CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2837/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15243/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250061411930000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1105/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 notificava alla Regione Campania e all'Agenzia delle RA IO ricorso avverso la cartella esattoriale n. 071 2025 00614119 30 000, notificata in data 10.05.2025, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019. Rilevato che non le era stato notificato alcun atto prodromico e che
“Grava, pertanto, sull'Agenzia delle RA - IO la prova della ritualità della notifica dell'avviso di accertamento”, deduce l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva però in giudizio solo nei confronti dell'Agenzia delle RA IO , non iscrivendo il processo a ruolo nei confronti della Regione Campania.
L'Agenzia delle RA IO si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La parte, pur avendo inizialmente notificato il ricorso anche nei confronti della Regione Campania, ha desistito dall'azione nei confronti di tale ente iscrivendo a ruolo il processo solo nei confronti dell'agente della riscossione. Pertanto non è in contestazione l'attività della Regione Campania e, quindi, l'essere stata disposta da tale ultimo ente la notifica dell'avviso di accertamento in data 9/11/2022, come attestato nella cartella impugnata.
E', quindi, in contestazione la sola attività dell'ente della riscossione ma, come è evidente, questo ha notificato la cartella impugnata entro i termini di prescrizione.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle RA IO, liquidate in euro 300 oltre accessori di legge.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15243/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250061411930000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1105/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 notificava alla Regione Campania e all'Agenzia delle RA IO ricorso avverso la cartella esattoriale n. 071 2025 00614119 30 000, notificata in data 10.05.2025, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019. Rilevato che non le era stato notificato alcun atto prodromico e che
“Grava, pertanto, sull'Agenzia delle RA - IO la prova della ritualità della notifica dell'avviso di accertamento”, deduce l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva però in giudizio solo nei confronti dell'Agenzia delle RA IO , non iscrivendo il processo a ruolo nei confronti della Regione Campania.
L'Agenzia delle RA IO si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La parte, pur avendo inizialmente notificato il ricorso anche nei confronti della Regione Campania, ha desistito dall'azione nei confronti di tale ente iscrivendo a ruolo il processo solo nei confronti dell'agente della riscossione. Pertanto non è in contestazione l'attività della Regione Campania e, quindi, l'essere stata disposta da tale ultimo ente la notifica dell'avviso di accertamento in data 9/11/2022, come attestato nella cartella impugnata.
E', quindi, in contestazione la sola attività dell'ente della riscossione ma, come è evidente, questo ha notificato la cartella impugnata entro i termini di prescrizione.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle RA IO, liquidate in euro 300 oltre accessori di legge.