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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2139/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2139/2025 v.g. promosso da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nato in [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residenti entrambi in Venezia (VE), in DORSODURO 10, rappresentati e difesi dall'avv.
ES ET (C.F. ) con domicilio presso lo studio dello stesso C.F._3 eletto in Venezia (VE), Santa Croce n. 312/A, giusta procura alle liti allegata al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, in punto separazione, come da note di trattazione depositate per l'udienza del 16/10/2025, del seguente tenore:
“1. I coniugi vivranno separati.
2. La casa coniugale, sita a Venezia UR n. 10 [così censita al catasto terreni del Comune di Venezia: Foglio 14 – Particella 1674 - sub 3 – ZC 1 – Cat. A/2 – Classe 04 – Vani 9], unitamente ai beni ed arredi giacenti, resta assegnata alla signora Parte_1
n quanto convivente con i figli, in particolare con il figlio maggiorenne
[...] Persona_1 ma non economicamente autosufficiente.
3. Il signor corrisponderà alla signora Parte_2 la somma mensile di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento,00) quale Parte_1 contributo al mantenimento della stessa, somma da accreditarsi mediante bonifico bancario dell'avente diritto entro il cinque di ogni mese in via anticipata;
il predetto importo verrà aggiornato secondo gli indici Istat annualmente (rivalutazione decorrente da aprile 2026 su aprile 2025); detta somma verrà ridotta all'importo di Euro 1.000,00 a decorrere dal mese di gennaio 2032, immodificate le modalità di versamento e l'aggiornamento annuale su base Istat.
4. Le parti sin d'ora pattuiscono altresì: a) che l'onere di contributo al mantenimento, a carico del signor
Parte_2 in favore della signora non potrà essere oggetto di riduzione, laddove la Parte_1 stessa dovesse conseguire redditi netti annui pari o inferiori ed Euro 18.000,00 (ulteriori rispetto alla contribuzione al proprio mantenimento da parte del signor;
nel caso di
Parte_2 percezione di un ulteriore reddito annuo netto maggiore all'importo di Euro 18.000,00, le parti concordano che il signor ridurrà il proprio versamento del contributo nella quota
Parte_2 pari al 50% di detto incremento;
b) che, ove successivamente al mese di gennaio 2032, il signor dovesse andare in pensione e non esercitasse più altra professione, il contributo al
Parte_2 mantenimento in favore della signora verrà ridotto ad Euro 500,00 mensili Parte_1 immodificate le modalità di versamento e l'aggiornamento annuale su base Istat;
c) che l'onere di contributo al mantenimento posto a carico del signor e in favore della signora
Parte_2
potrà invece essere oggetto di revisione per motivi diversi, tra i quali le parti, Parte_1 espressamente, indicano [indicazione da ritenersi non esaustiva] la cessazione da parte dell'Avv. dell'esercizio dell'attività professionale.
5. Il signor provvederà al Parte_2 Parte_2 pagamento di tutte le utenze e spese relative alla casa coniugale sino al 31 dicembre 2031. 6. Il signor si farà carico di provvedere integralmente al mantenimento ordinario del figlio Parte_2 versando mensilmente, entro il cinque di ogni mese, l'importo di Euro 200,00 (Euro Persona_1 duecento,00) alla madre per le spese alimentari, provvedendo invece al versamento diretto al figlio per le ulteriori eventuali necessità (incluse nel mantenimento ordinario); qualora il figlio permanesse per motivi di studio per la maggior parte del mese fuori casa anche l'importo per il vitto verrà a lui corrisposto direttamente dal padre;
la somma verrà aggiornata secondo gli indici Istat annualmente (rivalutazione decorrente da aprile 2026 su aprile 2025).
7. Il signor inoltre, si farà Parte_2 integralmente carico delle spese straordinarie in favore del figlio come indicate Persona_1 dall'art. 16 del Protocollo del Tribunale di Venezia 20 settembre 2019. 8. Nell'ottica di definizione dei rapporti economici tra i coniugi e di riequilibrio degli assetti conseguenti alla loro separazione, tenuto altresì conto degli apporti anche non economici dati dai coniugi in costanza di matrimonio, le parti pattuiscono concordemente e con reciproca soddisfazione, quanto segue: (A) i. il signor
[...]
[nato a [...], il [...] (C.F. )], si impegna a Parte_2 CodiceFiscale_4 costituire il diritto di usufrutto a vita, in favore della signora [nata a [...]_1 il 27 febbraio 1967 (C.F. )], la quale si impegna ad accettare, sull'immobile CodiceFiscale_5 di sua proprietà sito a Venezia UR n. 10, così censito: Comune di Venezia – Foglio 14 – Particella 1674 sub 3 – Zona 1 – Cat. A/2 – classe 04 – Vani 9 – Rendita Euro 2.180,43, con pertinenze e parti comuni;
ii. le unità immobiliari predette sono pervenute in proprietà al signor per 1/4 da eredità, per 1/4 da permuta (Notaio 17.6.11, rep. 87540, racc. Parte_2 Per_2
45358), per 1/2 da acquisto (Notaio 17.62011 rep. 87541, racc. 45359); iii. la costituzione Per_2 del diritto di usufrutto in favore della signora avverrà senza corrispettivo di Parte_1 prezzo, per la causale di cui in premessa ed in esecuzione della presente condizione separatizia;
iv: il signor si impegna sin d'ora a non iscrivere ipoteca legale;
v. la costituzione del Parte_2 diritto di usufrutto avverrà nello stato di fatto e di diritto nello stato in cui il bene si trova, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione fatta dell'ipoteca già gravante iscritta in data 27.06.2011, ai nn.ri 4206RP e 21263 RG;
vi. la costituzione del diritto di usufrutto si dovrà perfezione entro 60 giorni dall'emissione dell'emananda sentenza di separazione avanti al Notaio prescelto dal signor con spese a carico dello stesso. (B) I. a fronte della costituzione del diritto Parte_2 di usufrutto di cui al precedente punto A), la signora contestualmente, Parte_1 sottoscriverà la Scrittura di risoluzione consensuale del contratto preliminare registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia in data 19 novembre 2024 al n. 1269/3, avente ad oggetto l'immobile sito a San Polo 2646 Venezia a fronte della restituzione in suo favore dell'acconto versato a parte promittente venditrice signora (c.f. ); II. le parti Parte_3 CodiceFiscale_6 pattuiscono che quanto previsto al precedente punto 8B I) avverrà contestualmente al rogito notarile per il perfezionamento della costituzione del diritto di usufrutto di cui al punto 8A); all'uopo la signora riceverà per il tramite del signor una copia in Parte_1 Parte_2 originale della Scrittura di risoluzione del contratto preliminare sottoscritta da parte della signora o suo procuratore ove sarà previsto che l'efficacia della risoluzione resterà Parte_3 subordinata alla effettiva restituzione in favore della signora della somma di Parte_1
Euro 100.000,00 (Euro centomila,00) entro dieci giorni dalla sottoscrizione mediante bonifico bancario;
la signora consegnerà a sua volta copia in originale della scrittura Parte_1 al signor a ciò delegato dalla signora , che curerà la Parte_2 Parte_3 registrazione della risoluzione con carico delle spese ed oneri a carico di parte promittente venditrice. (C) Le parti pattuiscono inoltre che - il signor si obbliga a non costituire Parte_2 ipoteca volontaria in favore di terzi sulla nuda proprietà dell'immobile sito a Venezia UR 10, con ogni eventuale risarcimento del danno in caso di inadempienza;
- ove la signora intendesse cedere il diritto di usufrutto, sin d'ora le parti pattuiscono di Parte_1 riconoscere al signor il diritto di prelazione per l'acquisto per l'importo di Euro Parte_2
300.000,00; ove il signor entro 40 giorni dalla comunicazione non intendesse Parte_2 esercitare la prelazione la signora sarà libera di cedere il diritto di usufrutto Parte_1
a terzi;
- ove le parti di comune accordo intendessero contestualmente alienare l'immobile di Venezia UR 10 (ossia la nuda proprietà e l'usufrutto), il ricavato prezzo della vendita verrà ripartito in ragione del valore dei rispettivi diritti reali”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 06/09/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 146, P. 2, S. A, Anno 1993 –.
Le stesse, con ricorso depositato in data 14/05/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.29 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nelle note di trattazione scritta dep. il 06/10/2025 le parti modificavano parzialmente le condizioni di cui al ricorso e chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle proprie conclusioni, come sopra riportate. Ritiene il Collegio che le predette condizioni siano conformi alla legge nonché all'interesse materiale Per_ del figlio (nt. il 22/08/2006), ad oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Pe nulla va disposto invece per i figli (nt. il 01/02/1995) e (nt. il 09/02/1997), in quanto Per_3 questi ultimi hanno già raggiunto l'indipendenza economica.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità di 6 mesi, stante il ricorso congiunto, della domanda divorzile.
Viste le conclusioni conformi del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui alla nota di conclusioni scritte depositata il 06/10/2025;
2) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Venezia.
Così deciso il 16.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2139/2025 v.g. promosso da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nato in [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residenti entrambi in Venezia (VE), in DORSODURO 10, rappresentati e difesi dall'avv.
ES ET (C.F. ) con domicilio presso lo studio dello stesso C.F._3 eletto in Venezia (VE), Santa Croce n. 312/A, giusta procura alle liti allegata al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, in punto separazione, come da note di trattazione depositate per l'udienza del 16/10/2025, del seguente tenore:
“1. I coniugi vivranno separati.
2. La casa coniugale, sita a Venezia UR n. 10 [così censita al catasto terreni del Comune di Venezia: Foglio 14 – Particella 1674 - sub 3 – ZC 1 – Cat. A/2 – Classe 04 – Vani 9], unitamente ai beni ed arredi giacenti, resta assegnata alla signora Parte_1
n quanto convivente con i figli, in particolare con il figlio maggiorenne
[...] Persona_1 ma non economicamente autosufficiente.
3. Il signor corrisponderà alla signora Parte_2 la somma mensile di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento,00) quale Parte_1 contributo al mantenimento della stessa, somma da accreditarsi mediante bonifico bancario dell'avente diritto entro il cinque di ogni mese in via anticipata;
il predetto importo verrà aggiornato secondo gli indici Istat annualmente (rivalutazione decorrente da aprile 2026 su aprile 2025); detta somma verrà ridotta all'importo di Euro 1.000,00 a decorrere dal mese di gennaio 2032, immodificate le modalità di versamento e l'aggiornamento annuale su base Istat.
4. Le parti sin d'ora pattuiscono altresì: a) che l'onere di contributo al mantenimento, a carico del signor
Parte_2 in favore della signora non potrà essere oggetto di riduzione, laddove la Parte_1 stessa dovesse conseguire redditi netti annui pari o inferiori ed Euro 18.000,00 (ulteriori rispetto alla contribuzione al proprio mantenimento da parte del signor;
nel caso di
Parte_2 percezione di un ulteriore reddito annuo netto maggiore all'importo di Euro 18.000,00, le parti concordano che il signor ridurrà il proprio versamento del contributo nella quota
Parte_2 pari al 50% di detto incremento;
b) che, ove successivamente al mese di gennaio 2032, il signor dovesse andare in pensione e non esercitasse più altra professione, il contributo al
Parte_2 mantenimento in favore della signora verrà ridotto ad Euro 500,00 mensili Parte_1 immodificate le modalità di versamento e l'aggiornamento annuale su base Istat;
c) che l'onere di contributo al mantenimento posto a carico del signor e in favore della signora
Parte_2
potrà invece essere oggetto di revisione per motivi diversi, tra i quali le parti, Parte_1 espressamente, indicano [indicazione da ritenersi non esaustiva] la cessazione da parte dell'Avv. dell'esercizio dell'attività professionale.
5. Il signor provvederà al Parte_2 Parte_2 pagamento di tutte le utenze e spese relative alla casa coniugale sino al 31 dicembre 2031. 6. Il signor si farà carico di provvedere integralmente al mantenimento ordinario del figlio Parte_2 versando mensilmente, entro il cinque di ogni mese, l'importo di Euro 200,00 (Euro Persona_1 duecento,00) alla madre per le spese alimentari, provvedendo invece al versamento diretto al figlio per le ulteriori eventuali necessità (incluse nel mantenimento ordinario); qualora il figlio permanesse per motivi di studio per la maggior parte del mese fuori casa anche l'importo per il vitto verrà a lui corrisposto direttamente dal padre;
la somma verrà aggiornata secondo gli indici Istat annualmente (rivalutazione decorrente da aprile 2026 su aprile 2025).
7. Il signor inoltre, si farà Parte_2 integralmente carico delle spese straordinarie in favore del figlio come indicate Persona_1 dall'art. 16 del Protocollo del Tribunale di Venezia 20 settembre 2019. 8. Nell'ottica di definizione dei rapporti economici tra i coniugi e di riequilibrio degli assetti conseguenti alla loro separazione, tenuto altresì conto degli apporti anche non economici dati dai coniugi in costanza di matrimonio, le parti pattuiscono concordemente e con reciproca soddisfazione, quanto segue: (A) i. il signor
[...]
[nato a [...], il [...] (C.F. )], si impegna a Parte_2 CodiceFiscale_4 costituire il diritto di usufrutto a vita, in favore della signora [nata a [...]_1 il 27 febbraio 1967 (C.F. )], la quale si impegna ad accettare, sull'immobile CodiceFiscale_5 di sua proprietà sito a Venezia UR n. 10, così censito: Comune di Venezia – Foglio 14 – Particella 1674 sub 3 – Zona 1 – Cat. A/2 – classe 04 – Vani 9 – Rendita Euro 2.180,43, con pertinenze e parti comuni;
ii. le unità immobiliari predette sono pervenute in proprietà al signor per 1/4 da eredità, per 1/4 da permuta (Notaio 17.6.11, rep. 87540, racc. Parte_2 Per_2
45358), per 1/2 da acquisto (Notaio 17.62011 rep. 87541, racc. 45359); iii. la costituzione Per_2 del diritto di usufrutto in favore della signora avverrà senza corrispettivo di Parte_1 prezzo, per la causale di cui in premessa ed in esecuzione della presente condizione separatizia;
iv: il signor si impegna sin d'ora a non iscrivere ipoteca legale;
v. la costituzione del Parte_2 diritto di usufrutto avverrà nello stato di fatto e di diritto nello stato in cui il bene si trova, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione fatta dell'ipoteca già gravante iscritta in data 27.06.2011, ai nn.ri 4206RP e 21263 RG;
vi. la costituzione del diritto di usufrutto si dovrà perfezione entro 60 giorni dall'emissione dell'emananda sentenza di separazione avanti al Notaio prescelto dal signor con spese a carico dello stesso. (B) I. a fronte della costituzione del diritto Parte_2 di usufrutto di cui al precedente punto A), la signora contestualmente, Parte_1 sottoscriverà la Scrittura di risoluzione consensuale del contratto preliminare registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia in data 19 novembre 2024 al n. 1269/3, avente ad oggetto l'immobile sito a San Polo 2646 Venezia a fronte della restituzione in suo favore dell'acconto versato a parte promittente venditrice signora (c.f. ); II. le parti Parte_3 CodiceFiscale_6 pattuiscono che quanto previsto al precedente punto 8B I) avverrà contestualmente al rogito notarile per il perfezionamento della costituzione del diritto di usufrutto di cui al punto 8A); all'uopo la signora riceverà per il tramite del signor una copia in Parte_1 Parte_2 originale della Scrittura di risoluzione del contratto preliminare sottoscritta da parte della signora o suo procuratore ove sarà previsto che l'efficacia della risoluzione resterà Parte_3 subordinata alla effettiva restituzione in favore della signora della somma di Parte_1
Euro 100.000,00 (Euro centomila,00) entro dieci giorni dalla sottoscrizione mediante bonifico bancario;
la signora consegnerà a sua volta copia in originale della scrittura Parte_1 al signor a ciò delegato dalla signora , che curerà la Parte_2 Parte_3 registrazione della risoluzione con carico delle spese ed oneri a carico di parte promittente venditrice. (C) Le parti pattuiscono inoltre che - il signor si obbliga a non costituire Parte_2 ipoteca volontaria in favore di terzi sulla nuda proprietà dell'immobile sito a Venezia UR 10, con ogni eventuale risarcimento del danno in caso di inadempienza;
- ove la signora intendesse cedere il diritto di usufrutto, sin d'ora le parti pattuiscono di Parte_1 riconoscere al signor il diritto di prelazione per l'acquisto per l'importo di Euro Parte_2
300.000,00; ove il signor entro 40 giorni dalla comunicazione non intendesse Parte_2 esercitare la prelazione la signora sarà libera di cedere il diritto di usufrutto Parte_1
a terzi;
- ove le parti di comune accordo intendessero contestualmente alienare l'immobile di Venezia UR 10 (ossia la nuda proprietà e l'usufrutto), il ricavato prezzo della vendita verrà ripartito in ragione del valore dei rispettivi diritti reali”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 06/09/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 146, P. 2, S. A, Anno 1993 –.
Le stesse, con ricorso depositato in data 14/05/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.29 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nelle note di trattazione scritta dep. il 06/10/2025 le parti modificavano parzialmente le condizioni di cui al ricorso e chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle proprie conclusioni, come sopra riportate. Ritiene il Collegio che le predette condizioni siano conformi alla legge nonché all'interesse materiale Per_ del figlio (nt. il 22/08/2006), ad oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Pe nulla va disposto invece per i figli (nt. il 01/02/1995) e (nt. il 09/02/1997), in quanto Per_3 questi ultimi hanno già raggiunto l'indipendenza economica.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità di 6 mesi, stante il ricorso congiunto, della domanda divorzile.
Viste le conclusioni conformi del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui alla nota di conclusioni scritte depositata il 06/10/2025;
2) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Venezia.
Così deciso il 16.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero