TAR Roma, sez. 4B, sentenza 12/01/2026, n. 567
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 11 agosto 2023
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, e dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio a seguito dell'intervenuto pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.

  • Improcedibile
    Illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, e dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio a seguito dell'intervenuto pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.

  • Improcedibile
    Illegittimità dell'accordo per violazione di legge e eccesso di potere

    La parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio a seguito dell'intervenuto pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata e contrasto con normativa europea

    La parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio a seguito dell'intervenuto pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata e contrasto con normativa europea

    La parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio a seguito dell'intervenuto pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata e contrasto con normativa europea

    La parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio a seguito dell'intervenuto pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata e contrasto con normativa europea

    La parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio a seguito dell'intervenuto pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata e contrasto con normativa europea

    La parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio a seguito dell'intervenuto pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata e contrasto con normativa europea

    La parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio a seguito dell'intervenuto pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata e contrasto con normativa europea

    La parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio a seguito dell'intervenuto pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata e contrasto con normativa europea

    La parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio a seguito dell'intervenuto pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.

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    La parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio a seguito dell'intervenuto pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 12/01/2026, n. 567
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 567
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo