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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/11/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa RE RR ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n.3009 del RGAC dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, vertente TRA (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
DR EL e dall'Avv. Federico Pedonese, presso il cui studio in Camaiore alla via Franceschi n.7 è elettivamente domiciliato;
ATTRICE OPPONENTE E (CF: ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Giusti presso il cui studio in Pisa alla via Filippo Serafini n.4 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA OPPOSTA NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'Avv. DR EL, CP_2 presso il cui studio in Navacchio (PI), alla via Nugolaio n.36/a è elettivamente domiciliata;
INTERVENUTA E
CP_3
TERZO PROPRIETARIO CONCLUSIONI All'esito dell'udienza del 26.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con ordinanza del 28.07.2025, con la concessione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Pt_1 instaurava nei confronti di la fase di merito del giudizio di CP_1 opposizione promosso, ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c., nella causa di espropriazione immobiliare portante n. R.G.E.I. 43/2019. Premetteva che detta procedura esecutiva era stata originariamente intentata da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. contro il terzo proprietario CP_3 in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato il 20 marzo 2006. A seguito di atto di scissione e della dichiarazione di cessione del credito da parte di MP in data 16 dicembre 2020 avveniva l'intervento di nella sopradetta procedura esecutiva. CP_1
Parte opponente deduceva che il credito originariamente azionato da MP, e successivamente trasferito ad , era stato pignorato il 23 CP_1 luglio 2020 fino alla concorrenza di € 230.000,00, come risultava dall'atto di pignoramento prodotto (doc.7). Chiedeva quindi la sospensione dell'esecuzione, sostenendo che non fosse CP_1 legittimata a procedere, in quanto il credito era indisponibile ed inesigibile. Con ordinanza del 28 maggio 2021, il Giudice dell'Esecuzione aveva negato la sospensione dell'esecuzione, rilevando d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione poiché proposta oltre l'udienza ex art. 569 c.p.c., nella quale era stata disposta la vendita dell'immobile pignorato con ordinanza del 15 dicembre 2020. Secondo l'opponente, tale ordinanza non affrontava il merito, limitandosi a richiamare precedenti provvedimenti emessi nei confronti di altre parti, quando non era ancora costituita in giudiz io. CP_1
L'opponente sosteneva che l'odierna opposizione fosse fondata su fatti sopravvenuti, rappresentati dall'intervento di del 16 dicembre CP_1
2020, successivo all'ordinanza di vendita del 15 dicembre 2020, e che tale intervento fosse improduttivo di effetti ai sensi dell'art.2913 c.c., poiché il credito era già stato pignorato. La società opponente evidenziava inoltre come l'esecuzione fosse illegittima, in quanto il credito azionato era indisponibile ed inesigibile per effetto del pignoramento presso terzi e che non potesse CP_1 procedere senza un ordine del Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Lucca.
2 Infine, deduceva che l'intervento di aveva causato gravi CP_1 danni, tra cui la perdita di fiducia da parte di terzi e fornitori ostacoli all'attività commerciale e la segnalazione come debitore esecutato.
2. Si costituiva in giudizio contestando integralmente le CP_1 domande attoree. In via preliminare, eccepiva l'errata instaurazione del contraddittorio, in quanto non risultavano citate tutte le parti coinvolte nella procedura esecutiva, tra cui terzo proprietario CP_3 esecutato, e , creditore intervenuto ex art. 511 c.p.c. CP_2
Nel merito, chiedeva la conferma dell'ordinanza emessa dal CP_1
Giudice dell'Esecuzione in data 28 maggio 2021, evidenziando come la avesse già promosso numerose opposizioni e reclami Parte_1 nell'ambito della medesima procedura esecutiva, tutte rigettate o ancora pendenti. La convenuta deduceva inoltre la contraddittorietà delle affermazioni di controparte, la quale, in altri procedimenti, aveva sostenuto che il credito azionato fosse estinto per avvenuto pagamento da parte di a , mentre nel presente giudizio affermava CP_3 CP_2 che il credito fosse pignorato e quindi indisponibile.
contestava la fondatezza dell'eccezione relativa all'inefficacia CP_1 del trasferimento del credito, precisando che non si trattava di una cessione, bensì di una assegnazione avvenuta nell'ambito di una scissione societaria tra e , operazione che non CP_4 CP_1 comportava la creazione di un nuovo soggetto giuridico, ma una mera evoluzione dell'assetto patrimoniale. Inoltre, evidenziava come l'atto di pignoramento presso terzi notificato da in data 4 marzo 2021 fosse successivo all'atto di CP_2 scissione del 25 novembre 2020, e che nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. rilasciata da in data 11 aprile 2021, quest'ultima si fosse Parte_1 riconosciuta debitore nei confronti di e non di CP_1 CP_4
AMCO infine richiamava l'ordinanza del G.E. del Tribunale di Lucca, emessa nell'ambito della procedura esecutiva REM 288/2021, con la quale era stata accertata l'inefficacia della cessione del credito da parte di ER NC. a , e la legittimità del pagamento CP_2 effettuato da alla curatela del fallimento CP_4 Parte_2
[...]
3 Alla luce di tali elementi, chiedeva il rigetto delle domande CP_1 attoree, ritenute infondate sia in fatto che in diritto, e domandava la conferma dell'ordinanza del 28 maggio 2021, con vittoria di spese.
3. Nel corso del giudizio, si costituiva anche la società , CP_2 intervenendo volontariamente nel giudizio. Tale società deduceva di essere creditrice di Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di aver promosso, in data 23 luglio 2020, un pignoramento presso terzi sul credito vantato da MP nei confronti di prima che il credito fosse trasferito Parte_1 ad n forza dell'atto di scissione del 25 novembre 2020. CP_1 evidenziava che il Tribunale di Lucca, con sentenza n. CP_2
610/2021, aveva accolto l'opposizione proposta da dichiarando che, in virtù del pignoramento, non sussisteva il diritto di procedere ad esecuzione per il credito in questione. Deduceva che tale pronuncia era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge . Lamentava che nonostante ciò, aveva proseguito la procedura CP_1 esecutiva immobiliare n. 43/2019, intervenendo formalmente il 16 dicembre 2020 e chiedendo la vendita del compendio immobiliare di proprietà di terzo espropriato, che la vendita era stata CP_3 fissata per il 3 dicembre 2022, nonostante le opposizioni e le diffide inviate dal terzo proprietario. rappresentava inoltre che, per evitare la vendita, CP_2 CP_3 aveva provveduto al pagamento del credito precettato direttamente in suo favore, essendosi sostituita al creditore originario MP nella procedura esecutiva. Tale circostanza, secondo la società intervenuta, avrebbe dovuto determinare l'estinzione della pretesa creditoria e, conseguentemente, della procedura esecutiva, che tuttavia CP_1 aveva continuato a coltivare. Nel corso del giudizio era emerso, altresì, che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione immobiliare – costituito da un atto di mutuo stipulato tra MP e – era stato dichiarato inefficace con provvedimento del Tribunale di Lucca del 16 maggio 2022, con conseguente sospensione della sua esecutività. aveva quindi sostenuto che la prosecuzione dell'esecuzione CP_2 da parte di , nonostante il pignoramento del credito, il CP_1 pagamento effettuato dal terzo proprietario e la sospensione del titolo esecutivo, costituisse un comportamento illegittimo e abusivo, idoneo
4 a causare gravi danni sia al terzo proprietario sia alla stessa CP_3
che era stata diffidata al risarcimento. CP_2
Alla luce di tali circostanze, la società intervenuta aveva chiesto che venisse dichiarata l'improcedibilità e improseguibilità dell'esecuzione immobiliare n. 43/2019, nonché la condanna di per lite CP_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. All'udienza del 15.03.2022 parte opponente insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per effetto della intervenuta sentenza del Tribunale di Lucca n.610/2021, mentre parte opposta insisteva nelle eccezioni preliminari. Concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita per tabulas. All'udienza del 26.06.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti.
5 L'opposizione va dichiarata inammissibile. Come noto, l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. è connotata da una struttura bifasica composta da una fase camerale dinnanzi al Giudice dell'Esecuzione, a contenuto sommario e funzionale alla sospensione o prosecuzione e da una fase a cognizione piena ex art.616 c.p.c., che non si caratterizza per essere un autonomo e diverso giudizio, bensì la prosecuzione della medesima opposizione sui motivi già dedotti nella fase sommaria. Ne discende che, nel giudizio ex art.616 c.p.c., l'opponente non può mutare i motivi originari introducendo fatti nuovi. Tali fatti sopravvenuti devono, per espressa previsione dell'art.615, comma 2, c.p.c. essere prospettati al Giudice dell'Esecuzione mediante nuovo ricorso in opposizione, entro le preclusioni del rito esecutivo, poiché attengono immediatamente alla compatibilità della prosecuzione dell'esecuzione. Nel caso di specie, parte opponente, ha dapprima introdotto il presente giudizio di merito evidenziando come il fatto sopravvenuto rispetto all'ordinanza di vendita dell'immobile del 15 dicembre 2020 foss e rappresentato dall'intervento di del 16 dicembre 2020 nella CP_1 procedura esecutiva, del quale il Giudice dell'Esecuzione non aveva tenuto conto. Rispetto a tale thema decidendum, che legittimava la rimessione alla cognizione piena, ha poi allegato fatti nuovi, tra i quali spicca, in modo
5 dirimente, il richiamo alla sentenza n.610/2021 del Tribunale di Lucca quale giudicato esterno, oltre a profili aggiuntivi mai veicolati al Giudice dell'Esecuzione nel ricorso originario. In relazione all'originario thema decidendum occorre osservare che l'intervento di nel processo esecutivo non poteva essere CP_1 qualificato come fatto sopravvenuto rispetto all'ordinanza di vendita dell'immobile del 15 dicembre 2020, in quanto tale intervento avvenuto in data 16 dicembre 2020 e fondato su un atto di scissione societaria del 25 novembre 2020, realizza un mero fenomeno di successione nel processo ex art.111 c.p.c. che non ha effetti sostanziali sull'esecuzione in atto. Quanto alle successive allegazioni, osserva il giudicante come le stesse non potevano essere introdotte per la prima volta nel giudizio di merito, ma avrebbero dovuto essere fatte valere dinanzi al Giudice dell'Esecuzione con nuova opposizione ex art.615 c.p.c., in coeren za con la funzione di pronta reazione agli accadimenti sopravvenuti del processo esecutivo. Poiché, quindi, la domanda spiegata nel presente giudizio ex art. 616 c.p.c. risulta fondata, in parte su fatti anteriori all'ordinanza di vendita del 15 dicembre 2020- non potendo l'intervento di essere CP_1 considerato un fatto sopravvenuto- in parte su fatti nuovi e motivi ulteriori rispetto a quelli dedotti con il ricorso 615, essa deve essere dichiarata inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM di riferimento, valore da € 52.001 a € 260.000, con riduzione del 50% per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa RE RR, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione.
2) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in € 7051,50 oltre spese Controparte_5 generali al 15%, IVA e CAP come per legge. Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. Pisa, 12.11.2025 IL GIUDICE
6 RE RR
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