere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone al- trimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giu- dice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione. Infatti, poiché nel vigente ordinamento processuale, caratte- rizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la pro- pria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella do- manda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (Cass., sez. un., 1 febbraio 2008, n. 2435; Cass., 16 ottobre 2007, n. 21621; Cass., 24 dicembre
2004, n. 23976)”.
È sulla scorta di quanto sopra riportato che il Tribunale di Roma ha ritenuto che “non può essere accolta la domanda di consulenza tecnica contabile in assenza di specifiche e precise contestazioni circa le modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente. Simile consulenza deve, infatti, ritenersi inammissibile in quanto formulata con modalità puramente "esplorative"”.
10 3.2. Il giudice di primo grado, inoltre, ha condivisibilmente ritenuto che “Né conduce ad una diversa conclusione il lungo elenco di trimestri in cui, secondo parte attrice, sarebbero stati applicati dall'istituto di credito, interessi usurari. Infatti, la parte non allega chiaramente se ciò sia avvenuto a seguito di spe- cifica pattuizione intervenuta tra le parti (anche attraverso il meccanismo dell'esercizio, da parte della banca, dello jus variandi e del mancato esercizio, da parte del cliente, del diritto di recesso) ovvero semplicemente quale frutto della oscillazione dei tassi di interesse. Conseguentemente, non è possibile verificare se si tratti di usura originaria o di usura sopravvenuta”.
La motivazione della sentenza impugnata, dunque, ritiene generica l'allega- zione in ordine all'applicazione di tassi di interesse superiore al tasso soglia di usura sul rilievo per cui la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come,
“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determi- nata in [...] alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità né l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale so- glia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, con- traria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. civ., S.U., 19.10.2017, n. 24675).
A fronte delle considerazioni che precedono, condivisibilmente svolte dal giudice di prime cure, discende come non meriti censura la decisione da parte dello stesso di non disporre c.t.u. contabile, per la quale pure ha istato l'odierna parte appellante. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che ne- cessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di
11 elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130).
Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
3.3. La di , Parte_1 Parte_1 Parte_1
e censurano anche la decisione del giudice di Parte_2 primo grado di non ordinare ex art. 210 c.p.c. alla la produ- Controparte_1 zione in giudizio delle specifiche analitiche dei rapporti dare-avere completi di tassi, versamenti, prelievi, commissioni e spese applicate dall'origine dell'apertura del n. 7873521 conto ordinario, estratti conto, scalari e pro- spetti di liquidazione dall'apertura del rapporto al primo trimestre 2004, contratto di conto corrente con prospetto sottoscritto, contratti e documenti di sintesi per il conto anticipo fatture n. 7873521-401167781, nonché le specifiche analitiche dei rapporti dare-avere completi di tassi, versamenti, prelievi, commissioni e spese applicate dall'inizio del rapporto sino al primo trimestre 2004 e l'estratto conto del quarto trimestre 2010 al conto anticipo fatture.
La scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'i- stanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel mede- simo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119 TUB, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, co. 6, c.p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.5.2023, n. 12993).
Nel caso in esame, la richiesta è stata effettuata tempestivamente in data 15.1.2018 (v. doc. n. depositata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2
12 c.p.c.). In data 14.3.2018 la ha risposto a tale richiesta della CP_6 correntista che, essendo pendente il giudizio di primo grado, avrebbe con- segnato la documentazione soltanto su ordine del giudice, e quindi in caso di ordine ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
A prescindere da ogni valutazione in ordine alla condotta posta in essere dalla mandataria della in ragione di quanto sopra ritenuto in ordine CP_4 al vizio – a monte – di allegazione, è di tutta evidenza come sia irrilevante ai fini della decisione, e quindi tutt'altro che indispensabile ai sensi dell'art. 118 c.p.c., l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. Infatti, una volta che difetti l'allegazione delle circostanze di fatto rilevanti con riguardo alla do- manda proposta, come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di primo grado, la richiesta di esibizione di documentazione effettuata dalla parte onerata a fornire la prova risulta irrimediabilmente irrilevante ai fini della decisione.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1
In particolare, gli appellanti deducono che “La non ha depo-
[...] CP_1 sitato alcun documento dal quale si possa evincere l'effettivo credito vantato ed era onere della in riconvenzionale depositare la documentazione CP_1 posta a fondamento delle somme che ritiene dovute. Tale onere probatorio non è stato assolto e la sentenza andrà riformata”.
Il motivo non è fondato.
Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, la Banca odierna ap- pellata ha fornito la prova del credito dedotto. Come si legge nella decisione impugnata, “la ha depositato in atti il contratto di finanzia- Controparte_1 mento e le fideiussioni rilasciate dai terzi chiamati in causa, assolvendo così al proprio onere di allegare e provare il titolo negoziale dal quale origina il credito”.
Il credito dedotto in via riconvenzionale ha titolo in un contratto di finanzia- mento, e quindi la e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 aveva l'onere di produrre esclusivamente tale titolo, essendo onere della de- bitrice provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U., 30.10.2001, n. 13533). Di con- tro, come ha ritenuto il giudice di prime cure, “i debitori non hanno provato
13 di avere estinto, mediante pagamento ovvero con altre modalità, l'obbliga- zione oggetto della domanda riconvenzionale”.
In particolare, nel caso in esame trova applicazione il principio generale in materia di obbligazioni contrattuali, quello per cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. Cass. civ., S.U., 30.10.2002, n. 13533). La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte appellante fa riferimento al diverso caso in cui la proponga domanda CP_4 di adempimento in relazione a un rapporto di conto corrente, nel quale caso è onerata di provare il suo credito anche mediante la produzione degli estratti conto, poiché le obbligazioni di tale tipologia di rapporto emergono in ragione delle poste dello stesso, e non soltanto sulla base del contratto stipulato, a differenza di quanto accade con il contratto di mutuo.
5. In conclusione, l'appello proposto da Parte_1
e avverso la
[...] Parte_1 Parte_2 sentenza n. 11505/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 10.8.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla , Parte_1 da e da avverso la sen- Parte_1 Parte_2 tenza n. 11505/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, in data 10.8.2020; condanna la , Parte_1 Parte_1 Parte_1
e , in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] Parte_2
14 e per essa alla le spese del presente grado Controparte_1 CP_2 di giudizio, che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la , Parte_1 Parte_1 Parte_1
e , in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] Parte_2
e per essa alla le spese del presente grado Controparte_3 CP_2 di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 13.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AR TA Thellung de Courtelary
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