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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 610/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Alvino, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via
Londonio n. 24;
RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: rapporto di agenzia
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 2.4.2024, ha convenuto in giudizio il convenuto indicato in epigrafe, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sotto riportate.
2. Parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato con la far data dall'1.7.2009, per la vendita in esclusiva Controparte_1
nel territorio sardo dei prodotti e dei materiali commercializzati dalla società.
3. Il sig. ha allegato che il contratto tra le parti stabiliva all'art. 16 un obbligo di Pt_1 non concorrenza a carico dell'agente, con obbligo in capo alla preponente di versare la somma netta di € 15.000,00 alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. Parte ricorrente ha poi rappresentato che a luglio 2019 la società recedeva, col consenso dell'agente, dal suddetto contratto, con prosecuzione del rapporto tra le parti sotto forma di procacciamento di affari.
5. ha dunque lamentato l'inadempimento della Parte_1 [...] al pagamento dell'importo sopraindicato quale corrispettivo del patto di CP_1
non concorrenza, mai liberato dal suddetto obbligo.
6. Inoltre, ha contestato il mancato versamento dell'importo di € 716,84 dovuto per le provvigioni maturate nel periodo della collaborazione occasionale, di € 949,50 a titolo di indennità suppletiva di clientela e di € 170,00 a titolo di indennizzo per il mancato versamento della ritenuta d'acconto con riferimento alla ricevuta di pagamento del
22.7.2020; infine, il sig. ha lamentato che la società non ha mai comunicato ad Pt_1
la cessazione del rapporto di agenzia. CP_2
7. Il ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di agenzia ex art. 409 n. 3 c.p.c. cessato nel luglio 2019 ;
b) accertare e dichiarare altresì' che tra le parti – successivamente alla cessazione del contratto di agenzia – è intercorso un rapporto di collaborazione quale procacciatore
d'affari che prevedeva un compenso del 10% sul fatturato conseguente alle le segnalazioni effettuate, come da prospetto riepilogativo che si produce e, per l'effetto ,in forza dei titoli e delle causali in narrativa:
- condannare la società con sede in Milano, alla via Vittor Pisani Controparte_1
n.16 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.000,00.- a titolo di indennità convenzionale prevista dall'art.16 del contratto inter partes;
- condannare la società al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della somma di € 716,84 per compensi da collaborazione occasionale quale procacciatore d'affari;
- condannare la società al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della somma di € 949,50 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
- condannare la società al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della somma € 170,00 a titolo di indennizzo per mancato versamento della ritenuta
d'acconto sulla ricevuta di pagamento del 22.7.2020;
2 c) cioè complessivamente € 16.836,34, il tutto come riepilogato nell'allegato prospetto contabile, ovvero quella minore o maggiore somma che il Giudice riterrà equa ai sensi degli artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c. ; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.;
d) condannare la resistente a comunicare all' l'intervenuta cessazione del CP_2 rapporto di Agenzia “inter partes “ ;
e) condannare infine la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
8. Dichiarata la contumacia della e istruita la causa Controparte_1 documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
9. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
10. Parte ricorrente, com'era suo onere, ha documentato la sussistenza di un rapporto di agenzia con la convenuta (doc. 3), nonché dedotto l'interruzione dello stesso per recesso intimato dalla preponente, con il consenso dell'agente, a luglio 2019.
11. Il contratto sottoscritto tra le parti in data 1 luglio 2009 prevedeva all'art. 16 una clausola di non concorrenza del seguente tenore: “alla cessazione del rapporto di Agenzia,
l'Agente si impegna sin d'ora, per la sola zona oggetto del mandato di agenzia, a non trattare, né direttamene né tramite terze persone prodotti in concorrenza con quelli commercializzati dalla Società per un periodo di 24 mesi.
L'Agente si impegna, per lo stesso periodo, a non contattare nessuno dei clienti già acquisiti dalla Società, nonché a mantenere il più stretto riserbo sui procedimenti costruttivi e sulle caratteristiche tecnologiche delle apparecchiature costruite e/o commercializzate dalla Società.
A fronte dell'impegno così assunto, la società verserà alla cessazione del rapporto di agenzia la somma netta di € 15.000,00 (quindicimila) da versare dopo un mese dalla cessazione del rapporto di agenzia. La Società si riserva, peraltro, la facoltà di esonerare
l'Agente dall'obbligo di non concorrenza mediante comunicazione scritta da far pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, in tal caso nessun corrispettivo dovrà essere versato”.
3 12. A fronte dell'allegazione da parte del sig. ell'inadempimento della controparte Pt_1
al pagamento del corrispettivo dovuto in ragione della summenzionata clausola, non avendo la esonerato il ricorrente dal rispetto del patto di Controparte_1 non concorrenza, gravava in capo alla convenuta l'onere della prova circa il puntuale adempimento di tale obbligazione, ovvero della sussistenza di una fattispecie estintiva della stessa.
13. In difetto, va ritenuto accertato il credito rivendicato dal sig. con conseguente Pt_1 diritto di quest'ultimo a ottenere dalla controparte il pagamento di € 15.000,00 netti in virtù dell'art. 16 del contratto di agenzia intercorso tra le parti.
14. È altresì fondata la pretesa relativa alle provvigioni maturate nel corso della prosecuzione del rapporto sotto forma di procacciamento di affari, per gli anni 2021 e 2022, secondo quanto risulta dagli estratti conto attestanti le provvigioni maturate con riferimento agli affari conclusi (docs. 6-13).
15. In relazione a tali importi, ammontanti a un complessivo di € 3.645,96, parte ricorrente chiede la condanna della controparte al pagamento di € 716,84 quale “residuo compensi quale procacciatore d'affari”, secondo quanto risulta dal conteggio prodotto unitamente al ricorso. Sicché la resistente, che non ha provato l'adempimento, deve versare al sig.
a somma appena citata. Pt_1
16. Per quanto invece concerne l'indennità suppletiva di clientela, quantificata dal ricorrente in € 949,50, si deve rilevare che in ricorso non viene indicato, prima ancora che provato,
l'ammontare delle provvigioni maturate durante il rapporto e sulla cui base deve essere computata l'indennità in esame, limitandosi il ricorrente a operare un rinvio al conteggio prodotto. Tale circostanza è tuttavia insufficiente per dimostrare la spettanza di cui si discute, null'altro essendo stato dedotto o prodotto ad illustrazione e conferma dell'importo richiesto, non essendo peraltro nemmeno stati indicati i criteri di calcolo di quest'ultimo.
17. Quanto alla richiesta di indennizzo di € 170,00 in ragione dell'omesso versamento e certificazione della ritenuta di acconto relativa ai compensi percepiti nell'anno 2020, si osserva che la ritenuta d'acconto doveva essere versata dalla Controparte_1 nelle casse dell'erario quale sostituto d'imposta dell'odierno ricorrente.
[...]
4 18. Non viene poi allegato da parte ricorrente di aver subito un accertamento tributario che ha contestato il mancato versamento delle imposte dovute, ovvero comunque il pregiudizio subito, mancando agli atti altresì la certificazione unica con riferimento alle imposte del
2020; sicché nel caso di specie manca il presupposto per pronunciare una condanna risarcitoria, non essendoci evidenza del danno prodotto nel patrimonio del ricorrente.
19. Va infine accolta la domanda di condanna della convenuta a comunicare ad CP_2
l'avvenuta cessazione del rapporto di agenzia, al fine di ottenere la liquidazione del FIRR, non essendo stata data evidenza dell'adempimento da parte della preponente.
20. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto:
− condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 15.716,84 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo;
− condanna a comunicare ad l'avvenuta Controparte_1 CP_2
cessazione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti;
− condanna la parte soccombente lla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 3.000,00, Parte_1
oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 15/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Alvino, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via
Londonio n. 24;
RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: rapporto di agenzia
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 2.4.2024, ha convenuto in giudizio il convenuto indicato in epigrafe, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sotto riportate.
2. Parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato con la far data dall'1.7.2009, per la vendita in esclusiva Controparte_1
nel territorio sardo dei prodotti e dei materiali commercializzati dalla società.
3. Il sig. ha allegato che il contratto tra le parti stabiliva all'art. 16 un obbligo di Pt_1 non concorrenza a carico dell'agente, con obbligo in capo alla preponente di versare la somma netta di € 15.000,00 alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. Parte ricorrente ha poi rappresentato che a luglio 2019 la società recedeva, col consenso dell'agente, dal suddetto contratto, con prosecuzione del rapporto tra le parti sotto forma di procacciamento di affari.
5. ha dunque lamentato l'inadempimento della Parte_1 [...] al pagamento dell'importo sopraindicato quale corrispettivo del patto di CP_1
non concorrenza, mai liberato dal suddetto obbligo.
6. Inoltre, ha contestato il mancato versamento dell'importo di € 716,84 dovuto per le provvigioni maturate nel periodo della collaborazione occasionale, di € 949,50 a titolo di indennità suppletiva di clientela e di € 170,00 a titolo di indennizzo per il mancato versamento della ritenuta d'acconto con riferimento alla ricevuta di pagamento del
22.7.2020; infine, il sig. ha lamentato che la società non ha mai comunicato ad Pt_1
la cessazione del rapporto di agenzia. CP_2
7. Il ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di agenzia ex art. 409 n. 3 c.p.c. cessato nel luglio 2019 ;
b) accertare e dichiarare altresì' che tra le parti – successivamente alla cessazione del contratto di agenzia – è intercorso un rapporto di collaborazione quale procacciatore
d'affari che prevedeva un compenso del 10% sul fatturato conseguente alle le segnalazioni effettuate, come da prospetto riepilogativo che si produce e, per l'effetto ,in forza dei titoli e delle causali in narrativa:
- condannare la società con sede in Milano, alla via Vittor Pisani Controparte_1
n.16 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.000,00.- a titolo di indennità convenzionale prevista dall'art.16 del contratto inter partes;
- condannare la società al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della somma di € 716,84 per compensi da collaborazione occasionale quale procacciatore d'affari;
- condannare la società al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della somma di € 949,50 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
- condannare la società al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della somma € 170,00 a titolo di indennizzo per mancato versamento della ritenuta
d'acconto sulla ricevuta di pagamento del 22.7.2020;
2 c) cioè complessivamente € 16.836,34, il tutto come riepilogato nell'allegato prospetto contabile, ovvero quella minore o maggiore somma che il Giudice riterrà equa ai sensi degli artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c. ; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.;
d) condannare la resistente a comunicare all' l'intervenuta cessazione del CP_2 rapporto di Agenzia “inter partes “ ;
e) condannare infine la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
8. Dichiarata la contumacia della e istruita la causa Controparte_1 documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
9. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
10. Parte ricorrente, com'era suo onere, ha documentato la sussistenza di un rapporto di agenzia con la convenuta (doc. 3), nonché dedotto l'interruzione dello stesso per recesso intimato dalla preponente, con il consenso dell'agente, a luglio 2019.
11. Il contratto sottoscritto tra le parti in data 1 luglio 2009 prevedeva all'art. 16 una clausola di non concorrenza del seguente tenore: “alla cessazione del rapporto di Agenzia,
l'Agente si impegna sin d'ora, per la sola zona oggetto del mandato di agenzia, a non trattare, né direttamene né tramite terze persone prodotti in concorrenza con quelli commercializzati dalla Società per un periodo di 24 mesi.
L'Agente si impegna, per lo stesso periodo, a non contattare nessuno dei clienti già acquisiti dalla Società, nonché a mantenere il più stretto riserbo sui procedimenti costruttivi e sulle caratteristiche tecnologiche delle apparecchiature costruite e/o commercializzate dalla Società.
A fronte dell'impegno così assunto, la società verserà alla cessazione del rapporto di agenzia la somma netta di € 15.000,00 (quindicimila) da versare dopo un mese dalla cessazione del rapporto di agenzia. La Società si riserva, peraltro, la facoltà di esonerare
l'Agente dall'obbligo di non concorrenza mediante comunicazione scritta da far pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, in tal caso nessun corrispettivo dovrà essere versato”.
3 12. A fronte dell'allegazione da parte del sig. ell'inadempimento della controparte Pt_1
al pagamento del corrispettivo dovuto in ragione della summenzionata clausola, non avendo la esonerato il ricorrente dal rispetto del patto di Controparte_1 non concorrenza, gravava in capo alla convenuta l'onere della prova circa il puntuale adempimento di tale obbligazione, ovvero della sussistenza di una fattispecie estintiva della stessa.
13. In difetto, va ritenuto accertato il credito rivendicato dal sig. con conseguente Pt_1 diritto di quest'ultimo a ottenere dalla controparte il pagamento di € 15.000,00 netti in virtù dell'art. 16 del contratto di agenzia intercorso tra le parti.
14. È altresì fondata la pretesa relativa alle provvigioni maturate nel corso della prosecuzione del rapporto sotto forma di procacciamento di affari, per gli anni 2021 e 2022, secondo quanto risulta dagli estratti conto attestanti le provvigioni maturate con riferimento agli affari conclusi (docs. 6-13).
15. In relazione a tali importi, ammontanti a un complessivo di € 3.645,96, parte ricorrente chiede la condanna della controparte al pagamento di € 716,84 quale “residuo compensi quale procacciatore d'affari”, secondo quanto risulta dal conteggio prodotto unitamente al ricorso. Sicché la resistente, che non ha provato l'adempimento, deve versare al sig.
a somma appena citata. Pt_1
16. Per quanto invece concerne l'indennità suppletiva di clientela, quantificata dal ricorrente in € 949,50, si deve rilevare che in ricorso non viene indicato, prima ancora che provato,
l'ammontare delle provvigioni maturate durante il rapporto e sulla cui base deve essere computata l'indennità in esame, limitandosi il ricorrente a operare un rinvio al conteggio prodotto. Tale circostanza è tuttavia insufficiente per dimostrare la spettanza di cui si discute, null'altro essendo stato dedotto o prodotto ad illustrazione e conferma dell'importo richiesto, non essendo peraltro nemmeno stati indicati i criteri di calcolo di quest'ultimo.
17. Quanto alla richiesta di indennizzo di € 170,00 in ragione dell'omesso versamento e certificazione della ritenuta di acconto relativa ai compensi percepiti nell'anno 2020, si osserva che la ritenuta d'acconto doveva essere versata dalla Controparte_1 nelle casse dell'erario quale sostituto d'imposta dell'odierno ricorrente.
[...]
4 18. Non viene poi allegato da parte ricorrente di aver subito un accertamento tributario che ha contestato il mancato versamento delle imposte dovute, ovvero comunque il pregiudizio subito, mancando agli atti altresì la certificazione unica con riferimento alle imposte del
2020; sicché nel caso di specie manca il presupposto per pronunciare una condanna risarcitoria, non essendoci evidenza del danno prodotto nel patrimonio del ricorrente.
19. Va infine accolta la domanda di condanna della convenuta a comunicare ad CP_2
l'avvenuta cessazione del rapporto di agenzia, al fine di ottenere la liquidazione del FIRR, non essendo stata data evidenza dell'adempimento da parte della preponente.
20. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto:
− condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 15.716,84 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo;
− condanna a comunicare ad l'avvenuta Controparte_1 CP_2
cessazione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti;
− condanna la parte soccombente lla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 3.000,00, Parte_1
oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 15/04/2025 il Giudice
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