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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N° 369/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 369/2023 R.G.A.C.
TRA
e quali genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la relativa potestà sul minore con avv. Marco Persona_1
ANGIOLILLO;
ATTORI
E
“PROVINCIA di CAMPOBASSO”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Luigi D'ARIENZO;
CONVENUTA PRINCIPALE NONCHE'
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Controparte_1
Gaia BECCIA;
CONVENUTO TERZO CHIAMATO IN CAUSA All'udienza del 09.04.2025, innanzi al GOT avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per gli attori e Parte_1
quali genitori esercenti la relativa potestà sul minore Parte_2
l'avv. Donatina PULCINO in sostituzione dell'avv. Marco Persona_1 ANGIOLILLO, per la convenuta principale “PROVINCIA di CAMPOBASSO”, in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Marisa MASCIA in sostituzione dell'avv. Luigi D'ARIENZO e per il convenuto terzo chiamato in causa ”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., l'avv. Isabella BECCIA in sostituzione dell'avv. Gaia BECCIA. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni.Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza, anche di rango istruttorio, apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 09.04.2025 – proc. n° 369/2023
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 09.04.2025, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 369/2023 R.G.A.C. e vertente
TRA
e quali genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la relativa potestà sul minore con avv. Marco Persona_1
ANGIOLILLO;
ATTORI
E
“PROVINCIA di CAMPOBASSO”, in persona del legale rappresentante p.t.,
con avv. Luigi D'ARIENZO;
CONVENUTA PRINCIPALE
NONCHE'
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. CP_1 CP_1
Gaia BECCIA;
2 CONVENUTO TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
“svolgimento del processo” e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati negli atti difensivi di parte.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda si è rivelata infondata sia in fatto sia, conseguentemente, in diritto e, pertanto, non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente in relazione ad ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata,
nell'ordine vi è che:
A) è la stessa narrazione degli accadimenti fattuali sottesi all'evento lesivo
3 occorso – ovvero la stessa descrizione della sua dinamica, in uno all'indicazione del tempo (cfr. atto introduttivo, ivi pag. 1: “in data
08.05.2021, alle ore 17.00 circa”) ed alla emersa esposizione dei luoghi
(cfr. piano viario di cui a rappresentazioni fotografiche in all. n° 1 all'atto introduttivo nonché in all. n° 1 alla 1^ Memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. del convenuto terzo chiamato in causa) in cui essa dinamica risulti essersi verificata – siccome offerta dagli stessi attori sin dal proprio atto introduttivo (ivi pag. 1), che lascia ritenere:
a) da un canto come integrata l'ipotesi del caso fortuito [in tale ambito dovendosi includere anche la condotta omissiva del danneggiato – che abbia così determinato l'interruzione del nesso causale tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. Civ., 18/02/2014, n. 3793; si veda anche
Cass. Civ. 20/12/2013, n. 28616 nonché, Cass. 15761 del 29.07.2016) –
ove consistita, come nel caso di specie, nel difetto di adozione delle normali cautele stante la circostanza di fatto per cui il mero procedere
“in sella alla propria bicicletta” sulla “S.P. 97 in agro del Comune di
” (cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 1) e di cui alle CP_1
richiamate rappresentazioni fotografiche ben avrebbe consentito (o dovuto consentire ad un soggetto normo-dotato – e quindi munito delle capacità critico-cognitive relativamente al caso de quo utili e siccome di già proprie di un tredicenne – anche al precisato orario delle “17.00
circa” ed all'indiscussa data del “08.05.2021” del sinistro in questione)
la visibilità della riferita “buca” (cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 1) giustappunto in quanto dichiaratamente ricoperta/colma d'acqua
(id est: è più che facilmente intuibile che un ristagno di acqua abbia al di sotto di sé quanto meno un avvallamento o, comunque, una
4 concavità del terreno ovvero che esso ristagno renda tali difformità di fatto avvertibili) e, dunque, la percepibilità dell'asserita “situazione
pericolosa” (cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 1) o, in ogni caso, la sostanziale consapevolezza della situazione stessa stante anche la ridotta velocità osservata dal soggetto leso “in sella alla propria
bicicletta” (secondo quanto già sopra detto), su tratto di strada visibile come pianeggiante (cfr. ancora rappresentazioni fotografiche in all. n° 1
all'atto introduttivo nonché in all.ti n° 1 alla 1^ Memoria ex art. 183, 6°
co., c.p.c. di parte convenuta terza chiamata in causa);
b) da un altro canto (e per converso) come esclusa la responsabilità degli
Enti convenuti ex art. 2051 o in ipotesi anche ex art. 2043 c.c.
(indipendentemente dalle pur declinate legittimazioni passive), altresì
eventualmente alternativa o concomitante, poiché è oltremodo ovvio che anche l'evidenziato mero procedere su una bicicletta non implichi né
possa implicare il venir meno della dovuta cura e della debita cautela,
quanto meno ordinaria, in ordine alla collocazione delle relative ruote;
B) a tanto va aggiunto che quanto affermato in particolare dal convenuto terzo chiamato in causa circa la presenza, sul richiamato pian viario, di una “unica
pozzanghera d'acqua” ed altresì circa la conoscenza, da parte del danneggiato, dei “luoghi di causa anche perché vicini alla propria
abitazione” (cfr. relativa Comparsa di costituzione e risposta, ivi pag. 3), è
rimasto del tutto incontestato dagli attori che, alla prima difesa in ipotesi giovevole a tanto e rappresentata dalle note del 21.11.2023 per l'udienza a trattazione scritta del 07.12.2023, non hanno preso alcuna posizione al riguardo (quivi essendosi in concreto limitati ad un mero richiamo ai
“propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni
5 rassegnate in atti” e ad una contestuale impugnativa e contestazione di
“ogni avversa istanza, eccezione e conclusione” per evidenza del tutto generica e di puro stile) né a tanto hanno provveduto con la propria 1^
Memoria ex art. 183 cit. [laddove hanno unicamente affermato (ivi pag. 2)
che “il minore (…) come si dimostrerà, non ha avuto colpa alcuna nella
causazione dell'evento” (dimostrazione tuttavia mancata, anche all'esito delle pur espletate – all'udienza del 16.05.2024 – prove testimoniali)] e neanche, a questo punto ove mai tempestivamente, in prosieguo di giudizio così irrimediabilmente soffrendo delle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c.;
C) stando così le cose (repetita iuvant: per come descritte dalla stessa parte attrice e per come processualmente risultate), sussistono e ricorrono comunque le evenienze/condizioni (mancato uso dell'ordinaria diligenza)
per l'applicazione dei precetti di cui all'art. 1227, 2° co., c.c. oltre che dei principi stabiliti in termini di c.d. “autoresponsabilità” da Corte cost.,
10.05.1999, n° 156, non avendo l'infortunato prestato maggiore attenzione alla sede stradale ed allo stato dei luoghi che stava impegnando nel proprio percorso vieppiù in considerazione del fatto che:
a) come già detto l'evento appare essersi verificato in orario pomeridiano
(“alle ore 17.00 circa” ed all'indiscussa data del “08.05.2021”, sempre secondo quanto affermato dalla ridetta parte attrice: cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 1);
b) la visibilità della pozzanghera (processualmente accertata come unica sulla sede stradale) era dunque tale da non essere impedita (tanto meno in misura e termini assoluti o determinanti) da alcunché che avesse potuto precludere la comprensione dell'esistenza di un'anomalia ivi
6 sottostante (secondo quanto già sopra chiarito) e ciò:
b)-1) per un verso poiché, qualora così fosse stato, a maggior ragione andava adottata debita cautela e prudente circospezione nel direzionare la traiettoria/linea di percorrenza della bici nella relativa conduzione;
b)-2) per un altro verso poiché, sempre qualora così fosse stato, risulta inoltre ancor più sussistente, per indiscutibile evidenza ed all'opposto di quanto possano sostanzialmente ritenere gli attori,
il dovere in capo al danneggiato di attenzione, cura e vigilanza
(sino al doveroso desistere dal praticare un ambito di suolo che in sostanza si assume essere celato – foss'anche in parte – alla vista)
da osservare lungo un percorso che, nonostante le dichiarate condizioni (in particolare con riferimento alla visibilità
assertivamente celata quanto meno di un suo pur ristretto ambito),
si era tuttavia deciso di intraprendere/impegnare;
D) non è emersa in atti, di poi, la risalenza nel tempo della predetta anomalia sul piano viario in parola (ovvero il verificarsi dei medesimi accadimenti lesivi in relazione ad altri soggetti) sì da lasciar ritenere:
I) da un lato come ulteriormente integrato il caso fortuito altresì tale allorquando risulti essersi verificata un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza;
II) da un altro lato come esclusa per i convenuti (si ribadisce:
indipendentemente dalle eventuali relative responsabilità, in concorso o in via alternativamente esclusiva) l'ipotesi della mancata adozione delle necessarie ed opportune condotte normativamente facenti capo al
7 soggetto custode di un bene o comunque in capo ad un qualunque soggetto in ipotesi tenuto al neminem ledere;
E) i dati, fattuali e processuali, così comparsi appaiono per innegabilità
chiaramente ostativi all'accoglimento di quanto azionato con le correlate allegazioni addotte essenzialmente in ordine alla c.d. insidia (cfr. ancora 1^
Memoria cit. di parte attrice, ivi pag. 1) o fattualmente con riguardo al c.d.
“trabocchetto” o pericolo occulto, alla loro non visibilità (quand'anche parziale), alla loro non prevedibilità, alla loro inevitabilità da parte del soggetto leso ed alla consequenziale applicazione dell'evocato art. 2051 c.c.
(o in eventuale subordine art. 2043 c.c.), né risultano essere stati confutati o sovvertiti:
A) dagli esiti della pur espletata prova testimoniale (della quale già è stata parola al punto che precede sub lett. B) cui si rimanda);
B) dalle risultanze della pur espletata C.T.U., d'altronde ammessa con espressa salvezza di diversa valutazione in termini di rilevanza in sede di decisione finale giusta inimpugnato provvedimento reso alla predetta udienza del 16.05.2024 [benché dal sottoscritto giudicante condivisa –
in sé strettamente intesa ed ai fini di conferma del Decreto di liquidazione dei relativi compensi reso il 09/10.10.2024 – e così fatta propria nelle valutazioni operate, negli accertamenti condotti e nei risultati conclusivi raggiunti poiché immuni da vizi di metodo o logico-giuridici di sorta e sebbene in essa C.T.U. sia stato anche verificato che “Il nesso causale tra il sinistro del 08.05.201 e le lesioni
riportate è soddisfatto (…)” (cfr. relazione peritale, ivi pag. 6),
trattandosi ad ogni modo di attestazione conclusiva comunque superata e privata di valenza/rilevanza dalle valutazioni che precedono], in
8 quanto vanificate dalle determinanti e predominanti considerazioni sopra esplicitate;
C) dalle produzioni conclusionali (per le ragioni di cui immediatamente appresso).
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda va rigettata.
Si è consigliati nel compensare integralmente tra le parti le spese ed i compensi di causa stante una pur minima (o remota) potenzialità lato sensu lesiva della situazione/condizione dei luoghi al momento del dedotto sinistro.
Sempre per le medesime ragioni si è parimenti consigliati nel porre definitivamente le spese ed i compensi per la ridetta C.T.U., secondo quanto sopra anticipato già liquidati con Decreto del 09/10.10.2024, per un terzo a carico di parte attrice, per un altro terzo a carico della convenuta principale e
9 per il rimanente terzo a carico del convenuto terzo chiamato in causa, con conseguente diritto di ripetizione – fermo tra i contraddittori il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del consulente – in capo a quella di esse parti sulle somme che avesse eventualmente versato (o che dovesse eventualmente versare) in favore di quest'ultimo e siccome di competenza dell'altra/delle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
e quali genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
relativa potestà sul minore contro “PROVINCIA di Persona_1
CAMPOBASSO”, in persona del legale rappresentante p.t., nonché contro
”, in persona del legale rappresentante p.t., disattesa Controparte_1
ogni diversa istanza, deduzione, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese ed i compensi di causa;
3) pone, con le prescrizioni di cui in parte motiva, definitivamente le spese ed i compensi per la C.T.U., già liquidati con Decreto del 09/10.10.2024, per un terzo a carico degli attori e Parte_1
quali genitori esercenti la relativa potestà sul Parte_2
minore per un altro terzo a carico della convenuta principale Persona_1
“PROVINCIA di CAMPOBASSO”, in persona del legale rappresentante
p.t., e per il rimanente terzo a carico del convenuto terzo chiamato in causa
”, in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 09.04.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 369/2023 R.G.A.C.
TRA
e quali genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la relativa potestà sul minore con avv. Marco Persona_1
ANGIOLILLO;
ATTORI
E
“PROVINCIA di CAMPOBASSO”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Luigi D'ARIENZO;
CONVENUTA PRINCIPALE NONCHE'
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Controparte_1
Gaia BECCIA;
CONVENUTO TERZO CHIAMATO IN CAUSA All'udienza del 09.04.2025, innanzi al GOT avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per gli attori e Parte_1
quali genitori esercenti la relativa potestà sul minore Parte_2
l'avv. Donatina PULCINO in sostituzione dell'avv. Marco Persona_1 ANGIOLILLO, per la convenuta principale “PROVINCIA di CAMPOBASSO”, in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Marisa MASCIA in sostituzione dell'avv. Luigi D'ARIENZO e per il convenuto terzo chiamato in causa ”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., l'avv. Isabella BECCIA in sostituzione dell'avv. Gaia BECCIA. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni.Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza, anche di rango istruttorio, apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 09.04.2025 – proc. n° 369/2023
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 09.04.2025, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 369/2023 R.G.A.C. e vertente
TRA
e quali genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la relativa potestà sul minore con avv. Marco Persona_1
ANGIOLILLO;
ATTORI
E
“PROVINCIA di CAMPOBASSO”, in persona del legale rappresentante p.t.,
con avv. Luigi D'ARIENZO;
CONVENUTA PRINCIPALE
NONCHE'
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. CP_1 CP_1
Gaia BECCIA;
2 CONVENUTO TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
“svolgimento del processo” e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati negli atti difensivi di parte.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda si è rivelata infondata sia in fatto sia, conseguentemente, in diritto e, pertanto, non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente in relazione ad ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata,
nell'ordine vi è che:
A) è la stessa narrazione degli accadimenti fattuali sottesi all'evento lesivo
3 occorso – ovvero la stessa descrizione della sua dinamica, in uno all'indicazione del tempo (cfr. atto introduttivo, ivi pag. 1: “in data
08.05.2021, alle ore 17.00 circa”) ed alla emersa esposizione dei luoghi
(cfr. piano viario di cui a rappresentazioni fotografiche in all. n° 1 all'atto introduttivo nonché in all. n° 1 alla 1^ Memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. del convenuto terzo chiamato in causa) in cui essa dinamica risulti essersi verificata – siccome offerta dagli stessi attori sin dal proprio atto introduttivo (ivi pag. 1), che lascia ritenere:
a) da un canto come integrata l'ipotesi del caso fortuito [in tale ambito dovendosi includere anche la condotta omissiva del danneggiato – che abbia così determinato l'interruzione del nesso causale tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. Civ., 18/02/2014, n. 3793; si veda anche
Cass. Civ. 20/12/2013, n. 28616 nonché, Cass. 15761 del 29.07.2016) –
ove consistita, come nel caso di specie, nel difetto di adozione delle normali cautele stante la circostanza di fatto per cui il mero procedere
“in sella alla propria bicicletta” sulla “S.P. 97 in agro del Comune di
” (cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 1) e di cui alle CP_1
richiamate rappresentazioni fotografiche ben avrebbe consentito (o dovuto consentire ad un soggetto normo-dotato – e quindi munito delle capacità critico-cognitive relativamente al caso de quo utili e siccome di già proprie di un tredicenne – anche al precisato orario delle “17.00
circa” ed all'indiscussa data del “08.05.2021” del sinistro in questione)
la visibilità della riferita “buca” (cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 1) giustappunto in quanto dichiaratamente ricoperta/colma d'acqua
(id est: è più che facilmente intuibile che un ristagno di acqua abbia al di sotto di sé quanto meno un avvallamento o, comunque, una
4 concavità del terreno ovvero che esso ristagno renda tali difformità di fatto avvertibili) e, dunque, la percepibilità dell'asserita “situazione
pericolosa” (cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 1) o, in ogni caso, la sostanziale consapevolezza della situazione stessa stante anche la ridotta velocità osservata dal soggetto leso “in sella alla propria
bicicletta” (secondo quanto già sopra detto), su tratto di strada visibile come pianeggiante (cfr. ancora rappresentazioni fotografiche in all. n° 1
all'atto introduttivo nonché in all.ti n° 1 alla 1^ Memoria ex art. 183, 6°
co., c.p.c. di parte convenuta terza chiamata in causa);
b) da un altro canto (e per converso) come esclusa la responsabilità degli
Enti convenuti ex art. 2051 o in ipotesi anche ex art. 2043 c.c.
(indipendentemente dalle pur declinate legittimazioni passive), altresì
eventualmente alternativa o concomitante, poiché è oltremodo ovvio che anche l'evidenziato mero procedere su una bicicletta non implichi né
possa implicare il venir meno della dovuta cura e della debita cautela,
quanto meno ordinaria, in ordine alla collocazione delle relative ruote;
B) a tanto va aggiunto che quanto affermato in particolare dal convenuto terzo chiamato in causa circa la presenza, sul richiamato pian viario, di una “unica
pozzanghera d'acqua” ed altresì circa la conoscenza, da parte del danneggiato, dei “luoghi di causa anche perché vicini alla propria
abitazione” (cfr. relativa Comparsa di costituzione e risposta, ivi pag. 3), è
rimasto del tutto incontestato dagli attori che, alla prima difesa in ipotesi giovevole a tanto e rappresentata dalle note del 21.11.2023 per l'udienza a trattazione scritta del 07.12.2023, non hanno preso alcuna posizione al riguardo (quivi essendosi in concreto limitati ad un mero richiamo ai
“propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni
5 rassegnate in atti” e ad una contestuale impugnativa e contestazione di
“ogni avversa istanza, eccezione e conclusione” per evidenza del tutto generica e di puro stile) né a tanto hanno provveduto con la propria 1^
Memoria ex art. 183 cit. [laddove hanno unicamente affermato (ivi pag. 2)
che “il minore (…) come si dimostrerà, non ha avuto colpa alcuna nella
causazione dell'evento” (dimostrazione tuttavia mancata, anche all'esito delle pur espletate – all'udienza del 16.05.2024 – prove testimoniali)] e neanche, a questo punto ove mai tempestivamente, in prosieguo di giudizio così irrimediabilmente soffrendo delle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c.;
C) stando così le cose (repetita iuvant: per come descritte dalla stessa parte attrice e per come processualmente risultate), sussistono e ricorrono comunque le evenienze/condizioni (mancato uso dell'ordinaria diligenza)
per l'applicazione dei precetti di cui all'art. 1227, 2° co., c.c. oltre che dei principi stabiliti in termini di c.d. “autoresponsabilità” da Corte cost.,
10.05.1999, n° 156, non avendo l'infortunato prestato maggiore attenzione alla sede stradale ed allo stato dei luoghi che stava impegnando nel proprio percorso vieppiù in considerazione del fatto che:
a) come già detto l'evento appare essersi verificato in orario pomeridiano
(“alle ore 17.00 circa” ed all'indiscussa data del “08.05.2021”, sempre secondo quanto affermato dalla ridetta parte attrice: cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 1);
b) la visibilità della pozzanghera (processualmente accertata come unica sulla sede stradale) era dunque tale da non essere impedita (tanto meno in misura e termini assoluti o determinanti) da alcunché che avesse potuto precludere la comprensione dell'esistenza di un'anomalia ivi
6 sottostante (secondo quanto già sopra chiarito) e ciò:
b)-1) per un verso poiché, qualora così fosse stato, a maggior ragione andava adottata debita cautela e prudente circospezione nel direzionare la traiettoria/linea di percorrenza della bici nella relativa conduzione;
b)-2) per un altro verso poiché, sempre qualora così fosse stato, risulta inoltre ancor più sussistente, per indiscutibile evidenza ed all'opposto di quanto possano sostanzialmente ritenere gli attori,
il dovere in capo al danneggiato di attenzione, cura e vigilanza
(sino al doveroso desistere dal praticare un ambito di suolo che in sostanza si assume essere celato – foss'anche in parte – alla vista)
da osservare lungo un percorso che, nonostante le dichiarate condizioni (in particolare con riferimento alla visibilità
assertivamente celata quanto meno di un suo pur ristretto ambito),
si era tuttavia deciso di intraprendere/impegnare;
D) non è emersa in atti, di poi, la risalenza nel tempo della predetta anomalia sul piano viario in parola (ovvero il verificarsi dei medesimi accadimenti lesivi in relazione ad altri soggetti) sì da lasciar ritenere:
I) da un lato come ulteriormente integrato il caso fortuito altresì tale allorquando risulti essersi verificata un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza;
II) da un altro lato come esclusa per i convenuti (si ribadisce:
indipendentemente dalle eventuali relative responsabilità, in concorso o in via alternativamente esclusiva) l'ipotesi della mancata adozione delle necessarie ed opportune condotte normativamente facenti capo al
7 soggetto custode di un bene o comunque in capo ad un qualunque soggetto in ipotesi tenuto al neminem ledere;
E) i dati, fattuali e processuali, così comparsi appaiono per innegabilità
chiaramente ostativi all'accoglimento di quanto azionato con le correlate allegazioni addotte essenzialmente in ordine alla c.d. insidia (cfr. ancora 1^
Memoria cit. di parte attrice, ivi pag. 1) o fattualmente con riguardo al c.d.
“trabocchetto” o pericolo occulto, alla loro non visibilità (quand'anche parziale), alla loro non prevedibilità, alla loro inevitabilità da parte del soggetto leso ed alla consequenziale applicazione dell'evocato art. 2051 c.c.
(o in eventuale subordine art. 2043 c.c.), né risultano essere stati confutati o sovvertiti:
A) dagli esiti della pur espletata prova testimoniale (della quale già è stata parola al punto che precede sub lett. B) cui si rimanda);
B) dalle risultanze della pur espletata C.T.U., d'altronde ammessa con espressa salvezza di diversa valutazione in termini di rilevanza in sede di decisione finale giusta inimpugnato provvedimento reso alla predetta udienza del 16.05.2024 [benché dal sottoscritto giudicante condivisa –
in sé strettamente intesa ed ai fini di conferma del Decreto di liquidazione dei relativi compensi reso il 09/10.10.2024 – e così fatta propria nelle valutazioni operate, negli accertamenti condotti e nei risultati conclusivi raggiunti poiché immuni da vizi di metodo o logico-giuridici di sorta e sebbene in essa C.T.U. sia stato anche verificato che “Il nesso causale tra il sinistro del 08.05.201 e le lesioni
riportate è soddisfatto (…)” (cfr. relazione peritale, ivi pag. 6),
trattandosi ad ogni modo di attestazione conclusiva comunque superata e privata di valenza/rilevanza dalle valutazioni che precedono], in
8 quanto vanificate dalle determinanti e predominanti considerazioni sopra esplicitate;
C) dalle produzioni conclusionali (per le ragioni di cui immediatamente appresso).
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda va rigettata.
Si è consigliati nel compensare integralmente tra le parti le spese ed i compensi di causa stante una pur minima (o remota) potenzialità lato sensu lesiva della situazione/condizione dei luoghi al momento del dedotto sinistro.
Sempre per le medesime ragioni si è parimenti consigliati nel porre definitivamente le spese ed i compensi per la ridetta C.T.U., secondo quanto sopra anticipato già liquidati con Decreto del 09/10.10.2024, per un terzo a carico di parte attrice, per un altro terzo a carico della convenuta principale e
9 per il rimanente terzo a carico del convenuto terzo chiamato in causa, con conseguente diritto di ripetizione – fermo tra i contraddittori il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del consulente – in capo a quella di esse parti sulle somme che avesse eventualmente versato (o che dovesse eventualmente versare) in favore di quest'ultimo e siccome di competenza dell'altra/delle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
e quali genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
relativa potestà sul minore contro “PROVINCIA di Persona_1
CAMPOBASSO”, in persona del legale rappresentante p.t., nonché contro
”, in persona del legale rappresentante p.t., disattesa Controparte_1
ogni diversa istanza, deduzione, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese ed i compensi di causa;
3) pone, con le prescrizioni di cui in parte motiva, definitivamente le spese ed i compensi per la C.T.U., già liquidati con Decreto del 09/10.10.2024, per un terzo a carico degli attori e Parte_1
quali genitori esercenti la relativa potestà sul Parte_2
minore per un altro terzo a carico della convenuta principale Persona_1
“PROVINCIA di CAMPOBASSO”, in persona del legale rappresentante
p.t., e per il rimanente terzo a carico del convenuto terzo chiamato in causa
”, in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 09.04.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
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