TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1994/2025
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 6.11.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa AM AL;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa AM ALVANO
pagina 1 di 6 N. R.G. 1994 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria CA Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AM AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1994 /2025 promossa da:
- p.iva: - rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
EL TO con studio in Portici (NA) alla Via Emanuele Gianturco n.
8, elett.te domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
- P.iva: - Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Caserta alla via Roma n. 66, presso lo studio dell'Avv. Gian-piero Pasquariello, che la rapp.ta e difende;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio trae le sue origini dall'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo nr. 360/2025 notificato all'opponente in CP_1 pagina 2 di 6 data 18.02.2025, con cui veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 11.733,96 - oltre interessi e spese - per l'omesso di alcune fatture emesse per il pagamento di prestazioni di servizi.
L'opponente contesta il suddetto decreto ingiuntivo, tra le altre cose, in quanto ritenuto emesso in difetto di competenza territoriale.
L'opposta si è costituita in giudizio opponendosi alla domanda.
La causa giunge all'odierna decisione.
Ebbene, deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal debitore con la sua domanda.
In particolare il foro generale ex art. 19 c.p.c. risulta essere quello del luogo in cui ha sede parte opponente (convenuta in senso sostanziale) ovvero
- avendo la la propria sede legale in Acerra (NA) alla Via Molino CP_1
Vecchio n. 41, così come si evince dalla visura camerale in atti - il Tribunale di Nola. Infatti, ai sensi dell'art. 19 cpc: “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato
a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”.
Ad identica conclusione deve giungersi anche prendendo in esame i criteri di collegamento dei fori previsti dall'art. 20 cpc (“forum commissi delicti e/o forum destinatae solutionis”) secondo cui “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
In riferimento al forum destinatae solutionis ovvero al luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, con pronuncia n. 17989/2016, hanno precisato che il creditore di una somma di denaro derivante da una fornitura di beni che intende agire in giudizio, per il recupero del proprio credito, in assenza di un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti (contratto), non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., ma pagina 3 di 6 dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta. E ciò, poiché, come noto: “la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall'altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione”.
Alla stregua di tutti i sopra ricordati principi, pertanto, il Tribunale competente a conoscere la presente controversia è il Tribunale di Nola, che è al tempo stesso il Giudice del luogo in cui il presunto “debitore” ha la sede legale ed il Giudice del luogo in cui può essere pretesa l'obbligazione
“querable”, ovvero non determinata.
Come è noto, “il decreto ingiuntivo emesso da un giudice in violazione delle regole sulla competenza per territorio inderogabile, nel successivo giudizio di opposizione deve essere revocato in quanto nullo, previa dichiarazione dell'incompetenza del giudice che lo ha emesso (Tribunale
Napoli Nord n. 4464/2024; Torino, Ord. 22 febbraio 2007 n. 1182/07).
Le considerazioni che precedono risultano peraltro assorbite dalla circostanza che parte opposta ha successivamente aderito alla eccezione di incompetenza.
Essendo intervenuta adesione trova dunque applicazione la massima di legittimità in base alla quale: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”: Cassazione civile pagina 4 di 6 sez. II, 30/07/2024, n.21300; si v. Cass. n. 25180/2013; Cass. Civ., n. 15694 del 2006, Cass. Civ., n. 15017 del 2022.
È stato precisato al riguardo che la ragione dell'orientamento richiamato
è che in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo.
Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non presenta peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale sopra enunciato. Valgono per esso, pertanto, le medesime ragioni sopra riferite, che sottraggono al giudice ritenuto incompetente la decisione sulle spese.
In particolare, non assume valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente.
Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia.
Pertanto, il giudice dell'opposizione, prendendo atto dell'adesione dell'opposto alla eccezione di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice competente (Cass. n. 15694 del 2006; Cass. n. 10687 del
2005; Cass. n. 2352 del 1999).
In accoglimento, dunque, della eccezione proposta da parte opponente, dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Santa
pagina 5 di 6 Maria CA Vetere ad emettere il decreto ingiuntivo opposto che, per l'effetto, dev'essere dichiarato nullo e revocato.
Nulla sulle spese per le ragioni indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria CA Vetere, nella persona della dott.ssa
AM AL, definitivamente pronunziando, nella causa in oggetto:
a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di SMCV ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il
Tribunale di Nola e, per l'effetto, revoca il Decreto ingiuntivo del
Tribunale di Santa Maria CA Vetere nr. 360/2025.
b) Fissa il termine di 3 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa innanzi al Giudice competente.
c) Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria CA Vetere, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa AM ALVANO
pagina 6 di 6