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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/10/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 6.10.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 1639/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Parte_1 C.F._1
ST TO;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, opposto, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero CP_1
Atzeni;
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21 marzo 2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29420249001474716/000, notificata in data 04.03.2024 da Controparte_2
a mezzo della quale gli veniva intimato il pagamento di euro 32.272,63 relativamente all'avviso di addebito
[...]
n. 59420130000673391 dell' di Messina. Eccepiva la mancata notifica dell'avviso di addebito e, CP_1 conseguentemente, l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' In via subordinata, eccepiva la CP_1 prescrizione dei crediti ingiunti atteso che l' , dopo la presunta notifica Controparte_3 dell'avviso di addebito n. 59420130000673391, effettuata in data 13.01.2014, notificava l'intimazione di pagamento solo in data 04.03.2024 facendo quindi maturare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma
9, L. n. 335/95.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare che venisse sospesa l'efficacia esecutiva del ruolo;
nel merito, che venisse dichiarata la nullità per intervenuta prescrizione del credito derivante dagli atti opposti;
che venisse accertata la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti
1 impugnati;
conseguentemente che venisse annullata e/o revocata l'iscrizione a ruolo recata dagli atti opposti ordinando, altresì, la cancellazione dei ruoli. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Con memoria depositata il 16.09.2024, si costituiva in giudizio l' contestando tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto. In particolare, parte opposta eccepiva l'infondatezza della domanda di controparte evidenziando che l'intimazione di pagamento n. 29420249001474716/000, che sottende avviso di addebito n.
59420130000673391, notificato in data 13.01.2014, si riferiva a tributi previdenziali datori di lavoro agricoli relativamente agli anni dal trim 2/2007 al trim 4/2009 in riscossione con il trimestre 3/2012. Precisava, altresì, che il carico contributivo iscritto a ruolo aveva origine dal Verbale Ispettivo PROT.
4800.23.08.2012.0167658, notificato il 03.09.2012, con il quale era stato accertato che il titolare non aveva CP_1 corrisposto le retribuzioni previste dai contratti collettivi e provinciali. Eccepiva, infine, l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda sospensiva nonché del ricorso e delle domande in esso formulate perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, che venisse condannato l'opponente al pagamento delle somme indicate nei provvedimenti impugnati oltre sanzioni civili fino all'effettivo saldo.
3. L'udienza del 6.10.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Nel merito va rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta che l'avviso di addebito n.
59420130000673391 è stato notificato in data 13.01.2014.
Nonostante la regolarità della notifica, l'avviso di addebito non è stato oggetto di tempestiva impugnazione. Ne consegue che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99. Il detto termine secondo consolidato orientamento della Cassazione “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e acconsentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né
l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cass. N.4506/2007).
2 Tuttavia va rilevato che l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento, come la prescrizione.
Inoltre va rilevato che l'avviso di addebito è un atto amministrativo che risulta privo dell'attitudine a modificare il termine di prescrizione, che nel caso di specie è pari a cinque anni.
Ne consegue che il termine prescrizionale di cinque anni è cominciato a decorrere dalla notifica dell'avviso di addebito.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.” (Cass. 2016
n. 23397).
Va inoltre rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” SS. UU. 2022 n. 7514)
Ciò posto dalla notifica dell'avviso di addebito n. 59420130000673391, avvenuta in data 13.01.2014, e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29420249001474716/000, avvenuta in data 04.03.2024, non risultano depositati successivi atti interruttivi della prescrizione entro il termine di cinque anni.
Deve, pertanto, ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento limitatamente all'avviso di addebito n. 59420130000673391.
5. Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione le spese giudiziali vanno poste a carico dell così CP_1 come liquidate in dispositivo ex d.m. 2014 n. 55 tenuto conto del valore della controversia e applicati i valori minimi attesa la durata infratriennale del giudizio.
3
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 29420249001474716/000 limitatamente all'avviso di addebito n. 59420130000673391;
- condanna l' a pagare le spese di lite in favore di che vengono liquidate in CP_1 Parte_1
euro 4.636,50, per compensi oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore antistatario.
Messina, 7.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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