TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 25/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. 413 / 2024 (riunita a RG 431/24, RG 452/24 e 501/24) promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F. C.F._1
nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_2
nella Via Bandiera n. 31, C.F. C.F._2
nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. Parte_3
, C.F._3
nata a [...] il [...], residente a [...]nella Frazione Parte_4
Nelva n. 3, C.F. C.F._4
con il patrocinio degli avv. Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli e Nicola Zampieri, con elezione di domicilio in Biella, via De Marchi 4 A;
contro
, , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio delle dott. e con elezione di domicilio in Biella, corso Per_1 Persona_2
Pella 4;
Oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Conclusioni: come in atti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorsi ex art. 414 c.p.c. regolarmente notificati i ricorrenti, docenti in servizio presso il CP_1 resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, ritenendosi ingiustamente discriminati rispetto ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, chiedono che venga accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1, comma pagina 1 di 4 121, l. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti e che conseguentemente il resistente venga condannato a CP_1 corrispondere loro detto emolumento mediante accredito sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, spese e distrazione.
Con memoria di costituzione il chiede, con Controparte_1 riferimento ai lavoratori e che la domanda relativa all'anno 2024/2025 sia rigettata in Pt_3 Pt_4 quanto l'emolumento risulta già spettante ai docenti precari ai sensi di legge.
All'udienza per trattazione scritta del 25 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I D.P.C.M.
23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno disciplinato le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, prevedendo in particolare che tale beneficio economico venga erogato mediante l'emissione di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di specifici beni e servizi presso strutture, esercenti ed enti iscritti in un apposito elenco.
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 così dispone: “Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. […]”. In forza di tale principio, la Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è vincolante per il giudice nazionale (cfr. Cass. civ. sez. lav. ordinanza 7309/2020), ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che, in assenza di ragioni oggettive, preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione accordato invece ai docenti stabilizzati: “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle pagina 2 di 4 funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. IV ordinanza 18 maggio 2022, C-450/2021, §§ 45-48).
Nel caso in esame, non sono emerse ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento economico deteriore riservato alle parti ricorrenti;
per contro, dall'esame della documentazione contrattuale in atti,
è emerso che queste ultime sono state chiamate a svolgere mansioni identiche a quelle esercitate dai docenti assunti a tempo indeterminato. L'identità delle mansioni svolte impone di riconoscere ai docenti a tempo determinato le stesse opportunità formative riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, fra cui il beneficio economico della “Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente”.
Non assume peraltro rilevanza la circostanza che le parti ricorrente, docenti precari assunti con contratti di supplenza annuale e/o di supplenza fino al termine delle attività didattiche, abbiano lavorato per periodi inferiori all'anno solare, atteso che per eseguire tali incarichi hanno dovuto strutturare un'attività didattica su base annuale e hanno quindi dovuto formarsi e aggiornarsi come i docenti stabilizzati (cfr. in termini Cass. civ. sez. lav. 29962/2023, che ha riconosciuto il diritto a fruire integralmente della Carta ai docenti assunti in forza dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999).
Considerati gli anni di servizio prestati, alle parti ricorrenti dovranno riconoscersi i seguenti importi:
, per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, € 2.000,00; Parte_1
pagina 3 di 4 , per gli anni 2023/2024, 2024/2025, € 1.000,00; Parte_2
, per gli anni 2023/2024, 2024/2025, € 1.000,00; Parte_3
per gli anni 2020/2021, 2023/2024, 2024/2025, € 1.500,00. Parte_4
Si ritiene peraltro di accogliere anche le domande relative all'anno scolastico 2024/2025 in quanto il convenuto riconosce la spettanza dell'emolumento e non dimostra il suo avvenuto pagamento. CP_1
Il versamento di detti importi dovrà avvenire mediante accredito sulla “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che assicurino il rispetto dei vincoli di utilizzo di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e ai D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016. Ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994, su detti importi dovranno inoltre calcolarsi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Le spese legali si liquidano in € 4.007,10 (= € 1.001,78 per ciascuna parte ricorrente) avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, e in particolare al numero delle parti e alla natura documentale della controversia. Esse dovranno essere sostenute dal ministero resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Dovrà infine ordinarsi la distrazione delle spese legali in favore dei procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93. c.p.c.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza disattesa, così decide: accerta il diritto delle parti ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1 l. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente in relazione agli anni scolastici di servizio prestati nei termini seguenti:
, per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, € 2.000,00; Parte_1
, per gli anni 2023/2024, 2024/2025, € 1.000,00; Parte_2
, per gli anni 2023/2024, 2024/2025, € 1.000,00; Parte_3
per gli anni 2020/2021, 2023/2024, 2024/2025, € 1.500,00. Parte_4 condanna il a corrispondere alle parti ricorrenti i Controparte_1 predetti importi mediante accredito sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che ne assicurino i vincoli legali di utilizzo;
oltre interessi e rivalutazione;
condanna a corrispondere alle parti ricorrenti le Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 4.007,10, oltre spese generali 15%, IVA, CPA, con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 25/02/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. 413 / 2024 (riunita a RG 431/24, RG 452/24 e 501/24) promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F. C.F._1
nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_2
nella Via Bandiera n. 31, C.F. C.F._2
nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. Parte_3
, C.F._3
nata a [...] il [...], residente a [...]nella Frazione Parte_4
Nelva n. 3, C.F. C.F._4
con il patrocinio degli avv. Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli e Nicola Zampieri, con elezione di domicilio in Biella, via De Marchi 4 A;
contro
, , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio delle dott. e con elezione di domicilio in Biella, corso Per_1 Persona_2
Pella 4;
Oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Conclusioni: come in atti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorsi ex art. 414 c.p.c. regolarmente notificati i ricorrenti, docenti in servizio presso il CP_1 resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, ritenendosi ingiustamente discriminati rispetto ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, chiedono che venga accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1, comma pagina 1 di 4 121, l. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti e che conseguentemente il resistente venga condannato a CP_1 corrispondere loro detto emolumento mediante accredito sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, spese e distrazione.
Con memoria di costituzione il chiede, con Controparte_1 riferimento ai lavoratori e che la domanda relativa all'anno 2024/2025 sia rigettata in Pt_3 Pt_4 quanto l'emolumento risulta già spettante ai docenti precari ai sensi di legge.
All'udienza per trattazione scritta del 25 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I D.P.C.M.
23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno disciplinato le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, prevedendo in particolare che tale beneficio economico venga erogato mediante l'emissione di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di specifici beni e servizi presso strutture, esercenti ed enti iscritti in un apposito elenco.
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 così dispone: “Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. […]”. In forza di tale principio, la Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è vincolante per il giudice nazionale (cfr. Cass. civ. sez. lav. ordinanza 7309/2020), ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che, in assenza di ragioni oggettive, preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione accordato invece ai docenti stabilizzati: “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle pagina 2 di 4 funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. IV ordinanza 18 maggio 2022, C-450/2021, §§ 45-48).
Nel caso in esame, non sono emerse ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento economico deteriore riservato alle parti ricorrenti;
per contro, dall'esame della documentazione contrattuale in atti,
è emerso che queste ultime sono state chiamate a svolgere mansioni identiche a quelle esercitate dai docenti assunti a tempo indeterminato. L'identità delle mansioni svolte impone di riconoscere ai docenti a tempo determinato le stesse opportunità formative riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, fra cui il beneficio economico della “Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente”.
Non assume peraltro rilevanza la circostanza che le parti ricorrente, docenti precari assunti con contratti di supplenza annuale e/o di supplenza fino al termine delle attività didattiche, abbiano lavorato per periodi inferiori all'anno solare, atteso che per eseguire tali incarichi hanno dovuto strutturare un'attività didattica su base annuale e hanno quindi dovuto formarsi e aggiornarsi come i docenti stabilizzati (cfr. in termini Cass. civ. sez. lav. 29962/2023, che ha riconosciuto il diritto a fruire integralmente della Carta ai docenti assunti in forza dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999).
Considerati gli anni di servizio prestati, alle parti ricorrenti dovranno riconoscersi i seguenti importi:
, per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, € 2.000,00; Parte_1
pagina 3 di 4 , per gli anni 2023/2024, 2024/2025, € 1.000,00; Parte_2
, per gli anni 2023/2024, 2024/2025, € 1.000,00; Parte_3
per gli anni 2020/2021, 2023/2024, 2024/2025, € 1.500,00. Parte_4
Si ritiene peraltro di accogliere anche le domande relative all'anno scolastico 2024/2025 in quanto il convenuto riconosce la spettanza dell'emolumento e non dimostra il suo avvenuto pagamento. CP_1
Il versamento di detti importi dovrà avvenire mediante accredito sulla “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che assicurino il rispetto dei vincoli di utilizzo di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e ai D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016. Ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994, su detti importi dovranno inoltre calcolarsi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Le spese legali si liquidano in € 4.007,10 (= € 1.001,78 per ciascuna parte ricorrente) avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, e in particolare al numero delle parti e alla natura documentale della controversia. Esse dovranno essere sostenute dal ministero resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Dovrà infine ordinarsi la distrazione delle spese legali in favore dei procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93. c.p.c.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza disattesa, così decide: accerta il diritto delle parti ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1 l. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente in relazione agli anni scolastici di servizio prestati nei termini seguenti:
, per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, € 2.000,00; Parte_1
, per gli anni 2023/2024, 2024/2025, € 1.000,00; Parte_2
, per gli anni 2023/2024, 2024/2025, € 1.000,00; Parte_3
per gli anni 2020/2021, 2023/2024, 2024/2025, € 1.500,00. Parte_4 condanna il a corrispondere alle parti ricorrenti i Controparte_1 predetti importi mediante accredito sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che ne assicurino i vincoli legali di utilizzo;
oltre interessi e rivalutazione;
condanna a corrispondere alle parti ricorrenti le Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 4.007,10, oltre spese generali 15%, IVA, CPA, con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 25/02/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 4 di 4