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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 12/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 433 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
INTAGLIATA (C.F. ), elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, C.F._2
via A. Pansa n. 55/I, presso lo studio del difensore;
attore
contro
Controparte_1
(C.F. ) – già (C.F. ) – in persona del P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2
Commissario Straordinario pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Lorena VACCA (C. F.
, elettivamente domiciliata a Selargius, via Piero Della Francesca n. 1, C.F._3
presso lo studio del difensore;
1 convenuta
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Anna MUGNANO (C.F.
), elettivamente domiciliata a Napoli, via Dei Fiorentini n. 61, presso C.F._4
lo studio del difensore;
chiamata in causa
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'11.11.2024):
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale di Nuoro
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_3
, adesso Sanitaria Liquidatoria di , in persona del
[...] Controparte_1 CP_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Enrico Costa n. 57, Sassari, per tutti i gravi pregiudizi subiti dal sig. , in relazione ai fatti e per le ragioni esposte in Parte_1
atti e accertati nel corso della istruttoria e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l' , adesso Controparte_3
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in via Enrico Costa n. 57, Sassari, al pagamento- a titolo di risarcimento integrale di tutti i danni patiti dall'attore - della somma di € 194.488,00
o di quella somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali nel corso del giudizio e al pagamento, sempre in favore dell'attore, di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto sino alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, oltre agli interessi moratori sulle somme rivalutate dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno da ritardo.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Con condanna al rimborso delle spese di CTU e di CTP oltre al pagamento delle spese legali, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA inclusi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Nell'interesse della convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
12.11.2024):
2 “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis:
In via preliminare/pregiudiziale
- Dichiarare l'inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno così come formulata da parte attrice per totale assenza del nesso di causalità;
Nel merito
- rigettare in quanto totalmente infondate, sia in fatto che in diritto, tutte le domande proposte da parte attrice ed assolvere la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di CP_1
da ogni avversa domanda e pretesa.
- con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via subordinata
- qualora il Giudice ritenesse fondato il sinistro nell'an e nei limiti del quantum debeatur, dovrà porsi a carico di , ora Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di CP_1 [...]
Part
e delle soppresse e delle soppresse ASL la sola somma rientrante all'interno CP_1
della SIR pari ad euro 100.000,00, come previsto dagli artt.
2.4 C.G.A., con condanna dell' alla restante somma. Controparte_2
- spese di lite compensate
In via ulteriore subordinata
- nella denegata ipotesi di condanna Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di
[...]
Part
e delle soppresse e delle soppresse ASL al risarcimento del danno dichiarare CP_1 la sentenza non provvisoriamente esecutiva”.
Nell'interesse della chiamata in causa (rassegnate nella comparsa di risposta e confermata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.11.2024):
“Affinché Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere:
1) In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare il difetto sopravvenuto di legittimatio ad processum dell' e, per l'effetto, dichiarare interrotta il processo;
CP_1
2) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza delle avverse
domande, sia principale che di garanzia e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
3) In via gradata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche
solo parziale, della domanda del signor e della domanda di garanzia e Parte_1
manleva verso i concludenti:
3 a) accertare e liquidare in maniera rigorosa i danni sofferti dal signor Parte_1
esclusivamente riconducibili alla condotta dei sanitari operanti presso l'Ente assicurato,
evitando ingiustificate duplicazioni di poste risarcitorie non provate e non dovute;
b) accertare e dichiarare che l'eventuale indennizzo dovrà essere liquidato conformemente
alle condizioni di polizza e comunque nei limiti di massimale previsto dalle condizioni del
contratto e nel rispetto della SIR di € 100.000,00 a carico dell' tenuto Parte_3
conto della riserva di massima esposizione legittimamente esercitata dalla deducente.
4) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha esposto quanto segue: Parte_1
a. dopo essersi recato, in data 5.6.2011, al Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Francesco di Nuoro a causa della comparsa di dolori addominali, esso attore:
i. all'esito degli accertamenti clinici effettuati in pari data – “flebo di
fisiologica e spasmex, disponevano esami ematochimici,
elettrocardiogramma, rx addome e consulenza infettivologica” – era stato dimesso e rimandato dal medico curante con la diagnosi di “coliche
addominali e con consiglio di idratazione adeguata e clisteri evacuativi”;
ii. in data 6.6.2011:
1. stante la persistenza del dolore addominale, si era nuovamente recato nel medesimo Ospedale, ove, in seguito all'esame obiettivo –
da cui erano emersi “febbre e dolore addominale diffuso, sospetta
subocclusione intestinale” – e al RX addome, era stato ricoverato nel reparto di Medicina ed ivi sottoposto a clistere evacuativo;
2. attesa la comparsa, verso le ore 18:00, di dolori, nausea e vomito,
era stato sopposto ad ulteriori accertamenti – rx urgente e visita
4 chirurgica, da cui era emersa “esile falce di aria libera in sede
sottodiaframmatica dx da verosimile perforazione” – ed intervento chirurgico in video laparoscopia di “resezione anteriore del retto
con contemporanea coiostomia” (previo riscontro della presenza
“di abbondante liquido corpuscolato tipo pus e materiale enterico
diffuso in tutti i recessi. Voluminoso ascesso del meso da
perforazione del sigma con pareti ispessite occupante le pelvi”);
iii. il 12.6.2011 era stato dimesso, con diagnosi di “peritonite diffusa da
perforazione del sigma peritonite diffusa da perforazione del sigma”;
iv. in ragione della perdurante iperpiressia, l'1.7.2011 si era nuovamente recato nella medesima struttura sanitaria, ove gli era stata diagnosticata una
“polmonite batterica”;
v. in seguito, era stato ricoverato altre quattro volte, rispettivamente, nel gennaio 2012 per la programmata chiusura della pregressa colostomia (con affondamento del moncone colico in addome), il 20.2.2012 in day ospital per “fistola postoperatoria persistente”, il 17.5.2012 per “chiusura ileostomia” e il 27.5.2019 per “laparocele postchirurgico”;
b. a suo dire (come evidenziato nella relazione medico-legale di parte versata a corredo dell'atto introduttivo) sussisteva la responsabilità della struttura sanitaria,
poiché:
i. a esso attore era stato praticato un clistere evacuativo, trattamento controindicato in ragione delle sue patologie intestinali, accertate solo in un secondo momento dai sanitari, errore da cui era scaturito tutto il successivo iter clinico (“l'intervento demolitivo reso necessario dalla peritonite
stercoracea occorsa, e le successive complicanze correlate (tra cui, oltre a
5 quanto già esposto, anche una lesione iatrogena accidentale della cupola
vescicale e del polo inferiore della milza)”, con grave pregiudizio del suo pregresso stato di salute;
ii. se gli infermieri non avessero effettuato autonomamente detto clistere, la patologia diverticolare sintomatica sarebbe stata infatti tempestivamente diagnosticata e curata con terapia farmacologica;
iii. solo nel 2019 gli era stata consegnata la copia integrale della cartella clinica, inizialmente (il 20.12.2011) rilasciatagli priva di alcune pagine, tra le quali quelle relative alla scheda infermieristica, al fine di occultare l'errore diagnostico menzionato nel punto che precede;
c. in conseguenza della condotta dei sanitari, esso attore aveva subito i seguenti pregiudizi:
i. quanto al danno non patrimoniale:
1. danno biologico del 40%, pari a 161.215,00 euro;
2. danno biologico temporaneo (I.T.T. di 16 giorni, I.T.P. al 75% di
30 giorni e I.T.P. al 50% di 90 giorni), pari a 10.855,00 euro;
3. il danno morale, ravvisabile nella sofferenza subita – considerato che l'errore medico de quo aveva reso necessario l'intervento demolitivo, oltre a produrre l'elevato grado di invalidità
permanente residuatogli ed al periodo di oltre quattro mesi di inabilità temporanea, l'incertezza derivante dal protrarsi della patologia ed al dover assumere farmaci, nonché il disagio psicologico conseguente alla necessità di portare una borsa ostomica – pari a 80.607,00 euro;
4. l'applicazione al danno permanente della personalizzazione,
6 vedendosi “impedito nel positivo e completo ripristino della qualità
di vita e nelle dinamiche relazionali precedenti all'episodio per cui
è causa”;
ii. riguardo al danno patrimoniale, le spese mediche sostenute, pari a 3.378,80
euro;
L'attore ha quindi concluso chiedendo la condanna della a pagargli Controparte_1
256.385,80 euro (o la somma maggiore o minore accertata in corso di causa) a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 2.7.2021, la si Controparte_1
è così difesa:
a. riguardo all'an, ha contestato la sussistenza di qualsivoglia inadempimento ascrivibile alla struttura sanitaria ed al suo personale, sostenendo quanto segue:
i. durante il primo accesso al Pronto Soccorso (5.6.2011), “né il medico in
servizio, né lo specialista, considerata anche l'assenza di dolore nel
paziente, rilevavano elementi patologici che giustificassero un ricovero e,
quindi, lo dimettevano, indirizzandolo al proprio medico curante”;
ii. in seguito al secondo accesso ospedaliero (6.6.2011) dopo circa due ore e mezza nel reparto di Medicina – ed all'esito degli esami bioumorali e strumentali effettuati – l'attore era stato trasferito nel reparto di Chirurgia,
ove gli era stata diagnosticata la perforazione intestinale;
iii. non vi era quindi stato alcun ritardo in ordine ai trattamenti praticati al paziente, né tantomeno vi era nesso di causa tra il clistere evacuativo e la suddetta perforazione, considerato che:
1. all'esito del secondo accesso nella struttura sanitaria, non era stata
7 rilevata una sintomatologia clinica differente rispetto a quella pregressa;
2. trattavasi di un trattamento compatibile con quest'ultima e che si poneva in linea di continuità con le terapie domiciliari prescritte all'attore prima dell'ingresso nella struttura sanitaria;
3. quanto alla possibilità di effettuare un ETG addome, “durante il
primo accesso al P.S., né il medico in servizio, né lo specialista,
considerata anche l'assenza di dolore nel paziente, rilevavano
elementi patologici che giustificassero un ricovero e, quindi, lo
dimettevano, indirizzandolo al proprio medico curante”;
4. la perforazione era verosimilmente dovuta a cause precedenti,
laddove il quadro anatomo-patologico non era compatibile con una evoluzione così repentina rispetto al momento in cui era stato praticato il clistere, trattamento al quale, in precedenza, l'attore si era più volte sottoposto anche a domicilio;
iv. anche nell'ambito dei ricoveri ed interventi successivi, la condotta tenuta dai sanitari era stata tempestiva, adeguata e risolutiva della patologia da cui era affetto il paziente ed a tutte le successive complicazioni derivanti da quest'ultima;
b. ha comunque contestato il quantum preteso nell'atto di citazione, eccessivo rispetto al danno biologico, nonché genericamente allegato e sfornito di riscontro probatorio quanto ai profili relativi al danno morale ed alla pretesa personalizzazione;
c. ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_4
, avverso la quale intendeva formulare domanda riconvenzionale
[...]
8 subordinata di manleva, in virtù della polizza per la responsabilità civile verso terzi n. ITOMM1502041.
La convenuta ha quindi concluso chiedendo il differimento della prima udienza al fine chiamare in causa la compagnia assicuratrice, la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria (per difetto del nesso di causa) e, comunque, il suo rigetto.
3. Nella prima udienza del 5.10.2021, svoltasi con la modalità cartolare, il giudice ha autorizzato la convenuta a chiamare in causa la compagnia assicuratrice.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 25.2.2022, la Controparte_2
si è così difesa:
[...]
a. ha eccepito il difetto di legittimatio ad processum della , Controparte_1
siccome soggetto non più esistente in virtù delle L.R. Sardegna n. 24/2020 e n.
17/2021 (ivi comprese le delibere attuative), con conseguente necessità di dichiarare l'interruzione del processo;
b. quanto all'operatività della polizza n. IITOMM1502041, ha sostenuto quanto segue:
i. essa chiamata in causa era subentrata nella titolarità del rapporto alla in virtù di un trasferimento di portafoglio Controparte_4
del 31.7.2020;
ii. la copertura, valida dalle ore 24:00 del 31.7.2015 alle ore 24:00 del
31.7.2021, era della tipologia claims made e riguardava fatti verificatisi successivamente alle ore 24:00 del 27.6.2005, con il massimale previsto di euro 5.000.000,00 per sinistro, nonché con una franchigia in S.I.R. (Self
Insured Retention) di 100.000,00 euro per i danni a terzi derivanti dall'attività medico-sanitaria;
iii. poiché, come emergeva dalla corrispondenza telematica, in seguito alla
9 formulazione dell'ipotesi di definizione transattiva per la somma omnicomprensiva di 99.000,00 euro (di cui 87.000,00 euro per capitale e
12.000,00 euri per spese e competenze legali) – rientrante, quindi,
interamente nella S.I.R. pattuita – nonostante l'accettazione del danneggiato, la non aveva fornito riscontro, ai sensi Controparte_1
dell'art.
2.5 delle condizioni generali di assicurazione l'eventuale condanna della contraente ad un importo maggiore di quello oggetto della proposta transattiva comportava che quest'ultima avrebbe dovuto sopportare la differenza tra le due somme;
c. ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata da Pt_1
sia nell'an – richiamando le difese articolate dalla convenuta – sia nel
[...]
quantum, in relazione al quale avrebbe dovuto tenersi conto, sia che il quadro menomativo non era comunque interamente derivato dall'operato dei sanitari, sia del fatto che l'attore aveva dichiarato di essere stato indennizzato.
5. Nell'udienza cartolare del 22.3.2022, previamente rilevando l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di interruzione del processo, laddove l'evento estintivo riguardante la convenuta non era stato dichiarato dai legali di quest'ultima, bensì dal difensore della compagnia assicuratrice – il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. In seguito allo scambio delle memorie previste dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nell'udienza cartolare del 12.7.2022 il giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio medico-legale,
avente ad oggetto il seguente incarico:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, visitato il periziando e svolto ogni opportuno accertamento, sentite le parti o i loro consulenti, il Collegio peritale:
1. descriva le condizioni di in occasione degli accessi all'Ospedale San Parte_1
Francesco di Nuoro menzionati nell'atto di citazione, accertando anche lo stato di salute
10 generale dell'attore;
2. descriva a quali accertamenti diagnostici e/o strumentali, interventi e/o trattamenti sia stato sottoposto nei vari accessi a detta struttura sanitaria, in Parte_1
particolare:
a. se fossero indicati e se siano stati effettuati secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto;
b. se richiedessero la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute del ricorrente;
c. se invece sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili al personale sanitario che li ha eseguiti;
3. qualora siano ravvisati profili di responsabilità, accerti, quali pregiudizi abbia subito il periziando, in particolare:
a. l'inabilità temporanea assoluta e relativa patita, precisandone la durata e quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
b. i postumi permanenti, quantificandone l'entità in termini percentuali ed eventualmente differenziali, indicando i criteri di valutazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme);
4. dica altresì se i postumi, sia temporanei che permanenti, abbiano comportato e comportino ed in quale misura compromissione della capacità di di Parte_1
svolgere le normali attività di vita quotidiana e/o ne limitino ed in quale misura,
l'autonomia e l'autosufficienza in rapporto alle stesse;
5. valuti la necessità e la congruità delle spese mediche documentate e delle spese eventualmente necessarie per il futuro;
6. tenti la conciliazione della lite;
7. dica quant'altro di utile a fini di giustizia”.
7. In seguito ad alcuni rinvii – dovuti alla rinuncia (o alla mancata accettazione) da parte degli ausiliari nominati – ed alla sostituzione dell'udienza del 3.3.2023 ex art. 127 ter
c.p.c., con provvedimento reso in pari data ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha conferito l'incarico peritale al dott. ed al Persona_1
dott. . Persona_2
11 8. In seguito alla concessione di una proroga, il 12.2.2024 il Collegio peritale ha depositato la relazione tecnica, in riferimento alla quale, con decreto reso il 26.9.2024 il giudice ha liquidato a ciascun CTU complessivi 1.259,57 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge), ponendo tali importi a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con i consulenti.
9. Nell'udienza del 26.9.2024:
a. la parte chiamata in causa ha osservato che “ detiene una copia CP_2
informale del verbale della seduta del Comitato Valutazione SINISTRI del
30.4.2021, nel quale l'azienda ha discusso il caso già rimesso alla gestione diretta
in SIR (a dicembre 2020), prendendo atto che l'onere economico del sinistro fosse
a carico di . Pertanto, si chiede al giudice di voler ordinare CP_1
l'esibizione documentale del corrispondente documento all'azienda sanitaria o di
volere autorizzare alla produzione e/o esibizione di copia del verbale CP_2
(epurato dei riferimenti non pertinenti) unitamente alla corrispondenza con la
quale la stessa assicurazione ha sollecitato il benestare all'accordo transattivo
raggiunto con la controparte”;
b. la parte attrice si è opposta alla suddetta richiesta, siccome tardiva;
c. il giudice ha ritenuto l'istanza inammissibile – “trattandosi di documentazione già
nella sua disponibilità prima della maturazione delle preclusioni istruttorie – né vi
prova che la parte si sia trovata nell'impossibilità di produrla tempestivamente –
e, comunque, ininfluente, sul rilievo che l'eventuale ripartizione del debito nei
rapporti interni tra assicurata e compagnia assicuratrice è regolata dalle
condizioni generali di polizza” – rinviando all'udienza del 14.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
10. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 14.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., nelle
12 rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 15.11.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
11. La domanda risarcitoria formulata da deve essere accolta, nei termini e Parte_1
per le ragioni che seguono.
11.1 Ai sensi dell'art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il
ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile”.
È consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria deve essere sussunta nell'alveo della menzionata disposizione (Cass.
n. 11320/2022, n. 5590/2015; n. 1620/2012), poiché, in seguito all'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, viene stipulato in contratto atipico “di spedalità o di assistenza sanitaria”, involgente prestazioni principali di carattere medico-sanitario e prestazioni accessorie quali vitto, alloggio,
assistenza, nonché la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle
lato sensu alberghiere (Cass. n. 1698/2006; n. 13066/2004; SS.UU. n. 9556/200; n.
589/1999).
La struttura sanitaria risponde, a tale titolo, sia degli inadempimenti ad essa ascrivibili in via diretta (a titolo esemplificativo, deficit organizzativo), sia di quelli in cui siano incorsi i medici e in generale gli altri soggetti di cui si avvalga nell'esecuzione delle prestazioni in favore del paziente, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (“il debitore che
13 nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti
dolosi o colposi di costoro”), in ragione dell'assunzione del rischio connaturato all'utilizzazione di questi ultimi, ciò in quanto “se la struttura si avvale della
"collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover
rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità
di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria
obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli
ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato
all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n.
6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per
l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i
danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833)” (Cass. n.
28987/2019).
Dalla natura “contrattuale” della responsabilità derivano rilevanti conseguenze in ordine al riparto dell'onere della prova, laddove, secondo il tradizionale e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova dell'inadempimento
di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante
sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione
di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
14 dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando
ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”
(SS.UU. n.1 3533/2001).
Nello specifico ambito del responsabilità sanitaria le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 577/2008) hanno chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale
della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del
medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve
limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore,
astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore
dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante”.
In tema di nesso eziologico, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte,
sussiste un “duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro
relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il
creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del
sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o
d'insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di
provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa
esterna, imprevedibile e inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art.
1176, primo comma, cod. civ., e impossibilità sopravvenuta della prestazione di
diligenza professionale (art. 1218). ... Ne discende che, se l'utilizzo di presunzioni la
causa dell'evento sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul professionale, se invece
resta ignota la causa della prestazione di diligenza professionale, l'imprevedibilità e
inevitabilità di tale causa, resta ignota anche mediante di danno, le conseguenze
15 creditore della prestazione d'impossibilità sopravvenuta ovvero resta indimostrata le
conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore» (Cass., 11/11/2019, n. 28991, e n.
28992)” (Cass. n. 5632/2023, n. 5886/2022).
Calando tale elemento costitutivo della fattispecie nell'ambito della specifica ipotesi di diagnosi tardiva, è stato inoltre chiarito che “in materia di responsabilità per attività
medicochirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da
compiersi secondo la regola del “più probabile che non” ovvero della “evidenza del
probabile”- si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre
stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe
stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del
caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non
esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di
eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all'ambito degli elementi di
conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso
concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (tra le tante, Cass. n. 16199/2024, n.
19372/2021, n. 21530/2021, n. 25119/2017).
11.2 Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e, in particolare,
delle conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio peritale – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi – deve concludersi che ha fornito prova Parte_1
idonea della responsabilità sanitaria della convenuta.
a. Per ciò che concerne la cronologia dell'iter clinico (limitatamente agli aspetti rilevanti ai fini della decisione):
i. il 5.6.2011 si è presentato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Parte_1
San Francesco di Nuoro, lamentando “dolore di tipo colico localizzato
16 soprattutto nei quadranti inferiori dell'addome associato a nausea e vomito e
febbre (37,7°). L'esame obiettivo evidenziava una certa dolorabilità alla
palpazione mentre gli esami ematochimici dimostravano una leucocitosi (12,34
Globuli Bianchi) ed un aumento della PCR (12); una radiografia diretta
dell'addome escludeva la presenza di aria libera in addome. Si effettua una
consulenza infettivologica e, senza ulteriori accertamenti, dopo la
somministrazione di una fiala di SP (farmaco antispastico) il paziente
viene rimandato al proprio domicilio con la prescrizione di clismi evacuativi”;
ii. il 6.6.2011:
1. l'attore si era presentato nuovamente nel medesimo Pronto Soccorso, stante la persistenza della sintomatologia dolorosa e una temperatura corporea
(38,8°) più elevata rispetto al giorno precedente, venendo ivi sottoposto, sia a radiografia diretta sia ad ecografia all'addome –da tale ultimo esame era emerso il ”marcato ispessimento concentrico, verosimilmente flogistico,
delle pareti della porzione inferiore del discendente e del sigma (8 mm
spessore massimo). Distensione da liquido di alcune anse del piccolo
intestino in sede mesogastrica”, con conseguente ricovero d'urgenza nel reparto di Medicina;
2. in tale reparto – dopo che il paziente aveva riferito di essersi sottoposto nel proprio domicilio ad una terapia a base di paracetamolo e diversi clisimi,
con esito negativo – era stato rilevato l'aumento dei globuli bianchi e degli indici di flogosi, nonché “un addome dolente alla palpazione profonda e la
peristalsi torpida. Bloomberg negativo”, con successivo clisma evacuativo,
alle ore 17:30, seguito (verso le ore 18:00) dalla comparsa di dolore “di
forte entità in mesogastrio associato a nausea e sudorazione profusa”,
17 condizione trattata con terapia analgesica, richiesta di consulenza chirurgica d'urgenza e radiografia all'addome, la quale aveva evidenziato una “esile
falce d'aria sottodiaframmatica destra da verosimile perforazione”,
riscontro cui aveva fatto seguito l'esecuzione di intervento chirurgico d'urgenza alle ore 22:00, nel corso del quale era stata accertata la perforazione di un diverticolo, la quale aveva reso necessaria la “Resezione
del Sigma sec. e RA Vescicale” ; Per_3
iii. in seguito, vi erano stati gli ulteriori ricoveri ed interventi elencati nell'atto di citazione – sui quali non vi è contestazione tra le parti – ossia:
1. il ricovero per polmonite bilaterale, tra 1'1.7.2011 e il 7.7.2011;
2. il ricovero per la ricanalizzazione e il relativo intervento di confezionamento di ileostomia temporanea, tra il 14.1.2012 e il
5.2.2012;
3. il ricovero per coliche addominali ed iperpiressia, nonché per la presenza fistola pancreatica ed ileostomia, tra il 20.2.2012 e il
21.2.2012;
4. il ricovero per la ricanalizzazione e l'intervenuto di chiusura dell'ileostomia, tra il 17.5.2012 e il 22.5.2012;
5. il ricovero per la plastica della parte addominale con diagnosi di
“laparocele in sede di pregressa colostomia sinistra, sindrome aderenziale”, tra il 27.5.2019 e il 29.5.2019;
b. ebbene, nel primo frangente descritto (punto a-i che precede) si annida l'errore diagnostico ascrivibile ai sanitari, poiché:
i. il dott. e il dott. – sull'assunto che “l'approccio Per_1 Per_2
diagnostico al paziente con un quadro di dolore addominale deve essere
18 ii.
auspicabilmente mirato, quando possibile, a formulare un'ipotesi
diagnostica sulla quale formulare poi il successivo iter diagnostico-
terapeutico adeguato, rapido e razionale, tenendo presente che le
condizioni patologiche che possono esprimersi con un quadro addominale
acuto sono molto numerose” - hanno sottolineato come, alla luce del quadro sintomatologico emerso in occasione del primo accesso del paziente in data 5.6.2011, “i dati anamnestici, laboratorisitici e la
sintomatologia rilevata all'esame obiettivo fossero già dal momento del
primo ricovero del 5 giugno 2011 univocamente e certamente
interpretabili con la corretta esecuzione non solo della radiografia ma
anche dell'eco grafia addominale, di conseguenza ascrivibili ad una
precisa eziologia flogistica intestinale”, concludendo che “sarebbe bastato
eseguire un'ecografia dell'addome (come correttamente fu fatto con
ritardo il giorno successivo!) o, ancora meglio, una tac dell'addome per
formulare una corretta diagnosi che avrebbe portato al ricovero del
paziente e ad una corretta terapia. Questa avrebbe con altissima
probabilità (col criterio del più probabile che non) offerto la possibilità di
una diagnosi corretta, con somministrazione di un'adeguata terapia
farmacologica, evitando così la necessità di un intervento chirurgico
d'urgenza con tecnica laparotomica: tutta la letteratura internazionale
sull'argomento dimostra che la stragrande maggioranza degli episodi di
diverticolite vengono risolti con terapia medica”;
l'esecuzione dell'ecografia addominale solo il giorno successivo (ossia il
6.6.2011), “considerata la concreta progressione del quadro infettivo
infiammatorio intestinale oltre alle erronee prescrizioni terapeutiche porta
19 iii.
iv.
a ritenere che la pianificazione ritardata della terapia farmacologica
antibiotica sia stata idonea a favorire l'instaurarsi della perforazione della
parete intestinale, quale naturale evoluzione di un'affezione che
progredisce da uno stadio di semplice infiammazione ad una complicanza
che compromette irreversibilmente lo spessore della parete decretandone
l'inesorabile perforazione” e, pertanto, “la condotta diagnostica omissiva
dei medici del S. Francesco di Nuoro, per quanto attiene la mancata
esecuzione di un'ecografia addominale, con intempestiva terapia
farmacologica, appare del tutto censurabile considerata la consapevolezza
dell'evoluzione infausta del processo infiammatorio, al fine di prevenire la
ben nota complicanza della perforazione del viscere”;
nonostante l'eliminazione del segmento stenotico conseguente alla diverticolite avrebbe comunque reso necessario un successivo intervento di resezione colosigmoidea, la diagnosi tempestiva e la somministrazione dell'adeguata terapia farmacologica avrebbero consentito di sottoporre il paziente ad “un intervento chirurgico meno cruento, programmato, previa
adeguata preparazione con tecnica laparoscopica, certamente effettuando
una resezione più contenuta con immediata anastomosi senza necessità di
ileostomia di protezione e quindi riducendo enormemente la percentuale di
complicanze e la necessità di ulteriori interventi”;
il Collegio peritale ha invece escluso che la perforazione sia stata provocata dal clistere evacuativo, come allegato nei suoi scritti difensivi dalla parte attrice – la quale, sul punto, non ha peraltro sollevato osservazioni all'elaborato tecnico– ipotesi che “sembra difficilmente
credibile sia in termini di responsabilità da parte di automa iniziativa degli
20 infermieri che, in termini di idoneità lesiva. Peraltro furono proprio i
sanitari del Pronto Soccorso che consigliarono tale procedura al momento
della prima dimissione”, circostanza che ovviamente non elide l'omissione diagnostica sopra menzionata, plasticamente risultante dalla documentazione clinica in atti;
v. in sostanza, “il grave pregiudizio anatomico ed estetico manifestatosi a
seguito dell'intervento chirurgico di laparotomia , può essere ricondotto a
specifico tecnicismo propriamente individuabile come “causa” unica e
diretta”, con conseguente sussistenza del nesso eziologico “tra la diagnosi
intempestiva per omessa esecuzione di un'indagine eco grafica addominale
e le complicanze conseguite, espressione di momenti etiologici,
specificamente individuabili e direttamente correlabili ad inadeguata,
ovvero erronea condotta dei Curanti del S. Francesco di Nuoro (in
particolare all'approccio diagnostico, non corrispondente alle effettive
necessità terapeutiche)”;
c. in seguito alla ricezione della bozza di relazione tecnica, i consulenti della parte convenuta hanno formulato alcune osservazioni, sostenendo che:
i. rispetto al primo accesso del 5.6.2011, “l'esordio della malattia inizia ben
4 giorni prima che il sig. si rivolga al pronto soccorso con sintomi Pt_1
non esclusivamente riconducibili ad una malattia diverticolare in fase di
perforazione”, essendo comuni a molte patologie addominali, non consentendo quindi “un preciso orientamento diagnostico”, con conseguente insussistenza di profili di censurabilità dell'atteggiamento di
“vigile attesa” tenuto dai sanitari;
ii. la situazione si era invero chiarita in occasione del secondo accesso del
21 6.6.2011;
iii. la somministrazione della terapia antibiotica in occasione del primo accesso del paziente al Pronto Soccorso non avrebbe comunque avuto elevate probabilità di successo al fine di evitare la perforazione, tenuto conto della suddetta insorgenza del quadro clinico quattro giorni prima e del processo interessante il colon, già in stato avanzato;
d. come esaustivamente osservato dal Collegio peritale in sede di chiarimenti (pag.
20 elaborato), tali argomenti non sono condivisibili, siccome contraddittori,
laddove “da una parte sostengono che il quadro clinico al momento del primo
accesso in PS era molto sfumato e, come tale, non necessitava di ulteriori
accertamenti e quindi sarebbe stata corretta una vigile attesa, ma, loro stessi,
poche righe dopo sostengono, basandosi sulla descrizione dell'intervento: “il
colon era interessato da un processo molto avanzato” che molto difficilmente
sarebbe stato possibile arrestare con una terapia antibiotica”, osservazione quest'ultima autonomamente sufficiente ad “evidenziare quanto il quadro clinico
sia stato sottovalutato dai medici del PS. È evidente che l'immediata esecuzione di
un'ecografia o, ancor meglio, di una TC dell'addome avrebbe consentito di
arrivare ad una corretta diagnosi ed alla successiva terapia infusionale ed
antibiotica in ambiente ospedaliero”, considerato peraltro come “Oltre a questa
errata valutazione al paziente vennero prescritti a domicilio dei clisteri
evacuativi: tale metodica assolutamente controindicata in caso di diverticolite per
la possibile perforazione dimostra che l'ipotesi diagnostica di una diverticolite
non venne neanche minimamente presa in considerazione. L'immediata
ospedalizzazione seguita da una precisa terapia infusionale ed antibiotica avrebbe
con altissima probabilità evitato la perforazione colica successiva ed avrebbe
22 consentito quindi di poter eseguire una resezione retto-sigmoidea senza tutte le
successive complicanze alle quali il sig. dovette andare incontro”; Pt_1
e. in ragione di quanto osservato, si appalesa superflua la delibazione in ordine all'iniziale consegna al paziente della cartella clinica incompleta, trattandosi peraltro di inadempimento inidoneo ad aggravare la posizione della struttura sanitaria, sul rilievo che il decorso clinico successivo alla tardiva diagnosi sarebbe stato in ogni caso il medesimo anche in ipotesi di immediato rilascio della copia integrale di detto documento.
11.3 Accertato l'an della responsabilità in capo alla struttura sanitaria, deve ora aversi riguardo al quantum.
a. Sul piano del danno alla salute, come illustrato dai consulenti tecnici d'ufficio, in conseguenza della tardiva diagnosi dei sanitari, “Sono da valutare infatti esiti di
un'emicolectomia a sinistra con laparotomia e cicatrice xifopubica di 30 cm, con
consensuale sindrome aderenziale, residue alterazioni dell'alvo; altresì sussistono
esiti riferibili ad una plastica addominale per laparocele e diastasi dei muscoli
addominali, valutabili con riferimento a decremento della preesistente integrità
fisica con una percentuale di danno biologico che ascende al 30%”, mentre “Per
quanto attiene il danno biologico temporaneo si riconoscono 60 giorni al 100%,
60 giorni al 75%, 60 giorni al 50% ed ulteriori 150 giorni al 30%”.
b. Quanto alla personalizzazione del danno biologico ed al danno morale, si osserva quanto segue:
i. come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito è tenuto a “1)
accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del
danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo
23 accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la
liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente,
per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore
monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci
di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione
della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso)
considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento
tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso
di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del
danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico
depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla
componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in
tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3,
del novellato codice delle assicurazioni (in questi termini Cass. 25164/2020)”,
con la precisazione che “in quanto danno autonomo, quello morale è
suscettibile di prova a sé, anche in via presuntiva, a prescindere dunque dalla
prova del danno biologico, ed anche in difetto di essa, e non deve dunque
pretendersi la prova “diretta” (Cass. n. 7892/2024);
ii. tale sequenza di valutazioni spettanti al giudice di merito prende logicamente le mosse dall'accertamento positivo delle suddette voci di danno, aspetto in ordine al quale la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “in tema di
danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del
risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato
24 negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere
incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in
presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente
allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente
derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
non giustificano alcuna personalizzazione in aumento» (v. ex multis Cass.
07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988;
10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046)”, ciò
sull'assunto che “il grado di invalidità permanente indicato da un barème
medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze
ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo
svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le
conseguenze possono distinguersi in due gruppi: — quelle necessariamente
comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di
invalidità; — quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il
pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”
(Cass. n. 16028/2023);
iii. nell'atto di citazione si legge che “L'attore, tuttora, si vede impedito nel
positivo e completo ripristino della qualità di vita e nelle dinamiche relazionali
precedenti all'episodio per cui è causa”, allegazione non ulteriormente precisata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., né tantomeno è
stata dedotta prova orale in proposito nella seconda memoria istruttoria;
iv. trattasi di affermazione del tutto generica, la quale non giustifica alcun aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico, non essendo stata indicata alcun risvolto anomalo o peculiare nel contesto dinamico-relazionale
25 dell'attore, rispetto alle ricadute ordinariamente derivanti dalla tipologia di menomazioni subite da quest'ultimo in conseguenza della condotta tenuta dai sanitari
v. deve pervenirsi a differenti conclusioni in ordine al lamentato pregiudizio morale, poiché:
o ferme le coordinate ermeneutiche richiamate nei punti b-i e b-ii che precedono, è stato altresì condivisibilmente affermato che la valutazione su tale posta ben può essere fondata “sull'attendibile criterio
logicopresuntivo della «corrispondenza, su di una base di
proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere
di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della
salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere
l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza
interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale
conseguente alla lesione stessa» (così, in motivazione, Cass. 10/11/2020,
n. 25164)” (la già menzionata Cass. n. 16028/2023);
o tenuto conto, sia del rilevante grado di invalidità permanente (30%)
residuato a , sia del fatto che la tardiva diagnosi da parte Parte_1
dei sanitari ha reso necessario che quest'ultimo si sottoponesse ad un invasivo intervento chirurgico d'urgenza di resezione con tecnica laparotomica ed a tre ulteriori interventi nell'arco dei successivi otto anni
(confezionamento di anastomosi TT colo-rettale e di ileostomia temporanea nel febbraio 2012, ricanalizzazione e chiusura dell'ileostomia nel maggio 2012, plastica di laparocele nel maggio 2019)
– mentre la tempestiva diagnosi e la corretta terapia infusionale ed
26 antibiotica avrebbero evitato con altissima probabilità la perforazione del diverticolo, rendendo sufficiente un unico intervento e più contenuto di resezione retto-sigmoidea con tecnica laparoscopica – si ritiene congruo riconoscere (secondo il parametro previsto dalle Tabelle Milanesi)
l'aumento del 20% sul valore del danno biologico permanente.
c. Riguardo al danno patrimoniale, come accertato dal Collegio peritale, le spese sanitarie documentate e congrue sono pari a 3.660,00 euro, mentre “Non sussiste
l'ipotesi di spese mediche future”.
11.4 Ai fini della liquidazione del danno, seguendo il costante orientamento di questo
Tribunale, ci si avvale delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sul danno biologico presso il Tribunale di Milano (2024), che conducono ai risultati seguenti:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 30% Punto danno biologico € 5.007,10 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 20%) € 1.001,42 Punto danno non patrimoniale € 6.008,52 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al 30% 150 Danno biologico risarcibile € 114.162,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 136.994,40
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 30% € 5.175,00 Totale danno biologico temporaneo € 20.700,00 Spese mediche € 3.660,00 Totale generale: € 161.354,40.
11.5 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del
27 bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini
dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la
rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la
reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato
valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla
quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al
valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta
somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez.
3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli “interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli
interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno
extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di
pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del
diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al
passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in
funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento
della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali,
quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in
motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre
che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass.
Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)” (Cass. n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto Cass. n. 39376/2021, profilo comunque irrilevante nel caso in esame, avendo l'attrice chiesto espressamente gli
28 “interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo
dell'equivalente pecuniario del bene perduto”).
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il danno subito
per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in
cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si intendeva nel mancato
conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se
tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante
presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato
facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod. civ.” (Cass., Sez.
U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass., Sez. 3, sentenza n. 6951 del 23.3.2010).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata e, quindi, applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi richiamati, appare congrua l'applicazione degli interessi legali nella misura ordinaria ex art. 1284, comma 1, c.c., non avendo la parte attrice allegato né tantomeno provato alcuna particolare utilitas che avrebbe eventualmente tratto dal tempestivo pagamento in suo favore dell'equivalente dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
11.6 Per calcolare il danno da ritardo sulle varie voci di danno, si procede nel modo seguente:
CALCOLO DEVALUTAZIONE:
Importo da Devalutare: € 161.354,40
29 Dal mese di: Gennaio 2025
Al mese di: Giugno 2011 Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Gennaio 2025: 120,9
Indice Giugno 2011: 102,6
Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,792 Totale Devalutazione: € 33.498,30 Importo Devalutato: € 127.856,10
CALCOLO RIVALUTAZIONE E INTERESSI:
Capitale Iniziale: € 127.856,10 Data Iniziale: 05/06/2011
Data Finale: 31/01/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Giugno 2011 Scadenza Rivalutazione: Gennaio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi: 05/06/2011 31/12/2011 € 131.819,64 1,50% 209 € 1.132,20 01/01/2012 05/06/2012 € 131.819,64 2,50% 157 € 1.417,51 05/06/2012 05/06/2013 € 133.481,77 2,50% 365 € 3.337,04 05/06/2013 31/12/2013 € 133.865,34 2,50% 209 € 1.916,29 01/01/2014 05/06/2014 € 133.865,34 1,00% 156 € 572,14 05/06/2014 31/12/2014 € 133.737,48 1,00% 209 € 765,78 01/01/2015 05/06/2015 € 133.737,48 0,50% 156 € 285,80 05/06/2015 31/12/2015 € 133.353,91 0,50% 209 € 381,79 01/01/2016 05/06/2016 € 133.353,91 0,20% 157 € 114,72 05/06/2016 31/12/2016 € 134.760,33 0,20% 209 € 154,33 01/01/2017 05/06/2017 € 134.760,33 0,10% 156 € 57,60 05/06/2017 31/12/2017 € 136.422,46 0,10% 209 € 78,12 01/01/2018 05/06/2018 € 136.422,46 0,30% 156 € 174,92
05/06/2018 31/12/2018 € 137.061,74 0,30% 209 € 235,45 01/01/2019 05/06/2019 € 137.061,74 0,80% 156 € 468,64 05/06/2019 31/12/2019 € 136.678,17 0,80% 209 € 626,10 01/01/2020 05/06/2020 € 136.678,17 0,05% 157 € 29,40 05/06/2020 31/12/2020 € 138.596,01 0,05% 209 € 39,68 01/01/2021 05/06/2021 € 138.596,01 0,01% 156 € 5,92 05/06/2021 31/12/2021 € 149.335,92 0,01% 209 € 8,55 01/01/2022 05/06/2022 € 149.335,92 1,25% 156 € 797,82 05/06/2022 31/12/2022 € 158.285,85 1,25% 209 € 1.132,94 01/01/2023 05/06/2023 € 158.285,85 5,00% 156 € 3.382,55 05/06/2023 31/12/2023 € 159.436,56 5,00% 209 € 4.564,69 01/01/2024 05/06/2024 € 159.436,56 2,50% 157 € 1.714,49 05/06/2024 31/12/2024 € 161.354,40 2,50% 209 € 2.309,80 01/01/2025 31/01/2025 € 161.354,40 2,00% 31 € 274,08
Indice alla Decorrenza: 102,6
30 Indice alla Scadenza: 120,9
Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,262 Totale Rivalutazione: € 33.498,30 Capitale Rivalutato: € 161.354,40 Totale Colonna Giorni: 4989 Totale Interessi: € 25.978,35 Rivalutazione + Interessi: € 59.476,65 Capitale Rivalutato + Interessi: € 187.332,75.
11.7 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo di 187.332,75 euro competono all'attore gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
(sul punto, Cass. n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
12. La domanda di manleva formulata dalla
[...]
nei confronti della Controparte_1 [...]
eve essere accolta, per le ragioni che seguono: Controparte_2
a. occorre anzitutto osservare come sia incontestata, oltre che documentata, la stipulazione della polizza “Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera” n.
IITOMM1502041, tra la e la Parte_4 Controparte_4
(cui sono succedute, rispettivamente, le odierne convenuta e chiamata in causa,
nell'ambito delle vicende menzionate nella parte espositiva che precede), né
tantomeno la ricomprensione dei fatti oggetto di causa nel rischio assicurato e nella cornice temporale di operatività di quest'ultima (anche con riferimento agli incombenti derivanti dalla previsione della clausola claims made);
b. la compagnia assicuratrice sostiene che, in ipotesi di condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore, la somma liquidata dal Tribunale
“dovrà integralmente porsi a carico della odierna chiamante, stante la sussistenza
della SIR contrattualmente pattuita di “€ 100.000,00 per i danni a terzi
determinati da attività medico/sanitaria” e la massima esposizione prevista e
31 normata dalla procedura di cui all'art.
2.5 C.G.A. cit. esercitata dalla Società”;
c. tale ricostruzione non è fondata, poiché:
i. per quanto rileva ai fini della presente decisione, in virtù delle condizioni generali di polizza:
1. “L'Assicurazione è operante con una franchigia fissa per sinistro in
S.I.R. (SELF INSURED RETENTION) pari a € 5.000,00 elevata ad
€ 100.000,00 limitatamente ai danni a terzi determinati da attività
medico/sanitaria, fermo restando la validità di eventuali scoperti e
franchigie previsti dal presente capitolato” (art. 2.4);
2. nelle ipotesi di sinistri presi in carico dalla compagnia assicuratrice
– tra le quali quelle di richiesta risarcitoria palesemente superiore alla SIR o in caso di incertezza sul punto, in assenza di univocità di vedute tra le parti – all'esito di un'iniziale interlocuzione con l'assicurato e il broker, al fine di consentire alla medesima compagnia di predisporre una proposta di definizione amichevole,
la quale presuppone tuttavia il consenso del contraente, l'art. 2.5
prevede che:
a. “al fine di non vanificare l'efficacia della possibile
transazione”, qualora entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta transattiva l'assicurato non formuli considerazioni in merito, “la Società dovrà ritenersi
delegata alla transazione nei termini prospettati”;
b. “Acquisito il benestare da parte del Contraente/Assicurato,
la Società provvederà alla definizione del sinistro e
comunicherà al Contraente/Assicurato il pagamento da
32 ii.
effettuare. Qualora il Contraente/Assicurato comunichi la
volontà di non definire il sinistro nei termini prospettati
dalla Società, quest'ultima resterà esposta fino all'importo
indicato nella proposta qualora il sinistro sia definito
successivamente per un importo maggiore, mentre la
differenza resterà a carico del Contraente/Assicurato”;
c. “La Società comunicherà al Contraente/Assicurato i singoli
pagamenti da effettuare di volta in volta (…)”;
d. “La Società in fase di liquidazione dei sinistri, provvederà a
liquidare l'importo eccedente il valore della SIR, mentre
sarà erogato direttamente dal Contraente/Assicurato al
terzo il valore della SIR”;
da tale regolamento negoziale emerge anzitutto come, in seguito alla formulazione della proposta transattiva da parte della compagnia assicuratrice, il contegno attivo o inerte tenuto dall'assicurato rileva nei seguenti termini:
1. la mancata formulazione di osservazioni entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta – condotta equiparata ad un silenzio-assenso – legittima la compagnia a definire la pratica del sinistro con il danneggiato;
2. verificatasi detta ipotesi, la compagnia indicherà all'assicurato il pagamento da effettuare;
3. qualora, invece, il contraente manifesti la volontà di non definire la lite nei termini indicati nella proposta di transazione e definisca successivamente il sinistro per un importo maggiore, la compagnia
33 iii.
resterà obbligata nei limiti della proposta, mentre la residua somma graverà interamente sull'assicurato;
nella mail del 14.12.2020 (versata a corredo della comparsa di risposta della , inviata dalla compagnia assicuratrice all' CP_2 [...]
, si legge che “con riferimento alla posizione in oggetto, come Parte_5
anticipato per le vie brevi in data odierna, torno nuovamente in argomento
avendo ricevuto ulteriore sollecito dal legale di controparte che ha
preannunciato la notifica dell'atto di citazione. Ricordo che trattasi di
ipotesi di definizione transattiva ammontante a euro 87.000 di sorte
capitale ed euro 12.000 di spese e competenze legali per complessivi Euro
99.000, relazionata all' in data 22.04.2020, e rientrante CP_3
interamente nella SIR contrattualmente prevista di euro 100.000. Atteso il
tempo trascorso, qualora l' abbia interesse alla definizione CP_3
transattiva per la somma omnia di Euro 99.000, vorrà cortesemente
comunicarlo entro e non oltre giovedì 17.12 p.v., al fine di consentire
l'emissione e l'invio di atto di quietanza alla controparte prima dell'azione
giudiziale. Essendo ormai ampiamente decorso il termine di giorni 45
previsto dalla polizza decorrente dal ricevimento della proposta per
inviare proprie considerazioni di merito, come previsto dall'art.
2.5 della
polizza e come già più volte comunicato, qualora il sinistro venga definito
successivamente per un importo maggiore la Società resterà esposta sino
all'importo indicato in proposta, mentre la differenza resterà a carico del
Contraente/Assicurato. Alla luce del dettato di polizza, e tenuto conto che
l'ipotesi di definizione transattiva rientra comunque nella SIR, corre
l'obbligo precisare che in caso di mancato riscontro entro la corrente
34 iv.
settimana e/o in caso di mancato benestare ad accordo transattivo con la
controparte, la posizione si considera sin da ora rimessa alla gestione
diretta dell , sulla quale ricadrà esclusivamente l'eventuale CP_3
gestione della lite giudiziaria”;
l'analisi della suddetta missiva, alla luce delle condizioni di polizza, rende non condivisibile la posizione dell'odierna chiamata in causa, poiché:
1. nella diffida contenuta nella mail del 14.12.2020 la compagnia assicuratrice equipara il vano spirare del termine di quarantacinque giorni e dell'ulteriore termine assegnato all'assicurata (17.12.2020)
alla volontà contraria di quest'ultima alla proposta di definizione transattiva (con la conseguente ricaduta dell'integrale obbligo di risarcimento in capo all' , essendo la somma Parte_5
indicata inferiore al S.I.R. di 100.000,00 euro), assunto radicalmente incompatibile col regolamento negoziale, laddove:
a. da un lato, il mancato invio da parte dell' Parte_5
delle considerazioni entro il termine di quarantacinque giorni (alla data del 14.12.2020 “ampiamente decorso”,
come evidenziato nella medesima mail) e l'operatività del meccanismo di silenzio-assenso (questo sì, prevista dalla polizza), legittimava la compagnia assicuratrice ad accordarsi direttamente con il , comunicando poi Pt_1
all'assicurata l'importo da versare a quest'ultimo, senza alcuna necessità di attendere un'ulteriore manifestazione positiva di volontà della contraente;
b. in ogni caso, la polizza subordina testualmente la differente
35 v.
ripartizione dell'esposizione debitoria nei confronti del danneggiato alla comunicazione dell'assicurata della volontà di non aderire alla proposta di definizione transattiva, manifestazione necessariamente espressa,
rispetto alla quale non può ritenersi equipollente la mancata risposta all'intimazione inviata dalla compagnia assicuratrice, basata, peraltro, su un'erronea dei passaggi stabiliti dalle condizioni di polizza;
2. la chiamata in causa non può quindi dolersi dell'inerzia tenuta dall'assicurata – invocando la violazione dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. – laddove la posizione di essa compagnia trovava infatti piena tutela nell'attribuzione a tale contegno dell'efficacia di adesione tacita alla proposta transattiva,
legittimandola a definire la pratica direttamente con il danneggiato;
né tantomeno può affermarsi che detta pratica sia stata definita dalle parit con qualsivoglia transazione ante causam, poiché:
1. nella suddetta mail del 14.12.2020 si discorre espressamente di
“ipotesi di definizione transattiva”, appalesandosi irrilevante che all'epoca l'attore avesse eventualmente ritenuto sufficiente la somma propostagli (99.000,00 euro), sull'erroneo assunto (essendo già ampiamente spirato il termine di quarantacinque giorni per le considerazioni sulla proposta transattiva da parte dell'assicurata)
della necessità del previo benestare dell' al fine Parte_5
del perfezionamento del contratto, motivata peraltro anche dai solleciti del legale dell'attrice, il quale aveva già preannunciato la
36 notifica dell'atto di citazione;
2. se, infatti, sia la compagnia assicuratrice, sia il danneggiato ritenevano imprescindibile tale manifestazione di volontà
dell'assicurata, non può certo sostenersi che l'accordo fosse stato già concluso;
3. l'affermazione con cui nella sua prima memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c. ha sostanzialmente dato atto di un Parte_1
accordo transattivo già raggiunto (allegazione che appare, almeno in parte, preordinata ad evidenziare l'avvenuto riconoscimento in sede stragiudiziale della responsabilità della struttura sanitaria) è
del tutto contrastante con il suo precedente contegno, laddove:
a. nell'atto di citazione non è rinvenibile alcuna menzione di siffatta transazione;
b. qualora tale transazione fosse stata effettivamente stipulata,
l'attore avrebbe agito invocando tale titolo e il relativo inadempimento dell' , non già formulando Parte_5
un'ordinaria domanda risarcitoria;
c. nella suddetta prima memoria si individua la prova del raggiungimento di un accordo “tra le parti (con tanto di
documento allegato relativo alla corrispondenza di AM
US e gli uffici competenti di ”, documento che, CP_1
come sopra evidenziato, smentisce invero detta ipotesi, non potendo ritenersi espressivo di una pattuizione già
perfezionata l'aver subordinato l'accettazione dell'importo di 99.000,00 euro al previo benestare dell' Parte_5
37 contestualmente preannunciando (in ipotesi negativa) la notifica dell'atto di citazione;
4. in questo quadro, si appalesa ininfluente il verbale del Comitato
Valutazione Sinistri del 30.4.2021, nel quale l' Parte_5
avrebbe preso atto che il peso economico del risarcimento sarebbe stato interamente a suo carico, considerato – in disparte quanto già
osservato nell'udienza del 26.9.2024, ossia l'inammissibilità
dell'istanza di autorizzazione al deposito o di ordine di esibizione di detto documento, di cui la compagnia assicuratrice ha sostenuto di detenere una copia informale, non avendo minimamente allegato di averne ottenuto la disponibilità dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie – che:
a. tale Comitato partecipa alla gestione del sinistro nella fase preliminare alla formulazione della proposta transattiva,
precedente, quindi, il perfezionamento dell'eventuale transazione;
b. l'affermazione attribuita all' è peraltro Parte_5
agevolmente comprensibile nella prospettiva dell'eventuale accordo transattivo (in seguito ai passaggi sopra descritti),
trattandosi di importo (99.000,00 euro) inferiore alla S.I.R.,
quindi interamente a carico della medesima assicurata;
c. né è dato comprendere, peraltro, il motivo per cui, in presenza dell'asserita manifestazione di volontà adesiva alla proposta transattiva, la compagnia abbia reputato di necessitare di un ulteriore benestare dell'assicurata.
38 13. Nel rapporto processuale tra, da una parte, e, dall'altra, la Parte_1 [...]
e la Controparte_1 [...]
le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio Controparte_2
della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. e quindi poste a carico della convenuta e della chiamata in causa, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il parziale accoglimento dell'unica domanda risarcitoria formulata dall'attore (187.332,75 euro, in luogo dei 256.385,80 euro pretesi) non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico
capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse
parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali
in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod.
proc. civ.” (tra le tante, Cass. n. 12629/2024, SS.UU. n. 32061/2022), ulteriori presupposti che non sono ravvisabili nel caso in esame.
Dette spese dovranno essere distratte in favore dell'avv. Mauro INTAGLIATA,
dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro (ossia in base al valore della somma di 187.332,75 euro riconosciuta all'attore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso
39 il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nella quale l'attore non ha depositato documenti (ulteriori a quelli versati a corredo dell'atto di citazione), né ha formulato istanze istruttorie, limitandosi a brevi osservazioni in ordine al quantum del danno biologico permanente accertato dal Collegio peritale;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, non avendo l'attore depositato le memorie ex art. 190 c.p.c.
14. Nel rapporto processuale tra la Controparte_1
e la le
[...] Controparte_2
spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico della chiamata in causa, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attesa la fondatezza della domanda di manleva formulata dalla convenuta nei suoi confronti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.001,00 euro e
260.000,00 euro (ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo D.M., tenuto conto dell'importo di 87.332,75 euro, dovuto in virtù della garanzia impropria al netto della
S.I.R. di 100.000,00 euro – oltre ad interessi e spese di lite), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, nella quale la convenuta (e, prima della sua costituzione, la dante causa ) si è limitata a brevi osservazioni sulla relazione Controparte_1
peritale, non producendo documenti, né formulando istanze istruttorie;
c. per la fase decisionale, nella quale la convenuta si è limitata ad insistere nelle
40 argomentazioni in fatto e in diritto esposte nei suoi precedenti scritti difensivi.
15. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 26.9.2024
in complessivi 1.259,57 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) in favore di ciascun consulente – debbono essere poste a carico della convenuta e della chiamata in causa, atteso che la consulenza tecnica si è resa necessaria al fine di accertare la responsabilità della struttura sanitaria.
16. La convenuta e la chiamata in causa debbono essere condannate a versare allo Stato la somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, poiché:
a. ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, secondo periodo del D.Lgs. 28/2010 (applicabile
ratione temporis al caso in esame) “Il giudice condanna la parte costituita che, nei
casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato
motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”;
b. nel verbale negativo di mediazione versato in atti (doc. 14 atto di citazione) si legge che “l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Nuoro “ha
dato regolarmente comunicazione alle parti convenute della nomina del mediatore
e della fissazione dell'incontro di conciliazione ma le stesse, con comunicazione
scritta indirizzata a detto Organismo, hanno espresso la loro intenzione di non
partecipare ed aderire a detta procedura di mediazione”;
c. la mancata partecipazione al tentativo stragiudiziale di mediazione non è stata quindi minimamente giustificata da dette parti.
17. Deve ritenersi assorbita l'ultima conclusione formulata in via subordinata dalla convenuta
– con la quale quest'ultima ha chiesto che, nell'ipotesi in cui fosse stata condannata al risarcimento del danno senza alcun riconoscimento dell'operatività della copertura assicurativa, la sentenza fosse dichiarata non provvisoriamente esecutiva – pretesa che si
41 sarebbe comunque posta radicalmente in contrasto con il disposto dell'art. 282 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
18. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna la Controparte_1
a pagare a 187.332,75 euro, oltre agli interessi
[...] Parte_1
legali dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al saldo;
b. condanna la Controparte_1
e la in solido tra loro, a
[...] Controparte_2
rimborsare a – e, per esso, al suo difensore antistatario, avv. Parte_1
Mauro INTAGLIATA (C.F. ) – le spese processuali, così C.F._2
liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 759,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 10,65 per spese di notifica;
€ 9.938,15 complessivi, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA di legge;
c. dichiara la tenuta a manlevare la Controparte_2
Controparte_1
da tutte le somme che quest'ultima sarà condannata a pagare a
[...] Pt_1
in virtù della presente decisione, previo scomputo della franchigia di
[...]
100.000,00 euro;
d. condanna la a rimborsare alla Controparte_2 [...]
le spese Controparte_1
processuali, così liquidate:
42 € 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.051,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA di legge;
e. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 26.9.2024 in complessivi 1.259,57 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) in favore di ciascun consulente – siano poste a carico della Controparte_1
e della
[...] Controparte_2
f. condanna la Controparte_1
e la l versamento all'entrata
[...] Controparte_2
del bilancio dello Stato di 759,00 euro ciascuna, importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4
bis, D.Lgs. 28/2010.
Nuoro, 12.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 433 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
INTAGLIATA (C.F. ), elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, C.F._2
via A. Pansa n. 55/I, presso lo studio del difensore;
attore
contro
Controparte_1
(C.F. ) – già (C.F. ) – in persona del P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2
Commissario Straordinario pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Lorena VACCA (C. F.
, elettivamente domiciliata a Selargius, via Piero Della Francesca n. 1, C.F._3
presso lo studio del difensore;
1 convenuta
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Anna MUGNANO (C.F.
), elettivamente domiciliata a Napoli, via Dei Fiorentini n. 61, presso C.F._4
lo studio del difensore;
chiamata in causa
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'11.11.2024):
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale di Nuoro
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_3
, adesso Sanitaria Liquidatoria di , in persona del
[...] Controparte_1 CP_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Enrico Costa n. 57, Sassari, per tutti i gravi pregiudizi subiti dal sig. , in relazione ai fatti e per le ragioni esposte in Parte_1
atti e accertati nel corso della istruttoria e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l' , adesso Controparte_3
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in via Enrico Costa n. 57, Sassari, al pagamento- a titolo di risarcimento integrale di tutti i danni patiti dall'attore - della somma di € 194.488,00
o di quella somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali nel corso del giudizio e al pagamento, sempre in favore dell'attore, di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto sino alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, oltre agli interessi moratori sulle somme rivalutate dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno da ritardo.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Con condanna al rimborso delle spese di CTU e di CTP oltre al pagamento delle spese legali, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA inclusi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Nell'interesse della convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
12.11.2024):
2 “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis:
In via preliminare/pregiudiziale
- Dichiarare l'inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno così come formulata da parte attrice per totale assenza del nesso di causalità;
Nel merito
- rigettare in quanto totalmente infondate, sia in fatto che in diritto, tutte le domande proposte da parte attrice ed assolvere la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di CP_1
da ogni avversa domanda e pretesa.
- con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via subordinata
- qualora il Giudice ritenesse fondato il sinistro nell'an e nei limiti del quantum debeatur, dovrà porsi a carico di , ora Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di CP_1 [...]
Part
e delle soppresse e delle soppresse ASL la sola somma rientrante all'interno CP_1
della SIR pari ad euro 100.000,00, come previsto dagli artt.
2.4 C.G.A., con condanna dell' alla restante somma. Controparte_2
- spese di lite compensate
In via ulteriore subordinata
- nella denegata ipotesi di condanna Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di
[...]
Part
e delle soppresse e delle soppresse ASL al risarcimento del danno dichiarare CP_1 la sentenza non provvisoriamente esecutiva”.
Nell'interesse della chiamata in causa (rassegnate nella comparsa di risposta e confermata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.11.2024):
“Affinché Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere:
1) In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare il difetto sopravvenuto di legittimatio ad processum dell' e, per l'effetto, dichiarare interrotta il processo;
CP_1
2) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza delle avverse
domande, sia principale che di garanzia e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
3) In via gradata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche
solo parziale, della domanda del signor e della domanda di garanzia e Parte_1
manleva verso i concludenti:
3 a) accertare e liquidare in maniera rigorosa i danni sofferti dal signor Parte_1
esclusivamente riconducibili alla condotta dei sanitari operanti presso l'Ente assicurato,
evitando ingiustificate duplicazioni di poste risarcitorie non provate e non dovute;
b) accertare e dichiarare che l'eventuale indennizzo dovrà essere liquidato conformemente
alle condizioni di polizza e comunque nei limiti di massimale previsto dalle condizioni del
contratto e nel rispetto della SIR di € 100.000,00 a carico dell' tenuto Parte_3
conto della riserva di massima esposizione legittimamente esercitata dalla deducente.
4) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha esposto quanto segue: Parte_1
a. dopo essersi recato, in data 5.6.2011, al Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Francesco di Nuoro a causa della comparsa di dolori addominali, esso attore:
i. all'esito degli accertamenti clinici effettuati in pari data – “flebo di
fisiologica e spasmex, disponevano esami ematochimici,
elettrocardiogramma, rx addome e consulenza infettivologica” – era stato dimesso e rimandato dal medico curante con la diagnosi di “coliche
addominali e con consiglio di idratazione adeguata e clisteri evacuativi”;
ii. in data 6.6.2011:
1. stante la persistenza del dolore addominale, si era nuovamente recato nel medesimo Ospedale, ove, in seguito all'esame obiettivo –
da cui erano emersi “febbre e dolore addominale diffuso, sospetta
subocclusione intestinale” – e al RX addome, era stato ricoverato nel reparto di Medicina ed ivi sottoposto a clistere evacuativo;
2. attesa la comparsa, verso le ore 18:00, di dolori, nausea e vomito,
era stato sopposto ad ulteriori accertamenti – rx urgente e visita
4 chirurgica, da cui era emersa “esile falce di aria libera in sede
sottodiaframmatica dx da verosimile perforazione” – ed intervento chirurgico in video laparoscopia di “resezione anteriore del retto
con contemporanea coiostomia” (previo riscontro della presenza
“di abbondante liquido corpuscolato tipo pus e materiale enterico
diffuso in tutti i recessi. Voluminoso ascesso del meso da
perforazione del sigma con pareti ispessite occupante le pelvi”);
iii. il 12.6.2011 era stato dimesso, con diagnosi di “peritonite diffusa da
perforazione del sigma peritonite diffusa da perforazione del sigma”;
iv. in ragione della perdurante iperpiressia, l'1.7.2011 si era nuovamente recato nella medesima struttura sanitaria, ove gli era stata diagnosticata una
“polmonite batterica”;
v. in seguito, era stato ricoverato altre quattro volte, rispettivamente, nel gennaio 2012 per la programmata chiusura della pregressa colostomia (con affondamento del moncone colico in addome), il 20.2.2012 in day ospital per “fistola postoperatoria persistente”, il 17.5.2012 per “chiusura ileostomia” e il 27.5.2019 per “laparocele postchirurgico”;
b. a suo dire (come evidenziato nella relazione medico-legale di parte versata a corredo dell'atto introduttivo) sussisteva la responsabilità della struttura sanitaria,
poiché:
i. a esso attore era stato praticato un clistere evacuativo, trattamento controindicato in ragione delle sue patologie intestinali, accertate solo in un secondo momento dai sanitari, errore da cui era scaturito tutto il successivo iter clinico (“l'intervento demolitivo reso necessario dalla peritonite
stercoracea occorsa, e le successive complicanze correlate (tra cui, oltre a
5 quanto già esposto, anche una lesione iatrogena accidentale della cupola
vescicale e del polo inferiore della milza)”, con grave pregiudizio del suo pregresso stato di salute;
ii. se gli infermieri non avessero effettuato autonomamente detto clistere, la patologia diverticolare sintomatica sarebbe stata infatti tempestivamente diagnosticata e curata con terapia farmacologica;
iii. solo nel 2019 gli era stata consegnata la copia integrale della cartella clinica, inizialmente (il 20.12.2011) rilasciatagli priva di alcune pagine, tra le quali quelle relative alla scheda infermieristica, al fine di occultare l'errore diagnostico menzionato nel punto che precede;
c. in conseguenza della condotta dei sanitari, esso attore aveva subito i seguenti pregiudizi:
i. quanto al danno non patrimoniale:
1. danno biologico del 40%, pari a 161.215,00 euro;
2. danno biologico temporaneo (I.T.T. di 16 giorni, I.T.P. al 75% di
30 giorni e I.T.P. al 50% di 90 giorni), pari a 10.855,00 euro;
3. il danno morale, ravvisabile nella sofferenza subita – considerato che l'errore medico de quo aveva reso necessario l'intervento demolitivo, oltre a produrre l'elevato grado di invalidità
permanente residuatogli ed al periodo di oltre quattro mesi di inabilità temporanea, l'incertezza derivante dal protrarsi della patologia ed al dover assumere farmaci, nonché il disagio psicologico conseguente alla necessità di portare una borsa ostomica – pari a 80.607,00 euro;
4. l'applicazione al danno permanente della personalizzazione,
6 vedendosi “impedito nel positivo e completo ripristino della qualità
di vita e nelle dinamiche relazionali precedenti all'episodio per cui
è causa”;
ii. riguardo al danno patrimoniale, le spese mediche sostenute, pari a 3.378,80
euro;
L'attore ha quindi concluso chiedendo la condanna della a pagargli Controparte_1
256.385,80 euro (o la somma maggiore o minore accertata in corso di causa) a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 2.7.2021, la si Controparte_1
è così difesa:
a. riguardo all'an, ha contestato la sussistenza di qualsivoglia inadempimento ascrivibile alla struttura sanitaria ed al suo personale, sostenendo quanto segue:
i. durante il primo accesso al Pronto Soccorso (5.6.2011), “né il medico in
servizio, né lo specialista, considerata anche l'assenza di dolore nel
paziente, rilevavano elementi patologici che giustificassero un ricovero e,
quindi, lo dimettevano, indirizzandolo al proprio medico curante”;
ii. in seguito al secondo accesso ospedaliero (6.6.2011) dopo circa due ore e mezza nel reparto di Medicina – ed all'esito degli esami bioumorali e strumentali effettuati – l'attore era stato trasferito nel reparto di Chirurgia,
ove gli era stata diagnosticata la perforazione intestinale;
iii. non vi era quindi stato alcun ritardo in ordine ai trattamenti praticati al paziente, né tantomeno vi era nesso di causa tra il clistere evacuativo e la suddetta perforazione, considerato che:
1. all'esito del secondo accesso nella struttura sanitaria, non era stata
7 rilevata una sintomatologia clinica differente rispetto a quella pregressa;
2. trattavasi di un trattamento compatibile con quest'ultima e che si poneva in linea di continuità con le terapie domiciliari prescritte all'attore prima dell'ingresso nella struttura sanitaria;
3. quanto alla possibilità di effettuare un ETG addome, “durante il
primo accesso al P.S., né il medico in servizio, né lo specialista,
considerata anche l'assenza di dolore nel paziente, rilevavano
elementi patologici che giustificassero un ricovero e, quindi, lo
dimettevano, indirizzandolo al proprio medico curante”;
4. la perforazione era verosimilmente dovuta a cause precedenti,
laddove il quadro anatomo-patologico non era compatibile con una evoluzione così repentina rispetto al momento in cui era stato praticato il clistere, trattamento al quale, in precedenza, l'attore si era più volte sottoposto anche a domicilio;
iv. anche nell'ambito dei ricoveri ed interventi successivi, la condotta tenuta dai sanitari era stata tempestiva, adeguata e risolutiva della patologia da cui era affetto il paziente ed a tutte le successive complicazioni derivanti da quest'ultima;
b. ha comunque contestato il quantum preteso nell'atto di citazione, eccessivo rispetto al danno biologico, nonché genericamente allegato e sfornito di riscontro probatorio quanto ai profili relativi al danno morale ed alla pretesa personalizzazione;
c. ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_4
, avverso la quale intendeva formulare domanda riconvenzionale
[...]
8 subordinata di manleva, in virtù della polizza per la responsabilità civile verso terzi n. ITOMM1502041.
La convenuta ha quindi concluso chiedendo il differimento della prima udienza al fine chiamare in causa la compagnia assicuratrice, la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria (per difetto del nesso di causa) e, comunque, il suo rigetto.
3. Nella prima udienza del 5.10.2021, svoltasi con la modalità cartolare, il giudice ha autorizzato la convenuta a chiamare in causa la compagnia assicuratrice.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 25.2.2022, la Controparte_2
si è così difesa:
[...]
a. ha eccepito il difetto di legittimatio ad processum della , Controparte_1
siccome soggetto non più esistente in virtù delle L.R. Sardegna n. 24/2020 e n.
17/2021 (ivi comprese le delibere attuative), con conseguente necessità di dichiarare l'interruzione del processo;
b. quanto all'operatività della polizza n. IITOMM1502041, ha sostenuto quanto segue:
i. essa chiamata in causa era subentrata nella titolarità del rapporto alla in virtù di un trasferimento di portafoglio Controparte_4
del 31.7.2020;
ii. la copertura, valida dalle ore 24:00 del 31.7.2015 alle ore 24:00 del
31.7.2021, era della tipologia claims made e riguardava fatti verificatisi successivamente alle ore 24:00 del 27.6.2005, con il massimale previsto di euro 5.000.000,00 per sinistro, nonché con una franchigia in S.I.R. (Self
Insured Retention) di 100.000,00 euro per i danni a terzi derivanti dall'attività medico-sanitaria;
iii. poiché, come emergeva dalla corrispondenza telematica, in seguito alla
9 formulazione dell'ipotesi di definizione transattiva per la somma omnicomprensiva di 99.000,00 euro (di cui 87.000,00 euro per capitale e
12.000,00 euri per spese e competenze legali) – rientrante, quindi,
interamente nella S.I.R. pattuita – nonostante l'accettazione del danneggiato, la non aveva fornito riscontro, ai sensi Controparte_1
dell'art.
2.5 delle condizioni generali di assicurazione l'eventuale condanna della contraente ad un importo maggiore di quello oggetto della proposta transattiva comportava che quest'ultima avrebbe dovuto sopportare la differenza tra le due somme;
c. ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata da Pt_1
sia nell'an – richiamando le difese articolate dalla convenuta – sia nel
[...]
quantum, in relazione al quale avrebbe dovuto tenersi conto, sia che il quadro menomativo non era comunque interamente derivato dall'operato dei sanitari, sia del fatto che l'attore aveva dichiarato di essere stato indennizzato.
5. Nell'udienza cartolare del 22.3.2022, previamente rilevando l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di interruzione del processo, laddove l'evento estintivo riguardante la convenuta non era stato dichiarato dai legali di quest'ultima, bensì dal difensore della compagnia assicuratrice – il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. In seguito allo scambio delle memorie previste dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nell'udienza cartolare del 12.7.2022 il giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio medico-legale,
avente ad oggetto il seguente incarico:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, visitato il periziando e svolto ogni opportuno accertamento, sentite le parti o i loro consulenti, il Collegio peritale:
1. descriva le condizioni di in occasione degli accessi all'Ospedale San Parte_1
Francesco di Nuoro menzionati nell'atto di citazione, accertando anche lo stato di salute
10 generale dell'attore;
2. descriva a quali accertamenti diagnostici e/o strumentali, interventi e/o trattamenti sia stato sottoposto nei vari accessi a detta struttura sanitaria, in Parte_1
particolare:
a. se fossero indicati e se siano stati effettuati secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto;
b. se richiedessero la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute del ricorrente;
c. se invece sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili al personale sanitario che li ha eseguiti;
3. qualora siano ravvisati profili di responsabilità, accerti, quali pregiudizi abbia subito il periziando, in particolare:
a. l'inabilità temporanea assoluta e relativa patita, precisandone la durata e quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
b. i postumi permanenti, quantificandone l'entità in termini percentuali ed eventualmente differenziali, indicando i criteri di valutazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme);
4. dica altresì se i postumi, sia temporanei che permanenti, abbiano comportato e comportino ed in quale misura compromissione della capacità di di Parte_1
svolgere le normali attività di vita quotidiana e/o ne limitino ed in quale misura,
l'autonomia e l'autosufficienza in rapporto alle stesse;
5. valuti la necessità e la congruità delle spese mediche documentate e delle spese eventualmente necessarie per il futuro;
6. tenti la conciliazione della lite;
7. dica quant'altro di utile a fini di giustizia”.
7. In seguito ad alcuni rinvii – dovuti alla rinuncia (o alla mancata accettazione) da parte degli ausiliari nominati – ed alla sostituzione dell'udienza del 3.3.2023 ex art. 127 ter
c.p.c., con provvedimento reso in pari data ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha conferito l'incarico peritale al dott. ed al Persona_1
dott. . Persona_2
11 8. In seguito alla concessione di una proroga, il 12.2.2024 il Collegio peritale ha depositato la relazione tecnica, in riferimento alla quale, con decreto reso il 26.9.2024 il giudice ha liquidato a ciascun CTU complessivi 1.259,57 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge), ponendo tali importi a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con i consulenti.
9. Nell'udienza del 26.9.2024:
a. la parte chiamata in causa ha osservato che “ detiene una copia CP_2
informale del verbale della seduta del Comitato Valutazione SINISTRI del
30.4.2021, nel quale l'azienda ha discusso il caso già rimesso alla gestione diretta
in SIR (a dicembre 2020), prendendo atto che l'onere economico del sinistro fosse
a carico di . Pertanto, si chiede al giudice di voler ordinare CP_1
l'esibizione documentale del corrispondente documento all'azienda sanitaria o di
volere autorizzare alla produzione e/o esibizione di copia del verbale CP_2
(epurato dei riferimenti non pertinenti) unitamente alla corrispondenza con la
quale la stessa assicurazione ha sollecitato il benestare all'accordo transattivo
raggiunto con la controparte”;
b. la parte attrice si è opposta alla suddetta richiesta, siccome tardiva;
c. il giudice ha ritenuto l'istanza inammissibile – “trattandosi di documentazione già
nella sua disponibilità prima della maturazione delle preclusioni istruttorie – né vi
prova che la parte si sia trovata nell'impossibilità di produrla tempestivamente –
e, comunque, ininfluente, sul rilievo che l'eventuale ripartizione del debito nei
rapporti interni tra assicurata e compagnia assicuratrice è regolata dalle
condizioni generali di polizza” – rinviando all'udienza del 14.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
10. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 14.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., nelle
12 rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 15.11.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
11. La domanda risarcitoria formulata da deve essere accolta, nei termini e Parte_1
per le ragioni che seguono.
11.1 Ai sensi dell'art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il
ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile”.
È consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria deve essere sussunta nell'alveo della menzionata disposizione (Cass.
n. 11320/2022, n. 5590/2015; n. 1620/2012), poiché, in seguito all'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, viene stipulato in contratto atipico “di spedalità o di assistenza sanitaria”, involgente prestazioni principali di carattere medico-sanitario e prestazioni accessorie quali vitto, alloggio,
assistenza, nonché la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle
lato sensu alberghiere (Cass. n. 1698/2006; n. 13066/2004; SS.UU. n. 9556/200; n.
589/1999).
La struttura sanitaria risponde, a tale titolo, sia degli inadempimenti ad essa ascrivibili in via diretta (a titolo esemplificativo, deficit organizzativo), sia di quelli in cui siano incorsi i medici e in generale gli altri soggetti di cui si avvalga nell'esecuzione delle prestazioni in favore del paziente, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (“il debitore che
13 nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti
dolosi o colposi di costoro”), in ragione dell'assunzione del rischio connaturato all'utilizzazione di questi ultimi, ciò in quanto “se la struttura si avvale della
"collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover
rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità
di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria
obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli
ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato
all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n.
6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per
l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i
danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833)” (Cass. n.
28987/2019).
Dalla natura “contrattuale” della responsabilità derivano rilevanti conseguenze in ordine al riparto dell'onere della prova, laddove, secondo il tradizionale e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova dell'inadempimento
di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante
sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione
di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
14 dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando
ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”
(SS.UU. n.1 3533/2001).
Nello specifico ambito del responsabilità sanitaria le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 577/2008) hanno chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale
della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del
medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve
limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore,
astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore
dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante”.
In tema di nesso eziologico, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte,
sussiste un “duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro
relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il
creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del
sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o
d'insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di
provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa
esterna, imprevedibile e inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art.
1176, primo comma, cod. civ., e impossibilità sopravvenuta della prestazione di
diligenza professionale (art. 1218). ... Ne discende che, se l'utilizzo di presunzioni la
causa dell'evento sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul professionale, se invece
resta ignota la causa della prestazione di diligenza professionale, l'imprevedibilità e
inevitabilità di tale causa, resta ignota anche mediante di danno, le conseguenze
15 creditore della prestazione d'impossibilità sopravvenuta ovvero resta indimostrata le
conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore» (Cass., 11/11/2019, n. 28991, e n.
28992)” (Cass. n. 5632/2023, n. 5886/2022).
Calando tale elemento costitutivo della fattispecie nell'ambito della specifica ipotesi di diagnosi tardiva, è stato inoltre chiarito che “in materia di responsabilità per attività
medicochirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da
compiersi secondo la regola del “più probabile che non” ovvero della “evidenza del
probabile”- si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre
stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe
stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del
caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non
esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di
eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all'ambito degli elementi di
conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso
concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (tra le tante, Cass. n. 16199/2024, n.
19372/2021, n. 21530/2021, n. 25119/2017).
11.2 Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e, in particolare,
delle conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio peritale – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi – deve concludersi che ha fornito prova Parte_1
idonea della responsabilità sanitaria della convenuta.
a. Per ciò che concerne la cronologia dell'iter clinico (limitatamente agli aspetti rilevanti ai fini della decisione):
i. il 5.6.2011 si è presentato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Parte_1
San Francesco di Nuoro, lamentando “dolore di tipo colico localizzato
16 soprattutto nei quadranti inferiori dell'addome associato a nausea e vomito e
febbre (37,7°). L'esame obiettivo evidenziava una certa dolorabilità alla
palpazione mentre gli esami ematochimici dimostravano una leucocitosi (12,34
Globuli Bianchi) ed un aumento della PCR (12); una radiografia diretta
dell'addome escludeva la presenza di aria libera in addome. Si effettua una
consulenza infettivologica e, senza ulteriori accertamenti, dopo la
somministrazione di una fiala di SP (farmaco antispastico) il paziente
viene rimandato al proprio domicilio con la prescrizione di clismi evacuativi”;
ii. il 6.6.2011:
1. l'attore si era presentato nuovamente nel medesimo Pronto Soccorso, stante la persistenza della sintomatologia dolorosa e una temperatura corporea
(38,8°) più elevata rispetto al giorno precedente, venendo ivi sottoposto, sia a radiografia diretta sia ad ecografia all'addome –da tale ultimo esame era emerso il ”marcato ispessimento concentrico, verosimilmente flogistico,
delle pareti della porzione inferiore del discendente e del sigma (8 mm
spessore massimo). Distensione da liquido di alcune anse del piccolo
intestino in sede mesogastrica”, con conseguente ricovero d'urgenza nel reparto di Medicina;
2. in tale reparto – dopo che il paziente aveva riferito di essersi sottoposto nel proprio domicilio ad una terapia a base di paracetamolo e diversi clisimi,
con esito negativo – era stato rilevato l'aumento dei globuli bianchi e degli indici di flogosi, nonché “un addome dolente alla palpazione profonda e la
peristalsi torpida. Bloomberg negativo”, con successivo clisma evacuativo,
alle ore 17:30, seguito (verso le ore 18:00) dalla comparsa di dolore “di
forte entità in mesogastrio associato a nausea e sudorazione profusa”,
17 condizione trattata con terapia analgesica, richiesta di consulenza chirurgica d'urgenza e radiografia all'addome, la quale aveva evidenziato una “esile
falce d'aria sottodiaframmatica destra da verosimile perforazione”,
riscontro cui aveva fatto seguito l'esecuzione di intervento chirurgico d'urgenza alle ore 22:00, nel corso del quale era stata accertata la perforazione di un diverticolo, la quale aveva reso necessaria la “Resezione
del Sigma sec. e RA Vescicale” ; Per_3
iii. in seguito, vi erano stati gli ulteriori ricoveri ed interventi elencati nell'atto di citazione – sui quali non vi è contestazione tra le parti – ossia:
1. il ricovero per polmonite bilaterale, tra 1'1.7.2011 e il 7.7.2011;
2. il ricovero per la ricanalizzazione e il relativo intervento di confezionamento di ileostomia temporanea, tra il 14.1.2012 e il
5.2.2012;
3. il ricovero per coliche addominali ed iperpiressia, nonché per la presenza fistola pancreatica ed ileostomia, tra il 20.2.2012 e il
21.2.2012;
4. il ricovero per la ricanalizzazione e l'intervenuto di chiusura dell'ileostomia, tra il 17.5.2012 e il 22.5.2012;
5. il ricovero per la plastica della parte addominale con diagnosi di
“laparocele in sede di pregressa colostomia sinistra, sindrome aderenziale”, tra il 27.5.2019 e il 29.5.2019;
b. ebbene, nel primo frangente descritto (punto a-i che precede) si annida l'errore diagnostico ascrivibile ai sanitari, poiché:
i. il dott. e il dott. – sull'assunto che “l'approccio Per_1 Per_2
diagnostico al paziente con un quadro di dolore addominale deve essere
18 ii.
auspicabilmente mirato, quando possibile, a formulare un'ipotesi
diagnostica sulla quale formulare poi il successivo iter diagnostico-
terapeutico adeguato, rapido e razionale, tenendo presente che le
condizioni patologiche che possono esprimersi con un quadro addominale
acuto sono molto numerose” - hanno sottolineato come, alla luce del quadro sintomatologico emerso in occasione del primo accesso del paziente in data 5.6.2011, “i dati anamnestici, laboratorisitici e la
sintomatologia rilevata all'esame obiettivo fossero già dal momento del
primo ricovero del 5 giugno 2011 univocamente e certamente
interpretabili con la corretta esecuzione non solo della radiografia ma
anche dell'eco grafia addominale, di conseguenza ascrivibili ad una
precisa eziologia flogistica intestinale”, concludendo che “sarebbe bastato
eseguire un'ecografia dell'addome (come correttamente fu fatto con
ritardo il giorno successivo!) o, ancora meglio, una tac dell'addome per
formulare una corretta diagnosi che avrebbe portato al ricovero del
paziente e ad una corretta terapia. Questa avrebbe con altissima
probabilità (col criterio del più probabile che non) offerto la possibilità di
una diagnosi corretta, con somministrazione di un'adeguata terapia
farmacologica, evitando così la necessità di un intervento chirurgico
d'urgenza con tecnica laparotomica: tutta la letteratura internazionale
sull'argomento dimostra che la stragrande maggioranza degli episodi di
diverticolite vengono risolti con terapia medica”;
l'esecuzione dell'ecografia addominale solo il giorno successivo (ossia il
6.6.2011), “considerata la concreta progressione del quadro infettivo
infiammatorio intestinale oltre alle erronee prescrizioni terapeutiche porta
19 iii.
iv.
a ritenere che la pianificazione ritardata della terapia farmacologica
antibiotica sia stata idonea a favorire l'instaurarsi della perforazione della
parete intestinale, quale naturale evoluzione di un'affezione che
progredisce da uno stadio di semplice infiammazione ad una complicanza
che compromette irreversibilmente lo spessore della parete decretandone
l'inesorabile perforazione” e, pertanto, “la condotta diagnostica omissiva
dei medici del S. Francesco di Nuoro, per quanto attiene la mancata
esecuzione di un'ecografia addominale, con intempestiva terapia
farmacologica, appare del tutto censurabile considerata la consapevolezza
dell'evoluzione infausta del processo infiammatorio, al fine di prevenire la
ben nota complicanza della perforazione del viscere”;
nonostante l'eliminazione del segmento stenotico conseguente alla diverticolite avrebbe comunque reso necessario un successivo intervento di resezione colosigmoidea, la diagnosi tempestiva e la somministrazione dell'adeguata terapia farmacologica avrebbero consentito di sottoporre il paziente ad “un intervento chirurgico meno cruento, programmato, previa
adeguata preparazione con tecnica laparoscopica, certamente effettuando
una resezione più contenuta con immediata anastomosi senza necessità di
ileostomia di protezione e quindi riducendo enormemente la percentuale di
complicanze e la necessità di ulteriori interventi”;
il Collegio peritale ha invece escluso che la perforazione sia stata provocata dal clistere evacuativo, come allegato nei suoi scritti difensivi dalla parte attrice – la quale, sul punto, non ha peraltro sollevato osservazioni all'elaborato tecnico– ipotesi che “sembra difficilmente
credibile sia in termini di responsabilità da parte di automa iniziativa degli
20 infermieri che, in termini di idoneità lesiva. Peraltro furono proprio i
sanitari del Pronto Soccorso che consigliarono tale procedura al momento
della prima dimissione”, circostanza che ovviamente non elide l'omissione diagnostica sopra menzionata, plasticamente risultante dalla documentazione clinica in atti;
v. in sostanza, “il grave pregiudizio anatomico ed estetico manifestatosi a
seguito dell'intervento chirurgico di laparotomia , può essere ricondotto a
specifico tecnicismo propriamente individuabile come “causa” unica e
diretta”, con conseguente sussistenza del nesso eziologico “tra la diagnosi
intempestiva per omessa esecuzione di un'indagine eco grafica addominale
e le complicanze conseguite, espressione di momenti etiologici,
specificamente individuabili e direttamente correlabili ad inadeguata,
ovvero erronea condotta dei Curanti del S. Francesco di Nuoro (in
particolare all'approccio diagnostico, non corrispondente alle effettive
necessità terapeutiche)”;
c. in seguito alla ricezione della bozza di relazione tecnica, i consulenti della parte convenuta hanno formulato alcune osservazioni, sostenendo che:
i. rispetto al primo accesso del 5.6.2011, “l'esordio della malattia inizia ben
4 giorni prima che il sig. si rivolga al pronto soccorso con sintomi Pt_1
non esclusivamente riconducibili ad una malattia diverticolare in fase di
perforazione”, essendo comuni a molte patologie addominali, non consentendo quindi “un preciso orientamento diagnostico”, con conseguente insussistenza di profili di censurabilità dell'atteggiamento di
“vigile attesa” tenuto dai sanitari;
ii. la situazione si era invero chiarita in occasione del secondo accesso del
21 6.6.2011;
iii. la somministrazione della terapia antibiotica in occasione del primo accesso del paziente al Pronto Soccorso non avrebbe comunque avuto elevate probabilità di successo al fine di evitare la perforazione, tenuto conto della suddetta insorgenza del quadro clinico quattro giorni prima e del processo interessante il colon, già in stato avanzato;
d. come esaustivamente osservato dal Collegio peritale in sede di chiarimenti (pag.
20 elaborato), tali argomenti non sono condivisibili, siccome contraddittori,
laddove “da una parte sostengono che il quadro clinico al momento del primo
accesso in PS era molto sfumato e, come tale, non necessitava di ulteriori
accertamenti e quindi sarebbe stata corretta una vigile attesa, ma, loro stessi,
poche righe dopo sostengono, basandosi sulla descrizione dell'intervento: “il
colon era interessato da un processo molto avanzato” che molto difficilmente
sarebbe stato possibile arrestare con una terapia antibiotica”, osservazione quest'ultima autonomamente sufficiente ad “evidenziare quanto il quadro clinico
sia stato sottovalutato dai medici del PS. È evidente che l'immediata esecuzione di
un'ecografia o, ancor meglio, di una TC dell'addome avrebbe consentito di
arrivare ad una corretta diagnosi ed alla successiva terapia infusionale ed
antibiotica in ambiente ospedaliero”, considerato peraltro come “Oltre a questa
errata valutazione al paziente vennero prescritti a domicilio dei clisteri
evacuativi: tale metodica assolutamente controindicata in caso di diverticolite per
la possibile perforazione dimostra che l'ipotesi diagnostica di una diverticolite
non venne neanche minimamente presa in considerazione. L'immediata
ospedalizzazione seguita da una precisa terapia infusionale ed antibiotica avrebbe
con altissima probabilità evitato la perforazione colica successiva ed avrebbe
22 consentito quindi di poter eseguire una resezione retto-sigmoidea senza tutte le
successive complicanze alle quali il sig. dovette andare incontro”; Pt_1
e. in ragione di quanto osservato, si appalesa superflua la delibazione in ordine all'iniziale consegna al paziente della cartella clinica incompleta, trattandosi peraltro di inadempimento inidoneo ad aggravare la posizione della struttura sanitaria, sul rilievo che il decorso clinico successivo alla tardiva diagnosi sarebbe stato in ogni caso il medesimo anche in ipotesi di immediato rilascio della copia integrale di detto documento.
11.3 Accertato l'an della responsabilità in capo alla struttura sanitaria, deve ora aversi riguardo al quantum.
a. Sul piano del danno alla salute, come illustrato dai consulenti tecnici d'ufficio, in conseguenza della tardiva diagnosi dei sanitari, “Sono da valutare infatti esiti di
un'emicolectomia a sinistra con laparotomia e cicatrice xifopubica di 30 cm, con
consensuale sindrome aderenziale, residue alterazioni dell'alvo; altresì sussistono
esiti riferibili ad una plastica addominale per laparocele e diastasi dei muscoli
addominali, valutabili con riferimento a decremento della preesistente integrità
fisica con una percentuale di danno biologico che ascende al 30%”, mentre “Per
quanto attiene il danno biologico temporaneo si riconoscono 60 giorni al 100%,
60 giorni al 75%, 60 giorni al 50% ed ulteriori 150 giorni al 30%”.
b. Quanto alla personalizzazione del danno biologico ed al danno morale, si osserva quanto segue:
i. come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito è tenuto a “1)
accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del
danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo
23 accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la
liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente,
per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore
monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci
di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione
della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso)
considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento
tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso
di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del
danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico
depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla
componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in
tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3,
del novellato codice delle assicurazioni (in questi termini Cass. 25164/2020)”,
con la precisazione che “in quanto danno autonomo, quello morale è
suscettibile di prova a sé, anche in via presuntiva, a prescindere dunque dalla
prova del danno biologico, ed anche in difetto di essa, e non deve dunque
pretendersi la prova “diretta” (Cass. n. 7892/2024);
ii. tale sequenza di valutazioni spettanti al giudice di merito prende logicamente le mosse dall'accertamento positivo delle suddette voci di danno, aspetto in ordine al quale la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “in tema di
danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del
risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato
24 negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere
incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in
presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente
allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente
derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
non giustificano alcuna personalizzazione in aumento» (v. ex multis Cass.
07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988;
10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046)”, ciò
sull'assunto che “il grado di invalidità permanente indicato da un barème
medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze
ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo
svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le
conseguenze possono distinguersi in due gruppi: — quelle necessariamente
comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di
invalidità; — quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il
pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”
(Cass. n. 16028/2023);
iii. nell'atto di citazione si legge che “L'attore, tuttora, si vede impedito nel
positivo e completo ripristino della qualità di vita e nelle dinamiche relazionali
precedenti all'episodio per cui è causa”, allegazione non ulteriormente precisata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., né tantomeno è
stata dedotta prova orale in proposito nella seconda memoria istruttoria;
iv. trattasi di affermazione del tutto generica, la quale non giustifica alcun aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico, non essendo stata indicata alcun risvolto anomalo o peculiare nel contesto dinamico-relazionale
25 dell'attore, rispetto alle ricadute ordinariamente derivanti dalla tipologia di menomazioni subite da quest'ultimo in conseguenza della condotta tenuta dai sanitari
v. deve pervenirsi a differenti conclusioni in ordine al lamentato pregiudizio morale, poiché:
o ferme le coordinate ermeneutiche richiamate nei punti b-i e b-ii che precedono, è stato altresì condivisibilmente affermato che la valutazione su tale posta ben può essere fondata “sull'attendibile criterio
logicopresuntivo della «corrispondenza, su di una base di
proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere
di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della
salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere
l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza
interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale
conseguente alla lesione stessa» (così, in motivazione, Cass. 10/11/2020,
n. 25164)” (la già menzionata Cass. n. 16028/2023);
o tenuto conto, sia del rilevante grado di invalidità permanente (30%)
residuato a , sia del fatto che la tardiva diagnosi da parte Parte_1
dei sanitari ha reso necessario che quest'ultimo si sottoponesse ad un invasivo intervento chirurgico d'urgenza di resezione con tecnica laparotomica ed a tre ulteriori interventi nell'arco dei successivi otto anni
(confezionamento di anastomosi TT colo-rettale e di ileostomia temporanea nel febbraio 2012, ricanalizzazione e chiusura dell'ileostomia nel maggio 2012, plastica di laparocele nel maggio 2019)
– mentre la tempestiva diagnosi e la corretta terapia infusionale ed
26 antibiotica avrebbero evitato con altissima probabilità la perforazione del diverticolo, rendendo sufficiente un unico intervento e più contenuto di resezione retto-sigmoidea con tecnica laparoscopica – si ritiene congruo riconoscere (secondo il parametro previsto dalle Tabelle Milanesi)
l'aumento del 20% sul valore del danno biologico permanente.
c. Riguardo al danno patrimoniale, come accertato dal Collegio peritale, le spese sanitarie documentate e congrue sono pari a 3.660,00 euro, mentre “Non sussiste
l'ipotesi di spese mediche future”.
11.4 Ai fini della liquidazione del danno, seguendo il costante orientamento di questo
Tribunale, ci si avvale delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sul danno biologico presso il Tribunale di Milano (2024), che conducono ai risultati seguenti:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 30% Punto danno biologico € 5.007,10 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 20%) € 1.001,42 Punto danno non patrimoniale € 6.008,52 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al 30% 150 Danno biologico risarcibile € 114.162,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 136.994,40
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 30% € 5.175,00 Totale danno biologico temporaneo € 20.700,00 Spese mediche € 3.660,00 Totale generale: € 161.354,40.
11.5 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del
27 bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini
dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la
rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la
reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato
valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla
quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al
valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta
somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez.
3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli “interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli
interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno
extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di
pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del
diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al
passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in
funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento
della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali,
quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in
motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre
che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass.
Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)” (Cass. n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto Cass. n. 39376/2021, profilo comunque irrilevante nel caso in esame, avendo l'attrice chiesto espressamente gli
28 “interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo
dell'equivalente pecuniario del bene perduto”).
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il danno subito
per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in
cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si intendeva nel mancato
conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se
tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante
presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato
facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod. civ.” (Cass., Sez.
U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass., Sez. 3, sentenza n. 6951 del 23.3.2010).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata e, quindi, applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi richiamati, appare congrua l'applicazione degli interessi legali nella misura ordinaria ex art. 1284, comma 1, c.c., non avendo la parte attrice allegato né tantomeno provato alcuna particolare utilitas che avrebbe eventualmente tratto dal tempestivo pagamento in suo favore dell'equivalente dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
11.6 Per calcolare il danno da ritardo sulle varie voci di danno, si procede nel modo seguente:
CALCOLO DEVALUTAZIONE:
Importo da Devalutare: € 161.354,40
29 Dal mese di: Gennaio 2025
Al mese di: Giugno 2011 Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Gennaio 2025: 120,9
Indice Giugno 2011: 102,6
Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,792 Totale Devalutazione: € 33.498,30 Importo Devalutato: € 127.856,10
CALCOLO RIVALUTAZIONE E INTERESSI:
Capitale Iniziale: € 127.856,10 Data Iniziale: 05/06/2011
Data Finale: 31/01/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Giugno 2011 Scadenza Rivalutazione: Gennaio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi: 05/06/2011 31/12/2011 € 131.819,64 1,50% 209 € 1.132,20 01/01/2012 05/06/2012 € 131.819,64 2,50% 157 € 1.417,51 05/06/2012 05/06/2013 € 133.481,77 2,50% 365 € 3.337,04 05/06/2013 31/12/2013 € 133.865,34 2,50% 209 € 1.916,29 01/01/2014 05/06/2014 € 133.865,34 1,00% 156 € 572,14 05/06/2014 31/12/2014 € 133.737,48 1,00% 209 € 765,78 01/01/2015 05/06/2015 € 133.737,48 0,50% 156 € 285,80 05/06/2015 31/12/2015 € 133.353,91 0,50% 209 € 381,79 01/01/2016 05/06/2016 € 133.353,91 0,20% 157 € 114,72 05/06/2016 31/12/2016 € 134.760,33 0,20% 209 € 154,33 01/01/2017 05/06/2017 € 134.760,33 0,10% 156 € 57,60 05/06/2017 31/12/2017 € 136.422,46 0,10% 209 € 78,12 01/01/2018 05/06/2018 € 136.422,46 0,30% 156 € 174,92
05/06/2018 31/12/2018 € 137.061,74 0,30% 209 € 235,45 01/01/2019 05/06/2019 € 137.061,74 0,80% 156 € 468,64 05/06/2019 31/12/2019 € 136.678,17 0,80% 209 € 626,10 01/01/2020 05/06/2020 € 136.678,17 0,05% 157 € 29,40 05/06/2020 31/12/2020 € 138.596,01 0,05% 209 € 39,68 01/01/2021 05/06/2021 € 138.596,01 0,01% 156 € 5,92 05/06/2021 31/12/2021 € 149.335,92 0,01% 209 € 8,55 01/01/2022 05/06/2022 € 149.335,92 1,25% 156 € 797,82 05/06/2022 31/12/2022 € 158.285,85 1,25% 209 € 1.132,94 01/01/2023 05/06/2023 € 158.285,85 5,00% 156 € 3.382,55 05/06/2023 31/12/2023 € 159.436,56 5,00% 209 € 4.564,69 01/01/2024 05/06/2024 € 159.436,56 2,50% 157 € 1.714,49 05/06/2024 31/12/2024 € 161.354,40 2,50% 209 € 2.309,80 01/01/2025 31/01/2025 € 161.354,40 2,00% 31 € 274,08
Indice alla Decorrenza: 102,6
30 Indice alla Scadenza: 120,9
Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,262 Totale Rivalutazione: € 33.498,30 Capitale Rivalutato: € 161.354,40 Totale Colonna Giorni: 4989 Totale Interessi: € 25.978,35 Rivalutazione + Interessi: € 59.476,65 Capitale Rivalutato + Interessi: € 187.332,75.
11.7 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo di 187.332,75 euro competono all'attore gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
(sul punto, Cass. n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
12. La domanda di manleva formulata dalla
[...]
nei confronti della Controparte_1 [...]
eve essere accolta, per le ragioni che seguono: Controparte_2
a. occorre anzitutto osservare come sia incontestata, oltre che documentata, la stipulazione della polizza “Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera” n.
IITOMM1502041, tra la e la Parte_4 Controparte_4
(cui sono succedute, rispettivamente, le odierne convenuta e chiamata in causa,
nell'ambito delle vicende menzionate nella parte espositiva che precede), né
tantomeno la ricomprensione dei fatti oggetto di causa nel rischio assicurato e nella cornice temporale di operatività di quest'ultima (anche con riferimento agli incombenti derivanti dalla previsione della clausola claims made);
b. la compagnia assicuratrice sostiene che, in ipotesi di condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore, la somma liquidata dal Tribunale
“dovrà integralmente porsi a carico della odierna chiamante, stante la sussistenza
della SIR contrattualmente pattuita di “€ 100.000,00 per i danni a terzi
determinati da attività medico/sanitaria” e la massima esposizione prevista e
31 normata dalla procedura di cui all'art.
2.5 C.G.A. cit. esercitata dalla Società”;
c. tale ricostruzione non è fondata, poiché:
i. per quanto rileva ai fini della presente decisione, in virtù delle condizioni generali di polizza:
1. “L'Assicurazione è operante con una franchigia fissa per sinistro in
S.I.R. (SELF INSURED RETENTION) pari a € 5.000,00 elevata ad
€ 100.000,00 limitatamente ai danni a terzi determinati da attività
medico/sanitaria, fermo restando la validità di eventuali scoperti e
franchigie previsti dal presente capitolato” (art. 2.4);
2. nelle ipotesi di sinistri presi in carico dalla compagnia assicuratrice
– tra le quali quelle di richiesta risarcitoria palesemente superiore alla SIR o in caso di incertezza sul punto, in assenza di univocità di vedute tra le parti – all'esito di un'iniziale interlocuzione con l'assicurato e il broker, al fine di consentire alla medesima compagnia di predisporre una proposta di definizione amichevole,
la quale presuppone tuttavia il consenso del contraente, l'art. 2.5
prevede che:
a. “al fine di non vanificare l'efficacia della possibile
transazione”, qualora entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta transattiva l'assicurato non formuli considerazioni in merito, “la Società dovrà ritenersi
delegata alla transazione nei termini prospettati”;
b. “Acquisito il benestare da parte del Contraente/Assicurato,
la Società provvederà alla definizione del sinistro e
comunicherà al Contraente/Assicurato il pagamento da
32 ii.
effettuare. Qualora il Contraente/Assicurato comunichi la
volontà di non definire il sinistro nei termini prospettati
dalla Società, quest'ultima resterà esposta fino all'importo
indicato nella proposta qualora il sinistro sia definito
successivamente per un importo maggiore, mentre la
differenza resterà a carico del Contraente/Assicurato”;
c. “La Società comunicherà al Contraente/Assicurato i singoli
pagamenti da effettuare di volta in volta (…)”;
d. “La Società in fase di liquidazione dei sinistri, provvederà a
liquidare l'importo eccedente il valore della SIR, mentre
sarà erogato direttamente dal Contraente/Assicurato al
terzo il valore della SIR”;
da tale regolamento negoziale emerge anzitutto come, in seguito alla formulazione della proposta transattiva da parte della compagnia assicuratrice, il contegno attivo o inerte tenuto dall'assicurato rileva nei seguenti termini:
1. la mancata formulazione di osservazioni entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta – condotta equiparata ad un silenzio-assenso – legittima la compagnia a definire la pratica del sinistro con il danneggiato;
2. verificatasi detta ipotesi, la compagnia indicherà all'assicurato il pagamento da effettuare;
3. qualora, invece, il contraente manifesti la volontà di non definire la lite nei termini indicati nella proposta di transazione e definisca successivamente il sinistro per un importo maggiore, la compagnia
33 iii.
resterà obbligata nei limiti della proposta, mentre la residua somma graverà interamente sull'assicurato;
nella mail del 14.12.2020 (versata a corredo della comparsa di risposta della , inviata dalla compagnia assicuratrice all' CP_2 [...]
, si legge che “con riferimento alla posizione in oggetto, come Parte_5
anticipato per le vie brevi in data odierna, torno nuovamente in argomento
avendo ricevuto ulteriore sollecito dal legale di controparte che ha
preannunciato la notifica dell'atto di citazione. Ricordo che trattasi di
ipotesi di definizione transattiva ammontante a euro 87.000 di sorte
capitale ed euro 12.000 di spese e competenze legali per complessivi Euro
99.000, relazionata all' in data 22.04.2020, e rientrante CP_3
interamente nella SIR contrattualmente prevista di euro 100.000. Atteso il
tempo trascorso, qualora l' abbia interesse alla definizione CP_3
transattiva per la somma omnia di Euro 99.000, vorrà cortesemente
comunicarlo entro e non oltre giovedì 17.12 p.v., al fine di consentire
l'emissione e l'invio di atto di quietanza alla controparte prima dell'azione
giudiziale. Essendo ormai ampiamente decorso il termine di giorni 45
previsto dalla polizza decorrente dal ricevimento della proposta per
inviare proprie considerazioni di merito, come previsto dall'art.
2.5 della
polizza e come già più volte comunicato, qualora il sinistro venga definito
successivamente per un importo maggiore la Società resterà esposta sino
all'importo indicato in proposta, mentre la differenza resterà a carico del
Contraente/Assicurato. Alla luce del dettato di polizza, e tenuto conto che
l'ipotesi di definizione transattiva rientra comunque nella SIR, corre
l'obbligo precisare che in caso di mancato riscontro entro la corrente
34 iv.
settimana e/o in caso di mancato benestare ad accordo transattivo con la
controparte, la posizione si considera sin da ora rimessa alla gestione
diretta dell , sulla quale ricadrà esclusivamente l'eventuale CP_3
gestione della lite giudiziaria”;
l'analisi della suddetta missiva, alla luce delle condizioni di polizza, rende non condivisibile la posizione dell'odierna chiamata in causa, poiché:
1. nella diffida contenuta nella mail del 14.12.2020 la compagnia assicuratrice equipara il vano spirare del termine di quarantacinque giorni e dell'ulteriore termine assegnato all'assicurata (17.12.2020)
alla volontà contraria di quest'ultima alla proposta di definizione transattiva (con la conseguente ricaduta dell'integrale obbligo di risarcimento in capo all' , essendo la somma Parte_5
indicata inferiore al S.I.R. di 100.000,00 euro), assunto radicalmente incompatibile col regolamento negoziale, laddove:
a. da un lato, il mancato invio da parte dell' Parte_5
delle considerazioni entro il termine di quarantacinque giorni (alla data del 14.12.2020 “ampiamente decorso”,
come evidenziato nella medesima mail) e l'operatività del meccanismo di silenzio-assenso (questo sì, prevista dalla polizza), legittimava la compagnia assicuratrice ad accordarsi direttamente con il , comunicando poi Pt_1
all'assicurata l'importo da versare a quest'ultimo, senza alcuna necessità di attendere un'ulteriore manifestazione positiva di volontà della contraente;
b. in ogni caso, la polizza subordina testualmente la differente
35 v.
ripartizione dell'esposizione debitoria nei confronti del danneggiato alla comunicazione dell'assicurata della volontà di non aderire alla proposta di definizione transattiva, manifestazione necessariamente espressa,
rispetto alla quale non può ritenersi equipollente la mancata risposta all'intimazione inviata dalla compagnia assicuratrice, basata, peraltro, su un'erronea dei passaggi stabiliti dalle condizioni di polizza;
2. la chiamata in causa non può quindi dolersi dell'inerzia tenuta dall'assicurata – invocando la violazione dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. – laddove la posizione di essa compagnia trovava infatti piena tutela nell'attribuzione a tale contegno dell'efficacia di adesione tacita alla proposta transattiva,
legittimandola a definire la pratica direttamente con il danneggiato;
né tantomeno può affermarsi che detta pratica sia stata definita dalle parit con qualsivoglia transazione ante causam, poiché:
1. nella suddetta mail del 14.12.2020 si discorre espressamente di
“ipotesi di definizione transattiva”, appalesandosi irrilevante che all'epoca l'attore avesse eventualmente ritenuto sufficiente la somma propostagli (99.000,00 euro), sull'erroneo assunto (essendo già ampiamente spirato il termine di quarantacinque giorni per le considerazioni sulla proposta transattiva da parte dell'assicurata)
della necessità del previo benestare dell' al fine Parte_5
del perfezionamento del contratto, motivata peraltro anche dai solleciti del legale dell'attrice, il quale aveva già preannunciato la
36 notifica dell'atto di citazione;
2. se, infatti, sia la compagnia assicuratrice, sia il danneggiato ritenevano imprescindibile tale manifestazione di volontà
dell'assicurata, non può certo sostenersi che l'accordo fosse stato già concluso;
3. l'affermazione con cui nella sua prima memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c. ha sostanzialmente dato atto di un Parte_1
accordo transattivo già raggiunto (allegazione che appare, almeno in parte, preordinata ad evidenziare l'avvenuto riconoscimento in sede stragiudiziale della responsabilità della struttura sanitaria) è
del tutto contrastante con il suo precedente contegno, laddove:
a. nell'atto di citazione non è rinvenibile alcuna menzione di siffatta transazione;
b. qualora tale transazione fosse stata effettivamente stipulata,
l'attore avrebbe agito invocando tale titolo e il relativo inadempimento dell' , non già formulando Parte_5
un'ordinaria domanda risarcitoria;
c. nella suddetta prima memoria si individua la prova del raggiungimento di un accordo “tra le parti (con tanto di
documento allegato relativo alla corrispondenza di AM
US e gli uffici competenti di ”, documento che, CP_1
come sopra evidenziato, smentisce invero detta ipotesi, non potendo ritenersi espressivo di una pattuizione già
perfezionata l'aver subordinato l'accettazione dell'importo di 99.000,00 euro al previo benestare dell' Parte_5
37 contestualmente preannunciando (in ipotesi negativa) la notifica dell'atto di citazione;
4. in questo quadro, si appalesa ininfluente il verbale del Comitato
Valutazione Sinistri del 30.4.2021, nel quale l' Parte_5
avrebbe preso atto che il peso economico del risarcimento sarebbe stato interamente a suo carico, considerato – in disparte quanto già
osservato nell'udienza del 26.9.2024, ossia l'inammissibilità
dell'istanza di autorizzazione al deposito o di ordine di esibizione di detto documento, di cui la compagnia assicuratrice ha sostenuto di detenere una copia informale, non avendo minimamente allegato di averne ottenuto la disponibilità dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie – che:
a. tale Comitato partecipa alla gestione del sinistro nella fase preliminare alla formulazione della proposta transattiva,
precedente, quindi, il perfezionamento dell'eventuale transazione;
b. l'affermazione attribuita all' è peraltro Parte_5
agevolmente comprensibile nella prospettiva dell'eventuale accordo transattivo (in seguito ai passaggi sopra descritti),
trattandosi di importo (99.000,00 euro) inferiore alla S.I.R.,
quindi interamente a carico della medesima assicurata;
c. né è dato comprendere, peraltro, il motivo per cui, in presenza dell'asserita manifestazione di volontà adesiva alla proposta transattiva, la compagnia abbia reputato di necessitare di un ulteriore benestare dell'assicurata.
38 13. Nel rapporto processuale tra, da una parte, e, dall'altra, la Parte_1 [...]
e la Controparte_1 [...]
le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio Controparte_2
della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. e quindi poste a carico della convenuta e della chiamata in causa, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il parziale accoglimento dell'unica domanda risarcitoria formulata dall'attore (187.332,75 euro, in luogo dei 256.385,80 euro pretesi) non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico
capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse
parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali
in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod.
proc. civ.” (tra le tante, Cass. n. 12629/2024, SS.UU. n. 32061/2022), ulteriori presupposti che non sono ravvisabili nel caso in esame.
Dette spese dovranno essere distratte in favore dell'avv. Mauro INTAGLIATA,
dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro (ossia in base al valore della somma di 187.332,75 euro riconosciuta all'attore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso
39 il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nella quale l'attore non ha depositato documenti (ulteriori a quelli versati a corredo dell'atto di citazione), né ha formulato istanze istruttorie, limitandosi a brevi osservazioni in ordine al quantum del danno biologico permanente accertato dal Collegio peritale;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, non avendo l'attore depositato le memorie ex art. 190 c.p.c.
14. Nel rapporto processuale tra la Controparte_1
e la le
[...] Controparte_2
spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico della chiamata in causa, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attesa la fondatezza della domanda di manleva formulata dalla convenuta nei suoi confronti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.001,00 euro e
260.000,00 euro (ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo D.M., tenuto conto dell'importo di 87.332,75 euro, dovuto in virtù della garanzia impropria al netto della
S.I.R. di 100.000,00 euro – oltre ad interessi e spese di lite), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, nella quale la convenuta (e, prima della sua costituzione, la dante causa ) si è limitata a brevi osservazioni sulla relazione Controparte_1
peritale, non producendo documenti, né formulando istanze istruttorie;
c. per la fase decisionale, nella quale la convenuta si è limitata ad insistere nelle
40 argomentazioni in fatto e in diritto esposte nei suoi precedenti scritti difensivi.
15. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 26.9.2024
in complessivi 1.259,57 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) in favore di ciascun consulente – debbono essere poste a carico della convenuta e della chiamata in causa, atteso che la consulenza tecnica si è resa necessaria al fine di accertare la responsabilità della struttura sanitaria.
16. La convenuta e la chiamata in causa debbono essere condannate a versare allo Stato la somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, poiché:
a. ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, secondo periodo del D.Lgs. 28/2010 (applicabile
ratione temporis al caso in esame) “Il giudice condanna la parte costituita che, nei
casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato
motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”;
b. nel verbale negativo di mediazione versato in atti (doc. 14 atto di citazione) si legge che “l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Nuoro “ha
dato regolarmente comunicazione alle parti convenute della nomina del mediatore
e della fissazione dell'incontro di conciliazione ma le stesse, con comunicazione
scritta indirizzata a detto Organismo, hanno espresso la loro intenzione di non
partecipare ed aderire a detta procedura di mediazione”;
c. la mancata partecipazione al tentativo stragiudiziale di mediazione non è stata quindi minimamente giustificata da dette parti.
17. Deve ritenersi assorbita l'ultima conclusione formulata in via subordinata dalla convenuta
– con la quale quest'ultima ha chiesto che, nell'ipotesi in cui fosse stata condannata al risarcimento del danno senza alcun riconoscimento dell'operatività della copertura assicurativa, la sentenza fosse dichiarata non provvisoriamente esecutiva – pretesa che si
41 sarebbe comunque posta radicalmente in contrasto con il disposto dell'art. 282 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
18. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna la Controparte_1
a pagare a 187.332,75 euro, oltre agli interessi
[...] Parte_1
legali dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al saldo;
b. condanna la Controparte_1
e la in solido tra loro, a
[...] Controparte_2
rimborsare a – e, per esso, al suo difensore antistatario, avv. Parte_1
Mauro INTAGLIATA (C.F. ) – le spese processuali, così C.F._2
liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 759,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 10,65 per spese di notifica;
€ 9.938,15 complessivi, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA di legge;
c. dichiara la tenuta a manlevare la Controparte_2
Controparte_1
da tutte le somme che quest'ultima sarà condannata a pagare a
[...] Pt_1
in virtù della presente decisione, previo scomputo della franchigia di
[...]
100.000,00 euro;
d. condanna la a rimborsare alla Controparte_2 [...]
le spese Controparte_1
processuali, così liquidate:
42 € 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.051,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA di legge;
e. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 26.9.2024 in complessivi 1.259,57 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) in favore di ciascun consulente – siano poste a carico della Controparte_1
e della
[...] Controparte_2
f. condanna la Controparte_1
e la l versamento all'entrata
[...] Controparte_2
del bilancio dello Stato di 759,00 euro ciascuna, importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4
bis, D.Lgs. 28/2010.
Nuoro, 12.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
43