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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1597 del 2017 R.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe Orecchio ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte opponente-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina Controparte_1
Ranieri ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opposta- nonché
- e, per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
- rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed Controparte_3
elettivamente domiciliata come in atti;
-parte intervenuta in giudizio-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 399 del 2017 (proc. n. 1169 del 2017 R.G.) e ha dedotto:
1 - la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito;
- l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto e applicato per indicazione nel contratto di un I.S.C. diverso;
- l'applicazione di tassi usurari;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- l'illegittima quantificazione del credito.
In data 21 febbraio 2018 si è costituita in giudizio Controparte_1
In data 22 maggio 2020, il Tribunale ha rigettato la richiesta di CTU contabile e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 24 giugno 2021 si è costituita in giudizio Controparte_2
e, per essa, quale mandataria, Controparte_3
All'udienza del 16 ottobre 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
* * *
1) Sulla nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito e sulla illegittima quantificazione del debito.
Le eccezioni formulate dalla parte opponente sono infondate.
Infatti, la difesa di , con il primo motivo, ha rappresentato Parte_1
che in atti manca la prova del credito oggetto di decreto ingiuntivo.
Tali difese, oltre a essere generiche, sono smentite dalle deduzioni articolate dalla parte opposta e dalla documentazione depositata nel presente giudizio
(cfr., in particolare, il contratto e il piano di ammortamento nonché l'allegato n. 4 depositato da . Controparte_4
In altre parole, la parte opposta ha dimostrato e dettagliato la composizione del credito1; per contro, la parte opponente non ha prospettato contestazioni 1 “Il Signor ha pagato solo le prime n. 3 rate del finanziamento;
2. A Parte_1 partire dalla rata n. 4, scaduta il 01.08.2015, gli addebiti RID sono rimasti insoluti, come si evince dal Partitario (allegato sub doc. 7 del ricorso e sub doc. 5 della presente comparsa). Dunque, più in particolare, il Signor non ha provveduto al Parte_1 pagamento delle seguenti rate: - n. 4, scadenza il 01.08.2015, di Euro 221,79; - n. 5, 2 supportate da elementi concreti entro i termini fissati dall'ordinamento ai fini delle preclusioni assertive e probatorie.
A conforto delle conclusioni che precedono, va evidenziato che l'opponente, a fronte delle allegazioni di controparte, nella prima memoria depositata ex art. 183, comma VI, c.p.c., si è limitato a rassegnare difese astratte e senza riferimenti precisi al rapporto contrattuale oggetto di causa.
Le considerazioni in rilievo privano di fondamento anche la dedotta illegittima quantificazione del credito.
Al riguardo, occorre segnalare che la parte opponente - che non ha mai smentito l'erogazione del finanziamento - ha affermato genericamente che l'importo vantato dalla banca è inferiore poiché gran parte delle rate sono state regolarmente pagate. Tuttavia, non è stato precisato - né è stato documentato - quali rate siano state corrisposte e che, pertanto, vanno escluse dal calcolo.
Le eccezioni esaminate non possono, quindi, trovare accoglimento perché astratte, smentite dalle difese avversarie e non documentate.
Tanto, conformemente all'insegnamento tracciato dalla Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale - insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva) - secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione scadenza il 01.09.2015, di Euro 221,79; - n. 6, scadenza il 01.10.2015, di Euro 221,79; - n. 7, scadenza il 01.11.2015, di Euro 221,79; - n. 8, scadenza il 01.12.2015, di Euro 221,79; - n. 9, scadenza il 01.01.2016, di Euro 221,79; - n. 10, scadenza il 01.02.2016, di Euro 221,79; - n. 11, scadenza il 01.03.2016, di Euro 221,79; - n. 12, scadenza il 01.04.2016, di Euro 221,79; - n. 13, scadenza il 01.05.2016, di Euro 221,79; - n. 14, scadenza il 01.06.2016, di Euro 221,79; per un totale, quindi, di Euro 2.439,69, quale importo per le n. 11 rate scadute e rimaste insolute….L'importo dovuto per sorte capitale in conseguenza alla decadenza dal beneficio del termine è pari a Euro 8.453,27”. 3 della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
2) Sull'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto e applicato nonché sull'usura.
Parte opposta ha dedotto:
-che “il Signor è debitore di della Parte_1 Controparte_1
somma di Euro 8.453,27 in conseguenza della decadenza del beneficio del termine, alla quale occorre aggiungere l'importo contrattualmente previsto per la decadenza dal beneficio del termine di Euro 25,82; oltre Euro 30,96 relativi alla somma dei RID addebitati;
oltre Euro 2,70 dovuti per le comunicazioni effettuate al cliente;
oltre Euro 2.439,69 per le rate rimaste insolute (rate dalla n. 4 alla n. 14), oltre agli interessi di mora addebitata
Euro 813,62 ed interessi di mora calcolata attualizzati al 16.06.2017 di Euro
595,62, e così per un totale complessivo di Euro 12.361,68”;
-che “il tasso d'interesse previsto da contratto non supera la soglia massima indicata dalla legge sull'usura … Infatti, con il finanziamento stipulato in 4 data 11.03.2015 si conveniva, il Tan al 9,95%, il TAEG al 10,99% e il Tasso di mora al 11,95%”;
-che “nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2015 il tasso di interesse effettivo globale medio rilevato ai sensi della legge sull'usura, contenuto nel D.M.
24.12.2014, relativo a “crediti personali” è di 11,99%”;
-che “Ai fini della determinazione degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, come modificato dalla legge n. 106/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di ¼ cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali … pertanto, nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2015 il limite oltre il quale gli interessi dovevano essere considerati usurari è di
18,9875%”;
-che “il contratto de quo stabilisce il Tan nella misura del 9,95%, il TAEG nella misura del 10,99% ed un tasso di mora del 11,95%, pertanto non superiori alla soglia usuraria prevista dalla legge”.
Le argomentazioni di parte opposta trovano conferma nella documentazione depositata in atti (cfr. contratto) dalla quale si evince la puntuale determinazione dei tassi.
In merito alla indicazione di un I.S.C. diverso, invece, va detto che, secondo la giurisprudenza, la mancata, incompleta e non corretta indicazione dell non influisce sulla validità delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni economiche del contratto. L' , infatti, non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Tale conclusione trova conforto nei principi tracciati dalla Suprema Corte che ha avuto modo di precisare che (cfr. Cass. Civ. n. 39169 del 2021): “poiché ...
l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto 5 piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”.
Anche tale eccezione va, quindi, rigettata.
Quanto poi al profilo dell'usura, occorre premettere che parte attrice ha dedotto che “da una fugace lettura del contratto di finanziamento emerge che il tasso applicato dalla fosse altamente usurario…è evidente che CP_4
ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre far riferimento a tutti gli accessori applicati dal finanziatore, compresi gli interessi moratori che vanno inevitabilmente sommati a quelli corrispettivi”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che:
-“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del
Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo 6 che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 16526 del 2024);
-“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr. Cass. Civ. n. 14214 del 2022);
-“La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 8103 del
2023).
Ciò significa che:
1) la disciplina dell'usura si applica anche agli interessi moratori;
2) tuttavia, la verifica del superamento del tasso soglia non può essere effettuata sommando gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori in virtù della diversa funzione che li contraddistingue e della alternatività della loro applicazione.
Tenuto conto del perimetro delle difese rassegnate dalla parte opponente - e in assenza di ulteriori contestazioni, puntali e concrete, da valutare - anche tale eccezione va, quindi, rigettata. Resta assorbita ogni altra questione.
3) sull'anatocismo.
Le eccezioni formulate dall'opponente sul punto sono inammissibili in quanto 7 nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. non emerge uno specifico richiamo fattuale alle condizioni contrattuali sottoscritte e alle somme non dovute.
L'affermazione per cui “la ha provveduto ad effettuare addebiti di CP_4
somme non dovute, in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi” è generica, priva di riferimenti specifici rispetto al rapporto contrattuale oggetto di giudizio e impedisce ogni valutazione e accertamento.
L'opposizione va, pertanto, rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, nei rapporti tra la parte opponente e la parte opposta, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e delle questioni affrontate.
Nei rapporti tra la parte opponente e la parte intervenuta in giudizio, invece, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in virtù dell'attività espletata e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1597 del 2017 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza, così dispone:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 399 del 2017 (proc. n. 1169 del 2017 R.G.) che dichiara esecutivo;
-condanna l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_4
delle spese di lite del presente procedimento che liquida in euro
[...]
1.689,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
-compensa le spese di lite tra la parte opponente e la parte intervenuta in giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia in data 22 ottobre 2025 8 Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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