Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00890/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01286/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2023, proposto da Società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Napoli, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Viviani e Giuseppe Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento del diritto della società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l. al pagamento da parte della Città Metropolitana di Napoli dell'importo di € 134.086,56 (oltre IVA), ovvero del diverso importo che dovesse essere ritenuto dovuto in corso di giudizio, oltre interessi, al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, dalla data in cui detto importo avrebbe dovuto essere corrisposto sino all'effettivo pagamento, in aggiunta a quello di € 92.662,71 (oltre IVA) già riconosciuto alla ricorrente, ai sensi del DL n. 73/2021 conv. con modificazioni dalla legge n. 106/2022, dalla Città Metropolitana di Napoli con la Determinazione del Dirigente dell'Area Strade – Direzione Tecnica Strade prot. 8116 del 17 ottobre 2022 a titolo di compensazione per l'impiego, da parte della società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l., dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (I semestre anno 2021), nel corso dell'esecuzione dell'Accordo quadro avente ad oggetto “l'affidamento dei lavori di “Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle arterie stradali ricadenti nel gruppo A Zona Occidentale Comparti 6 e sulle strade “Assi a scorrimento veloce” S.P. 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” ed S.P. 500 “Asse Perimetrale di Melito”. Barriere. Sistemazione intersezioni stradali ed opere d'arte” – Lotto 2” (CIG 7871350B7F – CUP H4718002120001), di materiali da costruzione per i quali il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il Decreto Ministeriale del 11 novembre 2021 pubblicato sulla GURI n. 279 del 23 novembre 2021, ha accertato un aumento significativo dei prezzi;
e per l'effetto
per sentir condannare la Città Metropolitana di Napoli al pagamento alla società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l. del predetto importo di € 134.086,56 (oltre IVA), ovvero del diverso importo che dovesse essere ritenuto dovuto in corso di giudizio, oltre interessi, al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, dalla data in cui detto importo avrebbe dovuto essere corrisposto e sino all'effettivo pagamento, oltre all'importo di € 92.662,71 (oltre IVA) già riconosciuto alla ricorrente ma non ancora pagato;
previo annullamento, con adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 104/2010:
1) della Determinazione del Dirigente dell'Area Strade – Direzione Tecnica Strade della Città Metropolitana di Napoli prot. 8116 del 17 ottobre 2022, nella parte in cui è stato riconosciuto, e, conseguentemente, liquidato alla società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l., che aveva presentato istanza di compensazione ai sensi dell'articolo 1- septies del D.L. 73/2021 convertito con legge 106/2021 e DM 11.11.2021 in GU 279 del 23.11.2021, l'importo di € 92.662,72 (oltre IVA), rispetto all'importo di € 226.749,27 (oltre IVA) come riportato nella “Tabella di calcolo delle Compensazioni Modalità operativa Circolare M.I.M.S. del 25/11/2021”, allegato alla nota prot. 52964 del 21.04.2021 a firma del Direttore dei Lavori e del RUP;
2) della nota prot. 52964 del 21.04.2022 a firma del Direttore dei Lavori e del RUP, nella parte in cui determina in € 92.662,71 l'importo spettante alla ricorrente a titolo di compensazione calcolato secondo le “modalità operative circolare Direzione Tecnica Strade RU12800 del 28/01/2022”;
3) della relazione del Direttore dei Lavori, avallata al RUP, e di cui alla nota prot. 52964 del 21.04.2022 a firma del Direttore dei Lavori e del RUP, nella parte in cui determina in € 92.662,71 l'importo spettante alla ricorrente a titolo di compensazione calcolato secondo le “modalità operative circolare Direzione Tecnica Strade RU12800 del 28/01/2022”, e non nell'importo pari ad € 226.749,27 (oltre IVA);
4) delle circolari interne RU 12800 del 28 gennaio 2022 (allegata alla nota sub. 2 e 3) e n. 44805 del 31 Marzo 2022 (non conosciuta), entrambe richiamate nel provvedimento sub 1), nella parte cui prevedono criteri di determinazione del quantum dell'importo spettante all'appaltatore a titolo di compensazione difformi rispetto a quanto stabilito dal DL n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11.11.2021 in GU 279 del 23.11.2021 e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
5) della nota prot. 0172039 del 29 dicembre 2022 con cui il Dirigente della Direzione Tecnica Strade della Città Metropolitana di Napoli – Area Strade invita la ricorrente a far pervenire la fattura, per la liquidazione dell'importo riconosciuto a titolo di compensazione ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021, e DM 11.11.2021 in GU 279 del 23.11.2021, dell'importo di € 92.662,72 (oltre IVA) e non di € 226.749,27 (oltre IVA).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AB Di NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la Determinazione del Dirigente dell’Area Strade – Direzione Tecnica Strade della Città Metropolitana di Napoli prot. 8116 del 17 ottobre 2022, nella parte in cui è stato riconosciuto, e, conseguentemente, liquidato alla odierna ricorrente, che aveva presentato istanza di compensazione, per aumento dei prezzi, ai sensi dell’articolo 1- septies del D.L. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021, e DM 11.11.2021 in GU 279 del 23.11.2021, l’importo di € 92.662,72 (oltre IVA), rispetto all’importo di € 226.749,27 (oltre IVA) come riportato nella “ Tabella di calcolo delle Compensazioni Modalità operativa Circolare M.I.M.S. del 25/11/2021 ”, allegato alla nota prot. 52964 del 21.04.2021 a firma del Direttore dei Lavori e del RUP. Parte ricorrente ha chiesto altresì l’accertamento del diritto al pagamento, da parte della Città Metropolitana di Napoli, dell’importo di € 134.086,56 (oltre IVA), al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, in aggiunta a quello di € 92.662,71 (oltre IVA) già riconosciutole con la medesima Determinazione prot. 8116 del 17 ottobre 2022 a titolo di compensazione, per l’impiego, da parte della società ricorrente, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (I semestre anno 2021), nel corso dell’esecuzione dell’Accordo quadro avente ad oggetto “ l’affidamento dei lavori di “Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle arterie stradali ricadenti nel gruppo A Zona Occidentale Comparti 6 e sulle strade “Assi a scorrimento veloce” S.P. 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli “ ed S.P. 500 “Asse Perimetrale di Melito”. Barriere. Sistemazione intersezioni stradali ed opere d’arte” – Lotto 2 ”, di materiali da costruzione per i quali il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il Decreto Ministeriale del 11 novembre 2021, pubblicato sulla GURI n. 279 del 23 novembre 2021, aveva accertato un aumento significativo dei prezzi. Infine, la ricorrente ha chiesto la condanna della Città Metropolitana al pagamento del predetto importo di € 134.086,56 (oltre IVA), oltre interessi, al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, oltre all’importo di € 92.662,71 (oltre IVA) già riconosciutole ma non ancora pagato.
Parte ricorrente ha dedotto in proposito quanto segue:
- a seguito di gara indetta dalla Città Metropolitana di Napoli (Bando 03/2019), essa società risultava aggiudicataria del lotto II dell’accordo quadro avente ad oggetto “ Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle arterie stradali ricadenti nel gruppo A Zona Occidentale Comparti 6 e sulle strade “Assi a scorrimento veloce” S.P. 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli “ ed S.P. 500 “Asse Perimetrale di Melito”. Barriere, sistemazione intersezioni stradali ed opere d’arte ”;
- l’accordo quadro veniva sottoscritto in data 19 maggio 2020 (contratto Rep 14614 del 19 maggio 2020), e la Città Metropolitana di Napoli procedeva a sottoscrivere un contratto applicativo;
- nel corso dell’anno 2021 si verificavano imprevisti e rilevanti incrementi nei prezzi di alcuni materiali da costruzione con conseguente incremento del costo di costruzione;
- a seguito di tale situazione, con D.L. n. 73 del 25.3.2021 (c.d. “Decreto sostegni bis”), conv. in L. 106 del 23 luglio 2021, in deroga a quanto previsto dall’art. 133, commi 4, 5, 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1 lettera a) del medesimo codice, venivano fissate le condizioni per il riconoscimento, agli esecutori di lavori, di importi a compensazione dell’incremento dei maggiori costi, e con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11.11.2021, pubblicato sulla G.U. 279 del 23.11.2021, venivano rilevate le variazioni percentuali, riportate nei due allegati al decreto, dei singoli prezzi dei materiali di costruzione più significativi, da prendere in considerazione, appunto, ai fini della determinazione degli importi da riconoscere agli appaltatori a titolo di compensazione;
- la società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l. quindi, richiamando tale jus novum , in data 07.12.2021 presentava alla Città Metropolitana di Napoli un’istanza di compensazione nella quale indicava i materiali, utilizzati nel corso delle lavorazioni eseguite in relazione al contratto sopra richiamato, i quali avevano subito, secondo quanto rilevato dal Ministero della Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, significativi aumenti rispetto all’anno di presentazione dell’offerta;
- in data 29 dicembre 2022 la società ricorrente riceveva quindi dalla Città Metropolitana la nota prot. 0172039 del 29 dicembre 2022, a firma del Dirigente della Direzione Tecnica Strade della Città Metropolitana di Napoli, con la quale le veniva richiesta l’emissione della fattura di € 92.662,71 (oltre IVA) riferita all’istanza di compensazione relativa al primo semestre 2021, e che richiamava la determinazione n. 8116 del 17/10/2022;
- tale nota della Città Metropolitana di Napoli forma oggetto d’impugnativa nel presente giudizio.
Si è costituita nel giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 4456 del 11.6.2025 il Collegio ha disposto una verificazione, provvedendo nei seguenti termini.
« Rilevato che l’oggetto del presente giudizio è circoscritto alla determinazione della Città Metropolitana di Napoli di riconoscere alla società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l., a titolo di compensazione ai sensi dell’articolo 1-septies del DL 73/2021 convertito con modificazioni nella legge 106/2021, l’importo di € 92.662,71 oltre IVA e non anche l’ulteriore importo di € 134.086,56 oltre IVA preteso dalla ricorrente;
Rilevato che la questione risulta incentrata sulle modalità di calcolo della somma dovuta alla ricorrente per revisione prezzi che l’Amministrazione e la E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l. quantificano in modo diverso;
Rilevato che ai fini del decidere risulta essenziale disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 del codice del processo amministrativo con la quale, previa individuazione del corretto parametro di riferimento, il verificatore pervenga alla corretta determinazione del quantum debeatur in favore della ricorrente in applicazione dell’art. 1-sepities del DL 73/2021 convertito con modificazioni in legge 106/2021, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021 pubblicato sulla GURI n. 279 del 23.11.2021 e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25 novembre 2021;
Ritenuto che:
a) alla verificazione provvederà il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche della Campania, - Puglia - Molise – Basilicata con facoltà di delegare un dirigente o un funzionario della sua stessa struttura;
b) il verificatore, presa visione della documentazione versata in atti, del ricorso e delle memorie dell’Amministrazione, dovrà procedere, alla luce dei predetti dati normativi, alla corretta quantificazione del compenso revisionale dovuto alla ricorrente ».
Depositata, in seguito, la relazione conclusiva del verificatore, e dopo lo scambio di memorie tra le parti, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto.
Il Collegio rileva preliminarmente che nella fattispecie concreta in esame non sono in contestazione la quantità né la individuazione della tipologia dei materiali impiegati dalla ricorrente, né che vi sia stato al riguardo un incremento dei costi; piuttosto, parte ricorrente ha dedotto l’erroneità delle modalità attraverso cui è stato determinato l’importo da riconoscere alla stessa società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l. a titolo di compensazione ai sensi del DL n. 73/2021.
Tanto premesso, sembra qui opportuno svolgere, introduttivamente, una ricostruzione della disciplina applicabile. Sul punto è utile richiamare quanto già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 8016 del 22.12.2022 (secondo un indirizzo seguito dal Tribunale anche nelle successive sentenze n. 498 del 20 gennaio 2025, e n. 500 del 20 gennaio 2025, confermate dal Consiglio di Stato con sentenze, rispettivamente, n. 55 e n. 54 del 5 gennaio 2026).
« Con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 è stato inserito nel D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis": “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”) l’art. 1-septies (“Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”), il cui primo comma dispone che:
<<Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi>>.
È quindi stabilito che (terzo e quarto comma) che:
- <<La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni>>;
- <<Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi>>.
Nella G.U.R.I. - Serie Generale n. 279 del 23 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” (emendato, per la rettifica del prezzo medio di uno specifico materiale, con D.M. 7/12/2021).
Per completezza, va segnalata la circolare ministeriale del 25 novembre 2021 (“Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”) ».
Tale circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25 novembre 2021 ha illustrato in dettaglio il procedimento che le amministrazioni committenti devono seguire per la determinazione dell’importo da riconoscere all’appaltatore a titolo di compensazione. In particolare, nel punto 2.1 della circolare, rubricato “Modalità operative”, è così previsto:
“ Qualora il decreto rilevi variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi, si fa luogo a compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori (…).
La compensazione è così determinata:
a) la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione ”.
3. Il Collegio può quindi subito osservare che la modalità di calcolo da seguire ai fini della determinazione della compensazione di cui si tratta è quella prevista dall’art. 1 septies del D.L. n. 73/2021, rispetto al quale la circolare ministeriale del 25 novembre 2021 ha valore semplicemente esplicativo (e non già integrativo, né modificativo) “ al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti ” per l’applicazione dell’istituto della compensazione.
Non potrebbe quindi sostenersi, come fa l’Amministrazione resistente, che, ove l’equilibrio contrattuale fosse stato raggiunto accordandosi i contraenti su un prezzo effettivo inferiore a quello medio, lo stesso livello dovrebbe essere allora mantenuto riconoscendo, ai fini compensativi, una somma pari all’applicazione, al prezzo stabilito nel contratto, della mera variazione percentuale indicata dal Ministero, adducendo che diversamente si perverrebbe ad un “eccesso di compensazione” in luogo dell’obiettivo, perseguito dal legislatore, di conservare l’equilibrio contrattuale.
Come si evince, invero, dal tenore letterale dell’art. 1 septies, “ La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dall’ 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni ”.
Ne discende che la variazione percentuale si applica alle “ quantità dei materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate ”, e non ai prezzi pattuiti contrattualmente (Cons. Stato, sent. n. 55 e n. 54 del 5 gennaio 2026, cit.). Quanto ai prezzi indicati nei decreti ministeriali per la compensazione dei rincari dei materiali, essi, nel rappresentare dei riferimenti di calcolo - valore parametrico – rilevanti ai fini compensativi, non modificano però il prezzo effettivo stabilito nel contratto originale tra la stazione appaltante e l'appaltatore, avendo la sola finalità, appunto, di concorrere a quantificare l'importo dell'indennizzo dovuto all'impresa per le perdite correlate agli aumenti eccezionali, senza però alterare il prezzo base del contratto.
Tale interpretazione è coerente con la ratio della disposizione da applicare alla fattispecie controversa, quella di garantire l’interesse pubblico alla perdurante qualità delle prestazioni contrattuali evitando, però, che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. Allo stesso tempo, peraltro, l’istituto tutela anche l’interesse dell’impresa a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale per l’incremento dei costi sopravvenuto durante l’arco del rapporto, che potrebbe indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni (Cons. Stato, sent. n. 55 e n. 54 del 5 gennaio 2026, cit.).
A fronte di tutto ciò, l'art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, ha introdotto quindi un meccanismo straordinario di compensazione dei prezzi a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche, per far fronte ai rincari dei costi dei materiali da costruzione maggiormente utilizzati.
Tali somme non costituiscono, tuttavia, un’integrazione del corrispettivo o una revisione del prezzo in senso stretto, in quanto non sono finalizzate a coprire interamente lo scarto tra il prezzo concordato e quello formatosi successivamente sul mercato, ma si limitano a consentire un adeguamento del contratto teso a compensare forfettariamente lo squilibrio generato dalla sopravvenienza atipica. Si tratta, dunque, di un ristoro direttamente riconosciuto dal legislatore e quantificato in maniera tassativa, in forza di decreti ministeriali, secondo le modalità esplicitate nella richiamata circolare emessa dallo stesso Ministero deputato all’adozione dei suddetti decreti, con la dichiarata finalità di “ assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti ” per l’applicazione dell’istituto della compensazione, come disciplinato dal citato art. 1 septies (Cons. Stato, sent. n. 55 e n. 54 del 5 gennaio 2026, cit.).
4. Guardando più da vicino al caso concreto, l’amministrazione qui resistente ha quantificato in € 92.662,71 (oltre IVA) l’importo a suo avviso spettante alla società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l. a titolo di compensazione; in particolare l’Amministrazione resistente, ritenendo non vincolante la citata Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25 novembre 2021, e ritenendo che il costo delle lavorazioni da considerare sia quello stabilito sulla base dei prezzari regionali, ha preso in considerazione il prezzo posto a base di gara, come da prezzario della Regione Campania, ha applicato il ribasso offerto dall’appaltatore, e infine ha applicato la percentuale di incremento fissata dal D.M., senza quindi utilizzare il prezzo medio della circolare ministeriale.
Il Collegio ritiene tuttavia corretto il diverso conteggio proposto dalla parte ricorrente che ha stabilito in € 226.749,27 oltre IVA l’importo da riconoscerle, in quanto si tratta di un computo elaborato in piena coerenza con le previsioni del DM 11.11.2021 e secondo le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione indicate nella citata circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2021.
Tale calcolo è stato effettuato, difatti: 1) accertando la quantità di materiale impiegato dall’appaltatore e contabilizzato nel secondo semestre del 2021; 2) individuando, per ogni materiale, nel DM 11 novembre 2021 il relativo prezzo medio; 3) proiettando la variazione percentuale, scorporata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, sul prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno 2019; 4) applicando, infine, la variazione percentuale, come sopra determinata, alle quantità contabilizzate del singolo materiale da costruzione. Nel calcolo non è stato considerato il ribasso d’asta.
Questa seconda impostazione trova conferma anche nei risultati della verificazione disposta nel corso del presente giudizio ed espletata da un tecnico del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche.
« Il caso in questione rientra nella variazione eccezionale dei prezzi verificatasi nel primo semestre del 2021. Il quantum debeatur calcolato dalla sottoscritta fa riferimento al Decreto M.I.M.S. dell'11 novembre 2021 (pubblicato sulla GURI n. 279 del 23 novembre 2021) e il relativo Allegato 2 (rettificato con il Decreto MIMS del 7 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2021, n. 294), quest’ultimo riferibile alle offerte presentate dagli aggiudicatari dei lavori negli anni dal 2003 al 2019.
Date le quantità dei materiali oggetto di aumento, desumibili dalla documentazione messa a disposizione nel fascicolo del TAR Campania - Napoli, considerate le modalità operative esplicitate nella Circolare MIMS, mediante le quali la variazione in percentuale al prezzo medio di ciascun materiale oggetto di istanza di compensazione è depurata dell’alea del 10% a carico dell’appaltatore, ne discende il seguente calcolo: (…) € 226.749,29. (…)
Come ribadito dalla Circolare M.I.M.S. del 25 novembre 2021 "La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate". Inoltre, il MIMS esprime che la compensazione sia così determinata: “la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta”; “la variazione di prezzo unitario […] è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.”
Il calcolo, eseguito nel precedente paragrafo nel rispetto delle disposizioni del D.L. 73/2021, convertito dalla legge 106/2021, del Decreto M.I.M.S. dell’11 novembre 2021 e della relativa Circolare del 25 novembre 2021, conferma la fondatezza della richiesta avanzata dalla società ricorrente.
Le circolari interne dell'Amministrazione resistente per il calcolo della compensazione dispongono, di contro, che “la modalità di calcolo da effettuarsi” sia “prezzo del materiale (come risultante dall’analisi prezzi a base di gara) - ribasso d'asta + aumento % fissato con D.M”, ponendosi in contrasto con le disposizioni normative nazionali.
In virtù di quanto esposto, la sottoscritta ritiene che il quantum debeatur dovuto alla ricorrente sia di € 226.749,29, oltre IVA, fatte salve le modalità di finanziamento e pagamento previste dall'Amministrazione resistente/Stazione Appaltante ».
5. Per quanto esposto, il Tribunale deve dichiarare che alla parte ricorrente spetta la liquidazione, a titolo di compensazione, per l’importo di € 226.749,29 oltre IVA, e non l’importo di € 92.662,72 oltre IVA, come invece disposto dall’amministrazione resistente, derivandone che la Città Metropolitana di Napoli va condannata al pagamento in favore della società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l. dell’ulteriore importo di € 134.086,57 (oltre IVA), oltre interessi, al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 dal 29 dicembre 2022 (cfr. nota prot. 172039 del 29 dicembre 2022 – data in cui è stata richiesta l’emissione della fattura alla ricorrente) sino all’effettivo pagamento, in aggiunta a quello di € 92.662,72 (oltre IVA) già riconosciuto alla ricorrente.
Per le ragioni indicate va difatti annullata la Determinazione del Dirigente dell’Area Strade – Direzione Tecnica Strade della Città Metropolitana di Napoli prot. 8116 del 17 ottobre 2022, nella parte in cui è stato riconosciuto alla odierna ricorrente, che aveva presentato istanza di compensazione, per aumento dei prezzi, ai sensi dell’articolo 1- septies del D.L. 73/2021 convertito con legge 106/2021 e DM 11.11.2021 in GU 279 del 23.11.2021, il solo limitato importo di € 92.662,72 (oltre IVA), rispetto all’importo di € 226.749,29 oltre IVA quantificato dal verificatore.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6. Il compenso in favore del Verificatore ing. Alessandra Landi (delegata dal nominato verificatore Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche della Campania, - Puglia - Molise – Basilicata), tenuto conto della quantità e qualità del lavoro svolto, viene liquidato nella misura di euro 2.500,00 oltre accessori (da cui detratto l’acconto eventualmente ricevuto), ed è posto a carico della amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -Napoli- (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
1) accoglie il ricorso, e per l’effetto dichiara che alla parte ricorrente spetta la liquidazione, a titolo di compensazione, per l’importo di € 226.749,29 oltre IVA, per cui condanna la Città Metropolitana di Napoli al pagamento in favore della società E.Mi. Strade e Consolidamenti s.r.l. dell’ulteriore importo di € 134.086,57 (oltre IVA), oltre interessi, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dal 29 dicembre 2022 sino all’effettivo pagamento, in aggiunta a quello di € 92.662,72 (oltre IVA) già riconosciuto alla stessa società;
2) pone il compenso del Verificatore, liquidato in parte motiva, a carico della amministrazione resistente;
3) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AB Di NZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB Di NZ | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO