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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/11/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice UC Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 3022 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in giudizio con gli avv.ti OL OL e SA LE C.F._2
-appellanti-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, in giudizio con l'avv. Emiliano Mario Laraia
-appellata- nonché
Controparte_2
-appellata non costituita- avverso la sentenza n. 276/2020, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
2190/2018, pubblicata in data 15/04/2020.
***
OGGETTO: solo danni a cose.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE APPELLANTE: “Piaccia al Tribunale di Teramo in funzione di Giudice di appello, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 276/20 Sent. – n.
2190/2018 RG – 1694/2020 Cron. pronunciata dal Giudice di Pace di Teramo il 13.03.2020,
1 pubblicata in data 15.04.2020, non notificata, emessa a definizione del giudizio R.G. n. 2190/2018, disattesa ogni contraria istanza, A)-IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA, in quanto già ritualmente richiesto in sede di primo grado e se ritenuto opportuno, previa rimessione della causa in istruttoria: 1) disporsi C.T.U. tecnico - descrittiva diretta a: - accertare lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro;
- ricostruire, anche eventualmente sulla base delle prove testimoniali già acquisite al presente giudizio, nonché sulla scorta della documentazione in atti, la dinamica dell'incidente; - valutare e quantificare l'entità del danno materiale sofferto dagli attori e, segnatamente, il valore economico del cane
2) ammettersi C.T.U. medico - legale sul Sig. per la determinazione e Pt_3 Parte_2 quantificazione dei postumi invalidanti, permanenti e temporanei, e delle spese mediche, con riserva di formulazione e articolazione dei quesiti e di nomina di CTP sino all'inizio delle operazioni peritali. B)-IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della sig.ra
, proprietaria e conducente del veicolo modello Opel Corsa tg. BW309XX, nella Controparte_2 causazione degli eventi descritti in narrativa, nonché della morte del cane denominato - per l'effetto, Pt_3 condannare la medesima sig.ra , in solido con la Controparte_2 Controparte_1 nella sua qualità di Compagnia assicuratrice responsabile per la R.C.A., al pagamento della somma prudenzialmente quantificata in € 4.900,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta congrua e di giustizia o che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, in favore dei Sigg.ri e Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'occorso, patrimoniali e Parte_2 non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo;
C)-IN OGNI CASO, con condanna dei convenuti alla rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. D)- Si opus sit, ex art. 356 c.p.c., si chiede ammettersi tutte le richieste istruttorie già ritualmente articolate in primo grado
e non ammesse in primo grado dal Giudice di Pace di Teramo come meglio specificate in parte motiva del presente atto di appello”;
- PARTE APPELLATA: “Voglia l'adito Tribunale, reietta ogni contraria istanza e deduzione, così provvedere: 1 ) Pregiudizialmente: a ) accertato e dichiarato che l'appellante non è Parte_2 proprietario del cane menzionato in atti, dichiarare il suo difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva e, per l'effetto dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la sua domanda;
2 ) Nel merito: a ) accertato e dichiarato che la responsabilità dell'incidente de quo è da imputare in via esclusiva agli appellanti, rigettare le loro domande perché infondate in fatto come in diritto;
b ) in caso di accertamento di un concorso di colpa, regolare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso: ° ) a tenore dell'art. 1227, 1° c., c.c., diminuendo il predetto ristoro in base al concreto il concorso causale di parte attrice nella determinazione dell'evento lesivo;
° ) ovvero, in subordine, a mente degli artt. 2052 e 2054 c.c., riducendo il ristoro del danno spettante a parte attrice nei limiti fissati da dette norme;
3 ) In ogni caso, accertato e dichiarato che
2 il danno non patrimoniale non è risarcibile nel caso di morte o lesione dell'animale d'affezione, vista
l'assenza della lesione di un diritto inviolabile, rigettare la domanda attorea nella parte in cui ha per oggetto il ristoro del cennato pregiudizio;
4 ) Condannare parte attrice al pagamento delle spese e delle competenze di causa, maggiorate del rimb. forf. 15%, dell'iva e del cap”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il presente giudizio trae origine dall'iniziativa intrapresa in primo grado da Parte_1
e i quali hanno convenuto innanzi al Giudice di Pace di Teramo Parte_2 [...]
(di seguito “ ) e al fine del ristoro dei danni Controparte_1 CP_1 Controparte_2 occorsi a seguito dell'investimento e dell'uccisione, da parte della alla guida di CP_2 automobile assicurata con del cane avvenuto in data 11/05/2016, ore 17:20 CP_1 Pt_3 circa, in viale Europa a Teramo.
I-1.1. si è costituita nel primo grado di giudizio, contestando nel merito la fondatezza CP_1 della domanda, sia con riferimento all'an che con riguardo al quantum.
È rimasta invece contumace Controparte_2
I-1.2. La causa di primo grado è stata istruita mediante l'interrogatorio formale di Parte_1
(cfr. verbale udienza del 07/03/2019) e l'escussione dei testi
[...] Testimone_1 Testimone_2
(cfr. verbale udienza del 07/03/2019), (cfr. verbale udienza Testimone_3 Testimone_4
13/06/2019), e (cfr. verbale udienza del Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
17/10/2019). Inoltre, la convenuta contumace non si è presentata per rendere l'interrogatorio formale (cfr. verbale udienza del 31/01/2019).
I-1.3. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha rigettato la domanda degli attori, condannandoli alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
Il rigetto della domanda è stato motivato sulla scorta della mancata prova della responsabilità del sinistro in capo alla e del concorrere delle presunzioni ex artt. 2052 e 2054 c.c. CP_2
I-2. Avverso la sentenza gli originari attori hanno proposto un articolato e copioso gravame, affidato a un atto di citazione in appello di oltre cinquanta pagine, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe, affidate ai seguenti motivi di appello:
I. Ingiustizia manifesta. Travisamento delle emergenze istruttorie. Illogicità, contraddittorietà
e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione della normativa regolatrice della materia. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2043, 2052, 2054, comma 2, c.c., 141, 145 e 189 C.d.S.;
3 II. Ingiustizia manifesta. Travisamento delle emergenze istruttorie. Illogicità, contraddittorietà
e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione della normativa regolatrice della materia. Causalità giuridica. Risarcibilità del danno- conseguenza. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 40, 41, 185, 544-bis, 544-ter c.p.,
189, comma 9-bis, C.d.S., 1223, 2056 e 2059 c.c.
III. Violazione dell'art. 91 c.p.c.
I-3. Si è costituita in grado di appello concludendo come in epigrafe. CP_1
I-4. Pur destinataria di rituale vocatio in ius, l'appellata non si è costituita neppure in grado CP_2 di appello.
I-5. La causa di secondo grado, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025 al cui esito, con ordinanza del 30/06/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 20/10/2025.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-6. Deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
II-7. Deve poi essere disattesa la riproposta eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius di titolarità attiva) in capo a per non essere titolare del cane rimasto ucciso nel Parte_2 sinistro. Occorre anzitutto rilevare come la sentenza gravata si sia limitata ad affermare la legittimazione attiva in capo a senza tuttavia escludere espressamente quella di Parte_1
Parte_2
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, poi, “Al fine di individuare il proprietario di un animale di affezione, non è decisiva la registrazione dell'animale, quale un cane, presso la c.d.
“anagrafe canina” (prevista dalla L. 14.8.1991, n. 281), in quanto la qualità di proprietario di un animale di affezione deve essere invece ricercata sulla base di indici di natura concreta, che evidenzino l'esercizio da parte di una
o più persone di un potere di governo e delle correlative cure” (Trib. Lecce, Sez. I, 14 maggio 2020, n. 1147, in DeJure).
A fronte del dato formale dell'intestazione di in capo a nel corso della Pt_3 Parte_1 corposa istruttoria orale espletata in primo grado è comunque emerso che l'animale fosse allevato, accudito e assistito anche da Tali circostanze di fatto integrano proprio quegli Parte_2 elementi concreti da cui desumere l'esercizio di un potere di governo sull'animale, corrispondente al contenuto del diritto dominicale sullo stesso.
II-8. I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente e risultano fondati nei limiti di quanto di seguito evidenziato.
4 Nel presente giudizio si controverte di un sinistro avvenuto tra un veicolo e un animale d'affezione.
Ad agire sono i proprietari dell'animale, per i danni patiti in conseguenza dell'uccisione dello stesso.
Alcuna domanda ha invece spiegato la conducente del veicolo nei confronti degli odierni appellanti.
La fattispecie risulta regolata dal concorso degli artt. 2054, comma 1, c.c. e 2052 c.c.
Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054
c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura” (da ultimo, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31335 del 10/11/2023, Rv. 669468-01).
II-8.1. Nel caso di specie nessuno dei soggetti interessati ha vinto la presunzione di responsabilità.
Non certo la che, non partecipando al procedimento, alcun elemento ha potuto fornire CP_2 per vincere la presunzione a suo carico. Ma neppure gli originari attori, essendo invece positivamente emerso che il cane fosse uscito dalla loro sfera di controllo all'atto dell'apertura del cancello. Gli stessi, dunque, non hanno correttamente vigilato sull'animale, in ciò integrando il loro comportamento sicuri profili di colpa nella custodia del cane.
II-8.2. La sentenza gravata ha tuttavia errato nell'arrestarsi alla constatazione del mancato superamento delle reciproche presunzioni di responsabilità.
In primo luogo, infatti, nel giudizio per cui è causa l'unica domanda risarcitoria spiegata è quella dei proprietari dell'animale per la sua perdita, mentre alcuna domanda ha spiegato la per CP_2 eventuali danni occorsi al veicolo. Sicché, anche a voler ammettere un concorso paritetico – ma così non è, come meglio si preciserà infra – il giudice di prime cure avrebbe nondimeno dovuto procedere alla liquidazione del danno e alla sua dimidiazione, in ragione del concorso colposo.
II-8.3. In ogni caso, dalle risultanze dell'istruttoria sono emersi sicuri e tranquillanti indici da cui desumere un concorso colposo non paritetico, nella misura del 75% in capo alla CP_2
Risulta provato – e neppure sconfessato dalla convenuta, la quale ha ritenuto di non presentarsi a rendere il deferito interrogatorio formale – che la stessa: i) abbia avuto diretta percezione visiva della presenza di animali sulla sede stradale (“… vedevo un branco di cani attraversare improvvisamente la strada…” p. 29 – fascicolo di parte attrice di primo grado); ii) abbia avuto diretta percezione uditiva dell'urto (“… sentivo un colpo sulla parte anteriore sinistra, ma proseguivo a camminare…” ivi); iii) abbia proseguito la marcia per circa un chilometro, senza rendersi conto che un cane di grossa taglia
(pastore tedesco) fosse rimasto incastrato tra le ruote del suo veicolo (una utilitaria).
5 Tali circostanze di fatto, peraltro riscontrate all'esito della istruttoria orale in primo grado, disvelano profili di colpa grave e inescusabile in capo alla conducente, la quale avrebbe anzitutto dovuto orientare la propria condotta di guida a maggior prudenza alla vista del branco di cani e, in secondo luogo, arrestare immediatamente la marcia una volta avvertito il rumore dell'impatto.
Con tale inescusabile condotta, la ha sicuramente contribuito in misura ben maggiore CP_2 alla causazione del danno, tenuto conto che appare possibile ritenere che le conseguenze del sinistro avrebbero potuto essere di minore entità se la stessa non avesse proseguito nel trascinamento della povera bestia per circa un chilometro (cfr., in particolare, le dichiarazioni rese dal teste Tes_5 in ordine alla causa del decesso del cane e quanto riferito dal teste , che
[...] Testimone_7 aveva eseguito l'autopsia sul cane).
II-9. In riforma dell'impugnata sentenza va dunque affermata la concorrente responsabilità di
(al 75%) e dei proprietari di (al 25%) nella causazione del sinistro. Controparte_2 Pt_3
II-10. In ordine al danno-conseguenza si rileva quanto segue.
Rispetto al danno patrimoniale, va sicuramente riconosciuto il costo di acquisto dell'animale, per euro 300,00 (cfr. deposizioni dei testi e . Testimone_3 Testimone_4
Nulla va riconosciuto a titolo di danno biologico, tenuto conto che le conseguenze della perdita dell'animale di affezione non sono sfociate in una vera e propria patologia psichica. Il cambiamento momentaneo delle abitudini di vita riferito dai testi e è dunque Testimone_3 Testimone_4 rimasto nell'alveo delle normali conseguenze pregiudizievoli dovute alla perdita del proprio animale. A riprova che tali conseguenze non hanno raggiunto il livello della compromissione della salute, va valorizzato l'elemento fattuale – riscontrato nel corso dell'espletata istruttoria orale – che gli attori hanno poi preso con loro un nuovo animale a distanza di un anno dall'accaduto, tempo questo assolutamente in linea con la normale elaborazione della perdita, secondo l'id quod plerumque accidit.
Nondimeno, i testi escussi in primo grado hanno riferito del profondo legame esistente tra la giovane cagna di appena due anni, e i suoi proprietari, intenti con dedizioni alla sua cura. Pt_3
Sicché, deve ritenersi che la perdita dell'animale abbia comportato un surplus di danno, di natura non patrimoniale, risarcibile in quanto afferente alla lesione della sfera di libera autodeterminazione dell'individuo e di realizzazione dell'umana personalità ex art. 2 Cost., che va ben al di là del mero valore venale del bene-cane.
Ciò, del resto, in linea con la mutata coscienza sociale – di cui è testimone la stessa evoluzione della legislazione penale, cfr. artt. 544-bis ss. c.p. –, secondo cui il rapporto tra umano e animali d'affezione non può più esaurirsi nella concezione patrimonialistica e dominicale che riduce l'animale a mera res suscettibile di sfruttamento economico.
6 Risulta allora congruo riconoscere, in via equitativa, un importo a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale pari ad euro 2.700,00.
Il danno-conseguenza va dunque liquidato in complessivi euro 3.000,00.
II-11. Ne consegue la condanna di e di in solido tra loro, al Controparte_2 CP_1 pagamento di euro 2.250,00 (pari al 75% di euro 3.000,00).
Su tale importo è dovuta la rivalutazione monetaria dal dì del sinistro alla liquidazione operata in questa sede, secondo l'indice Istat FOI generale. All'esito della rivalutazione, il quantum dovuto è pari ad euro 2.747,25. Sul predetto importo sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
II-12. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-13. In integrale riforma della sentenza impugnata, e Controparte_2 [...] vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e in solido tra loro, di euro 2.747,25, oltre interessi ex art. 1284, comma 1,
[...] Parte_2
c.c. dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
III-11. Ne consegue la condanna delle parti appellate, in solido tra loro, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che vengono cumulativamente liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per il primo grado: parametri relativi alla tabella n. 1 – Giudice di Pace, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, valori medi per tutte le fasi;
per il secondo grado: parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00; valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di e di così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- DICHIARA la contumacia di Controparte_2
- ACCOGLIE l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto,
- ANNULLA la sentenza gravata e, in sua integrale sostituzione,
- CONDANNA e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in favore di e in solido tra loro, di euro Parte_1 Parte_2
2.747,25, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo, per le ragioni di cui in parte motiva;
7 - CONDANNA e in solido tra loro, alla Controparte_2 Controparte_1 refusione, in favore di e in solido tra loro, delle spese Parte_1 Parte_2 di lite del doppio grado, che si liquidano in euro 320,61 per esborsi e in euro 3.817,00 per compensi (di cui euro 1.265,00 per il primo grado ed euro 2.552,00 per il grado d'appello), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti
OL OL e SA LE, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Teramo, il 13 novembre 2025.
IL GIUDICE
UC Bordin
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice UC Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 3022 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in giudizio con gli avv.ti OL OL e SA LE C.F._2
-appellanti-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, in giudizio con l'avv. Emiliano Mario Laraia
-appellata- nonché
Controparte_2
-appellata non costituita- avverso la sentenza n. 276/2020, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
2190/2018, pubblicata in data 15/04/2020.
***
OGGETTO: solo danni a cose.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE APPELLANTE: “Piaccia al Tribunale di Teramo in funzione di Giudice di appello, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 276/20 Sent. – n.
2190/2018 RG – 1694/2020 Cron. pronunciata dal Giudice di Pace di Teramo il 13.03.2020,
1 pubblicata in data 15.04.2020, non notificata, emessa a definizione del giudizio R.G. n. 2190/2018, disattesa ogni contraria istanza, A)-IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA, in quanto già ritualmente richiesto in sede di primo grado e se ritenuto opportuno, previa rimessione della causa in istruttoria: 1) disporsi C.T.U. tecnico - descrittiva diretta a: - accertare lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro;
- ricostruire, anche eventualmente sulla base delle prove testimoniali già acquisite al presente giudizio, nonché sulla scorta della documentazione in atti, la dinamica dell'incidente; - valutare e quantificare l'entità del danno materiale sofferto dagli attori e, segnatamente, il valore economico del cane
2) ammettersi C.T.U. medico - legale sul Sig. per la determinazione e Pt_3 Parte_2 quantificazione dei postumi invalidanti, permanenti e temporanei, e delle spese mediche, con riserva di formulazione e articolazione dei quesiti e di nomina di CTP sino all'inizio delle operazioni peritali. B)-IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della sig.ra
, proprietaria e conducente del veicolo modello Opel Corsa tg. BW309XX, nella Controparte_2 causazione degli eventi descritti in narrativa, nonché della morte del cane denominato - per l'effetto, Pt_3 condannare la medesima sig.ra , in solido con la Controparte_2 Controparte_1 nella sua qualità di Compagnia assicuratrice responsabile per la R.C.A., al pagamento della somma prudenzialmente quantificata in € 4.900,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta congrua e di giustizia o che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, in favore dei Sigg.ri e Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'occorso, patrimoniali e Parte_2 non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo;
C)-IN OGNI CASO, con condanna dei convenuti alla rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. D)- Si opus sit, ex art. 356 c.p.c., si chiede ammettersi tutte le richieste istruttorie già ritualmente articolate in primo grado
e non ammesse in primo grado dal Giudice di Pace di Teramo come meglio specificate in parte motiva del presente atto di appello”;
- PARTE APPELLATA: “Voglia l'adito Tribunale, reietta ogni contraria istanza e deduzione, così provvedere: 1 ) Pregiudizialmente: a ) accertato e dichiarato che l'appellante non è Parte_2 proprietario del cane menzionato in atti, dichiarare il suo difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva e, per l'effetto dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la sua domanda;
2 ) Nel merito: a ) accertato e dichiarato che la responsabilità dell'incidente de quo è da imputare in via esclusiva agli appellanti, rigettare le loro domande perché infondate in fatto come in diritto;
b ) in caso di accertamento di un concorso di colpa, regolare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso: ° ) a tenore dell'art. 1227, 1° c., c.c., diminuendo il predetto ristoro in base al concreto il concorso causale di parte attrice nella determinazione dell'evento lesivo;
° ) ovvero, in subordine, a mente degli artt. 2052 e 2054 c.c., riducendo il ristoro del danno spettante a parte attrice nei limiti fissati da dette norme;
3 ) In ogni caso, accertato e dichiarato che
2 il danno non patrimoniale non è risarcibile nel caso di morte o lesione dell'animale d'affezione, vista
l'assenza della lesione di un diritto inviolabile, rigettare la domanda attorea nella parte in cui ha per oggetto il ristoro del cennato pregiudizio;
4 ) Condannare parte attrice al pagamento delle spese e delle competenze di causa, maggiorate del rimb. forf. 15%, dell'iva e del cap”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il presente giudizio trae origine dall'iniziativa intrapresa in primo grado da Parte_1
e i quali hanno convenuto innanzi al Giudice di Pace di Teramo Parte_2 [...]
(di seguito “ ) e al fine del ristoro dei danni Controparte_1 CP_1 Controparte_2 occorsi a seguito dell'investimento e dell'uccisione, da parte della alla guida di CP_2 automobile assicurata con del cane avvenuto in data 11/05/2016, ore 17:20 CP_1 Pt_3 circa, in viale Europa a Teramo.
I-1.1. si è costituita nel primo grado di giudizio, contestando nel merito la fondatezza CP_1 della domanda, sia con riferimento all'an che con riguardo al quantum.
È rimasta invece contumace Controparte_2
I-1.2. La causa di primo grado è stata istruita mediante l'interrogatorio formale di Parte_1
(cfr. verbale udienza del 07/03/2019) e l'escussione dei testi
[...] Testimone_1 Testimone_2
(cfr. verbale udienza del 07/03/2019), (cfr. verbale udienza Testimone_3 Testimone_4
13/06/2019), e (cfr. verbale udienza del Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
17/10/2019). Inoltre, la convenuta contumace non si è presentata per rendere l'interrogatorio formale (cfr. verbale udienza del 31/01/2019).
I-1.3. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha rigettato la domanda degli attori, condannandoli alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
Il rigetto della domanda è stato motivato sulla scorta della mancata prova della responsabilità del sinistro in capo alla e del concorrere delle presunzioni ex artt. 2052 e 2054 c.c. CP_2
I-2. Avverso la sentenza gli originari attori hanno proposto un articolato e copioso gravame, affidato a un atto di citazione in appello di oltre cinquanta pagine, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe, affidate ai seguenti motivi di appello:
I. Ingiustizia manifesta. Travisamento delle emergenze istruttorie. Illogicità, contraddittorietà
e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione della normativa regolatrice della materia. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2043, 2052, 2054, comma 2, c.c., 141, 145 e 189 C.d.S.;
3 II. Ingiustizia manifesta. Travisamento delle emergenze istruttorie. Illogicità, contraddittorietà
e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione della normativa regolatrice della materia. Causalità giuridica. Risarcibilità del danno- conseguenza. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 40, 41, 185, 544-bis, 544-ter c.p.,
189, comma 9-bis, C.d.S., 1223, 2056 e 2059 c.c.
III. Violazione dell'art. 91 c.p.c.
I-3. Si è costituita in grado di appello concludendo come in epigrafe. CP_1
I-4. Pur destinataria di rituale vocatio in ius, l'appellata non si è costituita neppure in grado CP_2 di appello.
I-5. La causa di secondo grado, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025 al cui esito, con ordinanza del 30/06/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 20/10/2025.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-6. Deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
II-7. Deve poi essere disattesa la riproposta eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius di titolarità attiva) in capo a per non essere titolare del cane rimasto ucciso nel Parte_2 sinistro. Occorre anzitutto rilevare come la sentenza gravata si sia limitata ad affermare la legittimazione attiva in capo a senza tuttavia escludere espressamente quella di Parte_1
Parte_2
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, poi, “Al fine di individuare il proprietario di un animale di affezione, non è decisiva la registrazione dell'animale, quale un cane, presso la c.d.
“anagrafe canina” (prevista dalla L. 14.8.1991, n. 281), in quanto la qualità di proprietario di un animale di affezione deve essere invece ricercata sulla base di indici di natura concreta, che evidenzino l'esercizio da parte di una
o più persone di un potere di governo e delle correlative cure” (Trib. Lecce, Sez. I, 14 maggio 2020, n. 1147, in DeJure).
A fronte del dato formale dell'intestazione di in capo a nel corso della Pt_3 Parte_1 corposa istruttoria orale espletata in primo grado è comunque emerso che l'animale fosse allevato, accudito e assistito anche da Tali circostanze di fatto integrano proprio quegli Parte_2 elementi concreti da cui desumere l'esercizio di un potere di governo sull'animale, corrispondente al contenuto del diritto dominicale sullo stesso.
II-8. I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente e risultano fondati nei limiti di quanto di seguito evidenziato.
4 Nel presente giudizio si controverte di un sinistro avvenuto tra un veicolo e un animale d'affezione.
Ad agire sono i proprietari dell'animale, per i danni patiti in conseguenza dell'uccisione dello stesso.
Alcuna domanda ha invece spiegato la conducente del veicolo nei confronti degli odierni appellanti.
La fattispecie risulta regolata dal concorso degli artt. 2054, comma 1, c.c. e 2052 c.c.
Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054
c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura” (da ultimo, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31335 del 10/11/2023, Rv. 669468-01).
II-8.1. Nel caso di specie nessuno dei soggetti interessati ha vinto la presunzione di responsabilità.
Non certo la che, non partecipando al procedimento, alcun elemento ha potuto fornire CP_2 per vincere la presunzione a suo carico. Ma neppure gli originari attori, essendo invece positivamente emerso che il cane fosse uscito dalla loro sfera di controllo all'atto dell'apertura del cancello. Gli stessi, dunque, non hanno correttamente vigilato sull'animale, in ciò integrando il loro comportamento sicuri profili di colpa nella custodia del cane.
II-8.2. La sentenza gravata ha tuttavia errato nell'arrestarsi alla constatazione del mancato superamento delle reciproche presunzioni di responsabilità.
In primo luogo, infatti, nel giudizio per cui è causa l'unica domanda risarcitoria spiegata è quella dei proprietari dell'animale per la sua perdita, mentre alcuna domanda ha spiegato la per CP_2 eventuali danni occorsi al veicolo. Sicché, anche a voler ammettere un concorso paritetico – ma così non è, come meglio si preciserà infra – il giudice di prime cure avrebbe nondimeno dovuto procedere alla liquidazione del danno e alla sua dimidiazione, in ragione del concorso colposo.
II-8.3. In ogni caso, dalle risultanze dell'istruttoria sono emersi sicuri e tranquillanti indici da cui desumere un concorso colposo non paritetico, nella misura del 75% in capo alla CP_2
Risulta provato – e neppure sconfessato dalla convenuta, la quale ha ritenuto di non presentarsi a rendere il deferito interrogatorio formale – che la stessa: i) abbia avuto diretta percezione visiva della presenza di animali sulla sede stradale (“… vedevo un branco di cani attraversare improvvisamente la strada…” p. 29 – fascicolo di parte attrice di primo grado); ii) abbia avuto diretta percezione uditiva dell'urto (“… sentivo un colpo sulla parte anteriore sinistra, ma proseguivo a camminare…” ivi); iii) abbia proseguito la marcia per circa un chilometro, senza rendersi conto che un cane di grossa taglia
(pastore tedesco) fosse rimasto incastrato tra le ruote del suo veicolo (una utilitaria).
5 Tali circostanze di fatto, peraltro riscontrate all'esito della istruttoria orale in primo grado, disvelano profili di colpa grave e inescusabile in capo alla conducente, la quale avrebbe anzitutto dovuto orientare la propria condotta di guida a maggior prudenza alla vista del branco di cani e, in secondo luogo, arrestare immediatamente la marcia una volta avvertito il rumore dell'impatto.
Con tale inescusabile condotta, la ha sicuramente contribuito in misura ben maggiore CP_2 alla causazione del danno, tenuto conto che appare possibile ritenere che le conseguenze del sinistro avrebbero potuto essere di minore entità se la stessa non avesse proseguito nel trascinamento della povera bestia per circa un chilometro (cfr., in particolare, le dichiarazioni rese dal teste Tes_5 in ordine alla causa del decesso del cane e quanto riferito dal teste , che
[...] Testimone_7 aveva eseguito l'autopsia sul cane).
II-9. In riforma dell'impugnata sentenza va dunque affermata la concorrente responsabilità di
(al 75%) e dei proprietari di (al 25%) nella causazione del sinistro. Controparte_2 Pt_3
II-10. In ordine al danno-conseguenza si rileva quanto segue.
Rispetto al danno patrimoniale, va sicuramente riconosciuto il costo di acquisto dell'animale, per euro 300,00 (cfr. deposizioni dei testi e . Testimone_3 Testimone_4
Nulla va riconosciuto a titolo di danno biologico, tenuto conto che le conseguenze della perdita dell'animale di affezione non sono sfociate in una vera e propria patologia psichica. Il cambiamento momentaneo delle abitudini di vita riferito dai testi e è dunque Testimone_3 Testimone_4 rimasto nell'alveo delle normali conseguenze pregiudizievoli dovute alla perdita del proprio animale. A riprova che tali conseguenze non hanno raggiunto il livello della compromissione della salute, va valorizzato l'elemento fattuale – riscontrato nel corso dell'espletata istruttoria orale – che gli attori hanno poi preso con loro un nuovo animale a distanza di un anno dall'accaduto, tempo questo assolutamente in linea con la normale elaborazione della perdita, secondo l'id quod plerumque accidit.
Nondimeno, i testi escussi in primo grado hanno riferito del profondo legame esistente tra la giovane cagna di appena due anni, e i suoi proprietari, intenti con dedizioni alla sua cura. Pt_3
Sicché, deve ritenersi che la perdita dell'animale abbia comportato un surplus di danno, di natura non patrimoniale, risarcibile in quanto afferente alla lesione della sfera di libera autodeterminazione dell'individuo e di realizzazione dell'umana personalità ex art. 2 Cost., che va ben al di là del mero valore venale del bene-cane.
Ciò, del resto, in linea con la mutata coscienza sociale – di cui è testimone la stessa evoluzione della legislazione penale, cfr. artt. 544-bis ss. c.p. –, secondo cui il rapporto tra umano e animali d'affezione non può più esaurirsi nella concezione patrimonialistica e dominicale che riduce l'animale a mera res suscettibile di sfruttamento economico.
6 Risulta allora congruo riconoscere, in via equitativa, un importo a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale pari ad euro 2.700,00.
Il danno-conseguenza va dunque liquidato in complessivi euro 3.000,00.
II-11. Ne consegue la condanna di e di in solido tra loro, al Controparte_2 CP_1 pagamento di euro 2.250,00 (pari al 75% di euro 3.000,00).
Su tale importo è dovuta la rivalutazione monetaria dal dì del sinistro alla liquidazione operata in questa sede, secondo l'indice Istat FOI generale. All'esito della rivalutazione, il quantum dovuto è pari ad euro 2.747,25. Sul predetto importo sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
II-12. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-13. In integrale riforma della sentenza impugnata, e Controparte_2 [...] vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e in solido tra loro, di euro 2.747,25, oltre interessi ex art. 1284, comma 1,
[...] Parte_2
c.c. dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
III-11. Ne consegue la condanna delle parti appellate, in solido tra loro, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che vengono cumulativamente liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per il primo grado: parametri relativi alla tabella n. 1 – Giudice di Pace, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, valori medi per tutte le fasi;
per il secondo grado: parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00; valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di e di così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- DICHIARA la contumacia di Controparte_2
- ACCOGLIE l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto,
- ANNULLA la sentenza gravata e, in sua integrale sostituzione,
- CONDANNA e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in favore di e in solido tra loro, di euro Parte_1 Parte_2
2.747,25, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo, per le ragioni di cui in parte motiva;
7 - CONDANNA e in solido tra loro, alla Controparte_2 Controparte_1 refusione, in favore di e in solido tra loro, delle spese Parte_1 Parte_2 di lite del doppio grado, che si liquidano in euro 320,61 per esborsi e in euro 3.817,00 per compensi (di cui euro 1.265,00 per il primo grado ed euro 2.552,00 per il grado d'appello), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti
OL OL e SA LE, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Teramo, il 13 novembre 2025.
IL GIUDICE
UC Bordin
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