Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1540 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata in COLOMBIA, in [...] Parte_1
03/10/1965, con l'Avv. CANGEMI MAURO;
– attrice –
CONTRO
, nato in [...], in data [...], con l'Avv. CP_1
GALLUFFO SALVATORE;
– convenuto –
OGGETTO: danno da reato;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2
ha convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al
[...] CP_1
risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in euro 15.000,00,
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
patiti in dipendenza della rapina perpetrata dal convenuto ai suoi danni,
oltre alla refusione della somma di euro 500,00 dallo stesso trafugata in occasione della consumazione del delitto, reato per il quale il convenuto ha chiesto ed ottenuto, giusta sentenza n. 639/2020, emessa dal
Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., con condanna alla pena di anni
4 e mesi 10 di reclusione, oltre ad euro 200,00 di multa.
In particolare, l'attrice ha dedotto che, alle ore 00:05 del 21.10.2019,
ha ricevuto una chiamata dal , e i due hanno concordato un CP_1
appuntamento per un incontro sessuale. Recatosi presso l'abitazione e fatto ingresso all'interno dell'immobile della , il Parte_1 CP_1
avrebbe chiesto di andare in bagno e, una volta tornato, si è presentato con il volto coperto da una sciarpa e armato di coltello, intimando all'attrice di consegnarle tutti i contanti presenti in casa, oltre alla scheda sim del telefono cellulare. Il convenuto si è dato alla fuga (dopo aver trafugato l'apparecchio telefonico della e le chiavi Parte_1
dell'appartamento), e l'attrice si è avveduta che il , nella CP_1
concitazione dell'evento, aveva dimenticato, all'interno della sua abitazione, il proprio mazzo di chiavi, ove erano riportate le sue generalità: “ 30.07.1980 – ”. CP_1 Per_1
La , nell'immediatezza del fatto, ha dapprima chiamato Parte_1
un'amica, tale , con la quale hanno cercato il Persona_2
profilo “social” del rapinatore, individuandolo su “Facebook” (il malvivente
è stato riconosciuto da entrambe in quanto anche la aveva, in Per_2
precedenza, incontrato il ) e, successivamente, ha ritrovato gli CP_1
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oggetti trafugati dal convenuto.
La mattina del 21.10.2019, l'attrice si è recata presso la locale
Questura, sporgendo denuncia-querela per i fatti occorsi la notte precedente e, a seguito di riconoscimento fotografico del rapinatore, ha individuato il come il soggetto ritratto nella fototessera n. 20 del CP_1
dossier mostratole.
A seguito di tali eventi, si è instaurato il giudizio penale n. 955/2020
R.G. presso questo Tribunale, conclusosi con la sentenza sopra menzionata.
Pertanto, deducendo la sussistenza dei presupposti di legge, ex art. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c., ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (sub specie di danno morale, derivante dallo stress emotivo,
dal senso di frustrazione e dalla paura ingenerata dalla condotta criminale posta in essere dal convenuto), parte attrice ha chiesto al
Tribunale di: “accertare e dichiarare, per i fatti di cui in premessa che il sig.
si è reso responsabile dei gravi fatti di cui in narrativa e, per CP_1
l'effetto condannarlo alla refusione della somma di € 15.000 (o in quella
somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia) per i danni morali
causati a parte attrice, oltre la somma di € 500,00 derivante dalla rapina
perpetrata in danno della stessa. Per l'effetto condannare il sig. CP_1
su generalizzato al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di €
15.500 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
emettere
sentenza che statuisca quanto sopra chiesto e domandata”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.11.2023, CP_1
ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità della domanda per il
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mancato invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Nel merito, il convenuto ha avversato la domanda risarcitoria di parte attrice, esponendo che la stessa è basata esclusivamente sulla sentenza penale emessa ex art. 444 c.p.p., ma che la non avrebbe Parte_1
fornito la prova del nesso causale tra la condotta di reato e i danni non patrimoniali di cui ha chiesto il ristoro, come si evincerebbe dalla circostanza che l'attrice ha domandato la liquidazione in via equitativa del danno.
Pertanto, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di: “preliminarmente
dichiara l'improcedibilità della domanda per omesso assolvimento della
condizione di procedibilità; nel merito - rigettare in toto tutte le domande
proposte da parte attrice – stante il mancato assolvimento dell'onere
probatorio e di allegazione incombente esclusivamente su quest'ultima - in
subordine determinare l'importo dovuto nella minor misura che dovesse
risultare in corso di causa”.
La causa viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, e ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 3, D.lgs. n. 132/2014
(cfr. allegato alle note ex art. 127-ter depositate da parte attrice in data
4.6.2024), deve preliminarmente rilevarsi come l'art. 2697 c.c. imponga all'attore che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì
che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità,
debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di
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responsabilità invocata.
Tuttavia, in presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., l'onere della prova a carico dell'attore risulta notevolmente attenuato.
Difatti, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.,
pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.
(Cass. Civ. n. 3980 del 29/02/2016; Cass. SS.UU. n. n. 21591 del
20/09/2013).
Va, inoltre, specificato, per quel che concerne il danno non patrimoniale c.d. “da reato” – tenuto conto di quanto affermato dalla S.C.
a sezioni unite con le pronunce rese in proposito nel novembre del 2008
(cfr. tra tutte la sentenza n. 26972/08) –, che: - il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di beni inerenti alla persona, come tali non connotati da rilevanza economica;
- il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi integrativi dell'illecito extracontrattuale codificato dagli artt. 2043 e ss. del codice civile;
- secondo il disposto dell'art. 2059 c.c. “deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”; dunque – per delineare l'ambito di risarcibilità di tale danno – occorre individuare le norme alle quali rinvia l'art. 2059 c.c. La prima di tali norme è agevolmente individuabile, stante
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il suo tenore letterale, nel comma 2° dell'art. 185 c.p. secondo il quale
“ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,
obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi
civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Ne consegue che: - ove il fatto illecito si configuri anche solo astrattamente come reato (cfr. sez. un. n.
6651/82, cass. 3371/20) è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (cfr. sez. un. n.
9556/02) inteso nella sua più ampia accezione e costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, la cui intensità e durata nel tempo assumono rilievo non già ai fini dell'esistenza del danno, bensì ai fini della sua quantificazione;
- in presenza del reato,
dunque, è risarcibile non solo il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente rilevanti, ma anche quello derivante dalla lesione di interessi della persona che non siano presidiati da norme costituzionali e dei quali tuttavia il legislatore ha riconosciuto la rilevanza nel momento in cui ne ha predisposta la tutela sul piano penale.
Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione,
ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato (cfr. Cass. sez. un. 26972/2008; Cass. sez. un. n. 3677/2009).
Tuttavia, “anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la
sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re
ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche
attraverso presunzioni semplici” (cfr. Cass. civ. n. 8421/2011).
In applicazione dei summenzionati principi al caso di specie, deve
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rilevarsi che parte attrice ha adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico, nei termini sopra specificati (vale a dire, in presenza di una sentenza penale emessa ex art. 444 c.p.p.).
D'altronde, parte convenuta non ha contestato l'evento di reato commesso dal , limitandosi a dedurre l'insussistenza del nesso CP_1
causale tra la condotta criminale e i danni patiti dall'attrice.
Nondimeno, alcun dubbio può ragionevolmente porsi in ordine alla sussistenza del danno lamentato dalla parte attrice. Deve, infatti,
ritenersi che il comportamento illecito tenuto dall'odierno convenuto,
consistito in una condotta che ha integrato il reato di rapina aggravata,
secondo massime di comune esperienza, è eziologicamente riconducibile ai danni di natura prettamente morale (stress emotivo, senso di frustrazione e paura) dei quali l'attrice chiede il ristoro e che, non potendosi calcolare con precisione, è necessario liquidare in via equitativa. È ragionevole ritenere, infatti, che la rapina abbia, per la sua obiettiva gravità, suscitato, nell'odierna attrice, sentimenti di preoccupazione e angoscia, nonché disagi e malessere. Ai fini della quantificazione di tale posta di danno, devono essere presi in considerazione i seguenti fattori. In primo luogo, deve tenersi conto della gravità della condotta del , il quale ha chiesto un appuntamento CP_1
alla (la quale, come dichiarato agli agenti di Pubblica Parte_1
sicurezza in sede di denuncia-querela, svolge l'attività di prostituta), e,
dopo essersi introdotto con l'inganno presso l'abitazione dell'attrice, senza consumare alcun rapporto sessuale (circostanza che fa comprendere la dolosa preordinazione del delitto consumato), l'ha minacciata di morte
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con un coltello per farsi consegnare i contanti presenti nell'abitazione.
Ancora, occorre valutare il contesto dinamico-relazionale in cui l'evento lesivo si è verificato, che è quello dell'abitazione, nel quale quindi l'attrice avrebbe dovuto sentirsi protetta e tutelata.
La quantificazione dei pregiudizi in esame, che, per la loro natura, non possono essere provati nel loro preciso ammontare, deve necessariamente essere operata in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
In particolare, l'entità del pregiudizio sofferto dalla parte può
equitativamente stimarsi in complessivi euro 6.000,00 (compresa la somma di euro 500,00 trafugata dal in contanti dall'abitazione CP_1
della ), già comprensivi di rivalutazione e interessi, e previa Parte_1
devalutazione della somma riconosciuta all'attualità al dì del fatto (come da Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n. 1712), al pagamento dei quali va,
dunque, condannato , oltre interessi legali dalla sentenza sino CP_1
al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione a favore dell'Erario stante l'ammissione a PSS
dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, ogni altra domanda assorbita, così provvede:
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 6.000,00, oltre interessi legali dalla decisione e sino al soddisfo.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, da rifondersi in favore dell'Erario, liquidate in € 1.950,00, oltre spese generali, IVA e
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CPA come per legge, somma già ridotta ex art. 130 TUSG.
Così deciso in Trapani, in data 17.3.2025
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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