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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/11/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3297/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RI Di SQ Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3297/2025 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TESTI ANDREA
ricorrente per l'adozione della maggiorenne Persona_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La domanda proposta da nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
NO (MO), vedova con una figlia, per l'adozione della nipote maggiorenne, con lei convivente,
, nata a [...] [...], nubile, non può essere accolta a causa del mancato Persona_1 assenso di , figlia adottiva dell'adottante e madre dell'adottanda. Persona_2
Il Tribunale di Modena intende così confermare il suo precedente orientamento in materia.
2. - Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che pagina 1 di 5 abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
Ai sensi dell'art. 296 c.c. “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Ai sensi dell'art. 297 c.c. “per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e
l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”, e ora, a seguito del citato intervento dello Corte
Costituzionale, anche quello dei figli dell'adottante.
3. – E' opportuno richiamare sinteticamente le peculiari vicende familiari tra le persone interessate al presente giudizio.
A seguito del decreto di adozione internazionale emesso il 20/5/1988 dal Tribunale dei Minorenni in
Bologna, i coniugi e dal cui matrimonio non erano nati figli, Parte_1 Parte_2 adottarono , nata a [...] l'[...]. Persona_3
Il Comune di NO, ove i coniugi risiedevano, recepì il provvedimento con Persona_4
l'atto n° 8 dell'11/10/1988: assunse il cognome di Persona_3 Persona_2
.
[...]
Dopo pochi anni di convivenza in famiglia, fuggì da casa con un ragazzo di San Felice Persona_2 sul Panaro (MO), (nato il [...]), dal quale il 27/6/1997 ebbe una figlia: Persona_5
. Persona_1
Intervennero i Servizi Sociali dell'USL di Modena - Distretto di Mirandola – che in forza di decreto del
Tribunale dei Minorenni in Bologna del 3/10 settembre 1998 - ottennero l'affidamento temporaneo di
. Persona_1
I coniugi in accordo con i genitori di ( e Persona_4 Persona_5 Controparte_1
), intrapresero un lungo e complesso percorso giudiziale al fine di ottenere Controparte_2
l'affidamento della nipote (procedimento n° 803/1998 - TM Bologna): con provvedimento del Per_1
9/5/2001 il TM Bologna riconobbe inizialmente il collocamento di presso di loro;
in esito al Per_1 suddetto procedimento i sigg.ri ne ottennero, poi, l'affidamento. Persona_4
è stata cresciuta e mantenuta dai nonni materni. Per_1
La ricorrente allega che nessuno dei due genitori è mai riuscito ad assicurare il mantenimento della figlia né a fornirle l'affetto e la cura necessari. Entrambi, inoltre, da molto tempo non la Per_1 frequentano e, solo sporadicamente, hanno colloqui telefonici. Fatti confermati in udienza dell'adottanda.
Nel frattempo si era unita a , dal quale - in Persona_2 Controparte_3 data 25/6/2000 a Modena - nacque Persona_6
Anche in tal caso, in esito ad un nuovo procedimento promosso avanti il TM di Bologna (n° pagina 2 di 5 2012/2010), i sigg.ri ottennero l'affidamento del nipote Persona_4 Per_6
ha presentato separata domanda per l'adozione del nipote (proc. Parte_1 Persona_6
n. 3186/2025 rv).
La ricorrente allega che aveva, oramai, pochi rapporti con i genitori adottivi, Persona_2 sempre e solo mirati alla richiesta di danaro, visto che non aveva occupazione e si accompagnava con altri uomini dai quali ha avuto, in seguito, diversi altri figli, mai fatti conoscere ai sigg.ri Parte_3
[...]
Il 14/11/2017 in Modena venne a mancare il sig. e la sig.ra rimase, Parte_2 Parte_1 quindi, vedova: ha però continuato, come tuttora, la convivenza con i nipoti e Persona_1
nonché a prendersi cura di loro. Persona_6
4. – All'udienza del 29/10/2025 sono stati acquisiti i consensi di adottante ed adottanda.
ha dichiarato: “confermo il consenso all'adozione di mia nipote Parte_1 Per_1
per le ragioni indicate in ricorso. Mi era stata affidata insieme a mio marito, ora morto, dal
[...]
Tribunale per i Minorenni di Bologna in quanto i genitori erano sospesi. E' cresciuta ed ha sempre vissuto con me, anche adesso. La considero come fosse mia figlia.”
ha dichiarato: “esprimo il consenso ad essere adottata da Persona_1 Parte_1 mia NO, con la quale sono cresciuta, anche da mio nonno. Da loro ho avuto affetto e sostegno economico;
non mi hanno fatto mancare niente ed è grazie a loro che sono riuscita a fare il lavoro dei miei sogni. Una volta cresciuta ho preferito anche per la mia salute mentale di non avere rapporti coi miei genitori. Sono laureata in psicologia, sto facendo la specializzazione come psicoterapeuta e seguo una mia terapia da quattro anni.”
5. – Alla stessa udienza è stato acquisito l'assenso del padre del'adottanda.
ha dichiarato: “sono d'accordo su quanto ha detto mia figlia e quindi Persona_5 esprimo il mio assenso a che sia adottata dalla NO RN .” Per_1 Parte_1
Non è stato acquisito invece l'assenso di , figlia dell'adottante e madre Persona_2 dell'adottanda.
ha infatti dichiarato: “non do l'assenso all'adozione di mia figlia Persona_2
. Non sono d'accordo con quello che ha detto, perché anche se abitavo altrove ero sempre Per_1 presente e la venivo a trovare ed ho sempre lavorato;
poi penso che tutto questo affetto sia legato anche alla questione dell'eredità”.
6. – Diversa è la funzione e pure la disciplina di consensi ed assensi.
Il consenso è dato da adottante ed adottando, parti del rapporto.
L'assenso è prestato da soggetti estranei ad esso e costituisce una sorta di controllo esterno a tutela pagina 3 di 5 della compagine familiare.
Tuttavia per l'assenso del coniuge convivente dell'adottante, ed ora per quello dei figli, si aggiunge l'interesse personale a che non sia leso il proprio diritto successorio ed alimentare.
A seguito della citata sentenza 557/1988 della Corte Costituzionale è infatti necessario pure l'assenso dei figli dell'adottante, siano essi conviventi o meno: l'assenza di convivenza non muta lo stato di filiazione, dunque l'assenso della prole appare sempre e senza eccezioni vincolante.
Con la riforma del 1975 vi è stato un temperamento della rigida disciplina dell'assenso. L'adozione può sempre pronunciarsi, ove il rifiuto all'assenso, tranne che per il caso del coniuge convivente ed oggi pure dei figli dell'adottante, appaia “ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando”.
Dunque il dissenso di quale madre dell'adottanda sarebbe derogabile. Non lo Persona_2
è invece in quanto è anche figlia dell'adottante. Per_2
E' opportuno precisare che , minore straniero, a seguito dell'adozione da Persona_2 minorenne, ha sciolto ogni legame con la famiglia di origine ed ha acquisito “lo stato di figlio nato nel matrimonio” e la cittadinanza italiana (art.li 27 e 34 legge adozioni n. 184 del 1983)
6.1 - Le norme di cui agli art.li 291 e 297 c.c., come modificate a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale (sent 557/1988 citata), devono essere infatti interpretate nel senso che il mancato assenso del figlio dell'adottante -come quello del coniuge dello stesso- è vincolante e non consente di procedere all'adozione.
La Corte Costituzionale nella citata sentenza 557/1988 ha seguito il seguente iter argomentativo.
Preliminarmente è da rilevare come indubbiamente il legislatore in via di principio possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito ritenuto più opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima.
È tuttavia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive - e come tali irrazionali
- rispetto allo scopo perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.
Ha quindi rilevato che, mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima.
Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua.
Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione pagina 4 di 5 sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Deve concludersi che la norma impugnata viola, per la parte a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimità costituzionale.
La decisione è fondata sulla discriminazione (e dunque sulla violazione del principio di uguaglianza) tra la posizione del coniuge e quella dei figli dell'adottante.
La dichiarazione di illegittimità costituzione risulta perciò strettamente collegata alla facoltà di assenso da parte dei figli, che è sempre richiesto, e in mancanza del quale l'adozione non può pronunciarsi.
Il temperamento, introdotto dalla riforma del 1975, che consente di pronunciare l'adozione ove il rifiuto dell'assenso sia “ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando” è infatti applicabile tranne per il caso del coniuge convivente ed oggi, per i suindicati motivi, pure dei figli che debbano prestare l'assenso, i cui interessi come si è detto sono coincidenti anche sotto il profilo della tutela dei diritti successori.
L'assenso da parte del coniuge o dei figli dell'adottante deve ritenersi sempre richiesto e la sua mancanza impedisce di pronunciare l'adozione.
7. – Ritiene in conclusioni il Collegio che l'adozione non possa essere disposta per il dissenso da parte di , non derogabile, quale figlia dell'adottante . Persona_2 Parte_1
La domanda di adozione deve,
per questi motivi
, essere respinta.
Va esclusa l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I – respinge la domanda di di adozione della maggiorenne . Parte_1 Persona_1
II – nulla sulle spese.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 novembre 2025
Il Presidente estensore
RI Di SQ
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RI Di SQ Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3297/2025 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TESTI ANDREA
ricorrente per l'adozione della maggiorenne Persona_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La domanda proposta da nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
NO (MO), vedova con una figlia, per l'adozione della nipote maggiorenne, con lei convivente,
, nata a [...] [...], nubile, non può essere accolta a causa del mancato Persona_1 assenso di , figlia adottiva dell'adottante e madre dell'adottanda. Persona_2
Il Tribunale di Modena intende così confermare il suo precedente orientamento in materia.
2. - Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che pagina 1 di 5 abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
Ai sensi dell'art. 296 c.c. “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Ai sensi dell'art. 297 c.c. “per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e
l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”, e ora, a seguito del citato intervento dello Corte
Costituzionale, anche quello dei figli dell'adottante.
3. – E' opportuno richiamare sinteticamente le peculiari vicende familiari tra le persone interessate al presente giudizio.
A seguito del decreto di adozione internazionale emesso il 20/5/1988 dal Tribunale dei Minorenni in
Bologna, i coniugi e dal cui matrimonio non erano nati figli, Parte_1 Parte_2 adottarono , nata a [...] l'[...]. Persona_3
Il Comune di NO, ove i coniugi risiedevano, recepì il provvedimento con Persona_4
l'atto n° 8 dell'11/10/1988: assunse il cognome di Persona_3 Persona_2
.
[...]
Dopo pochi anni di convivenza in famiglia, fuggì da casa con un ragazzo di San Felice Persona_2 sul Panaro (MO), (nato il [...]), dal quale il 27/6/1997 ebbe una figlia: Persona_5
. Persona_1
Intervennero i Servizi Sociali dell'USL di Modena - Distretto di Mirandola – che in forza di decreto del
Tribunale dei Minorenni in Bologna del 3/10 settembre 1998 - ottennero l'affidamento temporaneo di
. Persona_1
I coniugi in accordo con i genitori di ( e Persona_4 Persona_5 Controparte_1
), intrapresero un lungo e complesso percorso giudiziale al fine di ottenere Controparte_2
l'affidamento della nipote (procedimento n° 803/1998 - TM Bologna): con provvedimento del Per_1
9/5/2001 il TM Bologna riconobbe inizialmente il collocamento di presso di loro;
in esito al Per_1 suddetto procedimento i sigg.ri ne ottennero, poi, l'affidamento. Persona_4
è stata cresciuta e mantenuta dai nonni materni. Per_1
La ricorrente allega che nessuno dei due genitori è mai riuscito ad assicurare il mantenimento della figlia né a fornirle l'affetto e la cura necessari. Entrambi, inoltre, da molto tempo non la Per_1 frequentano e, solo sporadicamente, hanno colloqui telefonici. Fatti confermati in udienza dell'adottanda.
Nel frattempo si era unita a , dal quale - in Persona_2 Controparte_3 data 25/6/2000 a Modena - nacque Persona_6
Anche in tal caso, in esito ad un nuovo procedimento promosso avanti il TM di Bologna (n° pagina 2 di 5 2012/2010), i sigg.ri ottennero l'affidamento del nipote Persona_4 Per_6
ha presentato separata domanda per l'adozione del nipote (proc. Parte_1 Persona_6
n. 3186/2025 rv).
La ricorrente allega che aveva, oramai, pochi rapporti con i genitori adottivi, Persona_2 sempre e solo mirati alla richiesta di danaro, visto che non aveva occupazione e si accompagnava con altri uomini dai quali ha avuto, in seguito, diversi altri figli, mai fatti conoscere ai sigg.ri Parte_3
[...]
Il 14/11/2017 in Modena venne a mancare il sig. e la sig.ra rimase, Parte_2 Parte_1 quindi, vedova: ha però continuato, come tuttora, la convivenza con i nipoti e Persona_1
nonché a prendersi cura di loro. Persona_6
4. – All'udienza del 29/10/2025 sono stati acquisiti i consensi di adottante ed adottanda.
ha dichiarato: “confermo il consenso all'adozione di mia nipote Parte_1 Per_1
per le ragioni indicate in ricorso. Mi era stata affidata insieme a mio marito, ora morto, dal
[...]
Tribunale per i Minorenni di Bologna in quanto i genitori erano sospesi. E' cresciuta ed ha sempre vissuto con me, anche adesso. La considero come fosse mia figlia.”
ha dichiarato: “esprimo il consenso ad essere adottata da Persona_1 Parte_1 mia NO, con la quale sono cresciuta, anche da mio nonno. Da loro ho avuto affetto e sostegno economico;
non mi hanno fatto mancare niente ed è grazie a loro che sono riuscita a fare il lavoro dei miei sogni. Una volta cresciuta ho preferito anche per la mia salute mentale di non avere rapporti coi miei genitori. Sono laureata in psicologia, sto facendo la specializzazione come psicoterapeuta e seguo una mia terapia da quattro anni.”
5. – Alla stessa udienza è stato acquisito l'assenso del padre del'adottanda.
ha dichiarato: “sono d'accordo su quanto ha detto mia figlia e quindi Persona_5 esprimo il mio assenso a che sia adottata dalla NO RN .” Per_1 Parte_1
Non è stato acquisito invece l'assenso di , figlia dell'adottante e madre Persona_2 dell'adottanda.
ha infatti dichiarato: “non do l'assenso all'adozione di mia figlia Persona_2
. Non sono d'accordo con quello che ha detto, perché anche se abitavo altrove ero sempre Per_1 presente e la venivo a trovare ed ho sempre lavorato;
poi penso che tutto questo affetto sia legato anche alla questione dell'eredità”.
6. – Diversa è la funzione e pure la disciplina di consensi ed assensi.
Il consenso è dato da adottante ed adottando, parti del rapporto.
L'assenso è prestato da soggetti estranei ad esso e costituisce una sorta di controllo esterno a tutela pagina 3 di 5 della compagine familiare.
Tuttavia per l'assenso del coniuge convivente dell'adottante, ed ora per quello dei figli, si aggiunge l'interesse personale a che non sia leso il proprio diritto successorio ed alimentare.
A seguito della citata sentenza 557/1988 della Corte Costituzionale è infatti necessario pure l'assenso dei figli dell'adottante, siano essi conviventi o meno: l'assenza di convivenza non muta lo stato di filiazione, dunque l'assenso della prole appare sempre e senza eccezioni vincolante.
Con la riforma del 1975 vi è stato un temperamento della rigida disciplina dell'assenso. L'adozione può sempre pronunciarsi, ove il rifiuto all'assenso, tranne che per il caso del coniuge convivente ed oggi pure dei figli dell'adottante, appaia “ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando”.
Dunque il dissenso di quale madre dell'adottanda sarebbe derogabile. Non lo Persona_2
è invece in quanto è anche figlia dell'adottante. Per_2
E' opportuno precisare che , minore straniero, a seguito dell'adozione da Persona_2 minorenne, ha sciolto ogni legame con la famiglia di origine ed ha acquisito “lo stato di figlio nato nel matrimonio” e la cittadinanza italiana (art.li 27 e 34 legge adozioni n. 184 del 1983)
6.1 - Le norme di cui agli art.li 291 e 297 c.c., come modificate a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale (sent 557/1988 citata), devono essere infatti interpretate nel senso che il mancato assenso del figlio dell'adottante -come quello del coniuge dello stesso- è vincolante e non consente di procedere all'adozione.
La Corte Costituzionale nella citata sentenza 557/1988 ha seguito il seguente iter argomentativo.
Preliminarmente è da rilevare come indubbiamente il legislatore in via di principio possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito ritenuto più opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima.
È tuttavia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive - e come tali irrazionali
- rispetto allo scopo perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.
Ha quindi rilevato che, mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima.
Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua.
Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione pagina 4 di 5 sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Deve concludersi che la norma impugnata viola, per la parte a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimità costituzionale.
La decisione è fondata sulla discriminazione (e dunque sulla violazione del principio di uguaglianza) tra la posizione del coniuge e quella dei figli dell'adottante.
La dichiarazione di illegittimità costituzione risulta perciò strettamente collegata alla facoltà di assenso da parte dei figli, che è sempre richiesto, e in mancanza del quale l'adozione non può pronunciarsi.
Il temperamento, introdotto dalla riforma del 1975, che consente di pronunciare l'adozione ove il rifiuto dell'assenso sia “ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando” è infatti applicabile tranne per il caso del coniuge convivente ed oggi, per i suindicati motivi, pure dei figli che debbano prestare l'assenso, i cui interessi come si è detto sono coincidenti anche sotto il profilo della tutela dei diritti successori.
L'assenso da parte del coniuge o dei figli dell'adottante deve ritenersi sempre richiesto e la sua mancanza impedisce di pronunciare l'adozione.
7. – Ritiene in conclusioni il Collegio che l'adozione non possa essere disposta per il dissenso da parte di , non derogabile, quale figlia dell'adottante . Persona_2 Parte_1
La domanda di adozione deve,
per questi motivi
, essere respinta.
Va esclusa l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I – respinge la domanda di di adozione della maggiorenne . Parte_1 Persona_1
II – nulla sulle spese.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 novembre 2025
Il Presidente estensore
RI Di SQ
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