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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1596/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG 1596/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisa Zaccardi Parte_1
e Alberto Dell'Orletta, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariangela Controparte_1
Cardarelli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26/02/2025 i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 24/02/2025 e depositata in data 25/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Pineto in data 11/10/2003 con CP_1
e che dal matrimonio era nata la figlia (il 29/07/2005) - ha
[...] Per_1
chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
porre a carico dello stesso, in via esclusiva, il mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente non indipendente;
assegnare al marito la casa coniugale per abitarvi insieme alla figlia;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico del marito nella misura del 100%, da individuare come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del
05/12/2018; porre a carico del marito l'assegno mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento in suo favore, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando, quanto alla figlia, le condizioni indicate e ponendo a carico del marito l'assegno divorzile di €
600, oltre rivalutazione monetaria ISTAT.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-la vita matrimoniale si era rivelata problematica sin dall'inizio a causa del comportamento del marito, il quale si era disinteressato dei bisogni morali e materiali della famiglia;
- pur avendo lavorato con il marito nel ristorante a gestione familiare, quest'ultimo aveva gestito in via esclusiva gli introiti dell'attività, spendendoli solo per i suoi bisogni personali ed adottando uno stile di vita superiore alle proprie possibilità;
-il marito era solito denigrarla anche davanti alla figlia e aveva violato il dovere di fedeltà, intrattenendo una relazione extraconiugale;
- nel 2020 le era stata diagnosticata la grave malattia di “sclerosi multipla” e nel
2023 un carcinoma polmonare per cui era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico;
- non avendo ricevuto sostegno ed assistenza dal marito, aveva fatto ritorno a casa della madre per essere seguita adeguatamente nella malattia;
- il marito, attualmente, viveva nella casa familiare insieme alla donna con cui intratteneva da tempo una relazione extraconiugale;
- dal luglio 2023 percepiva la modesta pensione d'invalidità civile di € 316, senza alcuna possibilità di potere svolgere attività lavorativa.
Con comparsa in data 11/11/2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale della ricorrente ed ha chiesto: rigettare la domanda di addebito della separazione;
porre a carico della moglie assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente non indipendente, somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT; porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da
Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018; rigettare la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie.
In particolare, ha dedotto che:
- l'affectio coniugalis era venuta meno subito dopo la a nascita della figlia per reciproco disinteresse dei coniugi;
- la moglie aveva sempre gestito in autonomia gli incassi del ristorante di famiglia, conducendo una vita agiata;
- aveva sempre provveduto alle necessità familiari e non aveva mai intrattenuto relazioni extraconiugali;
- la moglie aveva abbandonato la casa coniugale nell'ottobre 2020 senza farvi più ritorno e nel 2022 aveva intrapreso una stabile relazione sentimentale con un altro uomo;
- la ricorrente era economicamente indipendente, percependo la pensione di invalidità e compensi dall'attività di collaboratrice domestica.
Alla prima udienza di comparizione in data 26/02/2025, cui è comparsa solo la ricorrente, il Presidente, dato atto dell'accordo dei coniugi in ordine alle condizioni della separazione, sottoscritto in data 24/02/2025 e depositato in data
25/02/2025, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza non definitiva all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti nella scrittura privata sottoscritta in data 24/02/2025
e depositata in data 25/02/2025 (in base alle quali: la casa coniugale verrà assegnata al marito che vi abiterà unitamente alla figlia;
il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente non indipendente;
le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018; l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dal marito;
lo stesso verserà alla moglie l'assegno mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
la ricorrente rinuncia alla domanda di addebito;
le spese processuali del giudizio di separazione si intendono compensate ) .
Tali condizioni, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Su richiesta delle parti la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del
Pres. Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni dai medesimi pattuite nella scrittura Controparte_1
privata sottoscritta in data 24/02/2025 e depositata in data 25/02/2025;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
3) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio di divorzio;
4) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di separazione;
Teramo, 19 marzo 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG 1596/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisa Zaccardi Parte_1
e Alberto Dell'Orletta, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariangela Controparte_1
Cardarelli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26/02/2025 i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 24/02/2025 e depositata in data 25/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Pineto in data 11/10/2003 con CP_1
e che dal matrimonio era nata la figlia (il 29/07/2005) - ha
[...] Per_1
chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
porre a carico dello stesso, in via esclusiva, il mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente non indipendente;
assegnare al marito la casa coniugale per abitarvi insieme alla figlia;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico del marito nella misura del 100%, da individuare come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del
05/12/2018; porre a carico del marito l'assegno mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento in suo favore, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando, quanto alla figlia, le condizioni indicate e ponendo a carico del marito l'assegno divorzile di €
600, oltre rivalutazione monetaria ISTAT.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-la vita matrimoniale si era rivelata problematica sin dall'inizio a causa del comportamento del marito, il quale si era disinteressato dei bisogni morali e materiali della famiglia;
- pur avendo lavorato con il marito nel ristorante a gestione familiare, quest'ultimo aveva gestito in via esclusiva gli introiti dell'attività, spendendoli solo per i suoi bisogni personali ed adottando uno stile di vita superiore alle proprie possibilità;
-il marito era solito denigrarla anche davanti alla figlia e aveva violato il dovere di fedeltà, intrattenendo una relazione extraconiugale;
- nel 2020 le era stata diagnosticata la grave malattia di “sclerosi multipla” e nel
2023 un carcinoma polmonare per cui era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico;
- non avendo ricevuto sostegno ed assistenza dal marito, aveva fatto ritorno a casa della madre per essere seguita adeguatamente nella malattia;
- il marito, attualmente, viveva nella casa familiare insieme alla donna con cui intratteneva da tempo una relazione extraconiugale;
- dal luglio 2023 percepiva la modesta pensione d'invalidità civile di € 316, senza alcuna possibilità di potere svolgere attività lavorativa.
Con comparsa in data 11/11/2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale della ricorrente ed ha chiesto: rigettare la domanda di addebito della separazione;
porre a carico della moglie assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente non indipendente, somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT; porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da
Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018; rigettare la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie.
In particolare, ha dedotto che:
- l'affectio coniugalis era venuta meno subito dopo la a nascita della figlia per reciproco disinteresse dei coniugi;
- la moglie aveva sempre gestito in autonomia gli incassi del ristorante di famiglia, conducendo una vita agiata;
- aveva sempre provveduto alle necessità familiari e non aveva mai intrattenuto relazioni extraconiugali;
- la moglie aveva abbandonato la casa coniugale nell'ottobre 2020 senza farvi più ritorno e nel 2022 aveva intrapreso una stabile relazione sentimentale con un altro uomo;
- la ricorrente era economicamente indipendente, percependo la pensione di invalidità e compensi dall'attività di collaboratrice domestica.
Alla prima udienza di comparizione in data 26/02/2025, cui è comparsa solo la ricorrente, il Presidente, dato atto dell'accordo dei coniugi in ordine alle condizioni della separazione, sottoscritto in data 24/02/2025 e depositato in data
25/02/2025, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza non definitiva all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti nella scrittura privata sottoscritta in data 24/02/2025
e depositata in data 25/02/2025 (in base alle quali: la casa coniugale verrà assegnata al marito che vi abiterà unitamente alla figlia;
il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente non indipendente;
le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018; l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dal marito;
lo stesso verserà alla moglie l'assegno mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
la ricorrente rinuncia alla domanda di addebito;
le spese processuali del giudizio di separazione si intendono compensate ) .
Tali condizioni, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Su richiesta delle parti la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del
Pres. Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni dai medesimi pattuite nella scrittura Controparte_1
privata sottoscritta in data 24/02/2025 e depositata in data 25/02/2025;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
3) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio di divorzio;
4) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di separazione;
Teramo, 19 marzo 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)