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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2769/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di primo grado iscritta al n.R.G. 2769/2024 promossa da: AVV. (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gloria Biundo, in forza di procura allegata al ricorso;
- Ricorrente – Contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
- Resistente Contumace – OGGETTO: Liquidazione e pagamento dei compensi professionali di avvocato ex artt.
3 e 14 D.lgs. n. 150/2011 e artt. 281 decies e seguenti c.p.c. CONCLUSIONI Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale, accertare e dichiarare che l'avv. ha svolto l'attività Parte_1 professionale demandatale dalla sig.ra presso il Tribunale di Controparte_1
LE (nel procedimento n. 92/2019 R.G.) e che, per l'effetto, condanni la sig.ra
al pagamento della somma di euro € 1.911,44 per la proposta di Controparte_1 parcella 8.7.2019 comprensiva degli Oneri di Legge. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e oneri di legge, per il presente giudizio. Salvis Iuribus.” MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Premessa Con ricorso ex art. 15 D.lgs. n. 150/2011 del 17.12.2024, l'Avv. ha Parte_1 domandato al Tribunale di dichiarare tenuta e condannare al Controparte_1 pagamento della somma di euro 1.911,44 a titolo di compenso per l'opera professionale prestata in suo favore nell'ambito della procedura di separazione personale consensuale dal coniuge , celebrata presso il Tribunale di LE e rubricata al Parte_2
n.R.G. 92/2019.
pagina 1 di 3 . Nessuno si è costituito per parte resistente, che dunque, all'udienza dell'8.04.2025, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, è stata dichiarata contumace. La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione alla medesima predetta udienza previa discussione orale ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
*** *** *** La domanda di parte ricorrente deve considerarsi fondata e pertanto meritevole di accoglimento in quanto l'Avv. ha fornito la prova dell'attività professionale Pt_1 svolta in favore della resistente. Il mandato conferito dalla all'Avv. è stato provato documentalmente CP_1 Pt_1 mediante la produzione della procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio nel quale sono state svolte le prestazioni professionali i cui compensi sono oggetto di domanda (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente). L'esecuzione delle prestazioni professionali per le quali la ricorrente richiede il compenso risulta documentalmente provata attraverso la produzione: del ricorso introduttivo della procedura di separazione consensuale rubricata all'R.G.n. 92/2019 (cfr. doc. n. 2), del verbale di udienza del 21.02.2019 (cfr. doc. 3) e del decreto di omologa della separazione consensuale del 26.02.2019 (cfr. doc. n. 4). Per le ragioni sopra esposte, la domanda in punto di an debeatur deve senz'altro ritenersi fondata. Con riferimento al quantum, parimenti, la liquidazione del compenso effettuata dalla ricorrente deve ritenersi congrua e corretta rispetto all'opera prestata. Infatti, considerato il valore della controversia in cui la ricorrente ha prestato il proprio patrocinio, indeterminabile, preso atto delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, così come modificate dal D.M. 37/2018 vigente al momento della conclusione della procedura con l'emissione del decreto di omologa della separazione, la somma domandata a titolo di compensi, di € 1.310,00, si attesta appena al di sopra dei minimi tabellari (tabella n. 7 volontaria giurisdizione) che, per lo scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa), porterebbero ad una liquidazione di € 1.113,00 oltre accessori. Alla luce di quanto sopra, il compenso professionale richiesto dall'Avv. in Pt_1 relazione al procedimento svoltosi davanti al Tribunale di LE n.R.G. 92/2019 deve essere quindi liquidato così come dalla proposta di parcella in atti, in € 1.310,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, così per totali 1.911,44. Quanto agli interessi moratori, considerato che l'unica lettera di sollecito di cui vi è prova della ricezione da parte della resistente è quella pervenutale a mezzo Racc./ar. il 24.02.2020 (la precedente prodotta al doc. 6 è stata mandata a mezzo mail ordinaria); in applicazione di quanto statuito pagina 2 di 3 dalla Cassazione Civile con la sentenza n. 24973/2022, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. devono essere fatti decorrere dal 24.02.2020 e sono dovuti al tasso di cui all'art. 1284, comma II, c.c. a partire da tal data e sino al 17.12.2024 (data di introduzione del presente giudizio) ed al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. a partire 17.12.2024 e sino al saldo. Spese di lite Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente contumace e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata la stessa svolta e così per complessivi Euro 852,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro 125,00 per esborsi documentati, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: ACCOGLIE la domanda proposta dall'Avv. nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto: CP_1
LIQUIDA i compensi professionali per la prestazione professionale svolta dall'Avv. nel procedimento di separazione radicato dinanzi al Tribunale di Parte_1
LE n.R.G. 92/2019 in € 1.911,44, già comprensivi degli accessori di legge;
CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 1.911,44, oltre agli interessi di mora, maturati e maturandi, al tasso di cui all'art. 1284, comma II, c.c. dal 24.02.2020 e sino al 17.12.2024 ed al tasso di cui all'art. 1284, comma IV c.c. a partire 17.12.2024 e sino al saldo.; CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 852,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 125,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge. Così deciso in LE l'11.04.2025 La Giudice Dr.ssa Martina Cacioppo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di primo grado iscritta al n.R.G. 2769/2024 promossa da: AVV. (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gloria Biundo, in forza di procura allegata al ricorso;
- Ricorrente – Contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
- Resistente Contumace – OGGETTO: Liquidazione e pagamento dei compensi professionali di avvocato ex artt.
3 e 14 D.lgs. n. 150/2011 e artt. 281 decies e seguenti c.p.c. CONCLUSIONI Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale, accertare e dichiarare che l'avv. ha svolto l'attività Parte_1 professionale demandatale dalla sig.ra presso il Tribunale di Controparte_1
LE (nel procedimento n. 92/2019 R.G.) e che, per l'effetto, condanni la sig.ra
al pagamento della somma di euro € 1.911,44 per la proposta di Controparte_1 parcella 8.7.2019 comprensiva degli Oneri di Legge. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e oneri di legge, per il presente giudizio. Salvis Iuribus.” MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Premessa Con ricorso ex art. 15 D.lgs. n. 150/2011 del 17.12.2024, l'Avv. ha Parte_1 domandato al Tribunale di dichiarare tenuta e condannare al Controparte_1 pagamento della somma di euro 1.911,44 a titolo di compenso per l'opera professionale prestata in suo favore nell'ambito della procedura di separazione personale consensuale dal coniuge , celebrata presso il Tribunale di LE e rubricata al Parte_2
n.R.G. 92/2019.
pagina 1 di 3 . Nessuno si è costituito per parte resistente, che dunque, all'udienza dell'8.04.2025, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, è stata dichiarata contumace. La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione alla medesima predetta udienza previa discussione orale ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
*** *** *** La domanda di parte ricorrente deve considerarsi fondata e pertanto meritevole di accoglimento in quanto l'Avv. ha fornito la prova dell'attività professionale Pt_1 svolta in favore della resistente. Il mandato conferito dalla all'Avv. è stato provato documentalmente CP_1 Pt_1 mediante la produzione della procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio nel quale sono state svolte le prestazioni professionali i cui compensi sono oggetto di domanda (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente). L'esecuzione delle prestazioni professionali per le quali la ricorrente richiede il compenso risulta documentalmente provata attraverso la produzione: del ricorso introduttivo della procedura di separazione consensuale rubricata all'R.G.n. 92/2019 (cfr. doc. n. 2), del verbale di udienza del 21.02.2019 (cfr. doc. 3) e del decreto di omologa della separazione consensuale del 26.02.2019 (cfr. doc. n. 4). Per le ragioni sopra esposte, la domanda in punto di an debeatur deve senz'altro ritenersi fondata. Con riferimento al quantum, parimenti, la liquidazione del compenso effettuata dalla ricorrente deve ritenersi congrua e corretta rispetto all'opera prestata. Infatti, considerato il valore della controversia in cui la ricorrente ha prestato il proprio patrocinio, indeterminabile, preso atto delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, così come modificate dal D.M. 37/2018 vigente al momento della conclusione della procedura con l'emissione del decreto di omologa della separazione, la somma domandata a titolo di compensi, di € 1.310,00, si attesta appena al di sopra dei minimi tabellari (tabella n. 7 volontaria giurisdizione) che, per lo scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa), porterebbero ad una liquidazione di € 1.113,00 oltre accessori. Alla luce di quanto sopra, il compenso professionale richiesto dall'Avv. in Pt_1 relazione al procedimento svoltosi davanti al Tribunale di LE n.R.G. 92/2019 deve essere quindi liquidato così come dalla proposta di parcella in atti, in € 1.310,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, così per totali 1.911,44. Quanto agli interessi moratori, considerato che l'unica lettera di sollecito di cui vi è prova della ricezione da parte della resistente è quella pervenutale a mezzo Racc./ar. il 24.02.2020 (la precedente prodotta al doc. 6 è stata mandata a mezzo mail ordinaria); in applicazione di quanto statuito pagina 2 di 3 dalla Cassazione Civile con la sentenza n. 24973/2022, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. devono essere fatti decorrere dal 24.02.2020 e sono dovuti al tasso di cui all'art. 1284, comma II, c.c. a partire da tal data e sino al 17.12.2024 (data di introduzione del presente giudizio) ed al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. a partire 17.12.2024 e sino al saldo. Spese di lite Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente contumace e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata la stessa svolta e così per complessivi Euro 852,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro 125,00 per esborsi documentati, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: ACCOGLIE la domanda proposta dall'Avv. nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto: CP_1
LIQUIDA i compensi professionali per la prestazione professionale svolta dall'Avv. nel procedimento di separazione radicato dinanzi al Tribunale di Parte_1
LE n.R.G. 92/2019 in € 1.911,44, già comprensivi degli accessori di legge;
CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 1.911,44, oltre agli interessi di mora, maturati e maturandi, al tasso di cui all'art. 1284, comma II, c.c. dal 24.02.2020 e sino al 17.12.2024 ed al tasso di cui all'art. 1284, comma IV c.c. a partire 17.12.2024 e sino al saldo.; CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 852,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 125,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge. Così deciso in LE l'11.04.2025 La Giudice Dr.ssa Martina Cacioppo
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