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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/12/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr TA AR Presidente dr Nicola La Mantia Consigliere dr RC UR Consigliere rel. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. , in proprio e Parte_1 C.F._1 quale amministratore di sostegno di , nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lorena C.F._2
Spada;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Alberto Toffoletto,
AR EN, FL LE e ON NE;
APPELLATA
1 *****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione al seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 3 dicembre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed Parte_1 CP_1 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, Controparte_2
Gli attori avevano stipulato con la convenuta, in data 26 aprile 2010, un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di €. 150.000,00, da restituire in 144 rate mensili, con applicazione del tasso di interesse variabile determinato nello spread dell'1,50% sul tasso
Euribor tre mesi, sicchè il tasso degli interessi corrispettivi era pari, al momento della stipula, al 2,20%, mentre il TAEG era pari al 2,53991%.
Assumevano gli attori che il tasso convenuto, tenuto conto dei costi e delle spese pattuite, ammontava in realtà al 6,092%, superiore al tasso soglia previsto dal decreto ministeriale emanato al tempo in applicazione della legge n. 108/1996 che, per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile, stabiliva la soglia nel 3,945%.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria della dedotta usurarietà e la condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi, nella misura di €. 17.384,87.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava quanto ex adverso dedotto ed insisteva nel rigetto della domanda.
Con sentenza n. 2438/2024 del 6 dicembre 2024 il Tribunale adito rigettava la domanda, regolando le spese in base al principio della soccombenza.
Avverso la sentenza , in proprio e quale amministratore di sostegno di Parte_1
, ha interposto appello sulla base di un unico motivo di censura. CP_1
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia disposto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio onde accertare l'usurarietà originaria del contratto inter partes, dimostrata dalla perizia di parte allegata in atti, che il giudice aveva espressamente dichiarato di non aver compreso. 2 Tale accertamento, a dire di parte appellante, avrebbe infatti ribaltato l'esito della causa.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il primo giudice ha sul punto così motivato “la difesa di parte convenuta ha dato prova del fatto che il tasso corrispettivo divisato in contratto, pari al 2,20%, era inferiore al tasso soglia all'epoca vigente pari, per i mutui ipotecari al tasso variabile, al
3,945%, e che il tasso di mora, pari al 5,550% secondo quanto previsto dall'art. 4 del testo contrattuale, era del pari inferiore al tasso soglia di mora vigente pari, per la medesima tipologia di mutui, al 6,045% compresa la maggiorazione del 2,1% come da rilevazione della Banca d'Italia: non scalfiscono tali risultanze le laconiche e, per la verità, poco comprensibili conclusioni della perizia di parte commissionata dagli attori, perizia che giunge a conclusioni diverse sulla base di asserzioni non motivate di cui non si è compreso il fondamento”.
A fronte di tale ragionamento gli appellanti deducono di aver depositato una relazione chiarificatrice a firma dello stesso consulente di parte, nella quale il professionista sottolineava che “il contratto di mutuo è usuraio ab origine in quanto è stata fatta sottoscrivere espressamente la clausola “blocca rata”, quantificata in € 1.428,26, che
è usuraria come dimostrato dall'elaborazione matematica sotto precisata”.
Il riferimento è alla clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di mutuo, a tenore del quale “a partire dalla rata in scadenza nel mese di febbraio 2011, ogniqualvolta la rata a seguito dell'aumento del tasso variabile che regola gli interessi, superi l'importo di Euro
1428,26 (…) verrà automaticamente attivato il “blocco rata”. Con l'attivazione del blocco rata: - la rata si blocca ad Euro 1428,26 (…); il rimborso della quota capitale non subisce alcuna variazione rispetto al piano di ammortamento originario;
- la sola quota interessi eccedente viene accantonata su un conto accessorio infruttifero (…); nel caso l'importo della rata, a seguito della diminuzione del tasso variabile che regola gli interessi, dovesse scendere al di sotto di Euro 1428,26 (…) l'importo nel frattempo maturato sul conto accessorio viene di volta in volta applicato sulle rate successive (…); - il recupero dell'importo sul conto accessorio avverrà sempre nel rispetto del limite massimo di ogni singola rata di Euro 1428,26 (…), sino a giungere all'azzeramento del conto accessorio infruttifero”.
Tuttavia, deve del tutto escludersi l'ipotesi della dedotta usura originaria, atteso che: il TAEG previsto nel contratto di mutuo era pari al 2,53991%; la prima rata pagata (in misura corrispondente al piano di ammortamento) ammontava ad €. 1.024,93; il
3 meccanismo cd. blocca rata (favorevole al cliente) era operativo solo a far data dal mese di febbraio 2011 e si riferiva all'eventuale aumento dell'Euribor nel corso del rapporto (che, come noto, rileva in relazione alla cd. usura sopravvenuta, dovendosi pure precisare che giammai, per come emerge dalla documentazione in atti, il meccanismo cd. blocca rata venne concretamente applicato).
Rimane in tal modo assorbita anche la questione della ammissibilità o meno della richiesta istruttoria – qui ribadita – ex art. 210 c.p.c., stante l'inutilità dell'accertamento peritale in funzione del quale essa è stata formulata.
Infine, non può trascurarsi di evidenziare che l'appellante ha insistito sulla nomina del consulente tecnico d'ufficio perché calcolasse il tasso di interesse con esclusione della applicazione dell'ammortamento alla francese, nonostante la relativa questione non fosse mai stata dedotta dalla parte nel corso del giudizio.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da in Parte_1 proprio e quale amministratore di sostegno di avverso la sentenza n. CP_1
2438/2024 in data 6 dicembre 2024 del Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 4.000,00 per compensi, oltre ad Iva, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
10 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(RC UR) (TA AR)
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